TRASCRIZIONE E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE
LIBRO V, TITOLO 1, CAPO 1 (delle trascrizioni)
art. 2643 cod. civ. (atti soggetti a trascrizione)
contratti di trasferimento della proprietà di un bene immobile + rinuncia
contratti che costituiscono, trasferiscono e o modificano usufrutto su beni immobili – superficie – enfiteusi +
rinuncia
contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori + rinuncia
comunioni + rinuncia
contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano servitù prediali – uso – abitazione + rinuncia
provvedimenti nell’esecuzione forzata che portano al trasferimento di beni immobili o altri diritti reali
immobiliari (salvo quando questo avviene per liberare da ipoteca a favore del terzo acquirente)
atti e sentenze di affrancazione su fondo enfiteutico
contratti di locazione superiori a 9 anni
contratti di società e assicurazioni quando il godimento dell’immobile o altri diritti reali immobiliari supera i 9
anni
contratti di anticresi
trascrizioni su controversie riguardanti i diritti di cui sopra
sentenze per costituzione, trasferimento o modificazione dei diritti di cui sopra
art. 2644 (effetti della trascrizione)
>>> principio fondamentale (com.1) chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi
non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio titolo, con evidente efficacia dichiarativa dalla
formalità della trascrizione che è opponibile ai terzi
>>> com.2 non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni
o trascrizioni di diritti acquistati dallo stesso autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore
>>> es. Tizio vende a Caio un appartamento e questi non effettua la trascrizione, per
qualsiasi motivo. L’atto di vendita è comunque valido ma Tizio, pur non essendo più
proprietario dell’appartamento, vende lo stesso bene a Sempronio che procede per primo
alla trascrizione. Caio non avendo trascritto, benché abbia acquistato per primo, non potrà
opporre il suo acquisto a Sempronio, che invece ha trascritto. Tuttavia, poiché l’atto tra Tizio
e Caio è valido, Caio potrà rivolgersi a Tizio per la restituzione del prezzo e per l’eventuale
risarcimento dei danni
art. 2645-bis cod. civ. (trascrizione di contratto preliminare)
>>> ipotesi art. 2643 com. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 + considerando edifici da costruire o in corso di costruzione
contratto preliminare deve essere fatto in forma scritta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata
giudizialmente + contratto preliminare deve essere convertito in un contratto definitivo entro un anno dalla
data stabilita dalle parti o comunque entro tre anni dalla trascrizione del contratto preliminare stresso
>>> per edifici (considerati con la presenza di mura perimetrali e copertura alla fine della
costruzione) da costruire o in fase di costruzione necessità di specificare la superficie utile della
porzione dell’edificio e la quota di diritto spettante al promissario acquirente in millesimi
(considerando anche le parti comuni una volta finito di costruire l’edificio) + qualora vi sia una
differenza tra la porzione descritta e quella venuta ad esistenza entro il limite di 1/20 non produce
effetti
art. 2645-ter cod. civ. (trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) quando si considerano atti in
forma pubblica concernenti beni immobili o beni mobili registrati destinati alle situazione di cui nel titolo (periodo di 90
anni o fino alla durata della vita della persona fisica), è necessario che questi immobili o mobili registrati siano utilizzati
per la destinazione stabilita, così come per i frutti + opponibilità ai terzi da poter dare sia dal concedente sia di
qualsiasi altro interessato durante la vita del concedente stesso
art. 2645-quarter cod. civ. (trascrizione di atti costitutivi di vincolo) devono essere trascritti tutti quegli atti di diritto
privato costituiti a favore di un potere pubblico (es. stato, regioni)
art. 2646 cod. civ. (trascrizione delle divisioni) devono essere trascritti
atti di divisione degli immobili
atti di divisione del ricavato dalla vendita all’incanto di immobili
provvedimenti e attribuzioni delle quote tra i condividenti + quote estratte a sorte e assegnate
domanda di divisione giudiziale + atto di opposizione alla divisione (riferimento ad art. 1113 cod. civ.)
art. 2647 cod. civ. (costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni) considerando beni immobili, devono
essere trascritti
costituzione del fondo patrimoniale
beni che non entrano a far parte della comunione tra i coniugi
atti e provvedimenti di scioglimento della comunione
atti di acquisto di beni personali a carico di coniugi titolari del fondo patrimoniale – coniuge titolare del bene
escluso – che cessa di far parte della comunione
beni immobili che entrano a far parte della comunione successivamente
costituzione del fondo patrimoniale eseguita per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore
contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte
art. 2648 cod. civ. (accettazione di eredità e acquisto del legato) atti di accettazione o di rinuncia dell’eredità devono
essere trascritti, sia che siano fatti in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente (lo
stesso vale per il legato) + accettazione tacita viene trascritta tramite atto che ne dimostra l’accettazione (es.
sentenza) + il legato si trascrive tramite estratto autentico del testamento
art. 2650 cod. civ. (continuità delle trascrizioni) ogni atto di trasferimento di diritti su immobili viene trascritto a
carico di chi trasferisce e a favore di chi acquista; pertanto, per essere valida, ogni trascrizione contro un soggetto
deve essere preceduta da una trascrizione a suo favore avente per oggetto lo stesso diritto
>>> significa che per vendere la proprietà di un bene si deve poter dimostrare che l’acquisto di quella
proprietà è avvenuto con un atto regolarmente trascritto a suo favore
art. 2651 cod. civ. (trascrizione di sentenze) devono essere trascritte tutte le sentenze che riguardano acquisto o
prescrizione di quanto individuato nei punti 1, 2 e 4 dell’art. 2643 cod. civ.
art. 2652 cod. civ. (domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi) +
art. 2653 cod. civ. (altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti) vengono riportate una serie di
situazioni
>>> la trascrizione della domanda è consentita nei soli e tassativi casi previsti, e può essere eseguita solo
dopo la sua notifica + nella nota di trascrizione dovranno essere inseriti gli estremi della domanda, mentre
non
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