Estratto del documento

DIRITTO PRIVATO I

CAPITOLO I - L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO

CAPITOLO II - DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

CAPITOLO III - LA COSTITUZIONE E IL DIRITTO PRIVATO

CAPITOLO IV - ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO PRIVATO

CAPITOLO V - I RAPPORTI GIURIDICI

CAPITOLO VI - LA PERSONA FISICA

CAPITOLO VII - LE PERSONE GIURIDICHE

CAPITOLO VIII - LE ASSOCIAZIONI

CAPITOLO IX - FONDAZIONI E COMITATI

CAPITOLO X - I BENI

CAPITOLO XI - DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO

CAPITOLO XII - ACQUISTO E TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI

CAPITOLO XVI - L’AUTONOMIA PRIVATA E IL NEGOZIO GIURIDICO

CAPITOLO XVII - LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ

CAPITOLO XVIII - L’INTERPRETAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO

CAPITOLO XIX - LA SIMULAZIONE

CAPITOLO XX - I VIZI DELLA VOLONTÀ

CAPITOLO XXI - OGGETTO E CAUSA

CAPITOLO XXII - LA FORMA

CAPITOLO XXIII - CONDIZIONE, TERMINE, MODO

CAPITOLO XXIV - LA RAPPRESENTANZA

CAPITOLO XXV - INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO

CAPITOLO XXVI - IL CONTRATTO NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

CAPITOLO XXVII - TIPI E STRUTTURE CONTRATTUALI

CAPITOLO XXVIII - LE PROMESSE UNILATERALI

CAPITOLO XXIX - IL CONTRATTO: FORMAZIONE ED EFFETTI

CAPITOLO XXX - LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

CAPITOLO XXXI - L’INADEMPIMENTO E LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

CAPITOLO XXXII - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CAPITOLO XLII - LA VENDITA E GLI ALTRI CONTRATTI DI ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO XLIII - LA DONAZIONE

CAPITOLO XLIV - CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI COSE

CAPITOLO XLV - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

CAPITOLO XLVI - CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ATTIVITÀ GIURIDICA ALTRUI

CAPITOLO XLVII - CONTRATTI DI CREDITO E BANCARI

CAPITOLO XLVIII - CONTRATTI ALEATORI

CAPITOLO XLIX - CONTRATTI DIRETTI A DIRIMERE CONTROVERSIE

CAPITOLO L - LA DIVISIONE 1

SEZIONE PRIMA – INTRODUZIONE

CAPITOLO I – L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO

1. La norma giuridica

Nozione e caratteri

Il termine norma significa regola. La norma giuridica regola la vita sociale collegando fatti a effetti riconosciuti

dall’ordinamento. Nell’impostazione imperativistica si distinguono comandi concreti, riferiti a un caso, e comandi

generali e astratti, propri delle norme. La generalità indica destinatari non individualmente determinati; l’astrattezza

indica situazioni-tipo, non singoli fatti già avvenuti. Questi caratteri favoriscono uguaglianza, imparzialità, certezza e

prevedibilità dell’applicazione. Sono tipici, ma non assoluti: anche le leggi riferite a situazioni determinate devono

rispettare uguaglianza e ragionevolezza.

La disposizione è l’enunciato del testo normativo; la norma è la regola ricavata mediante interpretazione. Articoli e

commi organizzano il testo: un articolo può contenere più norme e una norma può derivare da più disposizioni.

Struttura e funzione della norma

Teoria imperativistica di Austin. La norma è un comando dell’autorità. Il modello spiega soprattutto le norme penali,

ma non esaurisce norme attributive di capacità o poteri, come l’art. 2 c.c. Presenta difficoltà anche per norme

retroattive e destinatari incapaci di comprendere il comando. Ciò non esclude che gli effetti giuridici orientino

psicologicamente le condotte.

Teoria del giudizio ipotetico, associata a Kelsen. La struttura può essere espressa come collegamento fra una

previsione o fattispecie astratta e una conseguenza giuridica o disciplina. Occorre distinguere questo uso strutturale

del termine disposizione dalla disposizione intesa come enunciato normativo.

Art. 2 c.c.: «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità

di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa». Il compimento dei diciotto anni è il fatto previsto;

l’acquisto della capacità di agire è l’effetto.

Art. 2043 c.c.: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha

commesso il fatto a risarcire il danno». La fattispecie è il fatto dannoso nei requisiti indicati; la disciplina è l’obbligo

risarcitorio. La struttura comprende quindi previsione, conseguenze e nesso che le collega al fatto concretamente

verificatosi.

1. La previsione

La fattispecie astratta descrive il fatto-tipo; quella concreta è il fatto della realtà da confrontare con la previsione. È

semplice se considera un solo fatto, come l’età dell’art. 2; è complessa se richiede più elementi concorrenti. La

rescissione per lesione richiede lesione oltre la metà del valore della prestazione della parte danneggiata, stato di

bisogno e approfittamento dell’altra parte (art. 1448 c.c.). Se manca un elemento necessario, quella disciplina non si

applica.

L’applicazione richiede accertamento e qualificazione dei fatti, individuazione della norma e conseguenze. Più norme

vanno coordinate; una lacuna può richiedere analogia nei limiti consentiti. In materia penale, legalità e tassatività

impongono particolare precisione e vietano l’analogia sfavorevole. La previsione può riguardare eventi naturali, come

nascita, morte, età o rovina di un edificio, oppure situazioni già qualificate dal diritto, come l’usufrutto dell’art. 979 o

l’altruità della cosa venduta nell’art. 1478. Anche gli eventi naturali diventano fatti giuridici quando l’ordinamento

attribuisce loro rilevanza.

Le leggi naturali descrivono rapporti causali osservati; le norme giuridiche hanno funzione valutativa e regolativa:

stabiliscono il collegamento fra fatto ed effetto giuridico.

2. Le conseguenze giuridiche

Le norme di organizzazione disciplinano struttura e funzionamento degli organi; quelle definitorie precisano concetti,

come la maggiore età. Le norme di comportamento prescrivono, vietano o consentono condotte, attribuendo diritti,

doveri, obblighi, poteri e soggezioni e modificando o estinguendo rapporti. Il rapporto giuridico è una relazione fra

soggetti regolata dal diritto. Al credito corrisponde l’obbligo; al diritto potestativo corrisponde una soggezione. 2

Esempio: nell’illecito la vittima ha il diritto al risarcimento e l’autore l’obbligo di risarcire; nella vendita il rapporto

comprende prezzo, consegna e garanzie.

La tradizionale bilateralità evidenzia la dimensione relazionale del diritto, ma non significa che ogni diritto abbia

sempre un unico obbligo corrispondente. La funzione ordinatrice consente la coesistenza delle libertà: in Kant, il diritto

coordina l’arbitrio di ciascuno con quello degli altri; la formula tradizionale della proporzione fra persone richiama la

conservazione della società.

3. Il nesso di correlazione tra fatto ed effetti giuridici

Il nesso è stabilito dalla norma e non è una proprietà naturale del fatto. È relativo, perché lo stesso fatto può avere

effetti diversi in ordinamenti differenti, e storico, perché tali effetti mutano nel tempo con le norme.

Classificazione delle norme giuridiche

Tra le norme giuridiche è possibile operare diverse classificazioni. Di seguito si analizzano le più importanti.

1. Norme imperative (o inderogabili, o cogenti)

Una norma è imperativa quando gli effetti da essa stabiliti devono applicarsi e i privati non possono escluderli

mediante accordo, nei limiti della sua disciplina.

La ragione per cui una norma è inderogabile risiede nello scopo che essa persegue, cioè negli interessi che il legislatore

considera preminenti e di rilevanza generale. Questi interessi possono riguardare, ad esempio:

Tutela della persona umana nei suoi aspetti fondamentali;

• Protezione dei contraenti deboli;

• Certezza dei rapporti giuridici;

• Esigenze di politica economica e sociale.

•

Sottoclassificazione delle norme imperative

La violazione di un divieto può comportare sanzioni diverse. In materia contrattuale, la contrarietà a norme imperative

determina la nullità salvo che la legge disponga diversamente (art. 1418 c.c.).

Esempi

Divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.);

• Divieto della donazione di beni futuri (art. 771 c.c.);

• Divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).

• b) Norme prescrittive: Sono norme che impongono un determinato comportamento.

•

Esempi

La forma richiesta dalla legge per determinati atti costituisce un requisito dell’atto, con conseguenze diverse a seconda

che sia prescritta per la validità o per la prova. L’iscrizione nei registri immobiliari è necessaria per costituire l’ipoteca

(art. 2808 c.c.): si tratta di un requisito costitutivo, non di un obbligo generale di iscrivere.

Frode alla legge

La frode alla legge si verifica quando i privati, per eludere l’applicazione di una norma imperativa, utilizzano:

un negozio giuridico in sé lecito, o una combinazione di negozi leciti al fine di raggiungere un risultato equivalente a

quello vietato dalla norma.

Esempi di frode alla legge

Divieto di alienazione a una persona determinata:

Se ad A è vietato alienare un bene a B, A può vendere il bene a C e C, d’accordo con A, può rivenderlo a B. questo

perché ciascun negozio è lecito singolarmente, ma il risultato complessivo è identico a quello vietato: si configura

quindi frode alla legge.

Interessi usurari nel mutuo:

Nel contratto di mutuo è vietata la pattuizione di interessi usurari (art. 1815, comma 2, c.c.). Il mutuante può tentare

di aggirare il divieto imponendo al mutuatario l’acquisto di un bene di scarso valore a un prezzo esorbitante. La

vendita, di per sé lecita, è in realtà lo strumento per percepire interessi usurari sotto altra forma.

In questi casi, il contratto ha causa illecita ed è nullo; “Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il

mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa” (art. 1344 c.c.). 3

2. Norme dispositive (o derogabili, o suppletive)

Le norme dispositive collegano determinati effetti giuridici al verificarsi del fatto previsto, ma si applicano solo in

assenza di un’autonoma disciplina pattizia tra le parti: se le parti regolano il rapporto autonomamente, la norma cede

il passo alla loro volontà. Solo in mancanza di accordi, la norma trova applicazione, evitando lacune nella

regolamentazione.

Esempi

1. Successione legittima: l’ordinamento deve prevedere conseguenze della morte (crediti, debiti, beni).

Tuttavia, è consentito al soggetto regolare autonomamente la propria successione:

Testamento valido → successione regolata dal testamento (nei limiti dei legittimari);

• Testamento assente o invalido → si applicano le norme sulla successione legittima.

•

Riferimento normativo: Art. 457 comma 2 c.c.: “Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in

tutto o in parte, quella testamentaria.”

2. Rapporti tra fondi confinanti (norme su distanze nelle costruzioni, alberi, finestre, muri, etc.): l’ordinamento li

disciplina. Le regole sulle distanze possono essere derogabili o inderogabili secondo la loro fonte e funzione. Le

distanze prescritte dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi generali non sono liberamente derogabili dai privati.

3. Norme contrattuali: gran parte delle norme sui contratti (es. compravendita, appalto, locazione, etc.) è derogabile.

* Le norme dispositive sono spesso chiamate anche norme suppletive, perché suppliscono alla mancanza di una

disciplina pattizia tra le parti.

Secondo parte della dottrina, però, si distingue:

Norma dispositiva: opera quando manca totalmente una disciplina pattizia.

• Norma suppletiva: interviene quando la disciplina pattizia esiste, ma presenta una lacuna.

•

Distinzione tra norme imperative e dispositive

Saper distinguere una norma imperativa da una dispositiva è fondamentale per capire quando i privati possono

derogare alla legge.

1. Criteri testuali

Norme imperative: espressioni tipiche come “a pena di nullità”, “è nullo”, “nonostante patto contrario”;

•

Norme dispositive: espressioni tipiche come “salvo patto contrario”, “se non è convenuto altrimenti”, “salva diversa

pattuizione”. Tuttavia, il tenore letterale non sempre basta: termini come “deve”, “non può”, “non deve” non indicano

necessariamente norme imperative.

Esempio: Art. 2557 c.c.: chi aliena l’azienda “deve” astenersi dalla concorrenza per cinque anni → norma dispositiva,

derogabile tramite accordo tra le parti.

2. Criterio decisivo: la ratio della norma

Per stabilire la natura di una norma, occorre individuarne lo scopo (ratio). Norma imperativa: tutela interessi di

rilevanza generale o valori superindividuali. Norma dispositiva: tutela interessi individuali, derogabili dalle parti.

Esempi

- Usufrutto

Art. 979 c.c.: la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario → norma imperativa, perché tutela la

struttura del sistema dei diritti reali. L’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene (art. 981 c.c.);

un suo mutamento richiede un titolo che lo consenta, come un accordo con il proprietario.

Bilancio della s.p.a.

• Gli artt. 2423 ss. c.c. impongono criteri di chiarezza e precisione del bilancio → norme imperative, perché tutelano

• un interesse generale del mercato.

Esempio di norma imperativa: l’art. 1343 c.c. vieta la causa contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon

costume.

- Obbligo di non concorrenza

L’art. 2105 c.c. vieta al lavoratore di svolgere attività in concorrenza → norma dispositiva, perché tutela un interesse

individuale del datore di lavoro, che può autorizzare il dipendente. 4

- Compravendita

Nella vendita, la garanzia per vizi può essere limitata o esclusa, ma il patto non ha effetto se il venditore ha taciuto in

mala fede i vizi (art. 1490 c.c.). Le vendite ai consumatori seguono la disciplina inderogabile speciale. Difetti consistenti

nella mancanza di dispositivi antinfortunistici → norma imperativa, perché tutela la salute pubblica; ogni patto

contrario è nullo (art. 1418, comma 1, c.c.).

3,1. Norme interpretative (di altre norme giuridiche)

Le norme interpretative servono a chiarire il significato di altre norme o atti giuridici, eliminando dubbi e garantendo

un’applicazione uniforme del diritto. Non introducono una nuova disciplina, ma specificano il senso di una disciplina

già esistente.

Esempio: Art. 99 legge cambiaria: “Agli effetti della presente legge col termine domicilio si intende il luogo di residenza

e col termine luogo di pagamento l’intero territorio del comune.”

→ Il legislatore definisce il significato di alcune espressioni, vincolando l’interprete. Quando sorgono dubbi

sull’interpretazione di una norma, il legislatore può chiarire successivamente il suo significato mediante una nuova

disposizione vincolante, detta interpretazione autentica.

Caratteristiche principali

Vincolante per tutti, giudici compresi;

•

L’interpretazione autentica è effettuata dal legislatore mediante una nuova norma che precisa il significato di quella

precedente. La retroattività incontra i limiti costituzionali, fra cui ragionevolezza, tutela dell’affidamento e rispetto

della funzione giurisdizionale. Non ogni norma che definisce un concetto è una legge di interpretazione autentica:

occorre che il legislatore intervenga sul significato di una disposizione preesistente.

3,2. Norme interpretative (di dichiarazioni di volontà)

Oltre alle norme interpretative delle leggi, esistono norme che chiariscono il significato delle dichiarazioni di volontà

negoziali, quando siano ambigue o oscure.

Possono essere di due tipi:

a) Norme interpretative generali:

L’interpretazione dei contratti è regolata dagli artt. 1362–1371 c.c.; queste regole si applicano, in quanto compatibili,

agli atti unilaterali patrimoniali tra vivi (art. 1324 c.c.).

Riferimento normativo: artt. 1362–1371 c.c.;

• Funzione: disciplinano i criteri generali di interpretazione dei contratti;

•

Criteri principali:

Ricerca della comune intenzione delle parti;

• Valutazione del comportamento complessivo;

• Applicazione della buona fede.

•

b) Norme interpretative speciali

Ambito: riguardano uno specifico atto giuridico;

• Funzione: attribuiscono un significato preciso all’atto quando la volontà dell’autore non è chiara;

•

Esempio: art. 684 c.c. → la lacerazione o cancellazione del testamento olografo si presume revoca, salvo prova

contraria.

La legge presume un significato dell’atto per risolvere l’incertezza interpretativa.

4. Norma primaria e norma secondaria

La norma primaria è quella che stabilisce la disciplina di un determinato rapporto giuridico, indicando il

comportamento dovuto o vietato. La norma secondaria è quella che prevede la sanzione per il caso di inosservanza

della norma primaria.

Esempio:

L’art. 1346 c.c. stabilisce che l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile: si

• tratta di una norma primaria, perché detta una regola di comportamento;

L’art. 1418 comma 2 c.c. stabilisce che il contratto è nullo se l’oggetto manca di tali requisiti: si tratta di una norma

secondaria, perché collega una sanzione alla violazione della regola. La distinzione tra norma primaria e norma 5

secondaria, tuttavia, non è sempre così netta: spesso la norma primaria non è formulata espressamente, ma può

essere ricavata per i

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.reginelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Castelli Laura.

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