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Manuale di diritto privato

Andrea Torrente Piero Schlesinger

A cura di F. Anelli e C. Granelli

Nozioni preliminari

Capitolo I: l’ordinamento giuridico

1 L’ordinamento giuridico

Società → ubi societas, ibi ius ha bisogno di un complesso di regole che disciplinino i rapporti ⇒ tra gli individui e apparati che si incarichino di farle rispettare.

La societas è aggregazione di uomini ⇒ ↘ questo fenomeno implica la costituzione di un gruppo organizzato ↓

Affinché il gruppo sia organizzato occorrono tre condizioni:

  • Che l'agire dei consociati sia disciplinato da regole di condotta, che governino il comportamento che ogni membro del gruppo deve osservare per assicurare una pacifica convivenza
  • Che queste regole siano stabilite da appositi organi, ai quali questo compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative
  • Che tutte queste regole vengano osservate effettivamente secondo il principio di effettività.

Non sempre e tutte le regole che compongono il sistema vengono osservate, ci sono sempre uomini che trasgrediscono regole, altre vengono modificate o interpretate in maniera diversa nel tempo.

Segna il limite entro il quale può dirsi che un dato complesso di regole, che costituisce l’ordinamento giuridico, disciplina il gruppo.

⇒ Un ordinamento giuridico è tale se esiste una autorità capace di attuarlo, di farne rispettare le regole ➘ la legittimazione dell'autorità e dell'insieme di norme che esprime deriva dal consenso dei consociati.

Il fenomeno giuridico è quello di ordinare la realtà sociale. ➠

Esistono due tipi di diritti: quello oggettivo cioè il sistema delle regole che organizzano la vita di una collettività, e quello soggettivo appartenente ad un determinato individuo. ➠

2 L'ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici

Società politica organizzazione più importante, che si propone finalità di ordine generale ↓

È volta alla soddisfazione dei vari bisogni degli uomini e deve assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività possono svolgersi in modo pacifico e ordinato (Mortati).

↳ L’organizzazione politica ha una struttura articolata: nella modernità c’è stata un’espansione dei compiti pubblici, ora devono creare le condizioni per il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.) e si occupano inoltre di intervenire in vari profili della vita economica e della gestione di determinate attività (art. 42, comma 2, Cost.) 1

Le società politiche hanno assunto diverse forme: dalle tribù nomadi, alle Polis, alle società feudali, fino ad arrivare al nostro Stato. ➔

↘ Stato = si intende una comunità di individui stanziata in un determinato territorio, sulla quale si dispone la sovranità dello Stato, organizzata in base ad un certo sistema di regole, cioè un ordinamento giuridico. ↓

➠ Un ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit, cioè quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un'altra entità.

➠ Quando si parla di pluralità degli ordinamenti giuridici bisogna valutare la soggezione volontaria necessaria ed indeclinabile di ciascun individuo alle regole di uno od anche di più ordinamenti.

3 Gli ordinamenti sovranazionali. L'Unione Europea

Comunità internazionale → stati uniti per una collaborazione per mantenere pace e diffusione dell’economia (art. 10 Cost. Italia si uniforma al diritto internazionale) ⇒ ⇩

È un insieme di regole che disciplinano i rapporti fra gli Stati, i quali si proclamano sovrani e non riconoscono superiori autorità. ↓

Questo diritto ha una fonte consuetudinaria, o pattizia nasce ⇒ da accordi che ciascuno stato stringe con gli altri e si impegna a rispettare.

Le norme del diritto internazionale fanno parte dell'ordinamento giuridico dello Stato ⇓

La Repubblica italiana è parte di organizzazioni internazionali.

Art. 11 Cost. → è importante perché rende ammissibile la sottoposizione dello Stato le regole di ⇒ un'organizzazione sovranazionale, le cui norme vincolano l'operatività degli organi dello Stato stesso, con una conseguente limitazione della sovranità dello Stato. ↴

Passi per arrivare all’UE

  • Italia aderisce alle comunità europee con il trattato di Roma del 1957 → che dà vita alla comunità economica europea e quindi l’accettazione di limiti alla sovranità dello Stato.

↳ L’adesione al processo di integrazione europea ha inciso molto su una dimensione della sovranità dello Stato, quale il potere legislativo.

  • Il processo di integrazione europea è stato molto lungo: si è partiti dei primi tre trattati: CECA, CEE, Euratom → definivano un'area di libera circolazione delle merci.
  • Altri trattati: quello di Maastricht del 1992 si modificò la CEE denominandola comunità europea ⟹ e non più soltanto economica si fissarono le regole politiche e parametri economici richiesti per l'adesione all'unione dei vari Stati + si introdusse anche il concetto di cittadinanza dell'unione europea e le basi per l'unione economica e monetaria.

L'estensione delle politiche comuni creò incertezza sulla ratifica da parte di alcuni paesi membri ⇓ 2

→ Si ammise la clausola di opt-out il paese membro avrebbe potuto negoziare e ottenere la permanenza nell'unione pur non sottomettendosi ad alcune regole (come il regno unito che rimase con la sua moneta senza utilizzare l’euro).

  • Trattato di Nizza del 2001 si proclamò la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
  • Trattato di Lisbona del 2007 ci furono delle modifiche che incisero sul TUE e TFUE.

Si costituì la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (i principi fondamentali rispettati dall’unione).

La carta di Nizza però non va confusa con la CEDU (convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che è un trattato internazionale e tutela i diritti dell'uomo offrendo la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei diritti di ciascun individuo.

4 La norma giuridica

→ Ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che servono a disciplinare la vita organizzata della comunità ↓

Ogni regola si chiama norma, la quale si dice giuridica perché appartiene alla ius ↓

La giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata dotata di “autorità” ↓

Poiché inserita nel sistema giuridico e suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti consociati.

Ciò avviene quando una certa regola trovi origine in un atto o in un fenomeno normativo, cioè un fenomeno che sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche.

≠ Norma giuridica regola morale (anche se potrebbero avere identico contenuto) ↓ ↓

La norma giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione di una collettività, cosicché anche quando disciplina l'azione del singolo essa si presenta come eteronoma, cioè imposta al singolo da altri.

La regola morale è assoluta perché trova solo nel suo contenuto la propria validità e obbliga solamente l’individuo, che riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi e dunque per questo è autonoma. 3

Fonti i fatti produttivi di norme giuridiche

⟹ Di solito la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ed entrate a far parte dell'ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo che può essere la carta costituzionale o una legge.

Attenzione a non confondere la formulazione concreta dell'atto, cioè il testo, con il significato del testo → infatti per comprendere il significato bisogna interpretare il testo medesimo.

Attenzione a non confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge → la legge è un certo e definito tipo di atto normativo scritto e elaborato da organi competenti secondo le procedure stabilite dalla carta costituzionale.

Infatti ogni ordinamento conosce regole giuridiche frutto di atti o fenomeni normativi diversi, e ⇒ si deve affrontare il problema del rapporto tra le varie fonti per evitare incertezze.

Dall'altra parte una legge può contenere molte norme (come per esempio nel codice civile), ma una norma può anche risultare solo dal “combinato disposto" di più disposizioni legislative.

5 Diritto positivo e diritto naturale

↓ È il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico di quella società.

⥷ Nel corso della storia si è sempre pensato esistesse un diritto naturale → inteso in più modi: matrice dei singoli diritti positivi, criterio di valutazione dei concreti ordinamenti complesso di principi eterni e universali, qualcosa di mutevole…

➠ Il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare l'aspirazione ad ancorare il diritto positivo - frutto di atti concreti di organi dotati di potere legislativo - ad un fondamento valoriale universale e obiettivo.

Le concezioni del diritto naturale acquistano rilievo nei momenti storici (es. regimi totalitari) ⥷ ↓

In cui il diritto positivo viene ad essere subìto dai consociati come un'imposizione realizzata per mezzo della forza.

Il diritto naturale non riesce a trovare un fondamento obiettivo ed univoco ↘ la storia dimostra che il contenuto è mutato negli anni (es. nelle società antiche era ritenuta naturale la condizione di schiavitù).

Il concetto di diritto evoca quello di giustizia, MA in nessun ordinamento si realizza davvero un sistema di rapporti riconosciuto unanimamente come “giusto”.

La definizione di giustizia incontra difficoltà: l'individuazione di ciò che è giusto presupporrebbe la capacità del singolo di spogliarsi di tutte quelle concezioni soggettive che lo possono influenzare. Anche le ideologie di gruppi di individui teorizzano i propri ideali di giustizia, ma sono sempre parziali ed esprimere un semplice punto di vista. 4

6 La struttura della norma. La fattispecie

Norma: presenta un’ipotesi di fatto ⇒ quando si verifica ⇒ si ricollega un effetto giuridico ↓

Es. l'acquisto di un diritto per chi possiede qualcosa per vent'anni e ne acquista la proprietà per effetto di usucapione.

Si struttura come un periodo ipotetico ⥷ si compone della previsione di un accadimento futuro e dell'affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento.

La parte della norma che descrive l'evento che intende regolare si definisce fattispecie.

Si divide in: ↵

  • Fattispecie astratta → si intende il fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica

⥷ Si risolve in una pura interpretazione del testo normativo

  • Fattispecie concreta → si intende non più un modello di evento configurato ipoteticamente, ma un determinato fatto o insieme di fatti realmente verificatisi, rispetto ai quali la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano

⥷ L'indagine consiste nell'accertamento del fatto storico, il quale poi viene messo a confronto con l'ipotesi astratta.

➠ La ricostruzione di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e degli effetti richiede una lettura coordinata di una pluralità di disposizioni normative.

Può esserci: ➣

  • 1. Fattispecie semplice → consiste in un unico fatto
  • 2. Fattispecie complessa → formata da una pluralità di fatti giuridici

L'effetto ricollegato alla fattispecie complessa si verifica solo se si sono realizzati tutti i fatti giuridici da cui essa è costituita.

Fattispecie a formazione progressiva → composta da una serie di fatti che si succedono nel tempo ➠

7 La sanzione

Le norme giuridiche si caratterizzano:

  • Per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione)
  • Garantite dalla predisposizione, per l'ipotesi di trasgressione, di una c.d. sanzione.

Accanto a norme di condotta che vengono chiamate primarie → il legislatore prevede una ⇒ risposta dell'ordinamento, le cosiddette norme sanzionatorie o secondarie.

Non solo si difende l’ordinamento con misure repressive MA ANCHE tramite misure preventive e di vigilanza ↘ in + sussistono norme che stabiliscono incentivi a favore dei soggetti che si vengono a trovare in particolari situazioni 5

L'ordinamento di una società politica prevede l'allestimento di un apparato coercitivo ↓

Che assicura, occorrendo anche con l'uso della forza, la salvaguardia della collettività e degli interessi e valori da questa condivisi. ↓

L’esercizio della forza è riservata agli apparati dello stato, i privati possono utilizzarla soltanto in determinate circostanze (per esempio la legittima difesa).

La sanzione opera:

  • In modo diretto, realizzando il risultato materiale che la legge prescrive
  • In modo indiretto, in questo caso l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma.

8 Caratteri della norma giuridica. Generalità e astrattezza. Il principio costituzionale di eguaglianza

I caratteri essenziali della norma giuridica sono:

  • Generalità → la legge non deve essere dettata per singoli individui ma per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti (es. gli studenti, gli uomini…)
  • Astrattezza → la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete ma per fattispecie astratte, ossia per situazioni descritte ipoteticamente.

⥷ Sono ammesse però leggi in senso formale, che contengono la disciplina di una certa situazione individualmente determinata.

Principio di eguaglianza, (Art. 3 della carta costituzionale):

≠ dal principio per cui i pubblici uffici devono rispettare il criterio della imparzialità, ossia l'obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza differenziazioni di trattamento a favore o a danno degli interessati.

Il principio di eguaglianza ha due profili:

  • A. Carattere formale → la norma fa riferimento ai soli cittadini e il principio di eguaglianza deve essere rispettato anche nei confronti degli stranieri. Si tratta di un vincolo rivolto al legislatore ordinario, e opera nel senso che l'individuazione delle categorie di soggetti cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario. A parità di condizioni deve corrispondere un trattamento eguale ed a condizioni diverse un trattamento differenziato. Il controllo del principio di eguaglianza è affidato alla corte costituzionale, la quale può dichiarare l'illegittimità di una norma di legge.
  • B. Carattere sostanziale → impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. È un'indicazione rivolta agli organi dello Stato, sollecitati ad assumere misure normative, amministrative e di politica economica e sociale idonee ad attenuare la differenze di fatto economiche sociali tra i consociati.

9 L’equità

La norma giuridica contiene una previsione astratta di una situazione tipo ⇒ sussunzione: operazione in cui il giudice ha il compito di ricondurre il caso ⥷ concreto a quello generale previsto da una norma giuridica 6

Capita che l'applicazione della norma legale ad un certo caso concreto crei conseguenze contro il sentimento di giustizia.

Equità → la giustizia del caso singolo ↓

Il ricorso all'equità è consentito in casi eccezionali (perché si ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e si preferisce che i singoli possono prevedere quali saranno le conseguenze dei loro comportamenti) ↘ il giudice deve seguire le norme del diritto MA può discostarsene nel caso in cui la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

⥷ Le parti della controversia devono dare il consenso al giudice di poter decidere secondo equità.

➠ Bisogna distinguere tipi di equità:

  • Equità come criterio decisorio
  • Equità integrativa, espressione che si riferisce ai casi in cui la legge prevede che il giudice provveda ad integrare o determinare secondo equità gli elementi di una fattispecie o anche di un regolamento contrattuale predisposto dalle parti.
  • Equità estimativa: il giudice fa una determinazione del danno di tipo equitativo, cioè ipotizza il costo del danno stimando e se il danno non può essere stimato in modo preciso viene stimato secondo equità, cioè secondo ragionevolezza, il giudice calcola secondo un criterio di giustizia e cerca una ragionevole soluzione.

Capitolo II: il diritto privato e le sue fonti

10 Diritto pubblico e diritto privato

↘ ↓

Disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione nell'interesse della collettività ed impone.

Disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati.

È pa

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nick.m03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Farneti Marcello.
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