DIRITTO PRIVATO II
CAPITOLO XIII - GLI ATTI ILLECITI
CAPITOLO XIV - LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
CAPITOLO XV - DANNO, CAUSALITÀ, RIMEDI
CAPITOLO XXXIII - LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI
CAPITOLO XXXIV - PAGAMENTO DELL’INDEBITO E ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
CAPITOLO XXXV - LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
CAPITOLO XXXVI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI, INDIVISIBILI, ALTERNATIVE, FACOLTATIVE
CAPITOLO XXXVII - L’ADEMPIMENTO E ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
CAPITOLO XXXVIII - L’INADEMPIMENTO E IL RISARCIMENTO DEL DANNO
CAPITOLO XXXIX - MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE
CAPITOLO XL - CARATTERI GENERALI ED EVOLUZIONE. GLI STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI
CAPITOLO XLI - LA CAMBIALE E L'ASSEGNO
CAPITOLO LI - LA PROPRIETÀ
CAPITOLO LII - I DIRITTI REALI DI GODIMENTO
CAPITOLO LIII - LA COMUNIONE
CAPITOLO LIV - IL POSSESSO
CAPITOLO LV - PEGNO E IPOTECA
CAPITOLO LVI - LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E LA RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEL
DEBITORE
CAPITOLO LVII - PUBBLICITÀ E TRASCRIZIONE
CAPITOLO LXV - PRINCIPI COSTITUZIONALI E ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
CAPITOLO LXVI - IL MATRIMONIO
CAPITOLO LXVII - LA FILIAZIONE
CAPITOLO LXVIII - L’UNIONE CIVILE
CAPITOLO LXIX - GLI ALIMENTI
CAPITOLO LXX - LE SUCCESSIONI: PRINCÌPI GENERALI
CAPITOLO LXXI - LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
CAPITOLO LXXII - LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
CAPITOLO LXXIII - LA SUCCESSIONE NECESSARIA
CAPITOLO LXXIV - VOCAZIONE, ACQUISTO, RAPPORTI FRA COEREDI 1
SEZIONE QUARTA – ATTI ILLECITI E RESPONSABILITÀ CIVILE
CAPITOLO XIII – GLI ATTI ILLECITI
71. Atti dannosi leciti e illeciti
Non tutti gli atti che causano un danno sono vietati.
Infatti, nella vita sociale è molto frequente arrecare danno ad altri in modo lecito. Esempi:
Un imprenditore che ha successo sottrae clienti ai concorrenti;
• Chi vince un concorso danneggia chi avrebbe potuto vincere al suo posto;
•
Il proprietario può edificare nel rispetto delle norme urbanistiche, delle distanze e degli eventuali diritti altrui: la
perdita del panorama del vicino non costituisce, da sola, un illecito. Da questi esempi si capisce che il danno, di per sé,
non è sufficiente per parlare di illecito. Diverso è invece il caso degli atti illeciti, cioè comportamenti vietati
dall’ordinamento. Tali atti possono essere impediti prima che si verifichino (quando ciò è possibile), oppure, se già
compiuti, danno luogo a responsabilità civile.
La responsabilità civile svolge diverse funzioni:
Risarcitoria, nei confronti del soggetto leso;
• Sanzionatoria, nei confronti di chi ha tenuto un comportamento vietato;
• Preventiva, nei confronti della società.
•
Tuttavia, la funzione preventiva risulta meno efficace nei casi di danni non intenzionali (es. incidenti), soprattutto
perché l’esistenza dell’assicurazione della responsabilità civile attenua l’effetto “intimidatorio” della responsabilità per
colpa.
72. Il problema dell’individuazione degli atti illeciti. Tipicità e atipicità degli atti illeciti.
Dunque, è necessario distinguere tra:
Atti dannosi leciti;
• Atti dannosi illeciti.
•
Per riuscire a operare questa distinzione, nei sistemi giuridici esistono due modelli:
Tipicità → esiste un elenco preciso e predeterminato di atti illeciti;
• Atipicità → esiste una regola generale che consente di individuare anche nuovi illeciti.
•
In Italia si adotta il principio di atipicità e l’art. 2043 c.c. definisce l’atto illecito come: “Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Analisi dell’art. 2043 c.c.:
a) “Qualunque”:
→ Il sistema della responsabilità civile è atipico: non esiste un elenco chiuso di illeciti. Spetta all’interprete (giudice)
stabilire se un comportamento costituisce fatto illecito.
b) “Fatto”:
Il fatto può consistere in:
un’azione, o
• un’omissione.
•
Problema: le omissioni possono essere potenzialmente infinite. → L’omissione è rilevante solo se esiste un obbligo
giuridico di agire. Art. 40 comma 2 c.p. – “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a
cagionarlo.”
→ L’obbligo giuridico può derivare:
dalla legge, o
• da un contratto.
• Art. 1173 c.c. – Fonti delle obbligazioni
• 2
c) “Doloso o colposo”:
- Dolo:
Art. 43 comma 1 c.p. – “Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od omissione;” Il dolo riguarda la coscienza e volontà dell’evento dannoso: la
sola volontarietà del comportamento non basta, perché anche una condotta volontaria può produrre un danno
soltanto colposo. → Quando si parla di dolo, si parla di fatto intenzionale.
Nel diritto penale: il fatto doloso è punito più gravemente del fatto colposo. Nel diritto civile il risarcimento mira
anzitutto a riparare il danno: la distinzione tra dolo e colpa non determina automaticamente un diverso importo, ma
può incidere sulla disciplina applicabile. Dolo eventuale: Si ha quando, in diritto penale, il soggetto non agisce per
causare il danno, ma prevede che il danno possa verificarsi come conseguenza della propria condotta e accetta il
rischio.
Colpa
•
Art. 43 comma 3 c.p. – “Il delitto: è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline.
La colpa può essere:
Specifica
• → Violazione di regole scritte (es. leggi, regolamenti, ordini, discipline).
• Generica
•
Si manifesta attraverso:
Negligenza
•
• → Disattenzione, trascuratezza, violazione di regole sociali non scritte.
Imprudenza
•
• → Comportamento avventato, inosservanza di misure di cautela idonee a prevenire il danno.
Imperizia
•
→ Insufficiente preparazione tecnica o professionale. Può riguardare:
Mancanza di conoscenze;
• Uso di mezzi o strumenti non idonei.
•
La colpa può talvolta essere desunta dalle circostanze del fatto; non va però presunta automaticamente in ogni
lesione, fuori dalle ipotesi stabilite dalla legge.
Vediamo dei casi giurisprudenziali di responsabilità omissiva:
Per la strage di Ustica è stata riconosciuta la responsabilità omissiva dello Stato e del Ministro della Difesa, che
avevano l’obbligo di garantire la sicurezza dei cieli.
Per i danni subiti da pazienti a causa di trasfusioni di sangue infetto è stata riconosciuta la responsabilità omissiva di:
Ospedale;
• Personale sanitario;
• Ministero della Salute, per omesso controllo e vigilanza.
•
d) “Che cagiona”:
Cioè “che causa” e richiama il problema del nesso causale. Il nesso causale è il rapporto di causalità che deve esistere
tra:
il fatto (azione o omissione) il danno
Il danno deve essere conseguenza della condotta del soggetto. In altre parole, l’evento dannoso deve derivare da
quella determinata azione o omissione. Tuttavia, in molti casi non è facile stabilire con certezza il rapporto tra fatto e
danno, ma di questo ne parleremo più avanti.
e) “Un danno ingiusto”:
Non tutti i danni sono ingiusti, quindi non tutti i danni generano responsabilità. Una lettura tradizionale concentrava la
tutela sui diritti assoluti. L’evoluzione dell’interpretazione dell’art. 2043 c.c. ha esteso la tutela anche ai crediti e ad
altri interessi giuridicamente protetti. 3
Diritti reali;
• Diritti della personalità;
• Diritti sui beni immateriali, come il diritto d’autore.
• L’ingiustizia del danno si valuta alla luce dell’ordinamento e degli interessi tutelati: non coincide con la sola
• percezione soggettiva della vittima.
L’art. 2043 c.c. è la clausola generale della responsabilità per fatto illecito. Le discipline speciali possono precisarne,
modificare o sostituire i criteri nei rispettivi ambiti; non esiste una rigida regola per cui ogni norma speciale esclude
sempre qualsiasi applicazione della clausola generale. Si applica insieme ad altri articoli per chiarire chi deve risarcire e
in quale misura. Di conseguenza, è compito dell’interprete stabilire cosa si intende per “danno ingiusto”.
Per capire se un danno è ingiusto, si procede a una valutazione comparativa tra interessi contrapposti:
L’interesse di chi subisce il danno;
• L’interesse di chi ha agito.
•
Questa valutazione è fondamentale:
Per il legislatore, quando crea le norme;
• Per il giudice, quando applica o integra le norme.
•
Vi sono poi ambiti in cui tale valutazione assume un ruolo ancora più rilevante, come:
Concorrenza economica, dove occorre stabilire i limiti della competizione tra imprese;
•
Libertà di espressione vs tutela della persona, in cui si confrontano:
Libertà di informazione e di opinione;
• Tutela dell’onore e della riservatezza.
•
In realtà, in alcuni settori il legislatore ha già definito in modo più preciso i confini, attraverso la previsione di
particolari tipi di illecito e soprattutto tramite il riconoscimento di diritti soggettivi (es. diritto di proprietà, diritto alla
vita e all’integrità fisica). In questi casi, il sistema si avvicina maggiormente alla tipicità, ma il giudice deve comunque
valutare il caso concreto.
Il confronto tra gli interessi deve rispettare le scelte e i principi dell’ordinamento; la pubblica utilità non attribuisce al
giudice un potere generale di sacrificare qualsiasi diritto.
Sia quando il diritto assegna beni e diritti (es. tutela della reputazione);
• Sia quando il diritto regola attività dinamiche (es. concorrenza).
•
Esempio: il diritto di cronaca può giustificare una notizia lesiva della reputazione quando ricorrono verità dei fatti,
interesse pubblico e continenza dell’esposizione.
Ma come si determina l’utilità pubblica? L’interprete la ricava da:
Leggi (anche tramite analogia);
• Principi generali dell’ordinamento.
•
Nella scelta legislativa dei criteri di responsabilità possono assumere rilievo anche considerazioni economiche e
preventive, quali:
L’efficacia delle sanzioni;
• La difficoltà e i costi di applicazione delle regole;
• Il rischio che le norme scoraggino attività utili;
• La capacità del danneggiato di evitare il danno oppure di sopportarlo.
•
73. Le principali figure di atto illecito. Illeciti contro la persona
Tra gli atti illeciti rientrano, innanzitutto, quelli che ledono diritti fondamentali della persona, quali:
Vita;
• Integrità fisica;
• Salute;
• Libertà.
•
Nota: La lesione della salute non avviene solo tramite un danno fisico diretto, ma può essere causata anche da atti o
parole, qualora questi provochino uno shock nervoso oppure un grave turbamento psichico. 4
Inoltre, anche quando non si giunge a una vera e propria lesione della salute, l’ordinamento tutela comunque
l’interesse alla tranquillità d’animo.
Tale tutela opera, in particolare, contro:
La minaccia di un male ingiusto;
• L’ingiuria.
•
Per quanto riguarda la libertà personale, essa è protetta contro:
La costrizione fisica;
• La minaccia;
• L’inganno.
•
In caso di uccisione di una persona, il diritto al risarcimento spetta:
Ai familiari;
• Al convivente (compagno/a di vita).
•
Il risarcimento comprende:
Danno patrimoniale, quando la persona uccisa contribuiva al loro mantenimento:
per obbligo giuridico, o
• anche senza obbligo, se di fatto li manteneva;
• Danno non patrimoniale, consistente nel dolore causato dalla perdita della persona cara.
•
74. Illeciti contro l’onore, la riservatezza e la verità personale
Costituisce diffamazione la comunicazione di notizie, voci o giudizi che offendono la reputazione di una persona.
Si deve però distinguere tra diritto penale e responsabilità civile:
Per il reato di diffamazione occorre il dolo generico: la consapevolezza di comunicare a più persone espressioni
offensive della reputazione altrui; non è necessario uno specifico scopo di denigrazione. Nella responsabilità civile (art.
2043 c.c.) è sufficiente anche la semplice negligenza (es. esempio pubblicazione avvenuta per errore).
La tutela dell’onore entra spesso in conflitto con la libertà di parola e di informazione, fondamentali per:
Il dibattito politico, scientifico e culturale;
• La cronaca;
• L’attività storica;
• Alcune funzioni pubbliche (es. sentenze, atti amministrativi).
•
Per questo motivo esistono diverse cause di giustificazione, cioè situazioni in cui un comportamento offensivo non è
illecito, previste dalla legge o elaborate dalla giurisprudenza. Vediamole:
L’art. 68 Cost. esclude la responsabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni; non copre automaticamente qualsiasi dichiarazione di un parlamentare.
Esercizio di funzioni pubbliche, in particolare:
Attività giurisdizionale;
• Attività amministrativa;
•
Diritto di cronaca e di critica, purché:
I fatti siano veri;
• Vi sia interesse pubblico;
•
Siano rispettati i limiti della continenza. La critica consiste in giudizi e non può essere sottoposta a una prova di verità
come un fatto, ma deve avere un fondamento fattuale corretto e non tradursi in un’aggressione gratuita alla persona.
Comunicazioni in ambito professionale (es. informazioni bancarie), se giustificate e corrette.
Nota: Dire una cosa vera non è sufficiente per escludere l’illecito, ma è necessario anche un interesse apprezzabile alla
divulgazione.
Pertanto, è illecito diffondere notizie vere quando ciò avviene solo per umiliare o esporre al disprezzo una persona.
È inoltre illecito diffondere notizie false, anche se non diffamatorie, quando alterano l’identità della persona e ledono
un interesse rilevante (morale o economico). Esempi:
Affermare falsamente che un professionista ha cessato l’attività → danno economico;
• 5
Attribuire a uno scrittore opinioni politiche che non ha → danno morale.
•
Conseguenze:
Risarcimento del danno patrimoniale, se esistente;
• Risarcimento del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.).
•
È inoltre possibile la pubblicazione della sentenza, al fine di ristabilire la verità.
Nota: Ogni persona ha diritto alla riservatezza della vita privata, cioè a una sfera di intimità sottratta alla curiosità degli
estranei (art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia nel 1955). A
tutela di tale diritto:
Sono vietate le violazioni del domicilio e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
• comunicazione (artt. 14 e 15 cost.);
È vietato pubblicare o esporre l’immagine di una persona senza il suo consenso (art. 10 c.c. e art. 96 l. dir. aut.). Tale
tutela si estende, per analogia, anche alla voce registrata.
Eccezioni (art. 97 l. dir. aut.), in cui la pubblicazione è lecita anche senza consenso:
Persona nota o con ruolo pubblico;
• Esigenze di giustizia o di polizia;
• Finalità scientifiche, didattiche o culturali;
• Fatti o eventi di interesse pubblico.
•
Tuttavia, non deve comunque derivare un pregiudizio ingiustificato alla reputazione o al decoro della persona. La
giurisprudenza riconosce inoltre un diritto generale alla riservatezza, che viene violato quando si divulgano fatti della
vita privata, anche non offensivi, ma che la persona desiderava mantenere riservati.
Per quanto riguarda la raccolta e la gestione dei dati personali nelle “banche dati”, queste comportano diversi rischi,
tra cui:
Errori nei dati;
• Informazioni incomplete o ambigue;
• Possibilità di ricostruire aspetti della vita privata;
• Uso improprio (es. schedature politiche o sindacali).
•
Per questo motivo, la legge prevede una disciplina volta a:
Limitare raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati ai casi giustificati da uno scopo legittimo;
• Garantire l’esattezza dei dati;
• Assicurare la conoscibilità e il controllo da parte degli interessati
•
Principi generali:
I dati possono essere trattati solo per scopi legittimi;
• I dati devono essere corretti e aggiornati;
•
Il trattamento richiede una base giuridica tra quelle dell’art. 6 GDPR: il consenso è una delle basi possibili, non un
requisito necessario in tutti i casi. Restano gli obblighi di informazione degli artt. 13–14.
L’interessato ha diritto di conoscere i dati raccolti e di chiederne:
Rettifica;
• Aggiornamento;
• Cancellazione.
•
Il diritto alla cancellazione opera n
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