Diritto pubblico Vs Diritto privato
•Il Diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici. Questo si
articola nelle varie branche del diritto:
Amministrativo;
Urbanistico (regola le costruzioni);
Costituzionale;
processuale (civile e penale);
tributario.
Gli interessi che perseguono gli enti pubblici sono quelli che riguardano la collettività, sia
territoriale che generale. Il diritto pubblico si occupa di interessi generali, della comunità, che
a volte possono prevalere su quelli privati
•Il Diritto privato disciplina invece le relazioni interindividuali, gli interessi dei singoli
(particolari). Questo si articola in diritto:
civile,
commerciale,
del lavoro.
Gli interessi che perseguono gli individui sono quelli “egoistici”, personali, individuali, per la
soddisfazione di un interesse appunto personale. Il diritto privato si occupa degli interessi privati,
del singolo, i quali sono uguali tra individui.
Il diritto privato è una serie di norme che tende a redimere, regolare gli interessi interindividuali.
Per l’interesse pubblico di può sacrificare l’interesse privato.
L’individuo, rispetto allo Stato, si trova in una posizione di soggezione, in quanto il potere
pubblico è dotato di strumenti di supremazia. Può infatti capitare che il diritto pubblico comprima
le libertà del diritto privato per garantire il “bene generale”. Diverso è quando si regolano le
relazioni tra soggetti privati, i quali sono su un piano di eguaglianza.
L’iniziativa e l’applicazione delle norme:
Tra il diritto privato e il diritto pubblico cambia la modalità di intervento nel caso venga leso un
diritto.
Se lo Stato crede che sia stato leso un interesse pubblico, allora infligge una punizione.
Se invece l’interesse fosse privato, lo Stato non interverrebbe in quanto non è di interesse
generale. Infatti, in caso di violazione, è necessaria l’iniziativa del singolo il cui diritto soggettivo
sia stato leso. La tutela dei propri bene è quindi a carico del singolo.
Se vieni privato di un tuo bene e non fai nulla per avere “giustizia”, nessuno penserà a tutelare il
tuo interesse. Lo Stato mette però a disposizione un sistema processuale per garantire la tutela
dei diritti individuali e privati.
L’autonomia privata : un privato si da delle regole da solo, decide quindi sui propri
interessi, provocando effetti sul suo patrimonio (non nel caso dei diritti indisponibili, ma con
pochissime altre eccezioni come questa). Ciascuno dei soggetti di diritto privato, può disporre
dei suoi diritti come meglio crede. Quindi può “godere” di quel diritto (es. usare la sua
bicicletta) e “disporre” (posso vendere la mia bicicletta oppure affiatarla, prestarla, darla in
comodato, regalarla). Questo soggetto compie un atto volontario che modifica la sua sfera
giuridica.
Esempio:
•Pubblico: Se viene commesso un reato, il pubblico ministero che ne viene a conoscere
l’esistenza, è obbligato a prendere iniziativa.
•Privato: Chi vuole far valer valere un proprio diritto deve appellarsi ad un giudice. “Devi se
vuoi”. Hai l’onere di chiedere, ma non sei obbligato. Nessuno si muove se tu non muovi prima
domanda. Il giudice civile può inoltre decidere se accoglierla o respingerla. Il giudice respinge
la domanda così come è formulata. Non può dire “non ti do y che chiedi ma ti propongo x”. Il
giudice non può correggere una domanda. Il giudice deve solo stabilire se quella specifica
domanda (dell’“attore”) o quella della contro parte (il “convenuto”) è fondata.
Limite tra diritto privato e pubblico:
Il limite che divide il diritto privato da quello pubblico è spesso variabile nel tempo, infatti:
Lo stato può avocare a sé funzioni un tempo riservate ai privati (ospedali, scuole) e
viceversa;
Lo stato può sanzionare comportamenti un tempo appartenenti solo al diritto privato
(tutela del lavoratore) e viceversa;
Lo stato può inoltre, in alcuni casi, preferire di gestire le imprese private piuttosto che affidarle ai
soggetti pubblici. (come, per esempio, il fenomeno della “privatizzazione”, come nel caso di
“ITA” e “autostrade”).
Si deve aggiungere inoltre che spesso un determinato fatto è regolato sia dal diritto pubblico che
dal diritto privato.
La stessa violazione comporta conseguenze diverse sul piano
pubblicistico e privatistico
Esempio:
L’investimento di un pedone comporta una sanzione: penale per lesioni colpose, amministrativa
(sospensione patente) e civile per il risarcimento.
Sottrarre un bene:
Pu. Viene applicata una sanzione AFFLITTIVA. Si viene condannati alla reclusione
Pr. Si viene obbligati a restituire l’oggetto rubato al rapinato. Questo avviene SOLO se il rapinato
CHIEDE la restituzione di tale bene.
Severità di una pena in seguito ad un illecito:
Quando si commette un fatto illecito (reato), come si stabilisce se la pena deve essere più
severa o meno?
Pu. Dipende dalla gravità dell’offesa. È il giudice che stabilisce, a piena discrezionalità, le pene
e la sua severità, dal minimo al massimo (stabiliti per legge).
Pr. La lesione del diritto può essere “dolosa” o “colposa”. Se avviene intenzionalmente è diverso
dal non.
Il diritto privato serve a difendere gli interessi privati, quindi il mio interesse è leso sia se in
maniera dolosa che colposa.
Danni patrimoniali --> solo risarcimento beni materiali.
In diritto pubblico sono importanti la frequenza, la natura, le motivazioni di un’azione. Tutto ciò
può aggravare o meno un reato.
In diritto privato tutto ciò è irrilevante, non contano le circostanze.
Se ciò non viene dichiarato, interviene una legge suppletiva che dispone a quale dei debiti viene
attribuito il pagamento. La norma giuridica
Nel Codice penale gli articoli descrivono la punizione per chi commette reati, non vi sono
“imperativi” ma “conseguenze giuridiche”. Hanno una struttura ipotetica. Le norme sono
generali e astratte. La norma unisce il mondo reale al mondo del diritto, il quale non è
percepibile con i sensi (non posso capire la situazione giuridica di un soggetto con un
determinato soggetto).
“non uccidere” è il 5° comandamento
“chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con…” è l’Art. 575.
Tre tipi di sentenza
Sentenza costitutiva: è quella che va a costituire un rapporto giuridico. Va a modificare una
situazione giuridica preesistente (sentenza di nullità)
Sentenza di accertamento: non modifica la precedente situazione giuridica ma va solo a
chiarire qual è la situazione sotto il profilo giuridico (sentenza di annullabilità)
Sentenza di condanna: contiene in sé una parte che è di accertamento e poi contiene anche
un comando giudiziale di pagamento.
Dopo l’incidente di Superga, la squadra di calcio del Torino chiese un risarcimento dei danni
economici.
Il rapporto tra società di calcio e il giocatore è “di prestazione d’opera”.
Questo risarcimento del “diritto di credito” venne tolto perché la prestazione può essere pretesa
solo
Il danno è stato arrecato da un terzo, quindi non è dovuto il risarcimento
Anni 70’ Caso Meroni:
Meroni fu investito e venne ucciso. La squadra promosse un nuovo giudizio nei confronti del
responsabile
Con la sentenza venne confermata la
La cassazione disse che il diritto di credito è una situazione giuridica tutelata dal nostro
ordinamento e quindi non è consentito a terzi violarla. La prestazione deve però essere
infungibile, insostituibile (per esempio un cantante, un pittore).
La corte d’appello di Torino da torto però alla squadra. Accerta che la prestazione non è
infungibile e quindi che Meroni era sostituibile.
Se io perdo una forza lavoro di un dipendente, non subisco alcun danno perché posso sostituire
quel dipendente con un altro
Le preleggi
Queste fanno parte del Codice civile ma sono prima delle leggi
L’articolo 12 permette di interpretare le leggi. Permette di comprendere il significato della legge.
Nell’applicazione della legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese
dal significato proprio della parola e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione Non c’è nessuna norma
che descrive nella fattispecie specificatamente il fatto accaduto), si fa riferimento alle
disposizioni che regolano casi simili, e se rimane ancora dubbio il caso, si decide secondo i
principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato.
COSA CAZZO SONO LE NORME ECCEZZIONALIIII
Schema logico dell’analogia
Se avviene il fatto A --> allora si verifica l’effetto B
Avviene C, non previsto da alcuna fattispecie
Il fatto C è simile al fatto A
La norma che disciplina il fatto A è una norma eccezionale
Se avviene il fatto C --> allora NON si verifica l’effetto B
Se avviene il fatto A --> allora si verifica l’effetto B
Avviene C, non previsto da alcuna fattispecie
Il fatto C è simile al fatto A
La norma che disciplina il fatto A è una norma regolare
Se avviene il fatto C --> allora si verifica l’effetto B
Norma regolare (generale) e eccezionale
La norma eccezionale contiene tutti gli elementi della fattispecie, della generale, ma contiene un
elemento in più
Art. 2033 8 (norma generale)
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato
Art. 2035 (norma eccezionale)
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al
buon costume non può ripetere quanto pagato
Norma generale
Alcune norme contengono degli elenchi di ipotesi. Quando questi elenchi sono contenuti in
norme non eccezionali, questi elenchi sono considerati come esempio (Elenchi Esemplificativi)
Esempio norma generale
Art. isa
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti o SIMILI propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità.
Norma eccezionale
Hanno un elenco tassativo. Quando i casi sono solo quelli definiti dalla norma.
•Fattispecie ed Effetto
La legge non da degli ordini, ma dice cosa succede in conseguenza ad alcune azioni.
Tutte le norme si dividono in due parti:
Fattispecie: Se si verifica il fatto. È astratto, un’ipotesi. Descrive il fatto che potrebbe
o accadere ad una qualunque persona in un qualunque momento;
Effetto: è l’effetto che il fatto descritto nella fattispecie produce, la conseguenza
o giuridica.
•Il lavoro del giudice
Il lavoro del giudice è quello di confrontare i fatti così come sono accaduti con la
fattispecie della norma.
Questa è la logica giuridica. Il giudice deve capire sei i fatti coincidono, rientrano o no nella
fattispecie della norma, bisogna capire cosa intendeva il legislatore che ha dettato la norma.
Le prove
Le prove sono il materiale utile a ricavare i fatti. Il giudice non sa come sono andati i fatti e ha
quindi bisogno di materiale (fotografia, testimone, documento, intercettazioni, ecc.) attraverso il
quale il giudice può ricostruire i fatti.
Chi cerca le prove?
Nel diritto pubblico le prove sono cercate dal pubblico ministero; quindi, un magistrato che non
fa da giudice ma la contro parte.
Nel diritto privato nessun pubblico ministero fa indagini, ma il giudice analizza solo le prove
fornite dalle parti
Quali prove?
Può considerare le prove portate da una parte e che l’altra parte non contesta. Il giudice civile,
tra privati, si basa solo sulle prove portate dalle parti. Il giudice non premette di emettere una
sentenza giusta, ma corretta in base alle prove fornitegli.
Articolo 2697: onere della prova
1 comma: Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento.
2 comma: Chi eccepisce (prova) l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Il convenuto (colui che viene chiamato in giudizio dall’attore) si può difendere affermando
prima di tutto che i fatti non sono andati come afferma l’altra parte. Inoltre, può affermare che i
fatti non corrispondono alla fattispecie.
Il giudice è costretto ad emettere una sentenza, con la quale accoglie o meno la domanda.
I diritti non si vedono. I fatti si. Chi testimonia deve portare dei fatti non affermare che “il
portafoglio è suo” ecc.
La confessione
Art 2730
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ed essa sfavorevoli o
favorevoli all’altra parte.
Art 2731
La confessione non è efficace se non proviene da persona che detiene il diritto.
La remissione
La dichiarazione de
Il danno può essere una perdita “patrimoniale” ma anche “lucro cessante” (mancato
guadagno).
Riduzione in pristino --> rimediare alla violazione.
Il risarcimento è usato quando c’è un fatto illecito.
L’Indennizzo è usato quando non c’è un fatto illecito
•Norme derogabili, inderogabili e suppletive
Le norme del diritto privato si distinguono in derogabili (dispositive) e inderogabili (o cogenti):
Le norme inderogabili o cogenti sono quelle norme la cui applicazione prescinde dalla
volontà dei singoli;
Le norme derogabili o dispositive sono quelle norme la cui applicazione può essere
evitata tramite un accordo degli interessati.
Per capire quando una norma è inderogabile o derogabile quando la legge non ci dice niente,
bisogna verificare se quella norma è portatrice di un interesse particolare (derogabile) o pubblico
(inderogabile).
Esistono anche altre norme chiamate “suppletive”, ossia quelle norme che vengono applicate
qualora i soggetti non abbiamo disciplinato un determinato aspetto (non si siano
precedentemente accordati su un determinato aspetto). Per esempio, un debitore che ha più
debiti nei confronti di un creditore ha la facoltà di dichiarare quale debito sta pagando.
––––––––––––––––– CAPITOLO 6
–––––––––––––––––
•Il rapporto giuridico
Non tutti i rapporti sono rilevanti per il diritto (amicizia per esempio).
Si parla di “rapporto giuridico” quando la relazione tra due soggetti è regolata
dall’ordinamenti giuridico (il matrimonio per esempio). I soggetti del rapporto giuridico sono:
Il Soggetto attivo, ossia colui al quale l’ordinamento giuridico conferisce un potere(es.
o creditore);
Il Soggetto passivo, ossia colui a carico del quale sussiste un dovere (es. debitore).
o parti
Quando ci si rivolge ai soggetti tra i quali intercorre un rapporto giuridico si parla di “ ”,
terzi
mentre si usa il termine “ ” quando si allude a persone estranee al rapporto.
Il rapporto giuridico è racchiuso in una categoria più ampia definita “situazione giuridica”.
–––––––––––––––– DIRITTO SOGGETTIVO
––––––––––––––
Il soggetto attivo si dice sia titolare di un diritto soggettivo. Con questo viene attribuita al
soggetto attivo una “protezione giuridica” e anche una “libertà”, grazie alla quale egli può
decidere se esercitare o meno un diritto o reagire o meno in caso di lesione del diritto da parte di
altri.
Il diritto soggettivo è quindi “il potere di agire per soddisfare un proprio interesse individuale ,
protetto dall’ordinamento giuridico”. Il soggetto in questione è quindi protetto dall’ordinamento
giuridico.
Esistono però numerosi interessi personali irrilevanti giuridicamente (per esempio il rispetto di
regole di cortesia)
La nascita, modificazione, estinzione di un diritto soggettivo (che appartengono ad un soggetto)
sono l’effetto dell’applicazione di una norma giuridica. Il titolare di un diritto soggettivo
può pretendere che gli altri lo rispettino e l’ordinamento garantisce una certa utilità ad un certo
bene.
PODESTA’: In alcuni casi il potere non è attributo al soggetto nell’interesse proprio, ma per
realizzare un interesse altrui;
FACOLTA’ (o diritti facoltativi): sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno
carattere autonomo, ma sono in esso comprese (si estinguono solo se si estingue il diritto di cui
fanno parte);
ASPETTATIVA: Può accadere che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi
successivi, e se solo alcuni di questi si sono verificati e altri no, si parla di aspettativa. (eredità
lasciata ad un soggetto con la condizione che si laurei. Se non si laurea si trova in una posizione
di attesa tutelata dall’ordinamento). L’aspettativa è un interesse individuale tutelato in maniera
provvisoria e strumentale (a garantire la possibilità del sorgere di un diritto).
STATUS: è la posizione di un individuo in una collettività. Può essere “di diritto pubblico”
(cittadino) o “di diritto privato”(figlio).
QUALITA’ GIURIDICA: si usa per disegnare la situazione di s
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