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Il soggetto del rapporto giuridico

Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo a quelli che vengono definiti “soggetti”.

L’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive viene definita come capacità giuridica.

La capacità giuridica compete non solo alle persone fisiche ma anche agli enti (associazioni, fondazioni, ecc.) e addirittura ad altre strutture organizzate che la legge tratta.

All’interno degli enti occorre distinguere fra enti che sono “persone giuridiche” ed “enti non dotati di personalità”.

Entrambi sono “soggetti” del diritto. I primi hanno autonomia patrimoniale perfetta.

Le “persone” sono “soggetti” ma non esauriscono quest’ultima categoria che comprende anche gli enti non dotati di personalità e gli altri centri autonomi di imputazione giuridica.

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L’uomo per il solo fatto della nascita, acquista la capacità giuridica e diviene soggetto di diritto.

All’art. 22 la Costituzione repubblicana enuncia il principio secondo cui “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica”; la capacità giuridica compete indifferentemente a tutti gli uomini.

Art. 3 della Costituzione repubblicana proclama oggi solennemente che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti la legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Il legislatore è intervenuto per eliminare quelle limitazioni formali alla capacità dei cittadini che erano state introdotte nel nostro ordinamento sulla base della razza, del sesso, e delle condizioni personali.

“È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

La capacità giuridica di diritto privato compete non solo al cittadino, ma anche allo straniero: peraltro con il limite del rispetto del c.d. principio di reciprocità; la sua applicazione può risolversi in forme di limitazione della capacità dello straniero di godere dei diritti civili in Italia.

Il riferimento al “principio di reciprocità” prevede che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”.

La persona fisica acquista la capacità alla nascita e la perde con la morte.

Nascita = è condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto della capacità giuridica.

Entro 10 giorni l'evento della nascita deve essere dichiarato all'ufficio dello Stato civile per la formazione dell'atto di nascita; si ha la nascita con la respirazione polmonare.

Morte = è condizione necessaria e sufficiente per la perdita della capacità giuridica.

Entro le 24 ore dal decesso, la morte va dichiarata all'Ufficio di Stato civile per la formazione dell'atto di morte; si ha la morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Con la morte alcuni rapporti si estinguono, come il matrimonio ≠ altri possono essere sciolti ad iniziativa degli eredi o dell'altra parte facente parte del rapporto.

Per l’accesso ad alcuni rapporti, non è sufficiente la nascita, ma è richiesto il concorso di altri presupposti; se i presupposti non sussistono, il soggetto non può essere parte di quel determinato rapporto.

Incapacità

Le incapacità si distinguono in:

  • Assolute: se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto.
  • Relative: se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o atto, ma solo con determinate persone o solo in determinate circostanze.

In tutti questi casi si ravvisa una limitazione della capacità giuridica in quanto il rapporto non è accessibile al soggetto neppure attraverso l'intervento di un rappresentante e l'atto eventualmente compiuto in violazione del divieto è nullo e non già semplicemente annullabile.

Lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio, cioè fin dal momento del concepimento e il Codice civile attribuisce al concepito:

  • La capacità di succedere per causa di morte, sia per legge che per testamento.
  • La capacità di ricevere per donazioni.
  • La risarcibilità del danno alla salute e all'integrità fisica eventualmente cagionata al nascituro prima o durante il parto.
  • La risarcibilità del danno sofferto seguito dell'uccisione del padre a opera di un terzo.

N.b. i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita, cioè possono essere fatti valere solo quando avvenga la nascita effettiva.

Non sempre però la persona fisica è in grado di gestire in prima persona le situazioni giuridiche, ecco perché la legge richiede che il soggetto abbia capacità di agire: ossia l'idoneità a porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica; la capacità di agire presuppone la capacità giuridica.

Si acquisisce al raggiungimento della maggiore età; ma in alcuni casi, anche con la maggiore età, la persona può non averla.

È necessario avere degli strumenti di salvaguardia contro rischio che gli stessi possono porre in essere, atti negoziali destinati ad incidere negativamente sui loro interessi.

A protezione delle persone prive di autonomia, il Codice civile prevede gli istituti:

  • Della minorità.
  • Dell'interdizione giudiziale.
  • Dell'inabilitazione.
  • Dell'emancipazione.
  • Dell'amministrazione di sostegno.
  • Dell'incapacità di intendere o di volere.

Da non confondere con la capacità negoziale sono:

Capacità extracontrattuale: da un lato la prima riguarda l'idoneità del soggetto a compiere personalmente atti di autonomia negoziale ≠ la seconda riguarda l'idoneità del soggetto a rispondere delle conseguenze dannose degli atti dello stesso posti in essere.

Capacità di attuare atti giuridici in senso stretto: dall'altro lato, la secondo la giurisprudenza, possono essere validamente compiuti anche dell'incapace, sempre che dagli stessi non possano derivare agli effetti sfavorevoli.

La minore età

Prima del compimento dei 18 anni il soggetto è legalmente incapace; con la maggiore età, la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non si è richiesta un'età diversa.

Necessario ricordare che il minore quattordicenne può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Il minore ultra sedicenne può stipulare il contratto di lavoro ed essere giudizialmente ammesso al matrimonio, oltre ad effettuare direttamente il riconoscimento del figlio.

Il minore non può stipulare gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica e gli atti eventualmente esposti in essere dal minore sono quindi annullabili.

La gestione del patrimonio del minore ed il compimento di ogni atto relativo competono in via esclusiva ai genitori:

  • Disgiuntamente: per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione.
  • Congiuntamente: per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione.

La legge richiede che per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, i genitori si muniscano della preventiva autorizzazione del giudice tutelare.

Gli atti posti in essere senza l'autorizzazione sono annullabili su istanza dei genitori stessi o del figlio, una volta divenuto maggiorenne.

Se entrambi i genitori sono morti o per altra causa, non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione compete ad un tutore nominato dal giudice tutelare.

Interdizione

L’interdizione giudiziale

L’interdizione è pronunciata con sentenza dal tribunale, quando ricorrono:

  • Infermità mentale: malattia che mini profondamente il soggetto nella sfera intellettiva e/o volitiva.
  • Abitualità di detta infermità: intendendosi un’infermità non transitoria.
  • Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.
  • Necessità di assicurare al soggetto un’adeguata protezione: si ricorre interdizione quando non sono sufficienti gli altri strumenti di interdizione.

L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore di età.

Fase centrale del procedimenti di interdizione è l’esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice; successivamente ad esso il giudice può nominare un tutore provvisorio.

Gli effetti delle interdizioni decorrono dal momento della pubblicazione delle sentenze di primo grado, la sentenza viene annotata dal Cancelliere nel registro delle tutele e comunicato all'ufficiale dello Stato civile per essere annotata a margine dell'atto di nascita.

L'interdetto si trova in una condizione simile a quella del minore; il giudice può prevedere che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti autonomamente dall'interdetto, con l'assistenza del tutore = con una manifestazione congiunta di volontà dell'uno e dell'altro.

L'interdizione preclude al soggetto:

  • Il matrimonio.
  • L'unione civile.
  • L'amministrazione dei cespiti.
  • Il riconoscimento dei figli naturali.
  • La possibilità di fare testamento.
  • L'assunzione della carica di amministratore o sindaco di società.

Se dovessero venire meno i presupposti che hanno condotto l'interdizione, quest'ultima può essere revocata.

L’interdizione legale

Def. istituto, previsto dal codice penale, che ha funzione sanzionatoria per quanto riguarda i rapporti patrimoniali.

L'interdetto legale si trova nella medesima condizione in cui si trova l'interdetto giudiziale: non potrà compiere atti dispositivi del proprio matrimonio, con una differenza, la annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto legale può essere fatta da chiunque vi abbia interesse.

La diversità della regola si giustifica per il fatto che mentre l'abilità relativa degli atti dell'incapace e del legislatore preordinato tutela dell'interesse stesso. L'annullabilità assoluta degli atti dell'interdetto prevista come sanzione, può essere fatta valere da chiunque.

L’inabilitazione

L'inabilitazione pronunciata con sentenza dal tribunale quando ricorra uno dei seguenti presupposti:

  • Infermità di mente non totalmente grave da far luogo all'interdizione.
  • Prodigalità che induca ad esporre sé alla propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
  • Abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti.
  • Sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia.

Il procedimento di inabilitazione ricalca quello di interdizione + stessa cosa per la revoca.

L'inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione ≠ gli atti di straordinaria amministrazione necessita dell'assistenza del curatore nominato dal giudice; non si sostituisce un'incapace, ma integra la volontà di quest’ultimo previo ottenimento dell’autorizzazione del giudice.

L'assistenza del curatore è necessaria perché l'inabilitato possa stare in giudizio.

Il giudice può prevedere che alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere autonomamente compiuti dall'inabilitato.

Il minorenne sedicenne: autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio, con le nozze, acquista automaticamente l'emancipazione, così sottraendoci dalla disciplina della minore età.

L’emancipato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione ≠ per quelli di straordinaria amministrazione necessita l'assistenza di un curatore; se compiuti senza il curatore, sono annullabili.

Lo stato di emancipazione cessa con il raggiungimento della maggiore età.

Amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno si apre con ricorso motivato dal giudice tutelare, allorquando ricorrano i seguenti presupposti:

  • Infermità o menomazione fisica o psichica della persona: presupposto oggettivo.
  • Impossibilità per il soggetto di provvedere ai propri interessi: presupposto soggettivo.

Occorre osservare che ai fini dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno:

  • Rileva non solo l’infermità mentale ma anche una semplice menomazione psichica.
  • Rileva anche una menomazione o infermità fisica.
  • Rileva anche una menomazione/infermità temporanea, infatti l’amministratore di sostegno può essere nominato a tempo determinato.
  • Rileva un'infermità o menomazione che incide su taluni profili soltanto della sua personalità.
  • Rileva anche l'abituale infermità di mente.

L'amministrazione di sostegno può essere aperta solo nei confronti del soggetto di maggiore età.

Fase centrale del procedimento di amministrazione di sostegno è l'audizione personale dell'interessato da parte del giudice; la legge stabilisce che nel definire il contenuto del proprio provvedimento e il giudice deve tener conto non solo dei bisogni ma anche delle richieste di questa.

Gli effetti dell'amministrazione di sostegno decorrono dal deposito del relativo decreto di apertura emesso dal giudice tutelare. Questo è annotato dal Cancelliere nel registro dell'amministrazione di sostegno e comunicato all'ufficiale di Stato civile per essere annotato in margine dell'atto di nascita.

Gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione sono predeterminati dalla legge, gli effetti dell'amministrazione di sostegno sono determinate e volte a volta dal provvedimento dal giudice tutelare.

Incapacità legale

Può accadere che un soggetto si trovi in una situazione di incapacità, di volere e/o di intendere, che può essere:

  • Permanente.
  • Transitoria.

Perché si abbia incapacità naturale, occorre che il soggetto sia privo in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi, ovvero della conoscenza dei propri atti o quantomeno, che le stesse siano a tal punto menomate da impedire la formazione di una volontà cosciente.

Occorre distinguere:

  • Il matrimonio, l'unione civile, il testamento: sono impugnabili solo che si dimostri che il soggetto era incapace, nel momento in cui ha compiuto l'atto.
  • Gli atti unilaterali: sono annullabili se si dimostra che il soggetto era incapace di intendere o di volere nel momento in cui li ha posti in essere.
  • I contratti sono annullabili: se si dimostra che il soggetto era incapace di volere o intendere + l'altro contraente era in malafede.

All'interno delle ipotesi di incapacità di agire occorre distinguere tra:

  • Minore età.
  • Interdizione giudiziale.
  • Interdizione legale.
  • Inabilitazione.
  • Emancipazione.
  • Amministrazioni di sostegno.

Incapacità di intendere o di volere? Che importa? Una incapacità naturale in cui si rileva solo ed esclusivamente il fatto che il soggetto si trovi concretamente. Nel momento in cui compie l'atto giudiziale.

Minore età ed interdizione giudiziale che importano una incapacità assoluta in quanto precludono al soggetto, il compimento di qualsiasi atto negoziale.

Inabilitazione, emancipazione ed amministrazione di sostegno che importano una incapacità relativa, in quanto lasciano permanere in capo al soggetto una più o meno ampia capacità negoziale.

Diritti della persona

L'articolo due della Costituzione proclama: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.” = la persona umana sarebbe portatrice di diritti innati che l'ordinamento non attribuisce, bensì riconosce, e che sono inviolabili.

Al fine di individuare i diritti inviolabili un ruolo decisivo svolgono le norme di derivazione extrastrutturale, come:

  • La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
  • La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
  • Il patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali ed il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
  • La carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Si afferma che i diritti della persona sono connotati dai caratteri:

  • Della necessarietà: in quanto competono tutte le persone.
  • Della imprescrittibilità: in quanto il non uso prolungato non determina l'estinzione.
  • Dell'assolutezza: sono in capo a tutti consociati.
  • Della non patrimonialità.
  • Della indisponibilità: in quanto non sono rinunciabili.

Il diritto alla vita viene definito come il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, è posto a presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria esistenza fisica.

Tale diritto impone a tutti i consociati l'obbligo di astenersi dall'attentare alla vita altrui.

Il problema è stabilire il momento in cui si acquisisce il diritto alla vita: lo stato tutela la vita umana dal suo inizio cioè dal momento del concepimento.

Il diritto a nascere trova tutela piena ed immediata nei confronti d

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher baldongreta02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tescaro Mauro.
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