ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
IL SISTEMA FINANZIARIO
Il sistema finanziario (strutturalmente)
Il sistema finanziario è, a livello strutturale, l’insieme di:
Strumenti finanziari
Mercati finanziari
Intermediari finanziari
Ordinamento (regolamentazione e vigilanza)
Il sistema finanziario (funzionalmente)
Sono 4 le funzioni principali svolte dal sistema finanziario:
1
Funzione monetaria 2
Funzione di intermediazione
Funzione di trasmissione della politica monetaria
Funzione di gestione dei rischi
Le assicurazioni non svolgono la funzione monetaria perché non possono produrre moneta in alcuna
forma e non svolgono nemmeno la funzione di trasmissione della politica monetaria.
Per quanto riguarda invece la gestione dei rischi possiamo dire che le imprese di assicurazione
gestiscono i rischi puri e non quelli speculativi ad esempio (tipo il verificarsi di un terremoto,
morte, ecc.)
La funzione di intermediazione
Il trasferimento di risorse può avvenire attraverso un duplice canale (o circuito) di finanziamento,
ossia:
1. canale diretto
2. canale indiretto le unita in surplus o datori di fondi sono quei
settori in cui la differenza fra le entrate e le uscite
correnti (ossia il risparmio) è superiore degli
investimenti in attività reali. Viene anche chiamato
“con saldo finanziario positivo”.
Le unità in deficit o prenditori di fondi sono
coloro che hanno la differenza tra entrate e uscite
1 Funzione monetaria: è la funzione di produzione della moneta bancaria, della moneta elettronica, in generale della
moneta
2 Funzione di intermediazione: è la funzione trasferimento di risorse dai soggetti in surplus a quelli in deficit
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con un saldo positivo, comunque, ma inferiore alla necessità della spesa in investimenti, oppure in
deficit quando attivo è minore delle uscite correnti. Le famiglie sono i principali soggetti in
surplus, i quali destinano parte dei loro
risparmi nei 3 rami possibili, mentre le
imprese ed il settore pubblico sono fra i
principali soggetti in deficit.
I premi di assicurazione per un’impresa
di assicurazione è una forma di raccolta e
con l’ammontare raccolto va sui mercati ed
investe nei mercati finanziari,
principalmente azionari ed obbligazionari
ma solo a fini di copertura e non di
speculazione.
Regolamentazione e vigilanza
Regolamentazione: insieme di norme formulate con il duplice intento di:
1. definire gli obiettivi rilevanti: 3
a. la tutela dell’assicurato e della collettività
b. garantire la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione (a livello macro e
4
micro) 5
c. efficienza competitività
→
d. trasparenza e correttezza dei comportamenti
2. disciplinare lo svolgimento dell’attività assicurativa in considerazione della rilevanza
sociale stessa
Definizione art.3 codice delle assicurazioni private… lo “scopo principale della vigilanza è
l’adeguata protezione degli assicurati e degli eventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal
fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e
riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la
loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma
subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari”.
3 L’assicurato potrebbe non essere il solo soggetto coperto, anche qualora il soggetto assicurato causi danni a terzi
4 Macro: a livello macro è meno rilevante perché la stabilità deriva dall’effetto domino, ossia il fallimento per il caso
bancario, e il fallimento di una determina il fallimento a catena di molte altre banche. Per quanto riguarda l’aspetto
assicurativo, e non bancario, non è cosi perché visto che i principali rapporti fra realtà assicurative sono di natura
creditizia e non relativa a pagamenti, non ne sono inficiati dai fallimenti a catena (impresa di assicurazione si relaziona
con quelle di riassicurazione)
5 Assicurarsi che il costo del trasferimento dei soggetti in surplus a quello in deficit avvenga nel minimo della funzione
dei costi. Si raggiunge tale punto ponendole in concorrenza. Anche se si vedrà che sarebbe meglio che ce ne fosse
solamente una
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Vigilanza: insieme di controlli svolti dalle Autorità di Vigilanza (Supervisors a livello europeo e
nazionale) al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi e il rispetto delle norme.
Vigilanza strutturale: autorizzazione, specializzazione, partecipazioni;
6
Vigilanza prudenziale: requisiti patrimoniali di solvibilità (Solvency capital requirement –
7
SCR; Minimum capital requirement – MCR ), disciplina delle riserve tecniche, degli attivi a
8
copertura delle riserve tecniche e degli investimenti; adeguatezza della Governance;
Vigilanza informativa (e ispettiva): le informazioni fatte pervenire alle autorità di
vigilanza per svolgere i controlli onside, ossia sul posto;
Fair play regulation: obblighi informativi per il mercato e la clientela;
9
Vigilanza protettiva : volta a gestire le situazioni di crisi (reversibili – amministrazione
straordinaria e irreversibili – liquidazione coatta amministrativa).
Regolamentazione e Vigilanza a livello europeo:
European System of Financial Supervisors (ESFS)
European Systemic Risk Board (ESRB – macroprudential)
o European Banking Authority (EBA)
o European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
o European Securities and Markets Authority (ESMA)
o National Supervisory Authorities.
o
Compiti delle Authorities:
Definire standard tecnici, linee guida e raccomandazioni in materia di regolamentazione e
vigilanza per le singole autorità nazionali così da assicurare l’applicazione uniforme della
normativa europea.
Farsi promotrici della coerenza di comportamento delle singole autorità di vigilanza
nazionali assicurandone la risposta coordinata in caso di situazioni di crisi e intervenire
direttamene in caso di applicazione non corretta o di inerzia degli organismi nazionali.
Raccogliere informazioni di tipo microprudenziale necessarie per la valutazione dei
rischi del sistema finanziario anche in collaborazione con il ESRB
I modelli teorici di vigilanza
Una delle principali criticità relative all’esercizio della funzione di vigilanza risiede nella necessità
di adottare opportuni criteri per la ripartizione dei poteri e dei compiti tra le diverse Autorità di
Vigilanza.
6 SCR: Per le imprese di assicurazioni é di fondamentale importanza nella regolamentazione, come funzione, come
calcolarlo.
7 MCR: É un sottoinsieme dell’SCR e se un’impresa non soddisfa i requisiti minimi dell’SCR ma se scende sotto
l’MCR ciao
8 riserve tecniche: sono la passività tipica di un’impresa di assicurazione, noi andremo a calcolarci le riserve tecniche
del ramo vita con metodo attuariale e lo vedremo meglio e sono un elemento del passivo che contengono le perdite
attese.
9 Vigilanza protettiva: per le banche riguarda
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I quattro principali modelli teorici sono:
vigilanza istituzionale (o per soggetti);
vigilanza per attività;
vigilanza per finalità (o per obiettivi);
vigilanza accentrata.
La vigilanza accentrata si ha quando esiste un unico istituto di vigilanza per vari settori, un
10
esempio può essere in passato l’FSA nel regno unito, oppure la BAFIM anche in Austria, in
Danimarca dove vigilano su tutti.
Gli ambiti di competenza in materia di vigilanza delle Autorità di Vigilanza presenti in Italia sono:
1. CICR: “alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio” ;
2. Banca d’Italia: banche e altri intermediari creditizi;
3. CONSOB: mercati e intermediazione mobiliare;
4. IVASS: imprese di assicurazione;
5. COVIP: fondi pensione;
6. Antitrust o AGCM: concorrenza.
10 FSA: è stata un'autorità indipendente del Regno Unito che aveva compiti di vigilanza sui mercati finanziari definiti
dal Financial Services and Markets Act 2000, che ne determinava anche i poteri sanzionatori. I poteri di controllo della
FSA si estendevano a tutte le società o persone che agisce sui mercati finanziari, quali banche, compagnie di
assicurazione, emittenti di moneta elettronica, intermediari finanziari e del credito. Tra i compiti della FSA c'era inoltre
la pubblicazione e l'aggiornamento della UKLA Official List, l'elenco completo dei titoli emessi e destinati ad essere
negoziati in Borsa o comunque sui mercati regolamentati del Regno Unito. L'FSA è stata abolita con il Financial
Services Act 2012 del 19 dicembre 2012, con effetto a partire dal 1º aprile 2013. I suoi compiti sono stati assegnati a
due agenzie di nuova istituzione, la Prudential Regulation Authority (PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA),
quest'ultima controllata dalla Banca d'Inghilterra.
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È una via di mezzo fra il modello per istituzione il modello per obiettivi quello italiano.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fonti normative
D. Lgs. 7 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private
→
Codice Civile
D. Lgs. 26 Maggio 1997, n. 173 bilancio delle imprese di assicurazione
→
D. Lgs. 30 Maggio 2005, n. 142 vigilanza supplementare (conglomerati finanziari)
→
Legge 7 agosto 2012, n. 135 istituzione IVASS
→
Regolamenti, provvedimenti, circolari ISVAP/IVASS
Le fonti normative europee
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency
II), integrata dalla Direttiva Omnibus II (Dir. 2014/51/UE)
Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 (Atti delegati Solvency II)
Direttiva 2016/97/(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla
distribuzione assicurativa (IDD)
Regolamento delegato (UE) 2017/2358 del 21 settembre 2017 (Atti delegati IDD – Product
Oversight Governance o POG)
Regolamento delegato (UE) 2017/2359 del 21 settembre 2017 (Atti delegati IDD –
Comportamento della rete distributiva)
Linee guida EIOPA
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La normativa Solvency II
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Il codice delle assicurazioni private
Sviluppiamo una parte…
Titolo III: esercizio dell’attività assicurativa (articoli dal 29bis al 51 bis)
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Titolo VII: Assetti proprietari
Titolo IX: attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa (articoli 106 fino
al 121 octies)
Titolo XIII: Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato (artt. 182
– 187)
1. Informativa pre-contrattuale: dal 1/1/2019 è in vigore un sistema di informativa
precontrattuale tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata e
consapevole, nonché di comparare facilmente prodotti che offrono garanzie analoghe, e
all’impresa di assicurazione di proporre un prodotto coerente con le richieste e le esigenze
del cliente.
2. Key Information Document (KID): per i prodotti vita che hanno un contenuto finanziario
(Insurance Based Investment Product - IBIP)
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3. Documento Informativo Precontrattuale (DIP): per i prodotti vita di puro rischio e i
prodotti rami danni
4. DIP aggiuntivi
a. IBIP
b. Vita puro rischio
c. Danni
Le fonti normative – ISVAP/IVASS
Regolamento n. 48 del 13 luglio 2021 recante disposizioni in materia di maggiorazione del
capitale
Regolamento n. 47 del 27 aprile 2021 concernente le disposizioni in materia di piani di
risanamento e finanziamento
Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo
e controllo dei prodotti assicurativi
Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo
delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
Regolamenti n. 40 e 41 del 2 agosto 2018 in materia di distribuzione assicurativa
Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 in materia di sistema di governo societario
Regolamento n. 34 del 7 febbraio 2017 concernente le disposizioni relative alla valutazione
delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione
Regolamento n. 33 del 6 dicembre 2016 concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS
(Pillar 3)
Regolamento n. 32 del 9 novembre 2016 concernente la valutazione del rischio e della
solvibilità (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA)
Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle
riserve tecniche
Regolamento n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la
determinazione delle riserve tecniche
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la
redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole
applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita
Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008 concernente le disposizioni ed i metodi di
valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni
Le Direttive Europee
Direttive n. 73/239/CEE e 73/240/CEE del 24 Luglio 1973 per le assicurazioni diverse
dalle assicurazioni sulla vita
Direttiva n. 79/267/CEE del 5 Marzo 1979 per le assicurazioni sulla vita
Direttiva n. 88/357/CEE del 22 Giugno 1988 per le assicurazioni diverse dalle
assicurazioni sulla vita
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Direttiva n. 90/619/CEE dell’8 Novembre 1990 per le assicurazioni sulla vita
Direttiva n. 92/49/CEE del 18 Giugno 1992 per le assicurazioni diverse dalle assicurazioni
sulla vita (confluita nel CAP)
Direttiva n. 92/96/CEE del 10 Novembre 1992 per le assicurazioni sulla vita (confluita nel
CAP)
L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
L’impresa di assicurazione svolge due funzioni rilevanti:
1. attraverso la stipulazione di contratti di assicurazione, assume sistematicamente e gestisce
istituzionalmente una particolare tipologia di rischi che le sono «trasferiti» dagli assicurati:
i rischi puri. Più precisamente:
le conseguenze economico-finanziarie dei rischi puri
2. in via complementare e correlata alla funzione principale, svolge la funzione di
intermediazione finanziaria.
Definizione art. 1882 c.c. … L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad
esso prodotto da un sinistro (assicurazioni DANNI), ovvero a pagare un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazioni VITA).
I soggetti del contratto assicurativo
Contraente: Ovvero il soggetto che acquista il servizio assicurativo mediante la stipula del
contratto di assicurazione;
Assicurato
Beneficiario: ovvero il soggetto a cui dovrà essere pagata, qualora si verifichi l’evento, la
somma pattuita. Il beneficiario, a volte, può coincidere con il contraente.
Impresa di assicurazione: ovvero il soggetto che professionalmente assume su di se il
rischio, impegnandosi, dietro il pagamento di un compenso, a eseguire una prestazione,
generalmente monetaria, al verificarsi dell’evento;
Mercato retail (privati/famiglie) vs Mercato corporate
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Le assicurazioni DANNI
Il contraente paga un premio e l’impresa di assicurazione si impegna a reintegrare il patrimonio
dell’assicurato nel caso si verifichi il sinistro previsto dal contratto.
Principio indennitario Protezione del patrimonio dalle conseguenze economiche dei sinistri
→
Artt. 1905; 1908 e 1909 CC
l'impresa di assicurazione protegge l'assicurato dalle conseguenze economiche dei sinistri,
indennizzandolo, ossia precludendo la possibilità di guadagnarci. sarebbe possibile lucrarci tipo con
l'assicurazione furto della macchina, assicurandola per un valore molto alto della macchina e
farmela rubare cosicché io ottenga un rimborso più alto.
1905 CC: Limiti del risarcimento. L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti
dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro
1908 CC:Valore della cosa assicurata. Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perita
o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
1909 CC: Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa: L’assicurazione per una
somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valido se vi è stato dolo da parte
dell’assicurato…. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino a
concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire
una proporzionale riduzione del premio.
1910 CC: L’Assicurazione presso diversi assicuratori
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Valore intero, Regola proporzionale e primo rischio assoluto
Valore intero: Valore (reale) del ben
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