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Diritto pubblico Vs Diritto privato

•Il Diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici. Questo si

articola nelle varie branche del diritto:

Amministrativo;

 Urbanistico (regola le costruzioni);

 Costituzionale;

 processuale (civile e penale);

 tributario.

Gli interessi che perseguono gli enti pubblici sono quelli che riguardano la collettività, sia

territoriale che generale. Il diritto pubblico si occupa di interessi generali, della comunità, che

a volte possono prevalere su quelli privati

•Il Diritto privato disciplina invece le relazioni interindividuali, gli interessi dei singoli

(particolari). Questo si articola in diritto:

civile,

 commerciale,

 del lavoro.

Gli interessi che perseguono gli individui sono quelli “egoistici”, personali, individuali, per la

soddisfazione di un interesse appunto personale. Il diritto privato si occupa degli interessi privati,

del singolo, i quali sono uguali tra individui.

Il diritto privato è una serie di norme che tende a redimere, regolare gli interessi interindividuali.

Per l’interesse pubblico di può sacrificare l’interesse privato.

L’individuo, rispetto allo Stato, si trova in una posizione di soggezione, in quanto il potere

pubblico è dotato di strumenti di supremazia. Può infatti capitare che il diritto pubblico comprima

le libertà del diritto privato per garantire il “bene generale”. Diverso è quando si regolano le

relazioni tra soggetti privati, i quali sono su un piano di eguaglianza.

L’iniziativa e l’applicazione delle norme:

Tra il diritto privato e il diritto pubblico cambia la modalità di intervento nel caso venga leso un

diritto.

Se lo Stato crede che sia stato leso un interesse pubblico, allora infligge una punizione.

Se invece l’interesse fosse privato, lo Stato non interverrebbe in quanto non è di interesse

generale. Infatti, in caso di violazione, è necessaria l’iniziativa del singolo il cui diritto soggettivo

sia stato leso. La tutela dei propri bene è quindi a carico del singolo.

Se vieni privato di un tuo bene e non fai nulla per avere “giustizia”, nessuno penserà a tutelare il

tuo interesse. Lo Stato mette però a disposizione un sistema processuale per garantire la tutela

dei diritti individuali e privati.

L’autonomia privata : un privato si da delle regole da solo, decide quindi sui propri

interessi, provocando effetti sul suo patrimonio (non nel caso dei diritti indisponibili, ma con

pochissime altre eccezioni come questa). Ciascuno dei soggetti di diritto privato, può disporre

dei suoi diritti come meglio crede. Quindi può “godere” di quel diritto (es. usare la sua

bicicletta) e “disporre” (posso vendere la mia bicicletta oppure affiatarla, prestarla, darla in

comodato, regalarla). Questo soggetto compie un atto volontario che modifica la sua sfera

giuridica.

Esempio:

•Pubblico: Se viene commesso un reato, il pubblico ministero che ne viene a conoscere

l’esistenza, è obbligato a prendere iniziativa.

•Privato: Chi vuole far valer valere un proprio diritto deve appellarsi ad un giudice. “Devi se

vuoi”. Hai l’onere di chiedere, ma non sei obbligato. Nessuno si muove se tu non muovi prima

domanda. Il giudice civile può inoltre decidere se accoglierla o respingerla. Il giudice respinge

la domanda così come è formulata. Non può dire “non ti do y che chiedi ma ti propongo x”. Il

giudice non può correggere una domanda. Il giudice deve solo stabilire se quella specifica

domanda (dell’“attore”) o quella della contro parte (il “convenuto”) è fondata.

Limite tra diritto privato e pubblico:

Il limite che divide il diritto privato da quello pubblico è spesso variabile nel tempo, infatti:

Lo stato può avocare a sé funzioni un tempo riservate ai privati (ospedali, scuole) e

 viceversa;

Lo stato può sanzionare comportamenti un tempo appartenenti solo al diritto privato

 (tutela del lavoratore) e viceversa;

Lo stato può inoltre, in alcuni casi, preferire di gestire le imprese private piuttosto che affidarle ai

soggetti pubblici. (come, per esempio, il fenomeno della “privatizzazione”, come nel caso di

“ITA” e “autostrade”).

Si deve aggiungere inoltre che spesso un determinato fatto è regolato sia dal diritto pubblico che

dal diritto privato.

La stessa violazione comporta conseguenze diverse sul piano

pubblicistico e privatistico

Esempio:

L’investimento di un pedone comporta una sanzione: penale per lesioni colpose, amministrativa

(sospensione patente) e civile per il risarcimento.

Sottrarre un bene:

Pu. Viene applicata una sanzione AFFLITTIVA. Si viene condannati alla reclusione

Pr. Si viene obbligati a restituire l’oggetto rubato al rapinato. Questo avviene SOLO se il rapinato

CHIEDE la restituzione di tale bene.

Severità di una pena in seguito ad un illecito:

Quando si commette un fatto illecito (reato), come si stabilisce se la pena deve essere più

severa o meno?

Pu. Dipende dalla gravità dell’offesa. È il giudice che stabilisce, a piena discrezionalità, le pene

e la sua severità, dal minimo al massimo (stabiliti per legge).

Pr. La lesione del diritto può essere “dolosa” o “colposa”. Se avviene intenzionalmente è diverso

dal non.

Il diritto privato serve a difendere gli interessi privati, quindi il mio interesse è leso sia se in

maniera dolosa che colposa.

Danni patrimoniali --> solo risarcimento beni materiali.

In diritto pubblico sono importanti la frequenza, la natura, le motivazioni di un’azione. Tutto ciò

può aggravare o meno un reato.

In diritto privato tutto ciò è irrilevante, non contano le circostanze.

Se ciò non viene dichiarato, interviene una legge suppletiva che dispone a quale dei debiti viene

attribuito il pagamento. La norma giuridica

Nel Codice penale gli articoli descrivono la punizione per chi commette reati, non vi sono

“imperativi” ma “conseguenze giuridiche”. Hanno una struttura ipotetica. Le norme sono

generali e astratte. La norma unisce il mondo reale al mondo del diritto, il quale non è

percepibile con i sensi (non posso capire la situazione giuridica di un soggetto con un

determinato soggetto).

“non uccidere” è il 5° comandamento

“chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con…” è l’Art. 575.

Tre tipi di sentenza

Sentenza costitutiva: è quella che va a costituire un rapporto giuridico. Va a modificare una

situazione giuridica preesistente (sentenza di nullità)

Sentenza di accertamento: non modifica la precedente situazione giuridica ma va solo a

chiarire qual è la situazione sotto il profilo giuridico (sentenza di annullabilità)

Sentenza di condanna: contiene in sé una parte che è di accertamento e poi contiene anche

un comando giudiziale di pagamento.

Dopo l’incidente di Superga, la squadra di calcio del Torino chiese un risarcimento dei danni

economici.

Il rapporto tra società di calcio e il giocatore è “di prestazione d’opera”.

Questo risarcimento del “diritto di credito” venne tolto perché la prestazione può essere pretesa

solo

Il danno è stato arrecato da un terzo, quindi non è dovuto il risarcimento

Anni 70’ Caso Meroni:

Meroni fu investito e venne ucciso. La squadra promosse un nuovo giudizio nei confronti del

responsabile

Con la sentenza venne confermata la

La cassazione disse che il diritto di credito è una situazione giuridica tutelata dal nostro

ordinamento e quindi non è consentito a terzi violarla. La prestazione deve però essere

infungibile, insostituibile (per esempio un cantante, un pittore).

La corte d’appello di Torino da torto però alla squadra. Accerta che la prestazione non è

infungibile e quindi che Meroni era sostituibile.

Se io perdo una forza lavoro di un dipendente, non subisco alcun danno perché posso sostituire

quel dipendente con un altro

Le preleggi

Queste fanno parte del Codice civile ma sono prima delle leggi

L’articolo 12 permette di interpretare le leggi. Permette di comprendere il significato della legge.

Nell’applicazione della legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese

dal significato proprio della parola e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione Non c’è nessuna norma

che descrive nella fattispecie specificatamente il fatto accaduto), si fa riferimento alle

disposizioni che regolano casi simili, e se rimane ancora dubbio il caso, si decide secondo i

principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato.

COSA CAZZO SONO LE NORME ECCEZZIONALIIII

Schema logico dell’analogia

Se avviene il fatto A --> allora si verifica l’effetto B

Avviene C, non previsto da alcuna fattispecie

Il fatto C è simile al fatto A

La norma che disciplina il fatto A è una norma eccezionale

Se avviene il fatto C --> allora NON si verifica l’effetto B

Se avviene il fatto A --> allora si verifica l’effetto B

Avviene C, non previsto da alcuna fattispecie

Il fatto C è simile al fatto A

La norma che disciplina il fatto A è una norma regolare

Se avviene il fatto C --> allora si verifica l’effetto B

Norma regolare (generale) e eccezionale

La norma eccezionale contiene tutti gli elementi della fattispecie, della generale, ma contiene un

elemento in più

Art. 2033 8 (norma generale)

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato

Art. 2035 (norma eccezionale)

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al

buon costume non può ripetere quanto pagato

Norma generale

Alcune norme contengono degli elenchi di ipotesi. Quando questi elenchi sono contenuti in

norme non eccezionali, questi elenchi sono considerati come esempio (Elenchi Esemplificativi)

Esempio norma generale

Art. isa

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i

rumori, gli scuotimenti o SIMILI propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la

normale tollerabilità.

Norma eccezionale

Hanno un elenco tassativo. Quando i casi sono solo quelli definiti dalla norma.

•Fattispecie ed Effetto

La legge non da degli ordini, ma dice cosa succede in conseguenza ad alcune azioni.

Tutte le norme si dividono in due parti:

Fattispecie: Se si verifica il fatto. È astratto, un’ipotesi. Descrive il fatto che potrebbe

o accadere ad una qualunque persona in un qualunque momento;

Effetto: è l’effetto che il fatto descritto nella fattispecie produce, la conseguenza

o giuridica.

•Il lavoro del giudice

Il lavoro del giudice è quello di confrontare i fatti così come sono accaduti con la

fattispecie della norma.

Questa è la logica giuridica. Il giudice deve capire sei i fatti coincidono, rientrano o no nella

fattispecie della norma, bisogna capire cosa intendeva il legislatore che ha dettato la norma.

Le prove

Le prove sono il materiale utile a ricavare i fatti. Il giudice non sa come sono andati i fatti e ha

quindi bisogno di materiale (fotografia, testimone, documento, intercettazioni, ecc.) attraverso il

quale il giudice può ricostruire i fatti.

Chi cerca le prove?

Nel diritto pubblico le prove sono cercate dal pubblico ministero; quindi, un magistrato che non

fa da giudice ma la contro parte.

Nel diritto privato nessun pubblico ministero fa indagini, ma il giudice analizza solo le prove

fornite dalle parti

Quali prove?

Può considerare le prove portate da una parte e che l’altra parte non contesta. Il giudice civile,

tra privati, si basa solo sulle prove portate dalle parti. Il giudice non premette di emettere una

sentenza giusta, ma corretta in base alle prove fornitegli.

Articolo 2697: onere della prova

1 comma: Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il

fondamento.

2 comma: Chi eccepisce (prova) l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è

modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Il convenuto (colui che viene chiamato in giudizio dall’attore) si può difendere affermando

prima di tutto che i fatti non sono andati come afferma l’altra parte. Inoltre, può affermare che i

fatti non corrispondono alla fattispecie.

Il giudice è costretto ad emettere una sentenza, con la quale accoglie o meno la domanda.

I diritti non si vedono. I fatti si. Chi testimonia deve portare dei fatti non affermare che “il

portafoglio è suo” ecc.

La confessione

Art 2730

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ed essa sfavorevoli o

favorevoli all’altra parte.

Art 2731

La confessione non è efficace se non proviene da persona che detiene il diritto.

La remissione

La dichiarazione de

Il danno può essere una perdita “patrimoniale” ma anche “lucro cessante” (mancato

guadagno).

Riduzione in pristino --> rimediare alla violazione.

Il risarcimento è usato quando c’è un fatto illecito.

L’Indennizzo è usato quando non c’è un fatto illecito

•Norme derogabili, inderogabili e suppletive

Le norme del diritto privato si distinguono in derogabili (dispositive) e inderogabili (o cogenti):

Le norme inderogabili o cogenti sono quelle norme la cui applicazione prescinde dalla

 volontà dei singoli;

Le norme derogabili o dispositive sono quelle norme la cui applicazione può essere

 evitata tramite un accordo degli interessati.

Per capire quando una norma è inderogabile o derogabile quando la legge non ci dice niente,

bisogna verificare se quella norma è portatrice di un interesse particolare (derogabile) o pubblico

(inderogabile).

Esistono anche altre norme chiamate “suppletive”, ossia quelle norme che vengono applicate

qualora i soggetti non abbiamo disciplinato un determinato aspetto (non si siano

precedentemente accordati su un determinato aspetto). Per esempio, un debitore che ha più

debiti nei confronti di un creditore ha la facoltà di dichiarare quale debito sta pagando.

––––––––––––––––– CAPITOLO 6

–––––––––––––––––

•Il rapporto giuridico

Non tutti i rapporti sono rilevanti per il diritto (amicizia per esempio).

Si parla di “rapporto giuridico” quando la relazione tra due soggetti è regolata

dall’ordinamenti giuridico (il matrimonio per esempio). I soggetti del rapporto giuridico sono:

Il Soggetto attivo, ossia colui al quale l’ordinamento giuridico conferisce un potere(es.

o creditore);

Il Soggetto passivo, ossia colui a carico del quale sussiste un dovere (es. debitore).

o parti

Quando ci si rivolge ai soggetti tra i quali intercorre un rapporto giuridico si parla di “ ”,

terzi

mentre si usa il termine “ ” quando si allude a persone estranee al rapporto.

Il rapporto giuridico è racchiuso in una categoria più ampia definita “situazione giuridica”.

–––––––––––––––– DIRITTO SOGGETTIVO

––––––––––––––

Il soggetto attivo si dice sia titolare di un diritto soggettivo. Con questo viene attribuita al

soggetto attivo una “protezione giuridica” e anche una “libertà”, grazie alla quale egli può

decidere se esercitare o meno un diritto o reagire o meno in caso di lesione del diritto da parte di

altri.

Il diritto soggettivo è quindi “il potere di agire per soddisfare un proprio interesse individuale ,

protetto dall’ordinamento giuridico”. Il soggetto in questione è quindi protetto dall’ordinamento

giuridico.

Esistono però numerosi interessi personali irrilevanti giuridicamente (per esempio il rispetto di

regole di cortesia)

La nascita, modificazione, estinzione di un diritto soggettivo (che appartengono ad un soggetto)

sono l’effetto dell’applicazione di una norma giuridica. Il titolare di un diritto soggettivo

può pretendere che gli altri lo rispettino e l’ordinamento garantisce una certa utilità ad un certo

bene.

PODESTA’: In alcuni casi il potere non è attributo al soggetto nell’interesse proprio, ma per

realizzare un interesse altrui;

FACOLTA’ (o diritti facoltativi): sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno

carattere autonomo, ma sono in esso comprese (si estinguono solo se si estingue il diritto di cui

fanno parte);

ASPETTATIVA: Può accadere che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi

successivi, e se solo alcuni di questi si sono verificati e altri no, si parla di aspettativa. (eredità

lasciata ad un soggetto con la condizione che si laurei. Se non si laurea si trova in una posizione

di attesa tutelata dall’ordinamento). L’aspettativa è un interesse individuale tutelato in maniera

provvisoria e strumentale (a garantire la possibilità del sorgere di un diritto).

STATUS: è la posizione di un individuo in una collettività. Può essere “di diritto pubblico”

(cittadino) o “di diritto privato”(figlio).

QUALITA’ GIURIDICA: si usa per disegnare la situazione di s

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FilippoSgariglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Di Gravio Valerio.
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