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Indice

  • 1. L’ordinamento giuridico e la norma giuridica 1
  • 1.1. La nascita delle regole e le varie tipologie 1
  • 1.2. La norma giuridica 1
  • 1.3. Come nascono le norme giuridiche: i sistemi di civil law e common law 1
  • 1.4. Le fonti del diritto 2
  • 1.5. L’ordinamento giuridico 3
  • 1.6. Le teorie sull’ordinamento giuridico 3

Parte 1: Lo Stato e le sue caratteristiche 4

  • 2. Lo Stato 5
  • 2.1. La definizione e le caratteristiche principali 5
  • 2.2. Il territorio di uno Stato 5
  • 2.3.0. Il popolo e la cittadinanza 5
  • 2.3.1. La cittadinanza europea 6
  • 2.4.0. La sovranità 6
  • 2.4.1. Il passaggio alla sovranità popolare 6
  • 2.4.2. La perdita dell’assolutezza dello Stato 7
  • 2.5. Le funzioni dello Stato 7
  • 3. Lo Stato come persona giuridica 8
  • 3.1. Lo Stato Ente e gli Organi 8
  • 3.2. I funzionari e la classificazione degli Organi 8
  • 3.2.1. La classificazione sulla base della struttura 8
  • 3.2.2. La classificazione sulla base della funzione 9
  • 3.2.3. La classificazione sulla base della formazione 9
  • 3.3. Gli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale 9
  • 4. Le Forme di Stato 10
  • 4.1. La definizione di Forma di Stato e di Forma di Governo 10
  • 4.2. Lo Stato feudale (o Stato patrimoniale) 10
  • 4.3. Il passaggio dallo Stato feudale a quello assoluto 10
  • 4.4. L’assolutismo illuminato 10
  • 4.5. Le cause che hanno portato alla diffusione dello Stato liberale 11
  • 4.5.1. La separazione dei poteri alla base dello Stato liberale 11
  • 4.5.2. I caratteri principali dello Stato liberale 11
  • 4.5.2.1. La democraticità 12
  • 4.5.3. Lo Stato liberale e il riconoscimento dei diritti 12
  • 4.6. Lo Stato di democrazia pluralista 12
  • 4.6.1. Le conseguenze dell’estensione del suffragio 12
  • 4.6.2. Le finalità dello Stato sociale 13
  • 4.6.3. La gestione dei costi dello Stato sociale 13
  • 4.6.3. La crisi dello Stato sociale 13
  • 4.6.4. La riorganizzazione statale 14
  • 5. La forma di Governo italiana 15
  • 5.1. La Forma di Governo parlamentare 15
  • 5.2. Il sistema dei partiti 15
  • 5.3. Il ruolo del sistema elettorale nella formazione del Governo 15
  • 5.4. I due tipi di parlamentarismo 16

Parte 2: L‘organizzazione costituzionale italiana 17

  • 6. Il Governo 18
  • 6.1. La formazione del Governo 18
  • 6.2. Il giuramento del Governo e la Mozione di Fiducia 18
  • 6.3. La Mozione di Sfiducia 19
  • 6.3.1. Si può votare la Sfiducia individuale verso un singolo ministro? 19
  • 6.4. Il rimpasto di Governo 19
  • 6.5. La questione di Fiducia 20
  • 6.6. Le crisi di Governo e la loro gestione da parte del Presidente della Repubblica 20
  • 6.7. Cenni sulla composizione del Governo 20
  • 7. Il Parlamento 21
  • 7.1. Il bicameralismo del Parlamento italiano 21
  • 7.2. Elementi di differenziazione tra le due camere 21
  • 7.3. I quorum necessari per l’approvazione di un atto parlamentare 22
  • 7.4. Il Parlamento in seduta comune 22
  • 7.5. La legislatura 22
  • 7.6. Il rapporto tra parlamentari ed elettori 22
  • 7.7. Le autonomie parlamentari 23
  • 7.8. I regolamenti parlamentari 23
  • 7.9. L’organizzazione delle Camere 23
  • 7.10. L’Articolo 68 - le prerogative parlamentari 24
  • 7.10.1 Il primo comma - l’insindacabilità 24
  • 7.10.2. Il Secondo ed il terzo comma - l’immunità penale e le intercettazioni 24
  • 8. Il Presidente della Repubblica 26
  • 8.1. Introduzione alla figura 26
  • 8.2. I poteri flessibili del Presidente della Repubblica 26
  • 8.3. L’elezione 26
  • 8.4. I requisiti di eleggibilità e la durata del mandato 26
  • 8.5. La cessazione della carica 27
  • 8.6. La controfirma degli atti presidenziali (art. 89 Cost.) 27
  • 8.7. L’irresponsabilità e la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica 27
  • 8.8. Il potere di scioglimento anticipato delle Camere 28
  • 9. La Magistratura 29
  • 9.1. Il potere giudiziario e l’unicità della Magistratura 29
  • 9.2. L’organizzazione della giurisdizione 29
  • 9.3. I principi costituzionali alla base della giurisdizione 29
  • 9.4. L’autogoverno della magistratura ordinaria 30
  • 9.5. Il Consiglio Superiore della Magistratura 30
  • 9.6. I compiti del Ministro della Giustizia ed i provvedimenti disciplinari 31
  • 9.7. La responsabilità dei magistrati 31

Parte 3: le fonti dell‘ordinamento italiano 32

  • 10. Le fonti del diritto: la Costituzione 33
  • 10.1. La definizione di Costituzione 33
  • 10.2. Il potere costituente e costituito 33
  • 10.3. La Costituzione formale e materiale 33
  • 10.4. I caratteri fondamentali delle Costituzioni 33
  • 10.5. La Costituzione italiana 34
  • 10.6. La programmaticità della Costituzione italiana 34
  • 10.7. La struttura della Costituzione italiana 35
  • 10.8. Il procedimento di revisione costituzionale italiano 35
  • 10.9. I limiti alla revisione costituzionale 36
  • 11. L’iter legislativo 37
  • 11.1 Introduzione all’iter legislativo 37
  • 11.2. L’iniziativa legislativa 37
  • 11.3.1. L’approvazione della legge: il procedimento ordinario 37
  • 11.3.2. L’approvazione della legge: il procedimento decentrato 38
  • 11.3.3. L’approvazione della legge: il procedimento misto 38
  • 11.3.4. L’approvazione della legge: il procedimento abbreviato 38
  • 11.4. La fase integrativa e dell’efficacia 38
  • 11.4.1. La Corte Costituzionale e l’ignoranza inevitabile 39
  • 12. Il Decreto Legislativo 41
  • 12.0. Introduzione agli atti aventi forza di legge 41
  • 12.1. Il decreto legislativo (o delegato) 41
  • 12.1.1. La delega 41
  • 12.1.1.1. La durata della delega e la delega bifasica 41
  • 12.1.2. L’emanazione del decreto legislativo 41
  • 12.1.3. Come il decreto legislativo si rapporta alle altre fonti del diritto 42
  • 13. Il Decreto Legge 43
  • 13.1. Il decreto legge 43
  • 13.2. I casi in cui può essere adottato 43
  • 13.3. Il controllo sui presupposti di urgenza 43
  • 13.3.1. La sentenza 171\2007 della Corte Costituzionale 43
  • 13.4. I limiti fissati 43
  • 13.5. La mancata conversione del decreto legge 44
  • 13.6. La reiterazione del decreto legge 44

Parte 4: Lo Stato regionale 45

  • 14. Le Regioni 46
  • 14.1. L’articolo 5 della Costituzione 46
  • 14.1.1. I caratteri dell’articolo 5 46
  • 14.2. Le autonomie regionali 46
  • 14.3. I differenti tipi di Regioni 46
  • 14.4. I rapporti tra lo Stato e le Regioni 47
  • 14.5. Le riforme costituzionali del Titolo V 47
  • 14.6. L’articolo 117 nella sua versione originale 47
  • 14.7. La nuova versione dell’articolo 117 48
  • 14.7.1. L’‘analisi della norma 49
  • 14.7.2. L’applicazione dell’articolo 117 e le finalità unitarie 49
  • 14.8. Le finalità 50
  • 14.8.1. La clausola e i vari livelli dei diritti civili e sociali 50
  • 14.9. Le funzioni amministrative delle Regioni nel vecchio titolo V della Costituzione 50
  • 14.9.1. La legge Bassanini 51
  • 14.9.1.1. La sussidiarietà verticale 51
  • 14.9.1.2. La sussidiarietà orizzontale 51
  • 14.10. Il nuovo articolo 118 della Costituzione 51
  • 14.11. Il potere sostitutivo dello Stato 52
  • 14.12. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali 52
  • 14.13. La perequazione e i finanziamenti a destinazione vincolata 53

Parte 5: La tutela dei diritti sociali della persona 54

  • 15. L’articolo 2 della Costituzione e la promozione della persona 55
  • 15.1. Il testo dell’articolo 2 della Costituzione 55
  • 15.2. L’articolo 2 e lo Statuto Albertino 55
  • 15.3. L’intervento di Aldo Moro 55
  • 15.4. Come nasce l’articolo 2? 55
  • 15.5. Il collegamento con gli altri principi costituzionali 56
  • 15.6. L’interpretazione dell’articolo 2 della Costituzione 56
  • 15.7. I diritti inviolabili: quali sono e come vengono stabiliti 57
  • 15.7.1. I titolari dei diritti inviolabili 57
  • 15.8. Il riconoscimento del principio pluralista 57
  • 15.9. Il principio solidarista 57
  • 16. L’articolo 3 della Costituzione: il principio di uguaglianza 59
  • 16.1. Il principio di eguaglianza formale: che cosa significa e perché nasce? 59
  • 16.2. Il principio di uguaglianza nello Statuto Albertino 59
  • 16.3. Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana 59
  • 16.4. L’uguaglianza formale (articolo 3, comma 1) 60
  • 16.4.1. A chi si riferisce l’articolo 3? 60
  • 16.4.2. L’interpretazione della Corte Costituzionale 60
  • 16.5. L’uguaglianza sostanziale 61
  • 16.5.1. Come viene garantita l’uguaglianza sostanziale? 61
  • 16.6. L’uguaglianza sostanziale - una norma di carattere generale 62
  • 16.7. Il rapporto tra uguaglianza sostanziale e formale 62
  • 16.8. Il principio di uguaglianza nel dibattito all’Assemblea Costituente 62
  • 17. I diritti e le libertà fondamentali 63
  • 17.1. Che cosa sono i diritti e le libertà? 63
  • 17.2. La nascita dei diritti e le varie generazioni 63
  • 17.3. Le garanzie istituzionali e giurisdizionali 63
  • 17.3.1. La classificazione dei diritti soggettivi - i diritti assoluti 64
  • 17.3.2. La classificazione dei diritti soggettivi - i diritti relativi 64
  • 17.4. La classificazione dei diritti di libertà 64
  • 17.5. La classificazione dei diritti sociali 64
  • 17.6. I diritti della sfera personale 65
  • 17.7. I diritti della sfera pubblica 65
  • 17.8. I diritti politici 65
  • 17.9. Il diritto all’istruzione 65
  • 18. Il diritto alla Salute 66
  • 18.1. La disciplina 66
  • 18.2. La struttura del diritto alla salute 66
  • 18.3. La libertà di cura 67
  • 18.3.1. Il consenso informato 67
  • 18.3.1.1. La disciplina del consenso informato 67
  • 18.3.2. La legge 219\2018, le cure palliative e l’accanimento terapeutico 67
  • 18.3.3. Il testamento biologico 68
  • 18.4. Il diritto di lasciarsi morire ed il diritto di morire: le differenze tra i due 68
  • 18.5. I limiti della libertà di non curarsi 68
  • 18.5.1. La disciplina del T.S.O. coattivo 69
  • 18.6. La salute come diritto sociale 69
  • 19. Il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) italiano 70
  • 19.1. Il tema della sanità in epoca pre-repubblicana 70
  • 19.2. La sanità dall’entrata in vigore della Costituzione alla nascita del S.S.N. 70
  • 19.3. La nascita del Servizio Sanitario Nazionale 70
  • 19.4. I livelli di competenza in materia di Sanità 71
  • 19.5. La crisi del Sistema Sanitario Nazionale 71
  • 19.6. La riforma bis del S.S.N. 71
  • 19.6.1. La nascita delle Aziende Sanitarie 71
  • 19.7. La riforma ter del S.S.N. 72
  • 19.7.1. L’integrazione socio-sanitaria 72
  • 19.8. La riforma del Titolo V della Costituzione 72
  • 20. Il diritto all’Assistenza Sociale e la disciplina dei Servizi Sociali 73
  • 20.1. L’assistenza sociale dal Regno d’Italia fino all’avvento del fascismo 73
  • 20.2. L’assistenza sociale con l’avvento della Costituzione 73
  • 20.2.1. Cenni sul trattamento pensionistico 73
  • 20.2.2. L’articolo 38 e l’Assistenza Sociale 74
  • 20.3. Lo sviluppo del sistema d’assistenza dopo la Costituzione 74
  • 20.4. I tre livelli dei servizi sociali e la legge 328/2000 74
  • 20.5. I Servizi Sociali in seguito al decentramento dei poteri 74
  • 20.6. La legge Bassanini e i Servizi Sociali 75
  • 20.7. La legge quadro per i Servizi Sociali 75
  • 20.8. I Servizi Sociali come sistema integrato 75
  • 20.9. I principi di accesso ai Servizi Sociali 76
  • 20.10. Il passaggio da “utente” a “persona” 76
  • 20.11. La programmazione 76
  • 20.11.1. Il ruolo dello Stato nella programmazione 76
  • 20.11.2. Il suolo delle Regioni nella programmazione 77
  • 20.11.3. Il ruolo dei Comuni nella programmazione 77
  • 20.12. I Servizi Sociali e la riforma del Titolo V 77
  • 20.13. L’individuazione dei LIVEAS 77

1. L’ordinamento giuridico e la norma giuridica

1.1. La nascita delle regole e le varie tipologie

Orientare. Qual è la funzione del diritto e delle regole? È quella di i comportamenti umani all’interno dei gruppi sociali. Ogni volta che si fa parte di un gruppo vi è la necessità di instaurare delle regole, per fare in modo che la convivenza sia pacifica.

L’uomo è un animale politico, siccome ha la propensione ad instaurare delle regole per collaborare con i propri simili (sebbene 1 regole questo possa comportare, a volte, dei problemi e dei conflitti). Le nascono appunto con l’associazione e la convivenza di diversi individui. Può accadere che l’uomo sia portato a prevaricare i propri simili.

Tre. Esistono molte tipologie di regole, che qualificano i comportamenti umani in modi:

  • Dovuto, ossia imposto ed obbligatorio;
  • Vietato, che assolutamente non va tenuto;
  • Permesso, lecito, consentito ma non imposto o vietato (eventualmente incentivato o sconsigliato).

Prescrittive. Le prime due categorie sono contenute all’interno di un macrogruppo di regole, dette ed hanno sempre un fine rivolto alla tutela di un preciso interesse del gruppo sociale. La trasgressione della regola prescrittiva, ossia il comportamento contrario a quanto prescritto dalla stessa, viene punita mediante una sanzione. Ovviamente, non tutte le regole prevedono una 2 permissive, descrittive legge sanzione, ad esempio le regole quelle (esempio potrebbe essere la della domanda e dell’offerta), capacità diritti le regole che attribuiscono delle o dei e quelle organizzative.

1.2. La norma giuridica

Norma giuridica. La ha delle precise caratteristiche, che si configurano come necessarie e permettono di distinguerla da altre tipologie di norme:

  • Generalità, fattispecie. La siccome la norma non disciplina una situazione concreta bensì una astratta, per fare in modo che essa possa essere applicata ogni qualvolta quella stessa si verifichi nel concreto.
  • Positività. La ossia l’enunciazione di una finalità ritenuta meritevole dall’ordinamento giuridico (e dal gruppo sociale in cui è inserito) e predispone i mezzi per raggiungerla. Questo si lega al effettività concetto di della norma giuridica, che viene ritenuta tale nel momento in cui riceve desuetudine). un’obbedienza media (se così non fosse, la norma cadrebbe in
  • Coattività. La è la capacità della norma di essere applicata anche contro la volontà (ad esempio sanzione). tramite una Questo garantisce la certezza del diritto, ossia l’esecuzione certa delle norme giuridiche che serve a tutela di chi è chiamato ad osservare dette norme. La coattività implica poi la conoscibilità delle norme, ossia se lo Stato impone il rispetto di una norma, deve anche fare in modo che questa sia portata a conoscenza di tutti .3
  • L’esteriorità, siccome le norme regolano delle realtà associative ed hanno sempre ad oggetto la disciplina dei rapporti tra soggetti diversi.

1.3. Come nascono le norme giuridiche: i sistemi di civil law e common law

Ordinamento. Le norme giuridiche nascono all’interno di un che può essere diverso da Stato a Stato. Nello specifico, nelle democrazie occidentali moderne, gli ordinamenti si distinguono in due tipologie, a seconda del diverso “modo” di produzione delle norme: si parla allora di sistemi di civil law common law.

Common law Il sistema di è presente, oggigiorno, solo nel Regno Unito ed in alcuni altri ordinamenti di derivazione anglosassone. Questo sistema prevede che le norme giuridiche non siano scritte, bensì tutto l’ordinamento giuridico e la giustizia si basano su un sistema di regole prassi, consuetudine che vengono dettate dalla dalla e dall’esperienza. Nemmeno la Costituzione è un atto scritto. In questo ordinamento, il giudice ha un ruolo fondamentale, siccome è chiamato norme) Banalmente, le regole (o non sono solo di natura giuridica, ma fanno parte anche della nostra vita 1 in famiglia, della vita religiosa e delle nostre attività sportive e spesso questo meccanismo è talmente spontaneo che nemmeno ce ne rendiamo conto.

Considerata anch’essa una regola prescrittiva, che stabilisce le conseguenze che deve subire il 2 trasgressore. Gazzetta Ufficiale. Ad esempio, tramite la pubblicazione in 3 a produrre le regole del sistema giuridico, oltre al fatto che le sue sentenze diventano delle fonti certezza del diritto, del diritto. In questo sistema si pone il problema della garanzia della che viene decisis), risolto tramite l’introduzione del vincolo del precedente giudiziario (stare che consiste nell’impossibilità del giudice di discostarsi dalle decisioni prese in precedenza per casi analoghi.

Civil law, Il sistema di invece, si basa su un complesso di regole scritte che hanno come riferimento un testo fondamentale (come la Costituzione). Le regole non scritte assumono, in questo caso, un ruolo fortemente marginale. Il giudice deve solo applicare la legge, non crearla. Le sentenze non creano nessun precedente vincolante.

Nel corso del tempo, ovviamente, i due sistemi si sono contaminati, tanto che nel common law si è iniziato a scrivere le norme, mentre nel civil law il giudice ha iniziato a “ricercare le norme” laddove il legislatore non sia ancora intervenuto. Sempre in questo sistema, ha iniziato a Corte diffondersi il precedente giudiziario, specialmente quando in gioco ci sono le sentenze della Costituzionale .4

1.4. Le fonti del diritto

Atti fatti, Le norme possono essere prodotte da o da che coincidono anche con i due possibili tipi fonti atto atti normativi) di fonti del diritto. Le (o sono degli atti normativi emanati dagli organi preposti dall’ordinamento giuridico che introducono delle nuove norme nell’ordinamento stesso fonti fatto fatti normativi)(ad esempio la legge che viene emanata dal Parlamento). Le (o sono 5 usi consuetudini; invece dei fatti che producono delle norme giuridiche, come gli e le si tratta di comportamenti reiterati nel tempo da una generalità di soggetti che arrivano a considerare quello stesso comportamento come qualcosa di richiesto ed imposto da una norma giuridica.

La fonte oggettivo soggettivo fatto si caratterizza per due elementi, di cui uno e uno e psicologico: il primo è il comportamento consolidato nel tempo, il secondo è il convincimento che vi sia una norma giuridica che imponga detto comportamento.

Funzione nomifilattica, Che è un organ

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matti30020706 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico per il welfare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Torretta Paola.
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