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Diritto privato

La vita dell'uomo si attua attraverso una serie infinita di relazioni o rapporti con altri uomini che richiede un'organizzazione secondo principi che si traducono in norme. Il diritto è, appunto, ordinamento per la regola dei rapporti umani, da cui non può prescindere una civile convivenza: ubi societas, ibi ius.

Diritto oggettivo e soggettivo

Si parla di diritto oggettivo per indicare la regola, ossia la norma giuridica; sia un singolo precetto giuridico che l’insieme delle regole poste in una determinata organizzazione sociale al fine di disciplinare la condotta degli uomini. Sotto questo profilo viene comunemente usato il concetto di ordinamento giuridico per indicare l’insieme delle norme giuridiche intese come un tutto organico e unitario. Si parla di diritti soggettivi per indicare i poteri attribuiti dal diritto oggettivo ai soggetti, di agire per il soddisfacimento dei propri interessi (diritto di proprietà/credito).

L'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme giuridiche vigenti in una comunità. Esistono più ordinamenti: l'ordinamento statale, allo Stato spetta una preminenza, trova la sua principale espressione nella preminenza riconosciuta agli interessi generali rispetto agli interessi collettivi, settoriali, individuali o territorialmente delimitati e questi ultimi interessi sono riconosciuti e tutelati in quanto non si pongono in contrasto con l’interesse generale. È l'ordinamento principale cui è riservato il monopolio della forza coercitiva; l'ordinamento europeo è un ordinamento giuridico che vincola gli Stati membri con carattere e forza sovranazionale e trae origine da trattati. È stabilito che queste formazioni europee si fondino sul diritto e pertanto si tratta di un diritto comune, che si impone obbligatoriamente anche sui diritti dei singoli Stati membri; l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti stranieri sono ordinamenti autonomi le cui norme possono avere efficacia all'interno dell'ordinamento statale solo attraverso un riconoscimento esplicito che ne determini "l'incorporazione" volontaria.

Caratteristiche del comando giuridico

Le caratteristiche del comando giuridico sono l'alterità (il diritto regola le azioni degli uomini che hanno rilevanza nei rapporti sociali), la statualità (è lo Stato che crea, o riconosce le norme obbligatorie e garantisce l'osservanza dell'ordinamento giuridico) e l'obbligatorietà (l'effettività dell'ordinamento giuridico è garantita da una serie di norme dirette ad ottenerne il rispetto attraverso la sanzione dei comportamenti contrari).

Diritto pubblico e privato

Sulla base dell'interesse protetto si distinguono: il diritto pubblico, che regola l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, i loro rapporti reciproci e quelli con i cittadini, ed è caratterizzato per la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato; il diritto privato, che regola le relazioni intersoggettive private fissando presupposti e limiti alla tutela dell'interesse dei singoli, è caratterizzato dall'uguaglianza degli interessi dei privati e tradizionalmente comprende il diritto civile, commerciale, del lavoro e della navigazione.

Tradizionalmente si chiama diritto naturale il complesso di regole che nell’elaborazione dello spirito umano si vogliono scaturire dall’intrinseca natura dei rapporti di coesistenza, pur senza essere maturate nella volontà del legislatore. Meglio però si dovrebbe parlare di un coerente sistema di principi più che di norme. Questo che chiamiamo diritto naturale tende alla stabilità dei suoi precetti; ma in senso moderno conosce e accetta la storia superando quella concezione di immutabilità che si rimproverava al vecchio giusnaturalismo.

Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico - l’insieme delle regole scaturenti dalle fonti - rappresenta il “diritto positivo” di quella società. Il c.d. “diritto naturale” è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti, talvolta raffigurato come un complesso di principi eterni ed universali (giusnaturalismo). L’esigenza che il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare è in ogni caso l’aspirazione a trovare un fondamento obiettivo al diritto positivo che elimini il rischio di arbitrarietà del potere.

Le fonti del diritto oggettivo interno

Fonti di cognizione, i testi che contengono le norme giuridiche. Fonti di produzione del diritto sono ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre norme giuridiche e sono organizzate secondo criterio gerarchico, funzionale alla risoluzione delle antinomie tra fonti di diverso grado.

Le fonti di produzione del diritto interno sono: la Costituzione, che è fonte di rango superiore, cui devono essere conformi le fonti inferiori; la legge, che è la fonte di produzione principale dell'ordinamento, la cui formazione e emanazione sono disciplinate dalla Costituzione. La legge è per sua essenza espressione della volontà dello Stato. L’atto legislativo quale fonte di diritto contiene comandi generali e astratti. (Rientrano nella categoria i testi unici e i codici che sono diretti a regolare la totalità di un vasto campo dell'attività giuridica); i regolamenti che sono fonti di produzione secondarie, emanate dal potere esecutivo o da autorità cui sia stata conferita potestà regolamentare, e subordinate alla legge per cui in ipotesi di contrasto possono essere disapplicati dal giudice ordinario e annullati dal giudice amministrativo; l'uso, che è una regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una società (diurnitas) con la convinzione di obbedire a un imperativo (opinio necessitatis), ed efficace solo se richiamato dalla legge o quando manchi una legge che disciplini la materia.

Sono fonti indirette del diritto la giurisprudenza, che è il complesso delle decisioni giudiziarie, la dottrina, che sono i risultati dello studio scientifico del diritto, e l'equità che ha valore di fonte di diritto solamente quando è richiamata dalla legge: in particolare, ad esempio, con funzione interpretativa del negozio (art. 1371), con funzione integrativa della volontà espressa (art. 1374), con funzione correttiva nella riduzione della penale (art. 1384), con funzione quantitativa in talune ipotesi di previsione del danno da liquidare (artt. 1226, 2056).

Le fonti del diritto dell'Unione

L'attuale quadro normativo-istituzionale che disciplina l'intero ordinamento giuridico dell'Unione europea è quello che si è consolidato a seguito della firma del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009. L'Unione si fonda su due Trattati: il T.U.E. (Trattato sull'Unione europea, introdotto con il Trattato di Maastricht e ora modificato dal Trattato di Lisbona) e il T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deriva dal Trattato di Roma-T.C.E.E., che ha istituito la Comunità economica europea, poi modificato dal Trattato di Maastricht - rinominato T.C.E.-). Inoltre, il Trattato di Lisbona, all'art. 6, attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea lo stesso valore giuridico dei Trattati: essa è quindi giuridicamente vincolante allo stesso modo dei due Trattati.

L'Unione europea agisce nei limiti delle competenze che i Trattati le attribuiscono, che possono essere: competenze esclusive nell'ambito delle quali solo l'Unione può adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre gli Stati possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione; competenze concorrenti, da esercitarsi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e per le quali gli Stati membri possono intervenire nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza o nella misura in cui l'Unione abbia deciso di cessare di esercitare la stessa; competenze di coordinamento, relative alle politiche economiche, occupazionali e sociali, e di sostegno e completamento che si affiancano a quelle degli Stati.

Le fonti di produzione europee si distinguono in fonti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni), e non vincolanti (raccomandazioni e pareri). I regolamenti sono indirizzati a tutti i soggetti giuridici dell'Unione, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili senza necessità di un intervento normativo interno; le direttive sono indirizzate agli Stati membri e sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando libertà di scelta rispetto ai mezzi ritenuti più opportuni per raggiungerlo; le decisioni sono atti vincolanti (obbligatori in tutti i loro elementi) e possono essere generali - se non designano i destinatari - o individuali - se destinate a singoli stati membri, persone fisiche e giuridiche.

Il diritto comunitario prevale sul diritto interno che, in ipotesi di contrasto, deve essere disapplicato dal giudice nazionale, con il solo limite del sindacato di legittimità costituzionale quando si tratti di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo e i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio

L'efficacia delle norme nello spazio è di regola determinata dal principio di territorialità. Il diritto internazionale privato, che fa parte del diritto positivo nazionale ed è oggetto di legislazione speciale, mira a regolare i conflitti tra le diverse legislazioni applicabili alle fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali e dei regolamenti europei. Le norme di diritto internazionale privato si distinguono in norme di applicazione, che stabiliscono quando deve necessariamente applicarsi il diritto italiano, e norme di rinvio, che stabiliscono, per le diverse fattispecie, quale sia la legge applicabile al caso concreto.

L'applicazione del diritto straniero oggetto di rinvio è esclusa solo se contrasta con l'ordine pubblico del Foro. Per quanto riguarda l'efficacia delle norme nel tempo, la legge entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge stessa. Secondo il principio di irretroattività, la legge ha efficacia solo per il futuro. Questo principio è inderogabile nell'ambito del diritto penale, e derogabile nell'ambito del diritto civile, con salvezza dei rapporti esauriti.

La legge cessa di avere efficacia: come conseguenza dell'abrogazione, in forma espressa - per legge o in seguito a referendum popolare -, tacita, per incompatibilità con nuove norme, o implicita, perché la legge più recente regola l'intera materia già disciplinata dalla legge anteriore; per cause intrinseche, quando l'efficacia è limitata a un periodo di tempo o a determinati eventi o circostanze; a seguito di sentenza di illegittimità costituzionale cui consegue l'annullamento con effetto retroattivo sui rapporti ancora pendenti.

Le norme giuridiche e la loro classificazione

Sulla base del contenuto si classificano norme precettive, proibitive e permissive. Sulla base della derogabilità della norma ad opera delle parti, si classificano norme cogenti o inderogabili e norme relative o derogabili. Sulla base della previsione o meno di una sanzione, si classificano, rispettivamente, norme perfette e norme imperfette. La sanzione può consistere nella previsione di una pena, nell'esecuzione forzata, nell'invalidità dell'atto, nel risarcimento o nella riparazione.

Sulla base del rapporto tra norme, si classificano norme primarie, che pongono la regola, e norme secondarie, che stabiliscono la sanzione per l'infrazione della norma cui sono strumentali. Sulla base della vigenza territoriale, si classificano norme generali (statali) e norme locali. Sulla base dell'ambito di riferimento, si classificano norme di diritto comune, dettate in generale per tutti i rapporti di un determinato tipo, e norme di diritto speciale, prevalenti sulle prime e sistematicamente riferite a un ramo con specifiche esigenze.

Sulla base della coerenza della norma con il sistema delle altre norme, si classificano norme di diritto normale, coerenti con il sistema, e norme di diritto eccezionale, che deviano da esso per il perseguimento di esigenze particolari e non sono suscettibili di analogia.

Applicazione, interpretazione e integrazione delle norme giuridiche

L'applicazione del comando astratto della legge nei rapporti concreti è riservata con forza obbligatoria all'attività degli organi giurisdizionali. Il giudice ha piena ed esclusiva competenza nell'individuazione, nell'interpretazione e nell'integrazione della norma giuridica. La legge disciplina criteri e metodi fondamentali di interpretazione e integrazione. È chiaro che la prima operazione del giudice è diretta all’accertamento dello stato di fatto; in un secondo momento egli dovrà determinare quale norma sia da applicare al fatto concreto.

Nel processo civile domina il principio dispositivo per il quale il giudice deve decidere il fatto attraverso i fatti sui quali è sorta la lite e gli elementi di prova degli stessi fatti sono lasciati alla disposizione. Nell’apparente contrasto fra due norme si deve seguire il principio di specialità, applicando la norma particolare che più si avvicina alla fattispecie.

L’interpretazione giuridica è un’interpretazione superiore che, in quanto interpretazione pratica, va alla ricerca della norma di azione indicata dal fatto normativo integrato nel contesto sociale in cui si producono e si riproducono i problemi di vita comune che domandano soluzioni giuridiche che il diritto risolve con le sue norme. L’interpretazione si distingue in dottrinale, giudiziale e autentica. Si chiama dottrinale quella fatta dagli studiosi del diritto per fini scientifici, didattici o anche pratici, la cui mira fondamentale è di cercare il vero nel campo giuridico; giudiziale è quella compiuta dal giudice con gli scopi e gli effetti che gli sono caratteristici; autentica quella compiuta dal potere legislativo, è un atto di volontà: essa forma un comando, vale per tutti i cittadini e retroagisce fino al tempo nel quale è stata emanata la norma che viene chiarita dal nuovo atto legislativo.

La base oggettiva dell'interpretazione è l'interpretazione letterale, ossia l'attribuzione del significato proprio delle parole secondo la loro connessione. Segue l'interpretazione logica che tende alla determinazione dell'effettivo contenuto della norma sulla base del criterio storico, consistente nella ricerca della ratio della norma, ossia lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare, e il criterio sistematico, ossia la riconduzione della norma a coerenza con il sistema normativo cui appartiene.

L'interpretazione può essere dichiarativa, quando interpretazione letterale e logica coincidono, estensiva, quando l'interpretazione logica induce a estendere il normale significato della lettera, o restrittiva, quanto l'interpretazione logica restringe il significato normale della lettera.

Se non è possibile individuare una norma applicabile al caso concreto il giudice è chiamato all'integrazione attraverso l'analogia con casi simili o materie analoghe (analogia legis). L'analogia presuppone una lacuna, l'individuazione di un caso simile che presenti almeno un elemento di identità con il caso non previsto, e l'identità fra i due casi deve riguardare l'elemento in vista del quale il legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso previsto e che pertanto ne costituisce la «ratio». Le norme penali ed eccezionali non possono essere oggetto di analogia. Se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi dell'ordinamento (analogia juris).

La formulazione della norma può contenere il riferimento a clausole generali, concetti elastici la cui applicazione rinvia a standards valutativi, ossia modelli di comportamento sociale giuridicamente rilevante. La concretizzazione giudiziale della clausola generale deve avvenire in conformità con i principi portanti dell'ordinamento e con i principi ispiratori della singola disciplina di appartenenza. Sono esempi di clausole generali: la buona fede, che impone un comportamento leale volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nel limite dell'apprezzabile sacrificio proprio. Nella legislazione vigente viene attribuito un peso anche alla buona fede in senso etico, all’obbligo, cioè, di correttezza; la correttezza, che esprime un concetto unitario con quello della buona fede, è volta all'armonizzazione dell'autonomia delle parti con la finalità di ordine sociale propria dell'ordinamento; la ragionevolezza, che si riferisce a un criterio di equilibrio e bilanciamento giuridico, in rapporto al caso concreto; e la proporzionalità che è principio di giustizia commutativa, in quanto non esige l'equivalenza, ma vieta la sproporzione eccessiva e ingiustificata, genetica o sopravvenuta.

Il diritto soggettivo e i doveri giuridici

Il soggetto di diritto è il centro di riferimento e imputazione delle situazioni giuridiche. La qualità di soggetto di diritto può essere assunta anche da identità diverse dall’uomo, le organizzazioni collettive le quali sono suscettibili di divenire anch’essi centro di imputazione.

I diritti soggettivi sono posizioni giuridiche di vantaggio, consistenti nel potere riconosciuto e garantito dall'ordinamento, di agire per il soddisfacimento dei propri interessi. Il diritto soggettivo ha un proprio contenuto costituito da quelle che vengono...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lollicuoricino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Rossi Francesco.
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