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FAX DIRITTO PRIVATO

CAPITOLO 1

SEZIONE 1

DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO

Le regole giuridiche nascono allo scopo di mantenere la pace sociale ed evitare che la

ragione fosse sempre e solo dalla parte del più forte fisicamente. Le norme sono

caratterizzate da generalità perché rivolte a tutti e da astrattezza in quanto tendono a

regolare tutte le vicende ad esse riconducibili. In alcuni casi la condotta contraria alla

norma è assistita da una sanzione per rafforzare il rispetto della norma stessa e sono

quello che distingue le regole del diritto da quelle di educazione o religiose, prevedendo

il risarcimento del danno. Le norme giuridiche non sono isolate tra di loro ma fanno

parte di un sistema normativo unitario chiamato ordinamento giuridico, o si utilizza

“ordinamento” per dire “diritto”.

Il diritto positivo è quello creato creato mediante norme giuridiche vigenti in un

determinato momento storico.

LE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto comprendono:

Le fonti di produzione sono atti o fatti che l’ordinamento riconosce idonei a produrre

norme giuridiche, distinguiamo tra:

1) Fonti-atto: norme scritte emanate da organi con il relativo potere e con

procedura prestabilita (es. Il Parlamento).

2) Fonti-fatto: norme non scritte che nascono da azioni o comportamenti (es. usi

Art.1 preleggi)

Le fonti di cognizione non creano diritto ma servono solo a far conoscere il diritto ai

cittadini (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Secondo l’art. 1 delle preleggi sono fonti del diritto (non tenendo conto della

costituzione nel 1948 né dell’adesione alla Comunità Europea):

1) le leggi

2) i regolamenti

3) le norme corporative

4) gli usi

Oltre a queste fonti elencate esistono anche altri fattori che possono influenzare

direttamente o indirettamente il contenuto della norma applicata in concreto (fonti

indirette)

GERARCHIA DELLE FONTI

L’attuale sistema delle fonti si presenta in virtù del principio di gerarchia delle fonti, nel

senso che la fonte subordinata (es. Legge ordinaria) non può mai derogare (dettare

una norma contraria che prevale senza però cancellarla) quella sovraordinata (es.

norma costituzionale).

Il sistema delle fonti si sviluppa secondo il seguente ordine:

1) Costituzione e leggi costituzionali (ovvero leggi che modificano la

Costituzione)

2) Principi e norme di diritto internazionale (art. 10 Cost.)

3) Norme comunitarie (es. UE) e Trattati Internazionali (es. Trattati di pace)

4) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (decreti legislativi e di legge,

referendum)

5) Leggi delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano

6) Regolamenti governativi, ministeriali o di altre autorità

7) Statuti e regolamenti degli enti locali

8) Usi o consuetudini

La Costituzione è vincolo per il legislatore perché deve rispettare la Costituzione e

interpretare leggi ordinarie sempre alla luce dei valori costituzionali. I principi

costituzionali possono essere usati direttamente dal giudice per annullare clausole

contrattuali discriminatorie (es. parità uomo-donna).

Le Leggi Ordinarie e Atti aventi Forza di Legge comprendo:

1) Leggi ordinarie: Approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della

Repubblica.

2) Decreti Legislativi: Il Parlamento delega il Governo a scrivere la norma su una

materia specifica seguendo criteri precisi.

3) Decreti legge: Adottati dal Governo in casi di necessità e urgenza. Devono essere

convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni (eventualmente con modifiche),

altrimenti perdono efficacia.

Referendum Abrogativo: Atto con cui il popolo elimina una legge esistente.

Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non riservate allo Stato

I regolamenti sono fonti subordinate alla legge; quindi, non potranno mai dettare

disposizioni contrare ad essa

Gli usi sono norme non scritte e consistono in una regola che viene osservata

spontaneamente per un certo periodo di tempo come se fosse una norma giuridica.

Essi vengono comunque pubblicati in raccolte ufficiali e questo fa presumere

l’esistenza fino a prova contraria

L’EFFICACIA DELLA LEGGE

L'inizio dell'obbligatorietà delle leggi è fissato al quindicesimo giorno successivo a

quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e una legge

nuova non può regolare fatti avvenuti nel passato (Art. 11 preleggi).

Le leggi cessano di avere vigore con l’abrogazione, solitamente dall’entrata in vigore

della nuova legge. La norma abrogata cessa di avere vigore ma continua a disciplinare

rapporti passati. L’abrogazione di una legge può avvenire anche tramite referendum.

La Costituzione può dichiarare l’incostituzionalità di una legge e questa cessa di avere

efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Di regola le norme hanno efficacia solo all'interno del territorio sul quale lo stato

esercita la sua sovranità e si applicano anche agli stranieri che si trovano in territorio

italiano (principio di territorialità).

L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

L’applicazione di una orma giuridica ai rapporti intersoggettivi è un'operazione

complessa. Quest'attività si chiama interpretazione. Secondo l’Art. 12 preleggi

l’interpretazione procede per gradi dove al primo posto troviamo l'interpretazione

letterale seguita da quella logico-teologica dove si cerca l’intensione del legislatore,

(ovvero lo scopo oggettivo) quindi si ricorre alle disposizioni di casi simili o analoghi

PRINCIPI COSTITUZIONALI SUI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO

Il Codice civile emanato nel 1942, al giorno d’oggi cede il passo alla legge

fondamentale, alla quale tutte le leggi devono conformarsi. La Costituzione entrata in

vigore del 1948 introduce il riconoscimento dei diritti di solidarietà sociale con due

norme fondamentali:

1) Art. 2 Cost.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale”.

2) Art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.“ (comma 1)

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

(comma 2)

Sul piano dei rapporti economici la Carta costituzionale afferma la libertà della

iniziativa economica privata, aggiungendo che questa “non può svolgersi in contrasto

con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, ambiente, sicurezza, libertà o

dignità umana” (Art. 41 Cost.).

Subito dopo la Carta riconosce e garantisce la proprietà privata ma riserva alla legge la

determinazione di modi di acquisto e godimento (Art. 42 Cost.)

L’Art. 118 Cost. Stabilisce il principio di sussidiarietà e ne declina 2 modalità:

1) Sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni

2) Sussidiarietà orizzontale: i privati (sia come singoli che associati) sono

direttamente responsabili a curare i bisogni collettivi. I poteri pubblici

intervengono soltanto in funzione “sussidiaria” (ausiliaria).

IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E LA CEDU (NORME COMUNITARIE)

Nel diritto dell’UE vige il principio della primazia del diritto europeo cioè il rapporto di

sovra-ordinazione dalle norme europee rispetto a quelle degli stati membri. In basse a

questo principio se un atto normativo nazionale è in contesto con il diritto UE, il giudice

dello stato membro è tenuto a disapplicare la norma interna a favore di quella di UE

(salvo che non vada a incidere sui principi fondamentali dell’ordinamento)

All’interno del diritto dell’UE c’è gerarchia tra le fonti:

1) Diritto primario (Trattati istitutivi dell’UE) e Carta di Nizza

2) Principi generali di diritto comuni agli Stati membri e del diritto dell’Unione

3) Diritto derivato o secondario (derivato dai trattati)

• Regolamenti: si occupano di materie privatistiche e prevalgono sulla

legge ordinaria nazionale

• Direttiva: vincola lo Stato a raggiungere un certo obiettivo entro un

termine (vincola per fini e non per mezzi).

• Direttiva self-executing: permette al cittadino di far valere i propri diritti

contro lo Stato inadempiente. Contiene disposizioni così chiare, precise

e incondizionate da poter essere applicato direttamente dal giudice.

• Decisione: obbligatoria e non si rivolge a tutti i cittadini, ma a destinatari

specifici che possono essere uno o più Stati membri o singole persone

fisiche/giuridiche.

LA CEDU

La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo è

un'organizzazione internazionale diversa dall’UE, che prevale sulle leggi ordinarie ma

resta subordinata alla Costituzione. Qualora i diritti sanciti (es. diritto al matrimonio art.

12 CEDU) dalla Convenzione non vengano tutelati dagli stati membri il cittadino può

ricorrere alla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo.

LA GIURISPRUDENZA

La funzione giurisdizionale è la funzione attribuita allo Stato che ha il compito di

fornire tutela giudiziaria ai cittadini attraverso le sentenze emesse dai giudici,

formando la giurisprudenza.

La giurisprudenza non è però una fonte diretta, cioè il giudice non ha il potere di creare

regole di diritto, infatti, le sentenze decidono un caso concreto singolare e nulla al di

fuori. Inoltre, il giudice nel decidere il caso concreto sottoposto al suo giudizio si rifà

solitamente ad altre decisioni adottate da altri giudici in vicende analoghe o simili.

La Corte di Cassazione verifica la conformità ai principi del diritto delle sentenze e

degli altri provvedimenti dei giudici attraverso pronunce di legittimità. Tale funzione

viene definita nomofilattica, appunto perché controlla l’esatta osservanza e uniforme

interpretazione della legge.

Dalla pronuncia di legittimità si può trarre la massima di diritto ovvero il compendio

(riassunto) della regola di diritto applicata al caso specifico.

CAPITOLO 2

LA NORMA GIURIDICA

La struttura della norma è data dalla descrizione di un fatto e dalla prescrizione delle

conseguenze giuridiche che si producono al verificarsi di quel fatto. Per indicare il

fatto di usa il termine fattispecie mentre peri indicare le conseguenze di parla di effetti

giuridici. La fattispecie, quindi, rappresenta la descrizione normativa di un fatto (o

situazione-tipo):

1) Fattispecie astratta: la situazione-tipo descritta nella norma.

2) Fattispecie concreta: il fatto concreto che per sussunzione (il processo logico

di riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta) diventa conforme alla

fattispecie estratta.

3) Fattispecie semplice: se si articola in un solo fatto (es. La nascita).

4) Fattispecie complessa: se si articola in più fatti collegati tra loro che produrrà

effetto solo quanto tutti i fatti che compongono la fattispecie si saranno

verificati.

Nell’ambito della struttura della norma è possibile trarre un'importante distinzione:

1) Norme inderogabili: si impongono al privato anche contro la sua volontà, con

sanzioni se vi sia richiesta dell’interessato

2) Norme derogabili: norme che l'ordinamento detta per disciplinare un rapporto,

ma che lasciano ai privati la libertà di stabilire una regola diversa.

FATTI, ATTI, ATTIVITA’ E AUTONOMIA

Il fatto giuridico è ogni accadimento al cui verificarsi l’ordinamenti ricondisce qualsiasi

effetto giuridico (es. la morte). Esso è un fatto giudicamene rilevante appunto perché

produce effetti, ma il respirare della formica anche se è un fatto è irrilevante sul piano

giuridico.

Fatti giuridici in senso stretto sono quegli accadimenti al cui oggettivo verificarsi la

norma ricollega determinati effetti. Tali accadimenti possono essere eventi naturali (es.

nascita o terremoto) o atti materiali dell’uomo cioè attività umane.

Atti giuridici in senso lato sono i comportamenti umani consapevoli e volontari,

quindi, presuppongono la consapevolezza e volontarietà del comportamento.

Atti giuridici in senso stretto sono comportamenti umani caratterizzati dalla

consapevolezza e volontarietà del comportamento ma non degli effetti, che si

producono anche se il soggetto agente non li voleva affatto. Essi possono essere

leciti o illeciti a seconda se siano conformi al diritto.

Negozi giuridici (o atti di autonomia privata) sono manifestazioni di volontà diretti a

produrre effetti giuridici. Tali atti sono caratterizzati non solo dalla volontarietà e

consapevolezza del comportamento tenuto, ma anche degli effetti che da essa

derivano (es. Il testamento, matrimonio).

Attività è una sequenza di atti autonomi caratterizzati da una finalità comune.

Autonomia è il potere dei privati di dettare da sé le regole per disciplinare i propri

interessi

IL RAPPORTO GIURIDICO

Le norme giuridiche, nel regolamentare i rapporti intersoggettivi, determinano il sorgere

di situazioni giuridiche soggettive. Queste rappresentano la posizione in cui si trova

un soggetto per effetto dell'applicazione di una norma e si distinguono in attive (se

comportano un vantaggio) o passive (svantaggio). La correlazione tra una situazione

attiva e una passiva prende il nome di rapporto giuridico, che è sla relazione tra

situazioni giuridiche soggettive ordinata dal diritto.

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE

Il diritto soggettivo è il complesso di poteri che la legger attribuisce al soggetto per

soddisfare il suo interesse. Si possono trarre alcune distinzioni tra i vari diritti soggettivi:

1) Diritti assoluti: assicurano al titolare un potere immediato e diretto su un

bene, che egli può far valere nei confronti della generalità dei consociati, i quali

hanno il dovere di astenersi dal turbare l'esercizio del diritto stesso. Tra questi

abbiamo:

• Diritti reali: sono la proprietà e i diritti reali su cosa altrui, che si

distinguono in:

Diritti reali di godimento: attribuiscono al titolare il potere di

o trarre vantaggio direttamente da un bene di proprietà altrui

superficie, enfiteusi usufrutto, abitazione ecc.).

Diritti reali di garanzia: attribuiscono al titolare un diritto su bene

o altrui a garanzia di proprio credito (pegno e ipoteca).

• Diritti della personalità: riconosciti e tutelati in via primaria (es. diritto al

nome)

2) Diritti relativi: attribuiscono al titolare (sogg. Attivo) un potere nei confronti di

uno o più soggetti (passivi) sui quali grava l’obbligo di osservare un

comportamento (fare o non fare) idoneo al soddisfacimento dell’interesse del

titolare del diritto. Un esempio è il dritto di credito dove il titolare ha il

diritto ad una prestazione patrimoniale (cioè suscettibile a valutazione

economica)

3) Diritti potestativi: attribuisce al titolare il potere di determinare un mutamento

dell’altrui sfera giuridico –patrimoniale per il soddisfacimento di un proprio

interesse, senza che, il soggetto subisce tale mutamento, possa opporsi in

alcun modo e quindi sia tenuto a cooperare (soggezione).

L'aspettativa di diritto è una situazione giuridica attiva "provvisoria" al fine

dell'acquisto di un diritto “finale” vero e proprio che non è ancora avvenuto. Questa

situazione attribuisce al titolare il potere di chiedere al giudice provvedimenti a

carattere conservativo e cautelare in presenza di fatti che potrebbero impedire

l’acquisto del diritto (es. il diritto all'eredità di un nascituro subordinato all'evento della

nascita).

La potestà (oggi sostituita dalla responsabilità genitoriale) è la situazione giuridica

soggettiva mista caratterizzata dal potere attribuito ad un soggetto, obbligato ad

esercitarlo, per cura di interesse altrui (es. genitore sui figli) ,privo di abuso di potere.

TIPI DI INTERESSI

Il termine interesse legittimo indica la pretesa del privato (e non della collettività) che

la Pubblica Amministrazione (P.A.) agisca nel rispetto della legge. Come esempio basti

pensare all’interesse di chi ha partecipato ad un concorso pubblico e che siano

rispettate le norme che ne disciplinano lo svolgimento.

Assumono dimensione ultra-individuale gli interessi pubblici generali (es. Il buon

funzionamento dei servizi pubblici) dove la cura è svolta dalla P.A., l’interesse

collettivo è l’interesse di un gruppo omogeneo (es. Stessa fede religiosa) e infine gli

interessi diffusi (es. Tutela dell’ambiente, patrimonio storico, artistico) ritenuti degli di

protezione da parte del pubblico.

LO STATUS

Lo status è la posizione di un soggetto rispetto ad altri soggetti in una comunità

organizzata. Si tratta di una situazione giuridica soggettiva attiva e si può distinguere

in: 1) Pubblici: identifica la posizione del soggetto all'interno della comunità politica e

organizzativa dello Stato (es. cittadino).

2) Privati: definisce la posizione dell'individuo all'interno di formazioni sociali e

gruppi ristretti di natura privatistica (es. socio di un’associazione).

LE SUTAZIONE GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE

Ad una posizione attiva è correlata una situazione passiva, che consiste normalmente

nel dovere di tenere un comportamento tale da consentire il

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vittorio2234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Imbrenda Mariassunta.
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