L’estinzione dell’obbligazione
I modi di estinzione
L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, pertanto destinato ad estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l’adempimento: ossia l’esecuzione della prestazione dovuta, che consente al creditore di ottenere il risultato utile perseguito. Tuttavia, il legislatore ha disciplinato alcune ipotesi nelle quali – benché l’obbligazione non venga adempiuta – il rapporto obbligatorio egualmente si estingue. Ciò accade, in primis, nel caso di morte del debitore quando si tratti di prestazioni infungibili, vale a dire di prestazioni per il cui adempimento risultano essenziali le qualità personali dell’obbligato (si pensi, ad esempio, all’obbligo di scrivere un libro, di dipingere un quadro, etc.). Inoltre, ciò accade in caso di: compensazione, confusione, novazione, remissione ed impossibilità sopravvenuta (queste ultime sono fattispecie che il Codice civile designa come “modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento”).
L’adempimento
L’adempimento consiste nella esatta realizzazione della prestazione dovuta. Il raggiungimento di questo risultato richiede, molto spesso, cura e accortezza da parte del debitore, ragione per cui il legislatore ha stabilito che, nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del “buon padre di famiglia” (ai sensi dell’art. 1176 c.c.): ossia, deve curare con attenzione, prudenza e perizia sia i preparativi dell’adempimento – affinché l’esecuzione della prestazione non divenga tardiva o addirittura impossibile per causa a lui imputabile – sia la conformità della prestazione apprestata rispetto al contenuto dell’obbligo assunto.
Dal momento che il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, il creditore – dal suo canto, e se vuole – può rifiutare un adempimento parziale che il debitore abbia ad offrirgli, sempreché il rifiuto non sia contrario a buona fede; e ciò vale anche se la prestazione è divisibile art. 1181 c.c. → Peraltro, la giurisprudenza – per lungo tempo – ha riconosciuto al creditore la facoltà di richiedere, anche giudizialmente, un adempimento parziale, con riserva di poter agire successivamente per il residuo. Da ultimo, però, la Suprema Corte ha precisato che richiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di un credito unitario può risultare illegittimo, sia per la violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi la condotta del creditore, sia in relazione al canone del c.d. “giusto processo”.
Pagamento eseguito dall’incapace
Il solvens non può impugnare l’adempimento → eseguito, neppure ove lo abbia effettuato in stato di incapacità (art. 1191 c.c.) o lo abbia effettuato con cose di cui non poteva disporre (art. 1192 c.c.).
Diritto del debitore alla quietanza
Il debitore, allorquando effettua la prestazione dovuta, può richiedere – a proprie spese – che il creditore gli rilasci la c.d. “quietanza” (art. 1199 c.c.): una dichiarazione di scienza in forza della quale il creditore assevera il “fatto” di aver ricevuto l’adempimento. Pertanto, tale dichiarazione ha funzione di prova documentale precostituita, di cui il solvens potrà avvalersi, un giorno, per dimostrare l’avvenuto adempimento. (ad es. nel caso in cui il creditore dovesse richiedergli nuovamente la prestazione).
Il destinatario dell’adempimento
Per quanto riguarda il destinatario dell’adempimento, il codice prevede che – di regola – il debitore esegua la prestazione direttamente al creditore.
Pagamento al creditore incapace
Tuttavia, occorre che prima si accerti che il creditore abbia la capacità legale di ricevere: altrimenti potrebbe essere obbligato a pagare una seconda volta, a meno che non dimostri che l’incapace abbia comunque tratto vantaggio dalla prestazione eseguita (art. 1190 c.c.). Talvolta, quindi, può accadere che il debitore debba eseguire il pagamento non nelle mani del creditore, quanto piuttosto in quelle del suo rappresentante legale ovvero della persona stabilita dalla legge o dal giudice.
Pagamento all’adiectus solutionis causa
Il debitore, se vuole, può pagare – anziché al creditore – ad una persona che quest’ultimo gli abbia indicato come legittimata a ricevere il pagamento (si pensi, ad es., alla cassiera del supermercato): questa è la figura del c.d. adiectus solutionis causa, che si traduce – potremmo dire – in un mero esattore. (ricordare vi è una differenza tra rappresentante legale e → mero esattore: quest’ultimo è una sorta di nuncius e, in quanto tale, può solo ricevere il pagamento al posto del creditore; d’altra parte, il rappresentante legale del creditore possiede un mandato, ragione per cui conserva una sua discrezionalità d’azione).
Pagamento al creditore apparente
Pagamento al creditore apparente, art. 1189 c.c. → Il debitore, che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede; chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.
Del pari, la giurisprudenza ritiene che il debitore sia liberato se paga a soggetto – diverso dal creditore – che appaia autorizzato a ricevere l’adempimento per conto del creditore stesso (si pensi, ad es., al commesso che si sia seduto abusivamente alla cassa del negozio). In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre che il solvens – che invochi il principio dell’apparenza – dimostri non solo di aver confidato senza propria colpa nella situazione apparente, ma anche che la sua erronea convinzione sia dipesa da un comportamento colposo del creditore.
Il luogo dell’adempimento – art. 1182 c.c.
Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento, esso – di regola – è indicato nel titolo costitutivo del rapporto (contratto, testamento, cambiale, ecc.), ovvero è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione. Tuttavia, per i casi in cui tali principi non dovessero soccorrere, il legislatore ha dettato alcune regole suppletive in forza delle quali:
- L’obbligazione di una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta.
- L’obbligazione di pagare una somma di denaro – se determinata nel suo ammontare o determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico – va adempiuta presso il domicilio del creditore. (c.d. debiti portabili)
- In tutti gli altri casi (se non si tratta di una cosa determinata né di somme di denaro) l’obbligazione va adempiuta presso il domicilio del debitore (c.d. debiti chiedibili).
Il tempo dell’adempimento
Per quanto riguarda il tempo dell’adempimento, bisogna distinguere:
- Se l’obbligazione è ad esecuzione continuata (es. quella del lavoratore dipendente), ovvero ad esecuzione periodica (es. quella di pagare interessi a cadenza trimestrale) occorre determinare il momento iniziale ed il momento finale della prestazione dovuta;
- Se, invece, l’obbligazione è ad esecuzione istantanea (es. quella di pagare una somma di denaro), occorre determinare il c.d. “dies solutionis”, vale a dire il giorno dell’adempimento.
Spesso, il termine è indicato nel titolo costitutivo dell’obbligazione (ad es., nel contratto di locazione, è normale che vengano indicate le date di inizio e di fine locazione).
Tuttavia, qualora il titolo nulla preveda relativamente al tempo dell’adempimento, la regola generale – c.d. principio dell’immediata esigibilità della prestazione – afferma che il creditore possa pretendere immediatamente il pagamento: “Quod sine die debetur, statim debetur” = ciò che è dovuto senza una data, è dovuto immediatamente. Peraltro, se per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo – in mancanza di un accordo tra le parti – è stabilito dal giudice. art. 1183 c.c. →
Quando per l’adempimento risulti fissato un termine, si presume che esso sia a favore del debitore: di conseguenza il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, mentre – d’altra parte – il debitore, volendo, può adempiere anche prima del termine fissato (prestazione inesigibile ma eseguibile).
Quando, invece, il termine risulti espressamente fissato a favore del creditore, questi può pretendere l’adempimento anche prima della scadenza, mentre il debitore non può offrire validamente l’esecuzione della prestazione prima del termine (prestazione esigibile ma ineseguibile).
Vi è poi l’eventualità in cui il debitore decada dal beneficio del termine, il che significa che non può più adempiere entro la scadenza stabilita a s
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