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Riassunto diritto privato

Capitolo 1

Diritto: il termine diritto lo si può definire come un sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uomini. La sua funzione è di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti, quindi di risolvere i conflitti con l’applicazione di regole predeterminate, le quali stabiliscono quale tra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba prevalere e quale non. Queste regole, nel loro insieme, compongono un sistema e ciascuna concorre con le altre per adeguare i rapporti tra gli uomini.

Questi sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio.

Per ordinare una società secondo il diritto, è necessario stabilire chi ha il potere di:

  • Creare una legge: Stato (parlamento e governo), UE (parlamento europeo e consiglio), Regioni ed Enti locali (consigli regionali, provinciali e comunali)
  • Applicare una legge: Stato (autorità giudiziaria), UE (corte di giustizia)

Il sistema di common law, diffuso nei Paesi Anglosassoni e negli Stati del Commonwealth, prevede che il potere di creare e applicare il diritto siano in mano solamente all’autorità giudiziaria.

Caratteristiche del diritto:

  • Relatività: poiché i sistemi di regole cambiano nel corso del tempo e nello spazio.
  • Coercibilità: oltre a prescrivere e proibire comportamenti, il diritto impone l’osservanza delle proprie regole. L’osservanza è assicurata dalla minaccia delle sanzioni.
  • Legittimazione: dal punto di vista formale si può dire legittimato dalle autorità che lo creano e lo applicano, mentre da un punto di vista sostanziale, il diritto è legittimato dal consenso della maggioranza di coloro che vi sono sottoposti.

Norma giuridica: è l’unità elementare del sistema del diritto; l’insieme di norme che lo compongono prende il nome di ordinamento giuridico mentre l’insieme di norme coordinate per assolvere una funzione unitaria è detta istituto.

Tutte le norme devono essere intese in senso precettivo, anche quando appaiono descrittive.

Caratteristiche delle norme giuridiche:

  • Generali: non si rivolgono a singole persone ma ad una serie
  • Astratte: non riguardano fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti
  • Precostituite: sono create prima dell’insorgere dei fatti e per l’eventualità che insorgano

Il grado di generalità e di astrattezza delle norme può essere più o meno elevato:

  • Norme di diritto comune o generale: si riferiscono a chiunque e a qualunque fatto
  • Norme di diritto speciale: limitano il grado di generalità ed astrattezza, delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono

Diritto privato e diritto pubblico: tutto il diritto si scompone in due grandi categorie:

  • Privato: è il diritto comune, applicabile tanto nei rapporti tra privati quanto nei rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico
  • Pubblico: sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità, ed è applicabile ai soli rapporti nei quali partecipa lo Stato o un ente dotato di sovranità. Esso attiene alla protezione dell’interesse generale della collettività. A sua volta è suddivisibile in:
  1. Diritto costituzionale: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello Stato-comunità e dello Stato-apparato
  2. Diritto amministrativo: riguarda i compiti e l’attività degli apparati dell’esecutivo e degli enti pubblici
  3. Diritto penale: regola la potestà punitiva dello Stato
  4. Diritto processuale: attiene all’esercizio della giurisdizione e si divide in diritto processuale penale, amministrativo e costituzionale

In Italia vige il modello di Stato di diritto amministrativo, poiché l’attività degli apparati dell’esecutivo e degli enti pubblici si svolge prevalentemente per atti autoritativi. In ogni caso, la pubblica amministrazione non può fare uso di poteri autoritativi senza l’autorizzazione della legge.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo: la parola “diritto” assume due significati:

  1. Diritto oggettivo: norma generale ed astratta che regola i rapporti tra gli uomini imponendo loro doveri (obblighi o divieti). Il loro rapporto è detto rapporto giuridico e coinvolge due soggetti:
  • Soggetto passivo: soggetto al quale la norma impone un dovere
  • Soggetto attivo: soggetto nell’interesse del quale è imposto quel dovere: egli è quindi abilitato a pretendere dal soggetto passivo l’osservanza del dovere

La correlazione fra imposizione del dovere e pretesa al rispetto dello stesso, costituisce la struttura fondamentale del rapporto giuridico.

  1. Diritto soggettivo: è l’interesse protetto dal diritto oggettivo, ossia la pretesa di un soggetto (attivo) ad esigere da un altro soggetto (passivo) l’osservanza di un dovere che una norma impone. I precetti possono essere formulati:
  • Imponendo il dovere, cui si va a ricollegare il diritto altrui alla pretesa dell’osservanza dello stesso
  • Riconoscendo il diritto, cui si va a ricollegare il dovere altrui a tenere un determinato comportamento.

Vi sono alcune norme di diritto oggettivo che prescrivono doveri, non traducibili in norme che riconoscono diritti soggettivi, in quanto proteggono interessi solo generali. In esse, al dovere del soggetto passivo, si contrappone un potere sovrano del soggetto attivo di esigerne l’osservanza. Ancora, vi sono norme poste a tutela di interessi generali, che proteggono sia interessi particolari dei singoli sia il diritto soggettivo del singolo.

Nella categoria dei diritti soggettivi si distinguono:

  • Diritti assoluti: diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti
  1. Diritti reali: diritti assoluti sulle cose
  2. Diritti della personalità: a tutela della persona umana
  • Diritti relativi: diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili
  1. Diritti di credito: diritti ad una prestazione avente valore economico (obbligazione/debito)
  2. Diritti di famiglia: diritti reciproci fra i componenti della famiglia (obbligo)

Non sempre le norme giuridiche impongono doveri, esiste un’altra soluzione detta soggezione che ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui; il soggetto attivo è quindi dotato di un potere, che sarà potere sovrano se riconosciuto dal diritto pubblico, invece sarà potere potestativo se riconosciuto dal diritto privato.

Diverso ancora è l’onere, ossia il comportamento che il soggetto è libero di osservare o meno, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato.

Come si è detto, il diritto soggettivo è l’interesse che viene protetto dal diritto oggettivo, perciò il soggetto portatore di tale interesse coincide con il soggetto titolare del diritto; tuttavia questa coincidenza viene a mancare quando si parla di potestà, situazione in cui il diritto oggettivo attribuisce al soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui.

Fatti giuridici, atti giuridici e negozi giuridici: il diritto oggettivo è norma che regola i rapporti fra gli uomini, imponendo loro doveri o riconoscendo loro diritti. È norma che prevede fatti, al verificarsi dei quali i diritti o doveri si costituiscono, modificano o si estinguono. Questi fatti si classificano in:

  • Fatti giuridici: ogni accadimento al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo dei rapporti giuridici.
  1. Accadimento naturale: indipendente dall’opera dell’uomo. Es: la terra trasportata da un fiume va ad allargare i fondi rivieraschi, portano ulteriore proprietà ai proprietari.
  2. Fatto umano: è frutto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. Esso si divide in:
  1. Fatto lecito: conformi al diritto
  2. Fatto illecito: non conformi al diritto
  3. Comportamenti discrezionali: il soggetto è libero di compierli
  4. Comportamenti dovuti: il soggetto è obbligato a compierli
  1. Atti giuridici: atti destinati a produrre effetti giuridici, perché questo possa produrre gli effetti, non è sufficiente la capacità naturale di intendere e di volere, occorre la legale capacità di agire. Si distinguono in:
  1. Dichiarazioni di volontà: affinché l’effetto si produca non è sufficiente la sola volontà in ordine al comportamento, ma è necessaria anche quella in ordine alla produzione dell’effetto. Es: contratto.
  2. Dichiarazioni (atti) di scienza: il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico; l’effetto di queste dichiarazioni è quello di provare l’esistenza di fatti giuridici. Es: dichiarazione di ricevuto pagamento del proprio credito dal debitore.

Il corrente linguaggio dei giuristi non rispetta questa classificazione, infatti considera come fatti giuridici i fatti naturali, come atti giuridici i fatti umani; mentre per indicare gli atti di volontà si utilizza il concetto di negozio giuridico.

Capitolo 2

Sistema delle fonti del diritto: le fonti del diritto possono essere intese come:

  • Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche
  • Fonti di cognizione: testi che contengono le norme giuridiche già formate

La principale fonte del diritto è la legge.

Nel nostro paese, le fonti del diritto nazionale sono affiancate dalle fonti del diritto sovranazionale, basate sui poteri della comunità europea.

Le preleggi indicano come fonti di diritto: leggi – regolamenti – usi. Oggi il sistema delle fonti è così completato:

  1. Trattati e regolamenti dell’UE: l’adesione del nostro paese a questo ente sovranazionale ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato; perciò il giudice dello Stato è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme dell’UE.
  2. Costituzione e leggi costituzionali: la costituzione è la legge fondamentale della Repubblica; si tratta di una costituzione rigida poiché per modificarne una legge occorre uno speciale procedimento; lo stesso procedimento è valido anche per le leggi costituzionali.

Una norma di legge che è in contrasto con la Costituzione o con le altre leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima e a giudicarla tale è la Corte costituzionale. Se quest’ultima dichiara illegittima una norma di legge, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

  1. Leggi ordinarie: intese come fonti di produzione del diritto, sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche denominato “iter legislativo”. Solo che molte leggi tuttora vigenti sono nate ancora prima della nascita della Costituzione, durante il fascismo.

Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge, i cosiddetti decreti legge. Sono emanati dal governo e perdono di efficacia sin dall’inizio se, entro 60 gg, il parlamento non li abbia convertiti in legge. I decreti legislativi invece, li emana il governo per delega del parlamento, sulla base di una legge di delegazione che fissa i principi e i criteri direttivi cui il governo deve attenersi.

  1. Leggi regionali: sono il portato dell’autonomia che lo stato riconosce alle regioni. Le leggi regionali non possono essere in contrasto con le leggi statali (per le materie di competenza dello Stato) e viceversa. Inoltre le leggi regionali non possono toccare l’ordinamento civile e penale.
  2. Regolamenti: sono una fonte normativa sottordinata alla legge e quindi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Essi hanno avuto una forte rivalutazione, alla luce della politica della “delegificazione” mirante ad alleggerire i carichi del parlamento. Il governo ha infatti ottenuto il diritto di emanare regolamenti indipendenti (purché non vadano a coprire materie di legge) e questa delegazione si è spinta fino al punto di consentire l’emanazione di regolamenti con efficacia equivalente alla legge. Il tutto a due condizioni:
  1. Che la materia da regolare non sia coperta da legge
  2. Che una legge autorizzi il governo a disciplinare per regolamento una data materia fissando le regole generali cui il governo dovrà attenersi
  1. Usi e consuetudini: sono una fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche. Si tratta della cosiddetta prassi, ossia il consueto modo di comportarsi degli operatori di un dato settore.

Efficacia della legge nel tempo: leggi e regolamenti diventano obbligatori solo a seguito della loro pubblicazione nella Gazzetta, e se non è diversamente esposto, il quindicesimo giorno successivo ad essa. Una volta pubblicati vale il principio che l’ignoranza della legge non scusa.

Per abrogazione espressa s’intende quando una legge o una singola norma cessa di avere efficacia per espressione di una legge successiva, per referendum popolare o per sentenza di illegittimità costituzionale.

Le leggi penali non hanno effetto retroattivo poiché nessuno può essere punito se non in forza di una legge che è entrata in vigore prima dell’atto.

Interpretazione della legge: applicare una legge significa tradurre una norma generale e astratta in un comando particolare e concreto: per farlo occorre individuare la norma da tradurre e attribuirle il giusto significato; tale operazione è detta interpretazione e viene condotta secondo i seguenti criteri:

  • Interpretazione letterale: senso del significato proprio delle parole secondo la loro connessione
  • Interpretazione teleologica: intenzione del legislatore che può dare luogo ad un risultato più o meno ampio rispetto all’interpretazione letterale (interpretazione restrittiva / estensiva)

L’ordinamento giuridico, rivendicando la completezza del diritto, non può presentare lacune e deve perciò colmare quelle che si creano; per farlo si ricorre all’applicazione analogica del diritto: per risolvere controversie che non hanno una norma specifica, si ricorre alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Quindi il giudice può fare di ogni norma due applicazioni:

  • Diretta: applica una norma ad un caso previsto
  • Analogica: applica una norma ad un caso analogo a quello previsto

L’analogia non è applicabile a norme penali o di carattere eccezionale. Nel caso in cui il giudice non sia in grado di associare al caso una norma di un caso simile, egli si rifarà ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Si tratta di principi non scritti che si ricavano da una pluralità di norme e che costituiscono le direttive fondamentali cui appare essere ispirato il legislatore.

Le decisioni del giudice sono dotate della stessa autorità delle sentenze, valgono solo per il caso concreto per cui vengono espletate.

Diversa dall’interpretazione dei giudici è l’interpretazione dei giuristi, detta interpretazione dottrinale: attività basata sullo studio sistematico del diritto che porta alla formazione di modelli di interpretazione della legge. Questa interpretazione non è vincolante e si impone solo per la forza di convinzione esercitata dal giurista.

Diritto internazionale privato: ciascuno Stato può stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati, in forza di una norma di diritto statuale che rinvia alla legge straniera. Vi sono una serie di norme, le norme di diritto internazionale privato, che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando quello di altri Stati. Questo accade in ogni paese, ma poiché nessuno tiene conto delle leggi formulate altrove, vi è la possibilità di conflitti. A tal proposito vengono stipulate delle convenzioni internazionali, con le quali gli Stati si impegnano ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato. Le nostre norme adottano due criteri:

  1. Legge nazionale:
  • Rapporti tra gli stranieri: si applica il diritto straniero
  • Rapporti tra i cittadini: si applica il diritto italiano
  • Rapporti misti: ad ogni parte si applica la propria legge nazionale, per casi relativi al matrimonio si applica la legge dello Stato in cui si è vissuti mentre per casi relativi alla morte si applica la legge dello Stato del defunto
  1. Legge del luogo:
  • Possesso, proprietà e altri diritti reali sulle cose: legge del luogo nel quale le cose si trovano
  • Obbligazioni da contratto: si applica la legge del paese nel quale risiede colui che deve offrire il servizio, fatta salva volontà delle parti
  • Obbligazioni da fatto illecito: legge del luogo dove si è verificato l’evento, salvo che il danneggiato non chieda l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno

Oltre alle norme che adottano questi due principi, vi sono altre due norme contenenti affermazioni di principio:

  • Trattamento dello straniero: viene posto un limite all’applicazione del diritto italiano allo straniero, in quanto egli è sempre sottoposto agli obblighi mentre può fruire dei diritti solo a condizione di reciprocità. Tale limitazione non vale per ciò che affermano i diritti inviolabili dell’uomo, poiché la nostra Costituzione li protegge indipendentemente dalla ricorrenza della condizione di reciprocità. In Italia, lo straniero soggiornante regolarmente in Italia, gode dei diritti in materia civile che spettano al cittadino
  • Ordine pubblico internazionale: viene posto un limite all’applicazione del diritto straniero nel territorio italiano; esso non risulta applicabile se presenta effetti contrari all’ordine pubblico internazionale

Capitolo 3

Condizione giuridica della persona: per il diritto l’uomo è una persona, un soggetto di diritto; vuol dire che l’uomo è il centro di imputazione o punto di riferimento di diritti e di

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaagalliani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bravo Fabio.
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