Diritto pubblico
Il diritto pubblico si occupa del potere. In qualsiasi gruppo di individui capita che qualcuno riesca a far prevalere le sue preferenze e la sua volontà, anche quando gli altri abbiano opzioni differenti. In situazioni come queste si dice che essi esercitano un potere sociale, che è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Ciò che distingue un tipo di potere sociale dall'altro è il mezzo attraverso cui si esercita quest'azione di influenza sul comportamento altrui. A seconda del tipo di mezzo impiegato sono stati distinti tre tipi diversi di potere sociale:
- Il potere economico: che si avvale del possesso di certi beni per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta.
- Il potere ideologico: che si avvale del possesso di certe forme di sapere, di conoscenze, di dottrine filosofiche o religiose per esercitare un'azione di influenza sui membri di un gruppo, inducendoli a compiere o all'astenersi dal compiere certe azioni.
- Il potere politico: è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere alla forza.
Normalmente però si obbedisce al comando di chi detiene il potere politico non soltanto perché questi può ricorrere alla forza per imporre la sua volontà, ma perché si ritiene che sia moralmente obbligatorio obbedire a quel comando in quanto chi lo ha adottato è moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico quindi non si basa solamente sulla forza ma anche su un principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione.
Il costituzionalismo e il potere politico
Andando a giustificare l'agire di colui che esercita un potere politico si può incorrere in un monopolio della forza, dunque in un assolutismo, e per evitare ciò il costituzionalismo ha avuto la funzione di dare una risposta a questo problema mediante la sottoposizione dello stesso potere politico a limiti giuridici: il principio di legalità, la separazione dei poteri. E in questo quadro si inseriscono i tanti istituti che caratterizzano il costituzionalismo contemporaneo, tra cui: la rigidità costituzionale, la giustizia costituzionale, i diritti sociali, i referendum, le tecniche organizzative di rafforzamento del potere di governo e alcune amministrazioni indipendenti.
Stato
Stato è il nome dato a una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il 15º e il 17º secolo e si differenzia dalle precedenti forme di organizzazione del potere politico per la presenza di due caratteristiche:
- Una concentrazione del potere di comando legittimo nell'ambito di un determinato territorio in capo a un'unica autorità.
- La presenza di un'organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.
Lo Stato moderno nasce in risposta al sistema feudale. La base del sistema feudale era costituita dal rapporto vassallo-signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo in cambio di fedeltà e servizi. Il rapporto tra signore e vassallo riversava i suoi effetti sul numero sempre maggiore di individui che erano legati al feudo e ne seguivano le sorti restando sottoposti al potere di comando del vassallo. La società non era composta da individui, bensì da comunità minori tra loro variamente combinate: quelle familiari, quelle economiche, quelle religiose e quelle politiche. Ciascuna comunità e il complesso dei signori feudali si sforzavano di avere garanzie dei diritti e dei privilegi conquistati, nel corso del tempo, nei confronti dei signori di livello più elevato.
Ne derivano due implicazioni. In primo luogo, non esisteva un diritto unico per tutti, bensì una molteplicità di sistemi giuridici, uno per ciascuna comunità. Poiché un soggetto poteva appartenere a diverse comunità contemporaneamente, era sottoposto a più sistemi giuridici, con problemi di sovrapposizione, di confusione e di conflitto. In secondo luogo, le comunità principali operavano come custodi delle leggi tradizionali fatte perlopiù di accordi con il principe e di consuetudini e con tale funzione sedevano nei parlamenti medioevali limitando il potere del principe. I parlamenti medioevali erano delle assemblee in cui il "principe" e i "corpi" della nazione dialogavano ed il cui consenso era necessario affinché le richieste di ordine finanziario del primo potessero essere soddisfatte.
La dispersione del potere ed il grande scisma religioso che sconvolse la cristianità dal 1378 al 1417 furono i principali propellenti delle guerre civili e religione che sconvolsero l'Europa tra il 16º e il 17º secolo. Da qui il susseguirsi di guerre, di saccheggi di miserie che caratterizzarono la vita dei popoli. La nascita e l'affermazione dello stato moderno, con la concentrazione della forza legittima, rispondevano al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di insicurezza. Con l'edificazione dello Stato si realizza un grandioso processo di concentrazione del potere politico, che prende il posto dell'antica dispersione del potere tipica del feudalesimo. Gli scienziati della politica dicono che lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile che ha il monopolio della forza legittima in un determinato territorio.
Il concetto giuridico che è servito a inquadrare questa caratteristica dello Stato è quello di sovranità. La sovranità ha due aspetti:
- Interno: consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio, che è tanto forte da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé.
- Esterno: consiste nell'indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato.
I due aspetti sono strettamente intrecciati in quanto lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati. Dopo l'affermazione dello stato moderno, la storia politica europea ha posto la grande questione di chi fosse nello Stato il titolare ultimo della sovranità. Il campo è stato conteso principalmente fra tre teorie:
- La teoria della sovranità della persona giuridica Stato: che riconosce lo Stato, inteso come persona giuridica, titolare della sovranità.
- La teoria della sovranità della nazione: che riconosce la nazione come titolare della sovranità.
- La teoria della sovranità popolare: che riconosce i cittadini come titolari della sovranità.
Il costituzionalismo del '900
Il costituzionalismo del '900 ha visto la generalizzata affermazione del principio della sovranità popolare. La vigente costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. D'altra parte però la sovranità del popolo ha perduto quel carattere assoluto che aveva nel secolo precedente a causa di tre circostanze:
- La sovranità popolare non si esercita direttamente ma viene inserita in un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale.
- La diffusione di Costituzioni rigide che hanno un'efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solo attraverso procedure molto complesse.
- La preminenza della Costituzione che viene garantita dall'opera di una Corte costituzionale.
Perciò il sistema di limiti ed i principi previsti dalla Costituzione, che si sostanziano nelle garanzie delle minoranze e dei diritti fondamentali, devono prevalere sulla volontà di chi detiene il potere politico. Un altro limite della sovranità è costituito dall'affermazione di organizzazioni internazionali. Questo processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) approvato nel 1945, che ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e successivamente con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tuttavia anche l'ONU è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri e pertanto vieta l'ingerenza nelle questioni interne di ciascuno Stato.
La limitazione della sovranità statale diventa più evidente con la creazione in Europa di Organizzazioni sovranazionali:
- Comunità economica europea: CEE istituita nel 1957
- Comunità europea del carbone e dell'acciaio: CECA istituita nel 1951
- Comunità europea per l'energia atomica: CEEA istituita nel 1957
Tutte e tre riunite, a partire dal Trattato di Maastricht del 1992, nella Comunità europea CE, la quale costituisce il primo pilastro dell'Unione europea caratterizzata da altri due pilastri: quello della politica estera e della sicurezza dei comuni e quello della giustizia e degli affari interni. Queste organizzazioni hanno la competenza di produrre norme giuridiche vincolanti per gli stati membri e di adottare in certi campi, come ad esempio la politica agricola e la politica monetaria, decisioni che prima erano riservate agli stati. La sovranità, ha, quindi limiti interni (riguardano l'impossibilità da parte dello stato di assumere comportamenti tendenti a sacrificare la libertà individuale o gli altri diritti fondamentali dell'uomo, il rispetto della sovranità popolare – il voto – e il rispetto della volontà espressa dagli organi territoriali - comuni, province..) e limiti internazionali (dati dall'adesione, per esempio all'UE).
In conclusione, non è più vero che lo Stato ha una piena sovranità sul suo territorio. Infatti lo Stato non controlla più i beni immateriali che non sono legati al territorio; è condizionato da decisioni prese al di fuori dei suoi confini; si apre ai mercati internazionali e, perciò, si trova costretto ad aprire le proprie frontiere assicurando la libertà di movimento di beni, capitali e servizi, è limitato nella possibilità di scegliere il proprio indirizzo politico.
Territorio
La sovranità è esercitata dallo Stato su un determinato territorio. La precisa delimitazione del territorio, pertanto, è condizione essenziale per garantire allo Stato l'esercizio della sovranità e per assicurare agli Stati l'indipendenza reciproca. Il territorio è costituito:
- Dalla terraferma: è la porzione di territorio delimitata da confini, che possono essere naturali o artificiali. Di regola i confini sono delimitati da trattati internazionali.
- Dal mare territoriale: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Secondo un criterio tradizionale esso si estendeva fino al punto massimo in cui lo Stato poteva materialmente esercitare la sua forza. Poiché la gittata massima dei cannoni era di tre miglia, questa lunghezza fu per lungo tempo l'ambito di estensione del mare territoriale. Ovviamente con lo sviluppo della moderna tecnologia bellica che consente di inviare missili a migliaia di chilometri di distanza tale criterio è stato superato. Oggi quasi tutti gli Stati fissano in 12 miglia marine il limite del mare territoriale.
- Dalla piattaforma continentale: è costituita dallo zoccolo continentale, cioè da quella parte del fondo marino di profondità costante che circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini. Gli Stati possono riservare a sé l'utilizzazione esclusiva delle risorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale, purché sia assicurata la libertà delle acque.
Se si pensa però al mercato unico europeo lo Stato ha perduto il potere di trattenere entro i propri confini alcuni fattori produttivi o di impedire o ad ostacolare l'ingresso ai beni prodotti in un altro paese. Perciò ormai tra gli Stati membri dell'Unione Europea si è creato uno spazio senza frontiere interne ispirate al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Popolo
Il popolo può essere definito come l'insieme di tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno Stato. Con lo status di cittadino sono connessi diritti e doveri nei confronti dello Stato. La cittadinanza è uno status cui la costituzione riconnette una serie di diritti e di doveri. Essa è condizione per l'esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo, tra cui in particolare i diritti politici come l'elettorato attivo e passivo. La stessa costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.
Acquisizione della cittadinanza
La cittadinanza italiana viene acquistata:
- Con la nascita per:
- Ius sanguinis, ossia acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana, qualunque sia il luogo di nascita.
- Ius soli, ossia acquista la cittadinanza italiana colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi, o che, nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi e degli Stati cui questi appartengono.
- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se entro un anno dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.
- Su istanza dell'interessato (gravata dal pagamento di un contributo di 200 €) rivolta al sindaco del comune di residenza o all'autorità consolare e in particolare:
- Dal coniuge, straniero o apolide, di un cittadino o cittadina italiani qualora ricorrano determinate condizioni.
- Dallo straniero che possa vantare un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita.
- Dallo straniero che abbia raggiunto la maggiore età adottato da cittadino italiano e residente nel territorio nazionale da almeno cinque anni successivi all'adozione.
- Dallo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.
- Dal cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, dopo almeno quattro anni di residenza nel territorio della Repubblica.
- Dall'apolide dopo almeno cinque anni di residenza.
- Dallo straniero dopo almeno 10 anni di regolare residenza in Italia.
Perdita e riacquisto della cittadinanza
La perdita della cittadinanza può avvenire o per rinunzia oppure automaticamente in presenza di certe condizioni. Nella prima ipotesi rientra il caso del cittadino che possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera, qualora risieda o abbia deciso di stabilire la propria residenza all'estero. Nella seconda ipotesi rientra il caso del cittadino che svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato estero, intenda conservare questa posizione nonostante l'intimazione del governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza. La cittadinanza perduta può essere riacquistata:
- Quando l'interessato presti servizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello Stato Italiano e dichiari di volerla riacquistare.
- Quando l'interessato dichiari di volerla riacquistare stabilisca la propria residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione.
- Quando l'interessato risieda da oltre un anno nel territorio della Repubblica.
Con la costituzione dell'Unione Europea, oltre alla cittadinanza italiana esiste anche la cittadinanza dell'unione europea che completa quella nazionale e non la sostituisce attribuendo a chi la detiene un complesso di situazioni soggettive quali: il diritto di circolazione e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni alle condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione di esso, la possibilità di godere della tutela da parte dell'autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, il diritto di petizione al parlamento europeo ed il diritto di rivolgersi al mediatore europeo. Ma l'aspetto più importante è l'attribuzione al cittadino dell'unione del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede nonché alle elezioni del parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede. Inoltre, l'unione si impegna a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del cittadino.
Lo Stato come apparato
Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche che pure hanno realizzato il monopolio della forza legittima in un determinato territorio, per la presenza di un apparato organizzativo servito da una burocrazia professionale. L'apparato esiste indipendentemente dalle persone che lo fanno funzionare, dunque ha carattere impersonale, in quanto funziona sulla base di regole predefinite. E il funzionamento dell'apparato presuppone la presenza di una burocrazia professionale formata da soggetti che per vivere prestano la loro opera professionale a favore dello Stato e seguono compiti amministrativi nel rispetto di determinate regole tecniche.
Per impedire l'identificazione dell'autorità dell'apparato con la volontà delle persone fisiche preposte ai singoli uffici, allora si attribuisce allo Stato un'autonoma personalità giuridica, dunque lo Stato si intende come persona giuridica capace di agire in modo giuridicamente rilevante e di costituire centri di imputazione di effetti giuridici. La persona giuridica infatti è un'entità immateriale. Anche oggi spesso si dice che lo Stato abbia personalità giuridica, ma si tratta di un'affermazione che non corrisponde interamente alla realtà. Sul piano internazionale non c'è dubbio che lo Stato agisca come persona, su quello interno invece lo Stato agisce tramite i suoi enti o i suoi organi, pertanto la responsabilità civile sarà a carico di un determinato organo.
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