Diritto privato: metodo di studio
- Nozione: definizione ←
- Disciplina: sono le regole che il legislatore ha previsto per quel determinato istituto ←
- Funzione: ogni regola ha il compito di stabilire quale interesse tutelare e quale deve prevalere tra due interessi che configgono tra loro. Se si riesce ad individuare la funzione della regola, e quindi il perché c'è quella regola, si riesce a risalire alla disciplina e dalla disciplina si può ricostruire la nozione (se faccio il 3 arrivo al 2 e all’1).
Norme e comportamenti
Le regole sono criteri di valutazione del comportamento umano (esso può risultare conforme o difforme alla regola che lo riguarda, in questo caso giudichiamo un comportamento, questo giudizio può risultare fondato se giustificato dalla norma o infondato se non lo è. → le norme hanno un linguaggio prescrittivo perché comunicano valutazioni che vietano o permettono comportamenti, non descrivono situazioni, sono strumenti con cui si valuta una condotta, ci dicono quando un comportamento è possibile, quando è dovuto e quando è illecito (contro la legge).
Il nostro ordinamento giuridico (ossia tutte le norme in vigore nel nostro paese → che è un paese unitario ed aperto, ad esempio: essendo un parte dell’UE siamo aperti alle regole dell’UE, stessa cosa per i trattati internazionali) è costituito dal complesso di norme in vigore nel nostro paese.
Le norme sono generali e astratte perché si riferiscono alle persone o ad alcune categorie (lavoratori, pensionati, consumatori) e riguardano non la situazione specifica (il contratto di vendita tra x e y) ma le situazioni in astratto, come, ad esempio, i contratti di compravendita.
Esistono 4 tipi di norme:
- Di condotta: regole che valutano in modo immediato un comportamento
- Costitutive
- Di organizzazione
- Di validità
Fonti del diritto
(domanda fatta 9/10 all’esame) (domanda frequente: sapere cosa sono a cosa servono (gerarchia, diversi tipi di fonti, il valore di ognuna), cosa sono e a cosa servono i criteri gerarchico, cronologico e di specialità, il ruolo del giudice (giudice naturale, analogia legis, analogia iuris), il ruolo della Corte costituzionale)
Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti o comportamenti da cui proviene una regola, non sono poste tutte sullo stesso piano, ma sono costruite in chiave gerarchica:
- La Costituzione e le leggi costituzionali: che contengono norme precettive (immediatamente applicabili); tradizionalmente si è ritenuto che tali norme fossero programmatiche, ovvero che all’interno della Costituzione ci fossero non vere e proprie regole, ma semplicemente degli indizi che l’ordinamento giuridico si dava. Questa lettura ancora oggi impedisce la tutela diretta di alcune situazioni in cui chi riteneva di aver subito un danno non aveva la possibilità di chiedere al giudice la tutela in base alla Costituzione. Questa lettura ormai è negata dalla Corte di Cassazione, la quale in molte sentenze richiede che l’interpretazione sia costituzionalmente orientata (es: se dovessi subire un danno alla salute potrei agire in giudizio e chiedere la tutela in base all’articolo 32 della Costituzione).
- Le leggi europee e le leggi internazionali: oggi sono dette “norme interposte” perché ritenute allo stesso livello della Costituzione, eccetto quei casi in cui la regola straniera è incompatibile o in conflitto con i nostri valori cerca di fare ingresso nel nostro ordinamento.
- Le leggi ordinarie o primarie: che sono tutte le leggi, decreti legislativi emanati dal parlamento (codice civile/della strada/del consumo sono leggi ordinarie)
- Le leggi regionali, dette anche leggi secondarie (art. 117 della costituzione. riconosce la competenza concorrente alle regioni su alcune materie come la sanità)
- Le leggi provinciali
- Le comunali (dette anche leggi terziarie)
- Le consuetudini (comportamenti ripetuti nel tempo da una moltitudine di persone in uno stesso luogo perché credono che quel comportamento sia conforme a una regola, quindi anche i comportamenti possono essere fonti del diritto).
Quando un soggetto si rivolge al giudice per la tutela di un suo interesse può succedere che due norme applicabili al caso concreto (controversia) dicano l’opposto dell’altra e quindi siano in conflitto (vecchi e giovani del palazzo), dato che ognuno di noi ha il suo giudice naturale precostituito per legge, il giudice è obbligato a dare sempre una soluzione, altrimenti sarebbe una situazione di denegata giustizia, che equivarrebbe a rendere inesistente il giudice naturale. L’art 25 della costituzione dice che ogni persona ha il suo giudice naturale precostituito per legge, ciò significa che ogni persona ha il diritto inviolabile di accesso alla giustizia e che il giudice deve dare a questa persona una risposta, se si limitasse a rilevare il conflitto tra le due regole violerebbe l’art 25 perché sarebbe un’ipotesi di denegata giustizia.
Giudice
Per evitare la denegata giustizia, il giudice può ricorrere a 3 criteri (che si usano quindi se c’è un conflitto tra norme):
- Criterio gerarchico: stabilisce che la norma gerarchicamente superiore deve prevalere su quella inferiore (es: un articolo del codice civile prevale su un regolamento condominiale)
- Criterio cronologico: quando nelle sue norme non si può applicare il criterio gerarchico perché appartengono allo stesso rango (es. norma del codice civile e norma del codice della strada) il giudice può prediligere la norma più recente, perché si presume che questa tenga conto del conflitto o della contraddizione che creava la norma emanata anteriormente.
- Criterio di specialità: si applica quando non può essere applicato neanche il secondo criterio. Può essere applicato o quando lo richiede il caso completo o quando il giudice vi ricorre perché più adatto a risolvere il problema specifico.
Esempio: tra la norma generale in materia di condominio presente all’interno del codice civile e la norma presente nel regolamento condominiale stipulato dal soggetto che si è rivolto al giudice o applicabile a questo soggetto, questo applicherà il terzo criterio (es. la norma generale in materia di condominio stabilisce l’ora del silenzio dalle 22.00 alle 7.00, il regolamento condominiale costituito da un gruppo di giovani coppie stabilisce che la regola del silenzio vada dalle 3.00 alle 9.00, la controversia che deve affrontare il giudice andrà risolto applicando il punto di vista condominiale anche se è di rango inferiore al codice civile, perché la regola speciale è più idonea a risolvere quel caso concreto).
In soccorso al GIUDICE, oltre ai 3 criteri gerarchico, cronologico e di specialità, giungono altri due criteri: l’analogia legis e analogia iuris (analogica e giuridica)
- Analogia legis: ricorre nelle ipotesi in cui la controversia non abbia regole applicabili ad essa, in questi casi il giudice ricorre a una norma che regola un caso simile da applicare al caso completo (quando la normativa sul commercio elettronico non era ancora in vigore nel nostro paese i giudici, per disciplinare le controversie avvenute tramite internet, ricorsero alla disciplina sui contratti a distanza dato che la modalità di conclusione del contratto era simile a quella attraverso il computer → tramite catalogo, televendite, messaggi commerciali via telefono).
- Analogia iuris: quando manca anche una norma che regola il caso simile, il giudice ricorre all’interpretazione giuridica, che sono i principi generali dell’ordinamento giuridico → dovere di solidarietà sociale, correttezza, uguaglianza, non discriminazione ecc. Questo permette di dare tutela concreta anche a situazioni che non sono ancora disciplinate.
Proprio da tale obbligo riconosciuto ai giudici deriva la precettività delle norme della costituzione, dato che i principi generali dell’ordinamento sono stabiliti all’interno di essa il giudice per pronunciare la sentenza deve attenersi a quanto richiesto dalle parti (petitum = è il chiesto in latino).
La sentenza sarà il cosiddetto ordinamento del caso concreto = regole (fonti del diritto) di quel caso specifico e non di altri, nonostante ciò, la sentenza dei giudici non ha valore di precedente, come avviene nei paesi a common law.
Noi abbiamo un sistema civil law, sistema che ha come regole le norme. In America per esempio hanno le leggi perché il precedente ha importanza, da noi i precedenti non hanno valore (quindi le sentenze precedenti possono solo rappresentare magari un orientamento). Nel nostro ordinamento abbiamo le leggi (emanate, abrogate e modificate dal legislatore), la giurisprudenza che è costituita dalle sentenze dei giudici, la dottrina che è formata da tutti i giuristi/saggi (professori universitari, avvocati, notai…) che hanno il compito di sollecitare la giurisprudenza e il legislatore e infine c’è il legislatore che emana le norme.
Nel nostro ordinamento la sentenza può diventare un ordinamento seguito dagli altri giudici, ma non sarà mai vincolante per chi dovesse emanare una sentenza sullo stesso argomento, abbiamo tre gradi di giudizio nel diritto privato:
- 1 grado → giudice di pace o tribunale (dipende dal valore della controversia, ad esempio quello delle multe)
- 2 grado → corte d’appello
- 3 grado → corte di cassazione
Quando la decisione giunge in cassazione la sentenza relativa passa definitivamente in giudicato, quindi non potrà essere modificata. Qualora dovesse esserci un contrasto molto forte tra i diversi giudici sulla stessa questione, la cassazione a sezioni unite si pronuncerà e darà un’interpretazione uniforme che, per quanto importante, non assumerà il valore del precedente. Qualora una norma dovesse entrare in conflitto con la costituzione sarà la corte costituzionale a dichiararne l’illegittimità e, di conseguenza, sarà eliminata dall’ordinamento giuridico.
La cosiddetta lettura costituzionalmente orientata deve essere compito costante di ogni giudice, di ogni ordine e grado, ciò significa che è richiesta al giudice la costante applicazione e rispetto dei precetti costituzionali, tuttavia perché la corte costituzionale possa essere chiamata a giudicare non è sufficiente la potenziale illegittimità della norma essendo necessaria la valutazione degli interessi del caso specifico in pericolo.
Dottrina e giurisprudenza dialogano sulle diverse questioni per poter sollecitare il legislatore a emanare determinate leggi, a modificare o addirittura ad abrogarne alcune (succede di rado perché nel nostro sistema le sentenze non sono vincolanti). Le uniche pronunce che possono intervenire su una legge sono quelle della corte costituzionale, che ha il compito di giudicare la legittimità di una norma alla costituzione; qualora dichiarata incostituzionale verrebbe immediatamente abrogata e cancellata dall’ordinamento.
Diritti della personalità
(COSA DEVO SAPERE: cosa sono, quali sono, chi li vanta e nei confronti di chi, a quale categoria fanno riferimento, che tipo di riparazione è possibile in caso di loro violazione?, qual è il ruolo dell’ordinamento giuridico e quali sono gli strumenti di tutela, quali sono gli strumenti in caso di violazione e studio un diritto a piacere)
Diritto relativo: possono essere esercitati nei confronti di una persona.
I diritti della personalità sono diritti assoluti riconosciuti alla persona in quanto tale perché possa svilupparsi in modo pieno e libero, hanno infatti il compito di garantire (attraverso ad esempio la dignità, il principio di non discriminazione e l’eguaglianza sociale) il pieno ed il libero sviluppo della personalità umana.
Sono diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti all’individuo, come singolo, e alle formazioni sociali (almeno due persone unite da una qualunque relazione). Sono diritti intrasmissibili perché non possono essere ceduti. Sono i diritti che l’ordinamento si limita a riconoscere, non li crea.
I diritti della persona si trovano in 12 articoli della costituzione.
Disciplina: sono una categoria aperta perché si evolvono con l’evolversi della società, sono infatti le nuove esigenze della persona a portare l’ordinamento giuridico a riconoscerle e a prestare gli strumenti di tutela, non abbiamo quindi un elenco tassativo, ed il diritto non crea i diritti della personalità. A differenza dell’altro diritto assoluto (di proprietà), i diritti della personalità non possono essere ceduti, sono diritti assoluti e quindi ogni persona può esercitarli nei confronti di chiunque, ma non può cedere, trasferire o prestare (come avviene nella proprietà) un diritto della personalità.
I diritti della personalità sono: diritto alla vita e all’integrità psico-fisica, diritto alla salute, diritto all’onore e alla reputazione, diritto all’immagine, diritto alla riservatezza, diritto all’oblio, diritto all’informazione, diritto all’istruzione e all’educazione.
Strumenti di tutela
A differenza del diritto di proprietà, lo strumento di tutela in caso di violazione di un diritto della personalità, non può considerarsi satisfactory (soddisfacente), perché la somma di denaro ricevuta a titolo di risarcimento non consentirà di tornare alla situazione precedente il danno subito (tipo un errore in un’operazione medica), perché un danno alla salute, per quanto possa essere risarcito, non consentirà alla persona di tornare com’era prima. Invece se io subisco un danno alla mia auto, che non mi impedisce di continuare le normali attività, la riparazione di quel danno sarà satisfactoria perché la riparazione dei danni all’auto mi porteranno nella stessa situazione in cui ero prima che il danno si verificasse.
I danni si dividono in:
- Patrimoniali: quelli che riguardano la sfera economica
- Non patrimoniali: che riguardano tutte le situazioni relative alla persona
Esempio: se acquisto un pacchetto di azioni l’interesse che soddisfo è patrimoniale perché il mio obiettivo è quello di aumentare il mio reddito, se dovessi subire un danno sarebbe di natura patrimoniale. Se acquisto un abbonamento a teatro certamente ha un valore patrimoniale ma l’interesse che soddisfo non è patrimoniale perché riguarda la sfera personale (vita di relazione, cultura, tempo con il marito).
Tutte le volte che si viola un diritto importante come un diritto della personalità si procura un danno non patrimoniale, che nonostante possa essere quantificato dal punto di vista monetario, non potrà mai rivelarsi satisfactory.
Un altro strumento di tutela è l’azione inibitoria con la quale la persona si rivolge al giudice e chiede di ordinare al destinatario la cessazione del comportamento che gli procura danno. È sicuramente un buon strumento, ma anche questo non è satisfactory. Nell’ambito dei diritti della personalità, l’ordinamento giuridico dovrebbe trovare e adottare degli strumenti che siano di tutela preventiva, cioè idonei ad evitare il danno piuttosto che ripararlo.
I diritti della personalità riconosciuti come inviolabili sono spesso intrecciati tra loro:
Il diritto all’informazione si intreccia con la privacy e con il trattamento dei dati personali (es. cookie), che hanno acquistato una grande importanza anche di natura commerciale (profitto). Negli ultimi anni grazie alla rete, i social media e le semplici ricerche consentono l’acquisizione di dati che riguardano ognuno di noi, dati che al momento del click vengono trattati per finalità commerciali, ma che in un secondo momento saranno utilizzati con finalità a noi sconosciute.
I dati personali inseriti nella rete sfuggono al nostro controllo, le infinite potenzialità della rete possono rivelarsi dannose se le notizie circolanti non sono approfondite o verificate.
Un caso eclatante di come sia cambiato il concetto di privacy ed il concetto di info è dato dal caso di Francesco Addeo, professore dell’università e presidente della sezione di Avellino del CNR e titolare del brevetto della mozzarella di bufala nel 2001, infatti alcuni detenuti, condannati a scontare ancora vent’anni, dichiararono che Addeo avesse alterato le info relative al burro esportato in Francia. Questa alterazione portava all’arresto immediato del professore con l'accusa di associazione a delinquere falso in atto pubblico e truffa aggravata. Gli accusatori furono immediatamente messi agli arresti domiciliari, mentre Addeo passò 4 mesi in carcere, rinunciò alla prescrizione, perse il lavoro, ma cercò di ottenere una sentenza di assoluzione che arrivò dopo 20 anni, quando ormai aveva 79 anni. Su internet ci sono gli articoli che parlano di questo caso, ma sono presenti ancora gli articoli dell’arresto e della prima sentenza di condanna, che dipingono la persona come delinquente abituale, questo come altri casi porta alla creazione del diritto all’oblio (possibilità di vedere cancellati tutti i nostri dati dall’intera rete internet).
Diritto all’informazione si intreccia con quelli alla salute, dignità e al lavoro. Il caso di Ilva di Taranto ha permesso che metà della popolazione sia attualmente malata di tumore o malattie autoimmuni, l’attenzione dello stato è stata tardiva per la mancata istituzione del registro tumori (informazione). La strategia di aumentare i limiti stabiliti dall’UE per le emissioni della diossina hanno permesso al nuovo proprietario dell’Ilva di continuare la produzione nonostante i danni. La corte costituzionale nel 2013 ha stabilito l’assenza di una gerarchia tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro (sentenza politica). Nel 2018 si è tornati sulla questione dichiara...
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