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Attività bancaria

La banca è un’azienda di produzione che svolge sistematicamente, istituzionalmente e a proprio rischio attività di intermediazione finanziaria, ovvero attività di erogazione di risorse finanziarie a titolo di credito utilizzando prevalentemente risorse finanziarie ottenute da terzi a titolo di debito, e in parte minore a titolo di capitale proprio.

L’articolo 10 del Testo Unico Bancario recita che l’attività bancaria è un’attività sistematica che consiste nell’erogazione di prestiti e nella raccolta di depositi tra il pubblico da parte di un’impresa. La banca si interpone tra il prenditore e il datore di fondi stipulando due contratti di diritto privato, e questi sono registrati in sezioni contrapposte del bilancio bancario. La banca si caratterizza per la netta prevalenza di debiti rispetto ai mezzi propri e per l’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria.

Funzioni della banca

Il TUB prevede l’esercizio dell’attività creditizia e altre attività finanziarie quali: servizi di pagamento, servizi di intermediazione mobiliare, servizi di custodia e amministrazione titoli, servizi di cassette di sicurezza, concessione crediti di firma, consulenza alle imprese. Le banche italiane possono svolgere attività in 4 aree fondamentali: raccolta del risparmio, attività di credito, servizi finanziari e intermediazione mobiliare, investimenti in partecipazioni.

Per quanto concerne alle funzioni esercitate dalla banca in modo congiunto e coordinato, troviamo:

  • Funzione di mobilizzazione delle risorse finanziarie — che consiste nella raccolta delle disponibilità finanziarie che si formano presso famiglia e imprese;
  • Funzione creditizia — consistente nel trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di credito tipicamente, ma non in via esclusiva, nella forma tecnica del prestito, a privati, enti e imprese, la cui gestione è caratterizzata da disavanzi finanziari;
  • Funzione monetaria — consistente nell’offerta di strumenti di pagamento;
  • Funzione di erogazione di servizi accessori a quelli precedenti.

Rapporto fiduciario

L’attività di intermediazione svolta dalla banca si basa su un rapporto fiduciario tra la banca e i depositanti. Fiducia nella banca da parte dei depositanti, i quali si attendono di poter rientrare nella disponibilità dei propri fondi alla scadenza o in qualsiasi momento pur non disponendo delle accurate informazioni per poter valutare l’affidabilità della banca; e fiducia nei depositanti da parte della banca che si attende il puntuale rimborso del prestito, la quale invece è perfettamente informata riguardo l’affidabilità dei soggetti finanziati.

Ciò però comporta delle implicazioni, quali: si parte dal presupposto che i depositanti conferiscano i fondi alla banca sulla base di un mandato fiduciario; la mancanza del fattore fiduciario comporta una compromissione della gestione bancaria generando una crisi di liquidità, a causa della quale non potrà più garantire la rientranza nelle disponibilità ai depositanti. Di conseguenza ne evince l’importanza di tutelare la fiducia dei risparmiatori attraverso un insieme articolato di regole e controlli.

Crisi bancarie e regolamentazione

Le crisi bancarie possono diffondersi per contagio, a causa dell’esistenza di molteplici e complessi rapporti che le banche intrattengono tra di loro, e mettono in pericolo la stabilità di un intero sistema creditizio con conseguenze disastrose per la collettività. Quindi bisogna tutelare la fiducia dei depositanti, ponendo un insieme di presidi pubblici destinati a non eliminare in assoluto ma a prevenire e a ridurre le possibilità che si verifichino singole crisi bancarie limitando l’impatto a livello di sistema.

Ciò si traduce nella regolamentazione, che consiste nella definizione di una normativa speciale che disciplina l’attività delle banche, ponendo vincoli e regole a tutela della loro sana e prudente gestione; e nella vigilanza attraverso l’esercizio da parte di pubbliche autorità di un potere di supervisione e controllo sul sistema bancario.

Origini e evoluzione del sistema bancario

Il sistema bancario moderno pone le sue origini nella legge bancaria del 1936, con la nazionalizzazione di alcune delle maggiori banche e al varo di una legislazione fortemente orientata alla tutela dei depositanti e basata sulla separazione del sistema bancario dal sistema industriale. Il legislatore volle porre le banche nella condizione di garantire sempre che fossero in grado di rimborsare puntualmente i depositi, apponendo vincoli alle scadenze di raccolta ed erogazione e alle partecipazioni detenibili in imprese industriali.

Queste scelte hanno determinato la costituzione di un doppio circuito di intermediazione. Da un lato le aziende di credito ordinario cui competeva l’intermediazione a breve termine, dall’altro gli istituti di credito speciale cui fornivano sostegno finanziario degli investimenti. Con la conclusione della fase storica appena descritta però ci si rese conto che tale modello risultava obsoleto: a scatenare il tutto furono vari aspetti quali lo sviluppo degli scambi commerciali e delle transazioni finanziarie a livello internazionale, sviluppo di sistemi tecnologici e innovativi che avrebbero modificato le modalità di erogazione dei servizi forniti dalle banche, ecc.

In Europa, i progressi di unificazione evidenziavano i limiti del sistema bancario vigente, e si rese necessario intraprendere dei processi di evoluzione. Primo tra tutti, quello della privatizzazione, introdotto con un provvedimento legislativo, ovvero la legge Amato 180/1990, che permise di trasformare le banche pubbliche in società per azioni, e comportò la scomparsa delle forme giuridiche pubbliche introducendo le “fondazioni bancarie” i quali divennero i principali azionisti di riferimento.

Il secondo processo è quello della liberalizzazione, materializzato attraverso uno strumento tipico di indirizzo e di unificazione normativa dell’UE, ovvero la Direttiva, in particolare la n. 89/646/ CEE del 1989. Introdusse una nozione comune di attività bancaria e aprì le porte all’ampliamento della gamma di servizi erogati e alla diversificazione delle attività svolte dalle banche europee, consentendo loro di partecipare ai processi di globalizzazione finanziaria.

Unione bancaria e vigilanza

A seguito di ciò, dato il forte rischio che una crisi bancaria potesse diffondersi per contagio, come quella avvenuta nel 2007 negli Stati Uniti, si è proceduto con il compiere un altro importantissimo passo e tra l’altro tra i più recenti provvedimenti adottati dall’unione. Nel 2014 è stato introdotto il processo di integrazione generalmente definito come “Unione Bancaria”: si tratta di una iniziativa in base alla quale sono state trasferite le funzioni di supervisione bancaria dagli organismi precedenti (agenzie pubbliche o banche centrali dei singoli paesi) alla Banca Centrale Europea. Con il meccanismo unico di vigilanza sono passate sotto il controllo diretto della BCE 120 grandi banche, ovvero quelle in cui il totale attivo superi i 30 miliardi di euro o il 20% del PIL del paese d’origine, mentre la vigilanza delle restanti banche è rimasta alle banche centrali dei singoli paesi.

Vigilanza bancaria

La recente crisi finanziaria e le numerose critiche mosse nei confronti delle autorità di vigilanza pongono tre rilevanti questioni:

  1. L’analisi dei costi-benefici dell’attività di vigilanza, in virtù della quale i limiti che la normativa pone agli intermediari devono essere proporzionali ai benefici che si intendono raggiungere: il dibattito si apre in merito alla sua intensità che dovrebbe essere calibrata sulla base di un criterio di proporzionalità fra benefici e costi regolamentati.
  2. L’orientamento al mercato, in virtù del quale non può essere ritenuta accettabile una normativa basata su interventi ex post realizzati solo dopo che siano emersi i problemi creati dall’innovazione. La disciplina però viene imposta dal mercato.
  3. L’organizzazione della regolamentazione dovrebbe invece essere il frutto di analisi sul più razionale assetto dei controlli, più che una stratificazione di scelte successive volte a salvaguardare rendite di posizione assunte dalle autorità di controllo esistenti.

Autorità di vigilanza

Per quanto riguarda le autorità creditizie, il Testo Unico Bancario prevede tre istituzioni: la Banca d’Italia, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e il Ministro dell’economia e delle finanze.

La banca d’Italia ha il compito di vigilare sulle banche, sulle società di gestione del risparmio, sulle società di investimento a capitale variabile, sulle società di intermediazione mobiliare ecc. le sue principali funzioni sono: formulare proposte per le deliberazioni di competenza del CICR; esercita funzioni di vigilanza sulle banche non significative, emana regolamenti, impartisce istruzioni aventi validità generale, adotta provvedimenti su casi specifici.

Il CICR ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, ha un ruolo politico a differenza della Banca d’Italia che ha un ruolo tecnico, ed è composto da: Ministro dell’economia e della finanza, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministro dello sviluppo economico; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro per le politiche europee.

Il ministro delle economie e delle finanze, infine, oltre a presiedere il CICR, ha delle competenze specifiche previste da vari articoli del TUB, quali: stabilimento in Italia delle prime succursali di una banca extracomunitaria, definizione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche, scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche in caso di gravi irregolarità. In caso di urgenza sostituisce il CICR nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate dalla normativa.

Assetto dei controlli di vigilanza in Italia

L’assetto dei controlli di vigilanza in Italia è formato da:

  • Banche e intermediari mobiliari, la cui stabilità è vigilata dalla Banca di Italia, la trasparenza e correttezza dalla CONSOB, la tutela della concorrenza dalla AGCM;
  • Imprese assicurative la cui stabilità è controllata dalla IVAS, trasparenza e correttezza dalla CONSOB, la tutela della concorrenza dalla AGCM;
  • Fondi pensione la cui stabilità e la trasparenza e correttezza è vigilata dalla COVIP, mentre la concorrenza è tutelata dall’AGCM.

Autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza, quindi, sono:

  • La Banca d’Italia, con la funzione di attuare la politica monetaria della BCE e di vigilare sulle banche nell’ambito della single supervisory mechanism della BCE;
  • CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa), la quale ha funzioni rilevanti circa la tutela del risparmio nell’ambito della correttezza e della trasparenza e di vigilanza sul mercato borsistico;
  • IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), ha la funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione;
  • COVIP (commissione di vigilanza sui Fondi Pensione), con funzione di vigilanza sui fondi pensione;
  • AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), vigila sulla concorrenza e sull’abuso di una posizione dominante.

Regolamentazione del ciclo di vita di una banca

Il TUB, dopo aver identificato le autorità creditizie, delinea il ciclo di vita di una banca, partendo dalla sua costituzione e operatività per poi passare alle regole che devono rispettare nell’ordinario funzionamento e ai controlli cui devono sottostare, per giungere infine alla disciplina di una eventuale crisi. L’art. 4 del TUB impone alla Banca d’Italia di determinare e rendere pubblici preventivamente i principi e i criteri dell’attività di vigilanza. Questa posizione è stata conquistata nel corso del tempo con il progressivo passaggio da una vigilanza strutturale ad una vigilanza prudenziale.

Vigilanza strutturale e i controlli all’entrata

La vigilanza strutturale evoca un’attività di controllo finalizzata al presidio della struttura del mercato sia con riferimento al contenuto dell’attività bancaria in senso stretto e delle altre attività direttamente esercitabili dalle banche sia con riferimento ai soggetti che possono costituire una nuova azienda bancaria. Quindi, riguarda l’insieme di norme e comportamenti rivolte a regolare la struttura del settore finanziario, le norme sull’autorizzazione a esercitare attività finanziarie ed aprire nuovi sportelli, le norme sulla tutela della concorrenza, basate sui controlli delle operazioni di acquisizione e fusione.

Previa iscrizione all’albo tenuto nella banca d’Italia, l’esercizio dell’attività bancaria è consentito esclusivamente alle Banche autorizzate in Italia e alle succursali di banche comunitarie seguendo i principi del passaporto europeo (single license) che consente alla banca che ha ottenuto l’autorizzazione di insediarsi negli altri paesi membri continuando a rimanere soggetta alla vigilanza e alle regole del paese d’origine (home country control). La concessione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria prevede di seguire un iter apposito, il quale prevede: l’istanza presentata da una società nuova o esistente (previa modifica dell’oggetto sociale) per svolgere attività bancaria, l’autorizzazione o il rigetto da parte della BCE, l’iscrizione all’albo da parte della Banca d’Italia.

Autorizzazione bancaria

La BCE concede l’autorizzazione solo se la sede legale e la direzione generale della nuova banca siano sul territorio italiano, se siano rispettate le condizioni di sana e prudente gestione, se l’intermediario sia in grado di rimanere sul mercato in modo efficiente. L’iscrizione all’albo da parte della Banca d’Italia avviene ove ricorrano le seguenti condizioni:

  1. La forma societaria adottata sia: s.p.a o società cooperativa a responsabilità limitata.
  2. Che l’ammontare del capitale sociale sia: maggiore di 10 milioni di euro per le s.p.a. (Banche popolari e banche di garanzia collettiva), o maggiore di 5 milioni di euro per le Banche di credito cooperativo.
  3. Che venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto.
  4. Che sussistano i requisiti di onorabilità, competenza e correttezza dei soci previsti dal TUB.
  5. Che sia presente la normativa sui cumuli di incarico degli esponenti aziendali.
  6. Che ci siano stretti legami tra la banca e gli altri soggetti che ostacolano l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

Partecipazioni bancarie

Per quanto concerne le partecipazioni, nel 1936 vigeva un vincolo, ad oggi rimossi, concernente la così detta separatezza a monte, il quale mirava ad evitare che i soggetti che svolgono in modo rilevante attività di impresa in settori diverso da quello bancario e finanziario possano avere partecipazioni superiori al 15% del capitale bancario o tali da comportare il controllo della stessa. Attualmente anche alcuni soggetti industriali possono acquisire il controllo di una banca, fermo restando il rispetto delle altre regole previste per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca d’Italia.

Le banche costituite in forma di società per azioni prevedono che le partecipazioni superiori al 5% del capitale della banca con diritto di voto, o quelle che comportano il controllo della stessa, devono essere soggette ad un’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia. Per quanto riguarda invece le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, siano esse popolari o di credito cooperativo, vige un discorso a parte. Nelle prime vige la regola che nelle assemblee in cui i soci sono chiamati ad esprimere il loro voto, ogni socio ha un voto a prescindere dal numero di azioni possedute. (nelle spa invece ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute).

Tuttavia, a prescindere dal voto capitario, nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0.50 % del cap. sociale. Per le banche di credito cooperativo hanno invece dimensioni molto piccole, nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi i 50.000 euro.

Banche popolari e di credito cooperative

Ma, vediamo nel dettaglio le banche popolari e quelle di credito cooperative:

  • Sono società cooperative a responsabilità limitata;
  • Le loro soglie dimensionali prevedono: per le banche popolari un valore attivo di 8 miliardi, per le banche di credito cooperative un valore patrimoniale pari a 200 milioni.

Pertanto, se tali soglie vengono superate si manifestano reazioni differenti. Per le banche popolari: è vietato il mantenimento della governance utilizzata appunto per le banche popolari e viene imposta la trasformazione in società per azioni. Per le BCC: è prevista una soglia minima di patrimonio per operare in modo efficiente, tutte le BCC devono partecipare ad un gruppo bancario cooperativo (con la capogruppo in forma di Spa), e i rapporti tra la capogruppo e le singole sono regolati da un patto di coesione. Se le banche non aderiscono al gruppo bancario cooperativo, si attiva un processo di WAY-OUT, riservato solo a: BCC che al 31 dicembre 2015 aveva un patrimonio netto superiore ai 200 milioni e alle BCC che hanno conferito la propria azienda a una banca conferita ria di comune accordo con una BCC dotata di un patrimonio netto superiore ai 200 milioni.

Vigilanza prudenziale

Con la vigilanza prudenziale (o regolamentare) la Banca d’Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale avente per oggetto:

  • L’adeguatezza patrimoniale,
  • Il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
  • Le partecipazioni detenibili,
  • L’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

La facoltà riconosciuta alla banca d’Italia comprende di poter: convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione...

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jamila_barbaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Di Tommaso Caterina.
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