Capitolo 7 - Successioni e donazioni
La successione per causa di morte
Successione: subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di un altro soggetto. Può essere tra vivi o per causa di morte. L’apertura della successione è l’effetto giuridico determinato dalla morte della persona della cui eredità si tratta (de cuius). Il luogo dell’apertura è il domicilio del defunto. Può essere a titolo particolare o universale (subentra in tutti i rapporti patrimoniali).
La successione tra vivi è a titolo particolare, mentre la successione a causa di morte può essere a titolo universale o particolare. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. Lo scopo della successione a causa di morte è impedire che la ricchezza si disperda. Inoltre, la successione a causa di morte è un modo di acquisto della proprietà. L’ordinamento tiene conto della solidarietà familiare, e individua dei limiti alla facoltà di disporre del proprio patrimonio, riservando una parte di esso ai congiunti più stretti (successione necessaria).
Tipi di successione
Ci sono due tipi di successione:
- Testamentaria
- Legittima, alla quale si ricorre quando manca in tutto o in parte quella testamentaria.
Possono agire contemporaneamente e congiuntamente.
Il divieto di patti successori e la delazione
È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. Sono anche vietati i patti dispositivi con cui qualcuno cede ad altri, prima che sia aperta la successione, di diritti che potrebbero spettargli con la medesima. Sono vietati anche quelli rinunziativi.
Diverso dai patti successori è il mandato post mortem, con cui una persona assume l’obbligo di compiere atti per conto dell’altra, nel tempo successivo alla sua morte. È valido quando il mandatario deve compiere atti di contenuto non patrimoniale (curare cremazione).
La delazione (chiamata all’eredità) si apre in favore dei soggetti capaci a succedere. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti (nel ventre materno) al tempo dell'apertura della successione. In caso di successione testamentaria possono succedere anche i nascituri non concepiti. Tutti loro, per poter succedere, non devono essere dichiarati indegni.
Si è indegni quando si ha attentato alla personalità fisica o morale del cuius o si è attentato alla libertà di testare. La sentenza di indegnità ha effetto retroattivo dei diritti acquistati, salvo riabilitazione della persona offesa. La riabilitazione è strettamente personale, irrevocabile, e deve essere posteriore al comportamento dell’indegno.
Eredità giacente
La successione mortis causa è composta da fasi essenziali, come apertura della successione e accettazione dell'eredità da parte del chiamato. Poi ci sono fasi eventuali come la giacenza dell’eredità (pendenza o vacanza). Può esserci un lasso di tempo tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità. Durante questo periodo di tempo il chiamato non ha obbligo di gestire il patrimonio, ma può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità. Il curatore amministra i beni, paga i debiti ereditari. Risponde verso gli eredi dei danni arrecati da gestione negligente. Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
Sostituzione, rappresentanza e accrescimento
Ci sono due momenti della successione molto distinti:
- Delazione ereditaria (chiamata all’eredità) che avviene al momento della morte del de cuius e quindi al momento dell’apertura della successione, con la quale avviene la designazione dei soggetti destinati a succedere.
- Accettazione da parte del delato, ovvero il diritto di far propria l’eredità, con il quale il delato muta in erede.
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi (del delato). Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.
In questo caso operano i meccanismi disposti dalla legge, secondo una gerarchia prestabilita:
- Sostituzione (solo nel caso di testamento), tra i poteri del testatore c’è quello di sostituire all’erede un’altra persona nel caso esso non possa o voglia accettare l’eredità.
- Rappresentazione, la legge fa subentrare i discendenti, ovvero figli del figlio e dei fratelli del de cuius, nel caso in cui il rappresentato non possa o non voglia accettare l’eredità.
- Accrescimento, ovvero l’accrescimento della quota in automatico. Non si può rinunciare. Opera nel caso in cui più eredi sono stati istituiti con lo stesso testamento nell’universalità dei beni senza determinazione di parti uguali; uno dei delati non possa far propria l’eredità; il testatore non ha disposto la sostituzione.
- Devoluzione, nelle ipotesi in cui non si possono usare le altre soluzioni. Si basa sulle norme della successione legittima.
Accettazione dell’eredità
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Vi sono ipotesi di accettazione ex lege:
- Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
- I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
L’accettazione è unica, non può essere parziale. Ha effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione. È un atto unilaterale irrevocabile. Può essere impugnata per violenza o dolo, ma non per errore.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. L’ampiezza del termine prescrizionale giustifica il ricorso all’autorità giudiziaria di far fissare un termine, entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o vi rinunzia. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
La facoltà di poter fissare un termine giustifica la regola per cui la prescrizione decennale dal tempo di apertura della successione vale anche per il diritto di accettare dei chiamati ulteriori (nel caso qualcuno non accetti e loro subentrano). L’accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Accettazione con beneficio di inventario
L’eredità può essere accettata:
- Puramente e semplicemente (solo da persone fisiche capaci d’agire)
- Con beneficio d’inventario (obbligatorio per persone giuridiche, persone fisiche che sono minori o incapaci) (facoltativo per le altre persone fisiche).
Con accettazione pura e semplice, avviene la confusione del patrimonio ereditario con quello dell’erede, il quale è tenuto al pagamento dei debiti ereditari coi beni personali. I creditori ereditari subiscono il concorso di quelli personali sui beni ereditari, e viceversa i creditori personali dell’erede subiscono il concorso di quelli ereditari sui beni dell’erede. Tuttavia entro tre mesi i creditori del de cuius possono chiedere la separazione dei patrimoni, nel caso l’eredi sia oberato dai debiti. In questo caso però si assicura ai creditori del de cuius soltanto la possibilità di essere soddisfatti in preferenza rispetto agli eredi, compiendosi però lo stesso la confusione dei patrimoni.
Con accettazione con beneficio d’inventario, si creano due patrimoni autonomi: quello personale, aggredibile solo da creditori personali, e quello ereditario, aggredibile da tutti i creditori in via subordinata rispetto ai creditori dell’eredità e i legatari. Il beneficio d’inventario è subordinato all’onere dell’erede di predisporre l’inventario, il quale ha la funzione di offrire un quadro preciso dei beni ai creditori, pena la perdita del beneficio. Si diventa eredi semplici dopo 3 mesi che non si fa l’inventario se si possiede il bene, dopo 10 anni se non si fa l’inventario e non si possiede il bene. Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.
L’inventario è funzionale alla liquidazione del passivo:
- Liquidazione semplice, l’erede paga creditori e legatari “a misura che si presentano”.
- Liquidazione concorsuale, per par condicio creditorum garantendo in proporzione la soddisfazione a tutti i creditori. Opera solo se i creditori lo chiedano specificatamente.
- Rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari.
La petizione di eredità
L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni. L’azione di petizione non realizza la restituzione del bene, ma solo il riconoscimento. L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, da terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. Non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto dall'erede apparente non è stato trascritto anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente. Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità. Coloro che possono avere diritto alla successione possono chiedere l’apposizione di sigilli.
La rinuncia all’eredità
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. È revocabile fino a quando non si è prescritto il diritto all’eredità (10 anni). I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
Tutele per i creditori di chi rinuncia: Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
La successione necessaria
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Si fa riferimento a tutele a alcune categorie di soggetti a cui è inderogabilmente riservata una quota dell’eredità per salvaguardare l’unità familiare. I legittimari sono: coniuge, figli, ascendenti. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge sono riservati i diritti di uso e abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Diritti del coniuge separato: Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. Il testatore può disporre liberamente della quota disponibile.
Legato in sostituzione di legittima: Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. È il legato lasciato a uno dei legittimari in sostituzione della quota di legittima che gli spetterebbe. Il legittimario potrà alternativamente scegliere di rinunziare al legato e chiedere la legittima, oppure di conseguire il legato, perdendo così la quota di legittima, anche se questa aveva un valore superiore. Lo scopo del legato in sostituzione di legittima serve per evitare l’eccessivo frazionamento del proprio patrimonio.
Diverso è il legato in conto di legittima, con il quale si attribuiscono ai legittimari determinati beni da calcolare ai fini della legittima. Egli potrà chiedere il supplemento qualora i beni non raggiungano l’entità della legittima. Qualora ci sia una lesione della quota di legittima (con donazioni o altri atti come trust), i legittimari, i loro eredi e gli aventi causa possono fare l’azione di riduzione, al fine di rendere retroattivamente inefficace l’atto di trasferimento del diritto. Non possono rinunciare all’azione di riduzione delle donazioni se non dopo l’apertura della successione.
In ogni caso, il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Quindi, una volta verificato che i beni, all’apertura della successione, sono insufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, si procede all’azione di riduzione in questo ordine: disposizioni testamentarie e poi donazioni partendo dalla più recente. L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni.
Rispetto ai terzi: Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
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