Forme di stato
La forma di Stato ha una doppia accezione: da una parte indica i rapporti tra lo Stato e i cittadini e la finalità prevalente dello Stato, dall’altra parte indica l’organizzazione territoriale.
Lo Stato assoluto si basa sulla concentrazione del potere nella persona del re. Lo Stato liberale nasce nell’800 con l’affermazione della classe borghese, si basa sulla separazione dei poteri e sul principio rappresentativo del corpo elettorale anche se sono esclusi dal diritto di voto coloro che hanno un livello di istruzione e di reddito inferiore a una certa soglia. Infatti, si parla di Stato monoclasse perché sono rappresentati solo gli interessi della borghesia; è anche definito Stato minimo in quanto l’obiettivo è la tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini, lo Stato ha funzioni limitate e favorisce la libertà dei singoli.
Lo Stato totalitario nasce nel ‘900, si basa sulla concentrazione del potere in un unico partito e sul controllo totale della società in ogni ambito imponendo un’ideologia e sopprimendo le libertà individuali.
Lo Stato di democrazia pluralista (attuale) si basa sul suffragio universale con la libertà e segretezza del voto nelle elezioni, sul pluripartitismo che manifesta la presenza di diverse idee e valori e sul riconoscimento del pluralismo politico, sociale, economico, religioso e culturale ed ha l’obiettivo di limitare il potere dello Stato e favorire la partecipazione dei cittadini all’attività dello stesso; è anche definito Stato sociale in quanto promuove il benessere dei cittadini sulla base del principio di pari opportunità.
Nello Stato unitario il potere è attribuito solo allo Stato che assegna agli enti territoriali solo alcuni poteri, invece, nello Stato federale il potere è diviso tra gli enti territoriali che delegano allo Stato solo alcuni poteri (USA); lo Stato regionale è una forma di Stato intermedia che pur mantenendo l’unità dello Stato riconosce al suo interno enti locali (regioni, province, comuni) dotati di autonomia politica e amministrativa (Italia).
Forme di governo
La forma di governo è il modello organizzativo che uno Stato assume nell’esercizio del potere sovrano, cioè rappresenta la distribuzione del potere politico tra gli organi di vertice dello Stato che sono il Governo, il Parlamento e il Presidente della Repubblica e descrive i rapporti che intercorrono tra loro. Le forme di governo principali sono parlamentare (Italia), presidenziale (Stati Uniti) e semipresidenziale (Francia).
Nella forma di governo parlamentare il corpo elettorale elegge solo il parlamento mentre il presidente della Repubblica è eletto dal parlamento, il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e nomina il capo del governo e il governo deve ottenere la fiducia del parlamento.
Nella forma di governo presidenziale il corpo elettorale elegge sia il presidente della Repubblica che il parlamento, il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e il capo del governo e non esiste un rapporto di fiducia tra il governo e il parlamento.
La forma di governo semipresidenziale è intermedia perché il corpo elettorale elegge sia il presidente della Repubblica che il parlamento, il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e nomina il capo del governo e il governo deve avere anche la fiducia dal parlamento (esecutivo bicefalo).
La forma di governo italiana è una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, cioè sono previsti solo limitati interventi del diritto costituzionale (l’istituto della fiducia e lo scioglimento anticipato delle camere).
Nello Stato di democrazia pluralista la forma di governo è influenzata dalla presenza di una pluralità di partiti. L’Italia in passato era caratterizzata da profonde divisioni ideologiche che hanno determinato lo sviluppo del multipartitismo esasperato, cioè la presenza di un numero elevato di partiti ideologicamente distanti (sistema politico polarizzato) e questo ha favorito l’esclusione della sinistra comunista e socialista da ogni tipo di coalizione di governo fino al 1978 quando dopo il rapimento di Moro si è formato un governo di solidarietà nazionale che aveva il sostegno di una maggioranza.
Il sistema elettorale era di tipo proporzionale e a causa della pluralità di partiti nelle elezioni non emergeva una maggioranza politica a cui si contrapponeva l’opposizione, infatti, si parlava di parlamentarismo compromissorio in quanto erano i partiti che dopo le elezioni concludevano degli accordi attraverso cui si formava la maggioranza politica; tuttavia, nel 1993 è stato approvato il referendum che richiedeva l’abrogazione del sistema proporzionale e l’introduzione del sistema maggioritario e questo ha portato a ridurre le distanze ideologiche tra i partiti che confluivano in due coalizioni in competizione annunciate al corpo elettorale (sistema politico bipolare), di conseguenza, dalle elezioni emerge con chiarezza la coalizione di partiti che ottiene la maggioranza.
La regola della maggioranza caratterizza lo stato a democrazia pluralista, attraverso questo strumento è possibile adottare le decisioni che ottengono il numero più elevato di voti per evitare la paralisi decisionale che potrebbe derivare dalla necessità di ottenere il consenso di tutti: la maggioranza relativa consiste nel numero più elevato dei voti espressi, la maggioranza assoluta consiste nella metà più uno e la maggioranza qualificata consiste in una porzione consistente come i 2/3. Il quorum strutturale indica il numero o la percentuale minima degli aventi diritto al voto, invece, il quorum funzionale indica il numero o la percentuale di voti a favore minima perché un candidato sia eletto o una proposta sia approvata.
Presidente della repubblica
(Sergio Mattarella, Palazzo del Quirinale) Il presidente della Repubblica è disciplinato nel titolo II della Costituzione (art. da 83 a 91). Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale, è il garante della Costituzione. Il presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni regione (1 per la Val d’Aosta) in modo da rappresentare anche le minoranze: l’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 2/3 dell’assemblea, dopo il terzo scrutinio è richiesta solo la maggioranza assoluta.
Può essere eletto presidente ogni cittadino che ha compiuto 50 anni di età e gode dei diritti civili e politici; l’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il presidente della Repubblica entra in carica dopo aver fatto il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al parlamento in seduta comune e rimane in carica per 7 anni; 30 giorni prima della scadenza il parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali elegge il nuovo presidente ma, se le camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione, l’elezione del presidente avviene ad opera delle nuove camere entro 15 giorni dalla loro riunione e in questo caso i poteri del presidente in carica sono prorogati fino all’elezione di quello nuovo.
La fine del mandato può avvenire anche per morte, dimissioni, impedimento permanente, perdita di uno dei requisiti di eleggibilità o sentenza di condanna pronunciata dalla Corte costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e in questo caso il presidente della camera dei deputati indice l’elezione del nuovo presidente della Repubblica entro 15 giorni; in caso di impedimento temporaneo, le funzioni del presidente della Repubblica sono esercitate dal presidente del senato.
Il presidente della Repubblica ha diverse funzioni: nomina il presidente del consiglio dei ministri e su sua proposta i ministri, nomina 1/3 dei giudici della Corte costituzionale e nomina 5 senatori a vita, invia messaggi alle camere, indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione, autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, promulga le leggi ed emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti, indice il referendum popolare, ratifica i trattati internazionali, nomina i funzionari dello Stato, ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa e il CSM, può concedere la grazia e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica, inoltre, può sciogliere le camere o anche una sola di esse dopo aver sentito i loro presidenti ma non può esercitare questa facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato a meno che non coincidono con gli ultimi 6 mesi della legislatura (semestre bianco).
(art. 90 Cost) Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione, casi in cui è messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri; dunque, in tutti gli altri casi il presidente è politicamente irresponsabile perché nessun atto è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità: l’istituto della controfirma è un requisito di validità dell’atto, rappresenta un trasferimento di responsabilità dal presidente al governo che garantisce l’irresponsabilità del presidente dinanzi al parlamento dato che ha un potere super partes per cui è al di fuori del circuito parlamento-governo.
Nel 2022 Mattarella è stato riconfermato presidente della Repubblica per un secondo mandato ottenendo all’ottavo scrutinio la maggioranza. Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sono quelli in cui emerge la volontà presidenziale e per i quali a controfirmare è il ministro competente per materia (ex. nomine, concessione della grazia) e la controfirma serve per garantire che la manifestazione di volontà del presidente si svolga in maniera corretta secondo la Costituzione; gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi sono quelli in cui emerge la volontà del governo (ex. promulgazione della legge, indizione del referendum) e la controfirma determina l’irresponsabilità del presidente che controlla la legittimità costituzionale dell’atto e può chiedere un riesame dell’atto o può rifiutarsi di firmarlo; gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi sono quelli in cui sussiste la duplice volontà del presidente e del governo (ex. scioglimento anticipato delle camere). Gli unici atti che non devono essere controfirmati sono gli atti personalissimi come le dimissioni, la dichiarazione di impedimento permanente e le esternazioni atipiche.
Parlamento italiano
(Maria Casellati presidente del senato, Palazzo Madama; Roberto Fico presidente della camera, Palazzo Montecitorio) Il Parlamento è disciplinato nel titolo I della Costituzione (art. da 55 a 82). Il parlamento è l’organo che esercita il potere legislativo, è composto da due camere, cioè la camera dei deputati e il senato della Repubblica; si parla di bicameralismo perfetto in quanto le camere hanno entrambe le stesse funzioni e gli stessi poteri ma ci sono alcune differenze: i deputati sono il doppio dei senatori (la legge n.1/2020 ha ridotto il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori per ridurre il costo della politica e per rendere il parlamento più in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini), alcuni senatori sono a vita come il presidente della Repubblica e 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e sono stabilite età diverse per essere eletti senatori e deputati. Ciascuna camera ha un proprio regolamento in cui definisce la sua organizzazione che è adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
Le camere restano in carica per 5 anni (periodo della legislatura) e restano in carica fino alla prima riunione delle nuove camere per evitare un vuoto legislativo; non possono essere prorogate se non in caso di guerra, ma possono essere sciolte anticipatamente dal presidente della Repubblica dopo aver sentito i presidenti delle camere. Le camere hanno entrambe la funzione legislativa e la funzione di controllo: la funzione legislativa quando a seguito della presentazione di disegni di legge il testo viene discusso dalla commissione competente, poi è discusso e votato dall’assemblea e se viene approvato il testo è trasmesso all’altra camera dove può essere modificato e così il testo viaggia più volte da una camera all’altra (navette) fino a quando entrambe le camere approvano lo stesso testo; la funzione di controllo quando effettuano interrogazioni e interpellanze al governo: le interrogazioni hanno lo scopo di verificare se un fatto è vero e se il governo intende intervenire, invece, le interpellanze hanno lo scopo di conoscere i motivi del comportamento del governo su determinate questioni.
Gli organi del parlamento sono i presidenti delle camere, l’ufficio di presidenza, le commissioni permanenti, la conferenza dei capigruppo e i gruppi parlamentari: il presidente rappresenta la camera all’esterno, fa osservare il regolamento della stessa e dirige le sedute ed egli è eletto a maggioranza qualificata; la conferenza dei capigruppo è composta dai presidenti di tutti i gruppi parlamentari, assiste il presidente nell’organizzazione dei lavori, decide il calendario e l’ordine del giorno delle sedute; le commissioni permanenti sono il luogo in cui inizia l’iter di ogni proposta di legge e sono suddivise in base all’oggetto di competenza; i gruppi parlamentari organizzano i partiti politici nell’assemblea, infatti, ogni parlamentare deve dichiarare a quale gruppo appartiene altrimenti confluisce nel gruppo misto, tuttavia, non è previsto il divieto di mandato imperativo per cui i parlamentari non sono vincolati al partito di appartenenza.
Il parlamento si riunisce in seduta comune nei soli casi stabiliti dalla legge presso la camera dei deputati in cui l’assemblea è presieduta dal presidente della stessa: l’elezione del presidente della Repubblica, il suo giuramento e la sua messa in stato di accusa, l’elezione di 1/3 dei membri del CSM e l’elezione di 1/3 dei membri della Corte costituzionale. Le sedute del parlamento sono sempre pubbliche a meno che non sia deliberata la seduta segreta, inoltre, per ogni seduta devono essere redatti un processo verbale e i resoconti in modo da mostrare al corpo elettorale come si svolge il dibattito; le decisioni della camera sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale) ma per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti (quorum strutturale), si presume che ci sia sempre fino al momento che se ne accerta la mancanza e in questo caso la seduta è rinviata.
L’ineleggibilità consiste nell’impossibilità di essere eletti al parlamento dei cittadini che possono godere di una posizione di favore e in questo caso l’effetto è la nullità dell’elezione: sono ineleggibili i presidenti di giunte provinciali, i sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti, il capo e il vicecapo della polizia, i prefetti, i diplomatici, i soggetti che hanno rapporti economici con lo Stato e i magistrati. L’incompatibilità consiste nella possibilità di essere eletti al parlamento con il divieto di ricoprire contemporaneamente determinate cariche pubbliche e in questo caso bisogna scegliere tra le cariche incompatibili: sono incompatibili con la carica di parlamentare la carica di presidente della Repubblica, i membri del CSM, i membri di un consiglio regionale, i membri della Corte costituzionale, i presidenti di giunte provinciali e i sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti.
Inoltre, esiste un’altra limitazione alla carica di parlamentare, cioè l’incandidabilità che non è espressamente prevista dalla Costituzione ed è stata inizialmente introdotta per le elezioni regionali e amministrative e poi estesa alle elezioni parlamentari: consiste nell’impossibilità di candidarsi alle elezioni politiche a causa della mancanza di un requisito necessario o a causa di condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per reati non colposi di particolare allarme sociale; l’incandidabilità dura almeno 6 anni, comporta la cancellazione dalla lista dei candidati e, se sopraggiunge dopo l'assunzione della carica, avviene la decadenza della stessa (Berlusconi nel 2013 per frode fiscale).
I parlamentari ricevono un’indennità stabilita dall’ufficio di presidenza di ciascuna camera con un limite che coincide con lo stipendio dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della corte di Cassazione; fino al 2011 percepivano anche gli assegni vitalizi per tutta la vita ma questo trattamento è stato considerato un privilegio e per questo è stato eliminato. Inoltre, ogni parlamentare ha una serie di immunità per garantire il libero esercizio delle funzioni parlamentari: insindacabilità, cioè i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; inviolabilità, cioè non possono subire nessuna forma di restrizione della libertà personale e di domicilio a meno che la camera di appartenenza non dà l’autorizzazione o il parlamentare è colto in flagranza o ha subito una condanna detentiva passata in giudicato: fino al 1993 occorreva un’autorizzazione anche solo per procedere contro un parlamentare mentre ora si procede contro un parlamentare come contro qualsiasi altro cittadino anche se poi la camera deve autorizzare le restrizioni alla libertà personale.
Governo italiano
(Mario Draghi capo del governo, Palazzo Chigi) Il governo è disciplinato nel titolo III della Costituzione (art. da 92 a 96) e nella legge n. 400/1988. Il governo esercita il potere esecutivo, r... (troncato per lunghezza)
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