Diritto pubblico riassunti
Organizzazione dei poteri pubblici
Lo Stato: politica e diritto
Lo Stato
Lo Stato è il nome dato a una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Per Stato si intende un ordinamento a fini generali su un determinato territorio. Lo Stato è costituito da: territorio, popolo e sovranità.
Per territorio si intende lo spazio fisico, sottosuolo e aereo dello Stato, delimitato da confini naturali o artificiali (anche il mare).
Extraterritorialità: costruzione giuridica per la quale navi e aerei di uno Stato se si trovano nel territorio di un altro Stato, per quel che avviene all’interno dello stesso, sono soggetti alla legge dello Stato in cui battono bandiera.
Immunità territoriale: porzioni di territorio che si trovano in un altro territorio (ambasciata). Si esplica in due profili: verso l’esterno e verso l’interno.
La sovranità esterna consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. La sovranità interna consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio, tanto forte da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé. In Italia, la sovranità spetta al popolo.
Popolo - elemento soggettivo, la cittadinanza.
Forme di Stato
Forma di Stato
Rapporto che intercorre tra l’apparato autoritario e la società civile. Forma di Stato - (tra chi detiene il potere e i cittadini); oppure il rapporto tra gli elementi costitutivi: territorio, popolo e sovranità. Tra sovranità e popolo - Stato democratico o totalitario. Tra territorio e sovranità - Stato unitario (Italia) o composto (USA). Per Stato composto si intende uno stesso territorio nel quale esistono due diverse sovranità. Lo Stato regionale è considerata una forma di Stato unitaria ma fortemente decentrata.
L'evoluzione delle forme di Stato
La prima forma di Stato è lo Stato assoluto: il Re aveva il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Lo Stato assoluto crolla con la Rivoluzione francese. Nasce lo Stato liberale o di diritto, dove si dà un ruolo centrale alla legge. Viene attuato il principio della divisione dei poteri di Montesquieu:
- Parlamento: potere legislativo
- Governo: potere esecutivo
- Ordinamento giurisdizionale (magistratura): potere giudiziario
Caratteristiche dello Stato liberale:
- Tutela dei diritti e libertà
- Uguaglianza di fronte alla legge
- Costituzionalismo (nascita della costituzione), fenomeno che vede la divisione dei poteri e tutela dei diritti
- Nascita del Parlamento, organo rappresentativo della volontà popolare
- Il diritto di voto non era universale, votava solo chi aveva disponibilità economica e alfabetizzazione
- Stato monoclasse: una sola classe al potere (la borghesia)
- Lo Stato non doveva intervenire sui diritti formale: lo Stato si occupava dei bisogni astratti dell’individuo
Lo Stato di democrazia pluralista
Le caratteristiche dello Stato Sociale:
- Lo Stato Sociale completa lo Stato Liberale
- Democrazia pluralista (Stato pluriclasse) si contrappone alla monoclasse, svolta con il suffragio universale, il diritto di voto spetta a tutti
- Il passaggio da stato assoluto a liberale - traumatico, da stato liberale a sociale - no
- Eguaglianza sostanziale (art. 3, II comma), accanto a quella formale (art. 3, I comma)
- Libertà positive accanto a quelle negative: Libertà positive - viene chiesto allo Stato di intervenire. Libertà negative - comportamento omissivo da parte dello Stato (diritto alla salute, all’istruzione)
Diritto sociale: lo Stato si interessa della persona e interviene per garantire il benessere sociale (es. la Svezia è lo stato sociale per eccellenza); Art. 4, lo Stato cerca di mettere in condizioni favorevoli il cittadino. Art. 31 famiglia. Art. 32 salute. Art. 33 - 34 istruzione.
Assemblea costituente (eletta a suffragio universale): forze politiche - comunista, liberalista e cattolica. Carta costituzionale compromissoria, nasce dal compromesso che trovarono le forze politiche. Art. 2 principio personalista. “la persona umana è la pietra angolare intorno al quale ruota tutto l’edificio costituzionale”.
Costituzione rigida (non flessibile come lo Statuto Albertino), negli ultimi articoli le garanzie costituzionali (art. 134). Referendum istituzionale - scegliere tra Monarchia e Repubblica. Il Re viene esiliato. Si stipula la costituzione sulla base repubblicana (art. 139).
Rappresentanza politica
Gli istituti di democrazia diretta si riducono soprattutto ai seguenti: l’iniziativa legislativa popolare, la petizione, il referendum.
Iniziativa legislativa: Nel primo caso, la Costituzione attribuisce il potere di esercitare ad un certo numero di cittadini (50.000 elettori, secondo l’art. 71 della Costituzione italiana). Se la si manda al Senato, questo è obbligato a calendarizzarlo e a discuterne in aula.
La petizione, invece, consiste in una determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli organi parlamentari o di Governo per sollecitare determinate attività. L’esercizio del diritto di petizione, pertanto, ha una funzione propulsiva, ma non determina alcun effetto giuridico particolare e, di regola, ha limitatissimi effetti pratici. Secondo l’art. 50 della Costituzione italiana, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Il più importante strumento di democrazia diretta è il referendum, che consiste in una consultazione dell’intero corpo elettorale, produttiva di effetti giuridici.
Forme di governo
La forma di governo è il rapporto che intercorre tra gli organi dello Stato apparato; oppure, il modo in cui la funzione di indirizzo politico è distribuita tra gli organi costituzionali.
Il sistema parlamentare e le sue varianti
Nel sistema Parlamentare (Italia), tra Parlamento e Governo vi è un rapporto di fiducia. Il Parlamento concede e/o revoca la fiducia al Governo. I cittadini eleggono il Parlamento, che a sua volta elegge il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo. Non c’è una separazione dei poteri rigida.
Vicende del rapporto fiduciario:
- Mancata fiducia iniziale (art. 94); il Governo si reca alle camere per ottenere la fiducia ed espone il programma di Governo. Si dibatte nelle camere e si elabora la mozione di fiducia. Deve ottenere la fiducia da entrambe le camere (art. 94, I, II, III comma).
- Mozione di sfiducia: atto interruttivo della fiducia data precedentemente. Per presentare la mozione di sfiducia, il ministro deve raccogliere 1/10 di sottoscrizioni della camera. Non può essere discussa prima di 3 giorni dalla sua calendarizzazione - per evitare l’“assalto alla diligenza”. Motivata e votata per appello nominale.
- Sfiducia individuale (al singolo ministro).
- Questione di fiducia: è poi il Governo nei confronti del Parlamento. Es. il Governo dice al Parlamento: se non approvi il ddl mi dimetto (minaccia). Il Governo può porre la fiducia sul disegno di legge. Il Parlamento è poi “costretto” a votare a favore, altrimenti il Governo si dimette. Le mozioni sono regolate dalla Costituzione (art. 94), la questione di fiducia è regolata dai regolamenti - eccezione all’articolo 94.
Presidenzialismo
Forma di governo Presidenziale (USA): al centro il Presidente - Capo dello Stato, Capo del Governo e Leader del Partito - non c’è il rapporto fiduciario tra Presidente e Governo. Il Presidente viene eletto direttamente dai cittadini, riceve la fiducia direttamente da essi. Rigida separazione dei poteri.
Semipresidenzialismo
Forma di governo Semipresidenziale (Francia): il Capo dello Stato viene eletto direttamente dai cittadini (è solo Capo dello Stato). Il Capo del Governo è un’altra persona ed ha bisogno della fiducia del Parlamento per poter esercitare i suoi poteri. Coabitazione delle due figure.
Modalità di voto nelle camere: a scrutinio segreto, palese (con i pulsanti), appello nominale.
Forma Neoparlamentare
La forma di governo Neoparlamentare si caratterizza per il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, l’elezione popolare diretta del Primo ministro, l’elezione contestuale di Primo ministro e Parlamento ed il “Governo di legislatura” (nel senso che tendenzialmente il Governo dura in carica per tutta la legislatura ed un’eventuale crisi, con dimissioni del Governo, determina altresì lo scioglimento del Parlamento, nuove elezioni per l’assemblea e per il Primo ministro). L’unico esempio storico di forma di governo riconducibile al tipo è quello di Israele.
L'organizzazione costituzionale in Italia
Il Parlamento
Il Parlamento è legiferato nella Parte II titolo I della costituzione. La struttura dei parlamenti può essere monocamerale o bicamerale. In Italia vi è un bicameralismo perfetto o paritario: le due camere svolgono le medesime funzioni. Partecipano alla formazione della legge e al procedimento di concessione e/o ritiro della fiducia. Il bicameralismo paritario consente una maggiore riflessione sulle leggi da approvare ed allunga il procedimento legislativo. Renzi 2014/15 cercò di modificare il bicameralismo perfetto.
Differenziazione di tipo strutturale: 400 deputati e 200 senatori (l. cost. 1/2020); tutti i deputati sono eletti, nel senato ci sono anche i senatori a vita. Il presidente della repubblica ne sceglie 5.
Elettorato attivo: aventi diritto voto (camera 18, senato 25); Elettorato passivo: per poter essere eletto bisogna avere (camera 25, Senato 40).
Il Parlamento si riunisce in seduta comune per casi previsti dalla carta costituzionale, non per fare leggi né per dare o revocare la fiducia. Si riunisce in seduta comune per:
- L’elezione del PdR
- Giuramento del PdR
- Messa in stato d’accusa del PdR (impeachment negli USA)
- Elezione di un terzo dei membri del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) membri c.d. laici
- Elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale (5 giudici)
- Votazione dell’elenco dei cittadini sorteggiabili per divenire “giudici aggregati” (ogni 9 anni)
Il Parlamento in seduta comune lo presiede il Presidente della Camera dei deputati (anche il regolamento è quello della Camera). Il presidente del Senato sostituisce il PdR (ne fa le veci).
Le funzioni del Parlamento:
- Funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due camere (art. 70)
- Funzione di controllo, la cui finalità comune è quella di far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento.
- Interrogazione: una domanda che un parlamentare rivolge, per iscritto, al Governo avente ad oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto (eccezioni: interrogazioni a risposta immediata).
- Interpellanza: atto con cui l’interpellante, per iscritto, chiede di conoscere quale sia l’intenzione politica del Governo in riferimento ad un fatto o ad una situazione conosciuta (eccezione: interpellanze urgenti).
Funzione di indirizzo, una serie di atti che mirano ad indirizzare l’attività del Governo:
- La mozione può essere presentata da un presidente di un gruppo parlamentare o da 10 parlamentari alla Camera e da 8 parlamentari al Senato. Il fine per il quale si presenta una mozione è quello di determinare una discussione e la deliberazione della Camera su questioni che incidono sull’attività del Governo: il Governo può porre la questione di fiducia.
- La risoluzione può essere proposta anche in commissione, ha come fine quello di manifestare un orientamento o definire un indirizzo.
- L’ordine del giorno è un atto di indirizzo rivolto al Governo che ha carattere accessorio, nel senso che si inserisce nella discussione della legge e serve a dettare direttive su come deve essere applicata.
Le camere hanno la medesima struttura:
- I Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica dirigono la discussione e mantengono l’ordine, giudicano della ricevibilità dei testi, sovrintendono all’organizzazione interna, alle funzioni attribuite ai Questori e assicurano il buon andamento delle strutture amministrative di supporto all’attività parlamentare, impartendo le necessarie direttive.
- Successivamente all’elezione dei Presidenti, le Camere provvedono all’elezione dei vicepresidenti, dei deputati (o senatori) questori e dei segretari che costituiscono l’Ufficio di presidenza, il cui compito, secondo i regolamenti parlamentari, è quello di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
- Gruppi parlamentari: proiezione dei partiti politici (associazioni private non riconosciute) all’interno delle istituzioni. Sono dati dall’unione di membri di una camera che si riconoscono in uno stesso movimento politico. Ogni parlamentare si deve iscrivere ad un gruppo parlamentare, se non riesce a iscriversi per varie ragioni o per numero (almeno 20 alla Camera, 10 al Senato), si iscrive al Gruppo Misto. Ogni gruppo ha un presidente.
- Commissioni parlamentari: organi collegiali (monocamerali o bicamerali) composti in modo tale da rispecchiare la proporzione in Parlamento. Ogni parlamentare si iscrive ad una commissione, dove può dare il suo migliore contributo (es. comm. Sport, comm. Salute) e possono essere:
a) Competente in una determinata materia soprattutto nella fase costitutiva dell’iter legis; svolgono anche funzioni di controllo e consultive tramite pareri (ad es. per i decreti legislativi).
b) Temporanee: durano il tempo necessario per svolgere la funzione per il quale sono state create. Commissioni di inchiesta (art. 82): commissioni parlamentari riguardanti materie di pubblico interesse, non si comportano da parlamentari, ma si comportano materialmente come giudici, con i poteri e i limiti dell’autorità giudiziaria (es. P2, Mafia, Aldo Moro).
Giunte parlamentari: organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per l’esercizio di funzioni non legislative (ad es. giunta delle elezioni).
Al parlamentare spettano delle prerogative (guarentigie), le quali sono degli istituti che mirano a salvaguardare il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari, ponendo al riparo i parlamentari dai condizionamenti che altri poteri dello Stato potrebbero esercitare (art. 68).
Le prerogative sono:
- Insindacabilità: il parlamentare non può essere chiamato a rispondere, in qualsiasi sede (penale, civile), per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.
- Immunità penale: il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, né a limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazioni senza una previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Tranne in caso di flagranza di reato, in cui non si necessita di alcuna autorizzazione.
Art. 67 - (vincolo di mandato) permette ad ogni parlamentare di essere “libero”.
Il Governo
Il Governo è un organo costituzionale complesso, perché formato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dal Consiglio dei ministri (organi governativi necessari) art. 92. Gli organi governativi non necessari sono sottosegretari, vicepresidente del consiglio, ministri senza portafoglio (ministri che non hanno un budget finanziario, istituiti per sensibilizzare il Governo su alcune tematiche, ad es. ministero della famiglia, ministero della gioventù).
Il Governo esercita:
- Funzione esecutiva
- Contribuisce alla funzione normativa
- Attività di indirizzo politico
Procedimento di formazione del Governo
Art. 92 - il PdR nomina il Presidente del consiglio, e su proposta di questi, i singoli ministri. Il PdR deve attuare delle consuetudini costituzionali:
- Consultazioni: il PdR riceve indicazioni da figure istituzionali (presidente della camera e del consiglio, gli ex PdR) e figure politiche (es. i leader dei gruppi parlamentari o sindacati), finalizzate ad identificare una persona intorno alla quale potrebbe formarsi una maggioranza in Parlamento
- Conferimento dell’incarico
- Il candidato può accettare con riserva, si consulta con le forze politiche e si accorda con i nuovi ministri
- Accettazione dell’incarico, scioglimento della riserva, consegna della lista dei ministri, nomina del PdC e dei ministri
- Giuramento nel Quirinale, davanti alla Costituzione e al PdR
Se le forze politiche sono arroccate nelle loro posizioni e non si trova un accordo, il PdR può fare altre consultazioni oppure può dare un mandato esplorativo ad una persona (di solito il Presidente del Senato o della Camera) che continua a fare consultazioni in modo che si sblocchi la situazione.
Gli organi ausiliari del Governo sono:
- C.N.E.L., (art. 99) ha iniziativa legislativa; è organo di consulenza del Governo per le materie economiche e sociali
- Consiglio di Stato, (art. 100) è un organo di consulenza giuridico amministrativa del Governo oltre che giurisdizionale. Emette pareri su atti del Governo che possono essere obbligat
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