FAX DIRITTO PRIVATO
CAPITOLO 1
SEZIONE 1
DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO
Le regole giuridiche nascono allo scopo di mantenere la pace sociale ed evitare che la
ragione fosse sempre e solo dalla parte del più forte fisicamente. Le norme sono
caratterizzate da generalità perché rivolte a tutti e da astrattezza in quanto tendono a
regolare tutte le vicende ad esse riconducibili. In alcuni casi la condotta contraria alla
norma è assistita da una sanzione per rafforzare il rispetto della norma stessa e sono
quello che distingue le regole del diritto da quelle di educazione o religiose, prevedendo
il risarcimento del danno. Le norme giuridiche non sono isolate tra di loro ma fanno
parte di un sistema normativo unitario chiamato ordinamento giuridico, o si utilizza
“ordinamento” per dire “diritto”.
Il diritto positivo è quello creato creato mediante norme giuridiche vigenti in un
determinato momento storico.
LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto comprendono:
Le fonti di produzione sono atti o fatti che l’ordinamento riconosce idonei a produrre
norme giuridiche, distinguiamo tra:
1) Fonti-atto: norme scritte emanate da organi con il relativo potere e con
procedura prestabilita (es. Il Parlamento).
2) Fonti-fatto: norme non scritte che nascono da azioni o comportamenti (es. usi
Art.1 preleggi)
Le fonti di cognizione non creano diritto ma servono solo a far conoscere il diritto ai
cittadini (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
Secondo l’art. 1 delle preleggi sono fonti del diritto (non tenendo conto della
costituzione nel 1948 né dell’adesione alla Comunità Europea):
1) le leggi
2) i regolamenti
3) le norme corporative
4) gli usi
Oltre a queste fonti elencate esistono anche altri fattori che possono influenzare
direttamente o indirettamente il contenuto della norma applicata in concreto (fonti
indirette)
GERARCHIA DELLE FONTI
L’attuale sistema delle fonti si presenta in virtù del principio di gerarchia delle fonti, nel
senso che la fonte subordinata (es. Legge ordinaria) non può mai derogare (dettare
una norma contraria che prevale senza però cancellarla) quella sovraordinata (es.
norma costituzionale).
Il sistema delle fonti si sviluppa secondo il seguente ordine:
1) Costituzione e leggi costituzionali (ovvero leggi che modificano la
Costituzione)
2) Principi e norme di diritto internazionale (art. 10 Cost.)
3) Norme comunitarie (es. UE) e Trattati Internazionali (es. Trattati di pace)
4) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (decreti legislativi e di legge,
referendum)
5) Leggi delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
6) Regolamenti governativi, ministeriali o di altre autorità
7) Statuti e regolamenti degli enti locali
8) Usi o consuetudini
La Costituzione è vincolo per il legislatore perché deve rispettare la Costituzione e
interpretare leggi ordinarie sempre alla luce dei valori costituzionali. I principi
costituzionali possono essere usati direttamente dal giudice per annullare clausole
contrattuali discriminatorie (es. parità uomo-donna).
Le Leggi Ordinarie e Atti aventi Forza di Legge comprendo:
1) Leggi ordinarie: Approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della
Repubblica.
2) Decreti Legislativi: Il Parlamento delega il Governo a scrivere la norma su una
materia specifica seguendo criteri precisi.
3) Decreti legge: Adottati dal Governo in casi di necessità e urgenza. Devono essere
convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni (eventualmente con modifiche),
altrimenti perdono efficacia.
Referendum Abrogativo: Atto con cui il popolo elimina una legge esistente.
Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non riservate allo Stato
I regolamenti sono fonti subordinate alla legge; quindi, non potranno mai dettare
disposizioni contrare ad essa
Gli usi sono norme non scritte e consistono in una regola che viene osservata
spontaneamente per un certo periodo di tempo come se fosse una norma giuridica.
Essi vengono comunque pubblicati in raccolte ufficiali e questo fa presumere
l’esistenza fino a prova contraria
L’EFFICACIA DELLA LEGGE
L'inizio dell'obbligatorietà delle leggi è fissato al quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e una legge
nuova non può regolare fatti avvenuti nel passato (Art. 11 preleggi).
Le leggi cessano di avere vigore con l’abrogazione, solitamente dall’entrata in vigore
della nuova legge. La norma abrogata cessa di avere vigore ma continua a disciplinare
rapporti passati. L’abrogazione di una legge può avvenire anche tramite referendum.
La Costituzione può dichiarare l’incostituzionalità di una legge e questa cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Di regola le norme hanno efficacia solo all'interno del territorio sul quale lo stato
esercita la sua sovranità e si applicano anche agli stranieri che si trovano in territorio
italiano (principio di territorialità).
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
L’applicazione di una orma giuridica ai rapporti intersoggettivi è un'operazione
complessa. Quest'attività si chiama interpretazione. Secondo l’Art. 12 preleggi
l’interpretazione procede per gradi dove al primo posto troviamo l'interpretazione
letterale seguita da quella logico-teologica dove si cerca l’intensione del legislatore,
(ovvero lo scopo oggettivo) quindi si ricorre alle disposizioni di casi simili o analoghi
PRINCIPI COSTITUZIONALI SUI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO
Il Codice civile emanato nel 1942, al giorno d’oggi cede il passo alla legge
fondamentale, alla quale tutte le leggi devono conformarsi. La Costituzione entrata in
vigore del 1948 introduce il riconoscimento dei diritti di solidarietà sociale con due
norme fondamentali:
1) Art. 2 Cost.
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”.
2) Art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.“ (comma 1)
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
(comma 2)
Sul piano dei rapporti economici la Carta costituzionale afferma la libertà della
iniziativa economica privata, aggiungendo che questa “non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, ambiente, sicurezza, libertà o
dignità umana” (Art. 41 Cost.).
Subito dopo la Carta riconosce e garantisce la proprietà privata ma riserva alla legge la
determinazione di modi di acquisto e godimento (Art. 42 Cost.)
L’Art. 118 Cost. Stabilisce il principio di sussidiarietà e ne declina 2 modalità:
1) Sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni
2) Sussidiarietà orizzontale: i privati (sia come singoli che associati) sono
direttamente responsabili a curare i bisogni collettivi. I poteri pubblici
intervengono soltanto in funzione “sussidiaria” (ausiliaria).
IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E LA CEDU (NORME COMUNITARIE)
Nel diritto dell’UE vige il principio della primazia del diritto europeo cioè il rapporto di
sovra-ordinazione dalle norme europee rispetto a quelle degli stati membri. In basse a
questo principio se un atto normativo nazionale è in contesto con il diritto UE, il giudice
dello stato membro è tenuto a disapplicare la norma interna a favore di quella di UE
(salvo che non vada a incidere sui principi fondamentali dell’ordinamento)
All’interno del diritto dell’UE c’è gerarchia tra le fonti:
1) Diritto primario (Trattati istitutivi dell’UE) e Carta di Nizza
2) Principi generali di diritto comuni agli Stati membri e del diritto dell’Unione
3) Diritto derivato o secondario (derivato dai trattati)
• Regolamenti: si occupano di materie privatistiche e prevalgono sulla
legge ordinaria nazionale
• Direttiva: vincola lo Stato a raggiungere un certo obiettivo entro un
termine (vincola per fini e non per mezzi).
• Direttiva self-executing: permette al cittadino di far valere i propri diritti
contro lo Stato inadempiente. Contiene disposizioni così chiare, precise
e incondizionate da poter essere applicato direttamente dal giudice.
• Decisione: obbligatoria e non si rivolge a tutti i cittadini, ma a destinatari
specifici che possono essere uno o più Stati membri o singole persone
fisiche/giuridiche.
LA CEDU
La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo è
un'organizzazione internazionale diversa dall’UE, che prevale sulle leggi ordinarie ma
resta subordinata alla Costituzione. Qualora i diritti sanciti (es. diritto al matrimonio art.
12 CEDU) dalla Convenzione non vengano tutelati dagli stati membri il cittadino può
ricorrere alla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo.
LA GIURISPRUDENZA
La funzione giurisdizionale è la funzione attribuita allo Stato che ha il compito di
fornire tutela giudiziaria ai cittadini attraverso le sentenze emesse dai giudici,
formando la giurisprudenza.
La giurisprudenza non è però una fonte diretta, cioè il giudice non ha il potere di creare
regole di diritto, infatti, le sentenze decidono un caso concreto singolare e nulla al di
fuori. Inoltre, il giudice nel decidere il caso concreto sottoposto al suo giudizio si rifà
solitamente ad altre decisioni adottate da altri giudici in vicende analoghe o simili.
La Corte di Cassazione verifica la conformità ai principi del diritto delle sentenze e
degli altri provvedimenti dei giudici attraverso pronunce di legittimità. Tale funzione
viene definita nomofilattica, appunto perché controlla l’esatta osservanza e uniforme
interpretazione della legge.
Dalla pronuncia di legittimità si può trarre la massima di diritto ovvero il compendio
(riassunto) della regola di diritto applicata al caso specifico.
CAPITOLO 2
LA NORMA GIURIDICA
La struttura della norma è data dalla descrizione di un fatto e dalla prescrizione delle
conseguenze giuridiche che si producono al verificarsi di quel fatto. Per indicare il
fatto di usa il termine fattispecie mentre peri indicare le conseguenze di parla di effetti
giuridici. La fattispecie, quindi, rappresenta la descrizione normativa di un fatto (o
situazione-tipo):
1) Fattispecie astratta: la situazione-tipo descritta nella norma.
2) Fattispecie concreta: il fatto concreto che per sussunzione (il processo logico
di riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta) diventa conforme alla
fattispecie estratta.
3) Fattispecie semplice: se si articola in un solo fatto (es. La nascita).
4) Fattispecie complessa: se si articola in più fatti collegati tra loro che produrrà
effetto solo quanto tutti i fatti che compongono la fattispecie si saranno
verificati.
Nell’ambito della struttura della norma è possibile trarre un'importante distinzione:
1) Norme inderogabili: si impongono al privato anche contro la sua volontà, con
sanzioni se vi sia richiesta dell’interessato
2) Norme derogabili: norme che l'ordinamento detta per disciplinare un rapporto,
ma che lasciano ai privati la libertà di stabilire una regola diversa.
FATTI, ATTI, ATTIVITA’ E AUTONOMIA
Il fatto giuridico è ogni accadimento al cui verificarsi l’ordinamenti ricondisce qualsiasi
effetto giuridico (es. la morte). Esso è un fatto giudicamene rilevante appunto perché
produce effetti, ma il respirare della formica anche se è un fatto è irrilevante sul piano
giuridico.
Fatti giuridici in senso stretto sono quegli accadimenti al cui oggettivo verificarsi la
norma ricollega determinati effetti. Tali accadimenti possono essere eventi naturali (es.
nascita o terremoto) o atti materiali dell’uomo cioè attività umane.
Atti giuridici in senso lato sono i comportamenti umani consapevoli e volontari,
quindi, presuppongono la consapevolezza e volontarietà del comportamento.
Atti giuridici in senso stretto sono comportamenti umani caratterizzati dalla
consapevolezza e volontarietà del comportamento ma non degli effetti, che si
producono anche se il soggetto agente non li voleva affatto. Essi possono essere
leciti o illeciti a seconda se siano conformi al diritto.
Negozi giuridici (o atti di autonomia privata) sono manifestazioni di volontà diretti a
produrre effetti giuridici. Tali atti sono caratterizzati non solo dalla volontarietà e
consapevolezza del comportamento tenuto, ma anche degli effetti che da essa
derivano (es. Il testamento, matrimonio).
Attività è una sequenza di atti autonomi caratterizzati da una finalità comune.
Autonomia è il potere dei privati di dettare da sé le regole per disciplinare i propri
interessi
IL RAPPORTO GIURIDICO
Le norme giuridiche, nel regolamentare i rapporti intersoggettivi, determinano il sorgere
di situazioni giuridiche soggettive. Queste rappresentano la posizione in cui si trova
un soggetto per effetto dell'applicazione di una norma e si distinguono in attive (se
comportano un vantaggio) o passive (svantaggio). La correlazione tra una situazione
attiva e una passiva prende il nome di rapporto giuridico, che è sla relazione tra
situazioni giuridiche soggettive ordinata dal diritto.
LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE
Il diritto soggettivo è il complesso di poteri che la legger attribuisce al soggetto per
soddisfare il suo interesse. Si possono trarre alcune distinzioni tra i vari diritti soggettivi:
1) Diritti assoluti: assicurano al titolare un potere immediato e diretto su un
bene, che egli può far valere nei confronti della generalità dei consociati, i quali
hanno il dovere di astenersi dal turbare l'esercizio del diritto stesso. Tra questi
abbiamo:
• Diritti reali: sono la proprietà e i diritti reali su cosa altrui, che si
distinguono in:
Diritti reali di godimento: attribuiscono al titolare il potere di
o trarre vantaggio direttamente da un bene di proprietà altrui
superficie, enfiteusi usufrutto, abitazione ecc.).
Diritti reali di garanzia: attribuiscono al titolare un diritto su bene
o altrui a garanzia di proprio credito (pegno e ipoteca).
• Diritti della personalità: riconosciti e tutelati in via primaria (es. diritto al
nome)
2) Diritti relativi: attribuiscono al titolare (sogg. Attivo) un potere nei confronti di
uno o più soggetti (passivi) sui quali grava l’obbligo di osservare un
comportamento (fare o non fare) idoneo al soddisfacimento dell’interesse del
titolare del diritto. Un esempio è il dritto di credito dove il titolare ha il
diritto ad una prestazione patrimoniale (cioè suscettibile a valutazione
economica)
3) Diritti potestativi: attribuisce al titolare il potere di determinare un mutamento
dell’altrui sfera giuridico –patrimoniale per il soddisfacimento di un proprio
interesse, senza che, il soggetto subisce tale mutamento, possa opporsi in
alcun modo e quindi sia tenuto a cooperare (soggezione).
L'aspettativa di diritto è una situazione giuridica attiva "provvisoria" al fine
dell'acquisto di un diritto “finale” vero e proprio che non è ancora avvenuto. Questa
situazione attribuisce al titolare il potere di chiedere al giudice provvedimenti a
carattere conservativo e cautelare in presenza di fatti che potrebbero impedire
l’acquisto del diritto (es. il diritto all'eredità di un nascituro subordinato all'evento della
nascita).
La potestà (oggi sostituita dalla responsabilità genitoriale) è la situazione giuridica
soggettiva mista caratterizzata dal potere attribuito ad un soggetto, obbligato ad
esercitarlo, per cura di interesse altrui (es. genitore sui figli) ,privo di abuso di potere.
TIPI DI INTERESSI
Il termine interesse legittimo indica la pretesa del privato (e non della collettività) che
la Pubblica Amministrazione (P.A.) agisca nel rispetto della legge. Come esempio basti
pensare all’interesse di chi ha partecipato ad un concorso pubblico e che siano
rispettate le norme che ne disciplinano lo svolgimento.
Assumono dimensione ultra-individuale gli interessi pubblici generali (es. Il buon
funzionamento dei servizi pubblici) dove la cura è svolta dalla P.A., l’interesse
collettivo è l’interesse di un gruppo omogeneo (es. Stessa fede religiosa) e infine gli
interessi diffusi (es. Tutela dell’ambiente, patrimonio storico, artistico) ritenuti degli di
protezione da parte del pubblico.
LO STATUS
Lo status è la posizione di un soggetto rispetto ad altri soggetti in una comunità
organizzata. Si tratta di una situazione giuridica soggettiva attiva e si può distinguere
in: 1) Pubblici: identifica la posizione del soggetto all'interno della comunità politica e
organizzativa dello Stato (es. cittadino).
2) Privati: definisce la posizione dell'individuo all'interno di formazioni sociali e
gruppi ristretti di natura privatistica (es. socio di un’associazione).
LE SUTAZIONE GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE
Ad una posizione attiva è correlata una situazione passiva, che consiste normalmente
nel dovere di tenere un comportamento tale da consentire il
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