Istituzioni di diritto privato
1) Nozioni preliminari
1.1 Ordinamento giuridico
Le comunità organizzate hanno bisogno di regole e un organo che le faccia rispettare.
Ci vogliono tre condizioni:
- regole di condotta che disciplinano il comportamento degli individui per la
convivenza;
- regole di struttura che disciplinano gli organi che fanno rispettare le regole di
condotta;
- principio di effettività delle regole, che devono essere osservate ma che col
tempo possono cambiare (nuovo sistema di regole).
! In una democrazia l’organo che fa rispettare le regole di condotta deve essere
consentito dai consociati
Ordinamento giuridico= svolgimento della vita sociale in una collettività organizzata.
Scopo: ordinare la realtà sociale.
Diritto oggettivo= sistema di regole che organizzano la vita sociale.
Diritto soggettivo= situazione giuridica di un determinato individuo.
1.2 Ordinamento giuridico dello Stato
Le organizzazioni nascono per perseguire scopi e interessi collettivi (es: partiti
politici, sindacati).
Società politica= finalità di ordine generale; assume una struttura articolata.
Oggi lo Stato non si occupa solo di politica, ma anche di progresso sociale per il pieno
sviluppo della persona (Stato sociale) e di attività economiche (Stato impresa).
Stato= determinata comunità di cittadini presenti in un territorio dove lo Stato stesso
opera la propria sovranità in base ad un ordinamento giuridico.
Diritto vigente nella Repubblica Italiana= insieme di regole attuate nel territorio
italiano attraverso lo Stato italiano.
! In uno stesso territorio possono coesistere più ordinamenti giuridici (pluralità degli
ordinamenti).
1.3 Ordinamenti sovranazionali
Art. 10 Cost. : “L’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute”.
Diritto internazionale= insieme di regole che disciplinano i rapporti tra Stati; queste
regole possono essere a fonte consuetudinaria (consuetudini) o a fonte pattizia (trattati
internazionali).
Le fonti consuetudinarie sono generalmente riconosciute (fanno automaticamente
parte dell’ordinamento giuridico italiano); mentre le fonti pattizie hanno bisogno di
una procedura di adattamento speciale (rinvio al testo del trattato) o ordinaria
(riproduzione del testo in una norma interna).
Art. 11 Cost. : “L’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace fra le
Nazioni”.
L’Italia quindi limita la propria sovranità ad un’organizzazione sovranazionale (es:
Europa, ONU).
Trattato di Roma del 1957: Comunità Economica Europea.
1950, Roma: firma del CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali); è un trattato internazionale multilaterale,
firmato dai Paesi aderenti al Consiglio d’Europa (organo che si occupa di promuovere
la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai
problemi sociali); il trattato prevede la tutela dei diritti dell’uomo tramite la Corte
europea dei diritti dell’uomo (in Strasburgo) che si occupa del controllo giudiziario.
art 117 Cost.: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”.
! Almeno che le norme internazionali non vadano contro ai Principi Fondamentali
della Costituzione Italiana (art. 1-12).
La CEDU fa parte dei Principi Generali dell’Unione Europea.
1.4 Norma giuridica
= regole dell’ordinamento giuridico.
Giuridicità della norma= autorità della norma, la quale deve essere rispettata dai
consociati, in quanto imposta da un’autorità.
Fonti= fatti produttivi di norme giuridiche (documento normativo).
Precetto= risultato dell’interpretazione della norma (è il suo significato, che è diverso
dal semplice testo scritto).
Legge= atto normativo scritto; contiene le norme.
1.5 Diritto positivo e diritto naturale
Diritto positivo= complesso di norme che compongono un ordinamento giuridico.
Diritto naturale= complesso di principi eterni ed universali mutevoli delle società
(limite del legislatore); es: cultura, valori fondamentali.
Un ordinamento giuridico è difficile che abbia una giustizia che sia giusta al 100%, a
causa dei diversi punti di vista, dei caratteri soggettivi e dell’influenza storica.
Si crea, pertanto, una società che sia la migliore possibile secondo i valori morali e
storici.
1.6 Struttura della norma
La norma è un periodo ipotetico, formato dall’ipotesi di fatto (fattispecie) e dal suo
effetto giuridico (conseguenza).
Fattispecie astratta= fatto ipotetico descritto dalla norma. Richiede un’operazione
intellettuale di interpretazione.
Fattispecie concreta= fatto realmente accaduto. Richiede l'accertamento del fatto
storico, posto a confronto con la fattispecie astratta.
Fattispecie semplice= composta da un unico fatto.
Fattispecie complessa= composta da una pluralità di fatti.
! Se la fattispecie è composta da fatti che si susseguono nel tempo, si producono effetti
prodromici o preliminari (aspettativa che viene tutelata dall’ordinamento giuridico).
Secondo la nostra Carta Costituzionale, il giudice non può avvalersi del metodo della
sussunzione (applicare alla fattispecie concreta, senza valutazione autonoma, l’effetto
giuridico della fattispecie astratta descritta dal legislatore), ma dovrà utilizzare il
metodo del bilanciamento degli interessi (metodo che si basa sui principi e sui valori
del nostro ordinamento giuridico).
Con l’evoluzione della società, la giurisprudenza ha adottato il principio di buona fede
(il cittadino è innocente fino a prova contraria).
1.7 Sanzione
= conseguenza in danno del trasgressore.
La sanzione dovrebbe dissuadere i consociati da comportamenti antigiuridici, così
come esistono incentivi per chi invece adotta certi comportamenti giuridici.
La sanzione può operare:
- in maniera diretta (risultato materiale della legge);
- in maniera indiretta (tramite la sentenza di un giudice).
1.8 Caratteri della norma giuridica
Sono:
- generalità (si rivolge a tutti i consociati);
- astrattezza (delinea fattispecie astratte).
Scopo della norma: regolare fatti futuri ed eventuali.
art. 3, c. 1 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali” (principio di eguaglianza formale).
! Il principio di eguaglianza viene rispettato anche nei confronti degli stranieri.
La Corte Costituzionale può dichiarare l’illegittimità di una norma secondo il
principio di eguaglianza formale.
art. 3, c. 2 Cost.: “La Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (principio di
eguaglianza sostanziale).
Criterio dell’imparzialità= le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad applicare le
leggi in modo eguale.
1.9 Equità
Il giudice, come abbiamo detto, può decidere la sentenza anche sul metodo del
bilanciamento che si basa su criteri equitativi solo in alcuni casi previsti dalla legge,
ma il giudice dovrebbe comunque ipotizzare come si sarebbe comportato il legislatore
secondo l’ordinamento giuridico e deve, pertanto, motivare la sua decisione (equità
decisionale).
Equità integrativa (o correttiva)= il giudice integra gli elementi di una fattispecie al
fatto concreto.
1.10 Diritto pubblico e privato
Diritto pubblico= diritto sull’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici; si
occupa di diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario, processuale, ecc.
Diritto privato= diritto sulle relazioni tra cittadini e tra cittadini ed enti privati e
pubblici, ove questi non esercitano la propria potestà.
! Un fatto può essere regolato sia dal diritto privato che dal pubblico
1.11 Norme inderogabili e derogabili
Norme inderogabili (o cogenti)= l’applicazione dipende dalla volontà
dell’ordinamento.
Norme derogabili (o dispositive)= l’applicazione dipende dalla volontà dipende dai
singoli individui e dal loro accordo.
! Nessun organo pubblico può intervenire sostituendosi al privato senza che questo
abbia sporto denuncia nell’esercizio dei suoi diritti
Norme suppletive= vengono applicate salvo patto contrario tra le parti coinvolte.
1.12 Fonti delle norme giuridiche
Fonti di produzione= atti idonei a generare norme giuridiche.
! Le norme possono nascere anche da fatti (es: consuetudini)
Fonti di cognizione= documenti e pubblicazioni ufficiali contenenti il testo normativo.
Art. 1 c.c.: “Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative;
4) gli usi”.
! Le norme corporative non sono più in uso dalla caduta del fascismo
L’art. 1 del codice civile ci indica l’ordine gerarchico delle fonti del diritto.
Nel dopoguerra (1/01/1948) si è aggiunta la Carta Costituzionale e la scala gerarchica
è diventata:
1) Principi fondamentali (art. 1-12);
2) Carta Costituzionale e leggi costituzionali;
3) leggi statali ordinarie e altre fonti.
Si sono poi aggiunte anche le leggi regionali e le leggi comunitarie.
1.13 Costituzione e leggi costituzionali
Scopo: regolare l’iter legislativo (art. 138).
art. 2 c.c.: “La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi
forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale”.
! La Costituzione pone anche dei limiti all’attività del legislatore tramite regole e
principi (se va contro a questi, la legge ordinaria sarebbe illegittima)
! I principi fondamentali (art. 1-12) non sono revisionabili.
La Costituzione si definisce rigida (= non può essere modificata con legge ordinaria e
non ci possono essere disposizioni in contrasto con essa).
! La Corte Costituzionale controlla la legittimità delle disposizioni tramite un sospetto
da parte del giudice o del Governo contro le leggi regionali (i singoli cittadini non
possono rivolgersi alla Corte Costituzionale).
Lo Statuto albertino del 1848 era invece flessibile (= modificabile con legge
ordinaria).
Art. 136 Cost .: "Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione”.
Art. 10 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute", a meno che non risultino in contrasto con i
principi fondamentali del nostro ordinamento (norme internazionali consuetudinarie).
Art. 117 Cost.: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali” (norme internazionali pattizie, che vengono ratificate
da legge ordinaria).
1.14 Leggi dello Stato e leggi regionali
Leggi statali ordinarie= emanate dal Parlamento secondo l’iter legislativo (art. 70 e
successivi della Costituzione). Una legge ordinaria può abrogare e modificare
qualsiasi norma non legislativa e le leggi ordinarie precedenti se in contrasto
(principio cronologico).
! La Costituzione prevede la riserva di legge (= materie regolabili esclusivamente
tramite legge).
Il Governo può emanare atti aventi forza di legge, chiamati:
- decreti legislativi, se sotto delega del Parlamento (art. 76 Cost.);
- decreti-legge, in casi straordinari e di urgenza, ma questo per avere forza di
legge deve essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni (art. 77 Cost.).
Art. 75 Cost.: “E’ indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
500.000 elettori o 5 Consigli regionali”.
L’art. 117 regola il criterio di competenza legislativa:
- comma 2: la potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- comma 3: le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
- comma 4: la potestà legislativa delle Regioni.
! Le Regioni dovranno comunque attenersi ai Principi fondamentali della Costituzione
1.15 I regolamenti
= fonti secondarie che possono essere emanate (secondo il criterio di competenza) dal
Governo, dai ministri e da autorità amministrative statali o non statali.
Art. 3 c.c.: “Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle
rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari”.
! I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge (art.
4 comma 1 c.c.), pena la disapplicazione nelle controversie davanti al giudice civile,
mentre vengono annullati in qualsiasi controversia davanti al giudice amministrativo.
1.16 Fonti dell’Unione Europea
Fonti comunitarie primarie: TUE (Trattato sull’Unione Europea) e TFUE (Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea).
Art. 11 Cost.: “L’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni” (prevalenza di tutto il diritto comunitario rispetto alle fonti interne di
rango ordinario).
Fonti comunitarie derivate= regolamenti, direttive e decisioni.
Regolamenti= norme direttamente applicabili dai giudici dei singoli Stati membri,
senza bisogno di recepimento. In caso di contrasto tra regolamento e legge ordinaria
interna, il giudice dovrà disapplicare la legge ordinaria interna (principio gerarchico).
Direttive= indicazioni sugli obiettivi da raggiungere agli Stati membri, che sono liberi
di scegliere i mezzi necessari per raggiungere tali obiettivi. Le direttive devono essere
recepite da leggi interne di recepimento, pena la sanzione.
! I privati possono pretendere che lo Stato orienti la sua condotta in modo coerente
alle direttive, in quanto sono vincolanti per esso.
! Un consociato che abbia subito un danno a causa del mancato o tardivo recepimento
di una direttiva può richiedere il risarcimento allo Stato.
Decisioni= sono vincolanti per i destinatari designati.
La Corte di Giustizia dell’UE (in Lussemburgo) si occupa di interpretare le norme
comunitarie sotto richiesta dei giudici nazionali, che saranno vincolati a tale
interpretazione.
Ci sono due strumenti per il recepimento:
- la legge di delegazione europea per le direttive (decreti legislativi);
- la legge europea per atti europei e trattati.
1.17 Consuetudini
= fonte non scritta di importanza secondaria.
La consuetudine per essere tale deve coincidere con un comportamento doveroso
ripetuto nel tempo e nello spazio dai consociati.
! La consuetudine non è regolata dalla Costituzione, ma dalla legge che ne disegna i
limiti.
Art. 8 c.c.: “Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia
solo in quanto sono da essi richiamati” (consuetudini secundum legem).
Consuetudine praeter legem= utilizzata quando la materia o la fattispecie non è
disciplinata in alcun modo da fonti scritte (evento raro).
! Esistono raccolte ufficiali degli usi che non hanno valore di fonte normativa
1.18 Il Codice civile
Tra le leggi ordinarie dello Stato esistono vari codici, tra cui il codice civile.
Codex di Giustiniano= raccolta di materiali normativi preesistenti.
Codice oggi= legge nuova organica (= disciplina un intero settore giuridico),
sistematica (= coordinamento logico), universale ed eguale. Prevede l'abrogazione di
tutto il diritto precedentemente vigente.
! Il codice è un prodotto dell’Illuminismo (fiducia nelle capacità dell’uomo)
Nei Paesi di Civil Law il codice civile ha un ruolo fondamentale nel diritto privato.
1804: emanazione del Codice Napoleone francese, primo codice dell’età moderna,
basato sui valori della Rivoluzione (eguaglianza, proprietà privata, libertà dei
commerci e dell’attività economica privata), i quali si diffusero tra i cittadini.
1865 (Regno d’Italia): primo codice civile italiano, ispirato al codice Napoleone,
emanato insieme a un codice separato per il commercio.
1942 (Regime fascista): unione del codice del commercio e di un nuovo codice civile,
il quale fu profondamente modificato negli anni del dopoguerra.
! Il codice non esaurisce più il diritto civile, ma viene integrato con la Costituzione del
1948.
A causa della crescita della legislazione speciale, è diventato compito dell’interprete
dare coerenza e sistematicità al codice.
! Il c.c. è soggetto a controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale e può
essere modificato tramite legge ordinaria.
1.19 Entrata in vigore della legge
Art. 70 Cost.: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”
(approvazione).
Art. 73:
- comma 1: “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall’approvazione” (firma).
- comma 3: “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso” (pubblicazione nella Gazzetta
Uffic
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