Il testamento
Si ha la successione in un rapporto giuridico quando questo, pur restando invariato nei suoi elementi oggettivi, viene trasmesso da un soggetto ad un altro. La successione comporta pertanto il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti: fermo il rapporto, ne muta il titolare.
Successione mortis causa
In particolare la successione si qualifica mortis causa, cioè a causa di morte, quindi trova il suo presupposto essenziale nella morte del soggetto, nei cui rapporti si tratta di succedere. Il principio fondamentale è che con la morte i diritti patrimoniali di una persona si trasmettono ad altri soggetti. Costoro possono essere designati o dal titolare del patrimonio che è detto anche de cuius, mediante legge o testamento.
Principi generali in materia di successione
- Principio della legittimità: della trasmissione del patrimonio a causa di morte, per cui in base alla Costituzione, la legge non può sopprimere del tutto il diritto a succedere ma solo a limitarlo.
- Principio dell’autonomia privata: per cui la trasmissione del patrimonio del defunto è regolata secondo la volontà di questo in via principale.
- Principio della solidarietà familiare: come limite all’autonomia privata, per cui i diritti dei parenti più stretti sono tutelati attraverso l’indisponibilità di una parte della quota ereditaria.
- Principio dell’unità della successione: per cui tutti i beni del patrimonio ereditario sono soggetti alla stessa disciplina.
Oggetto della successione
Tuttavia, il fenomeno successorio non investe tutti i rapporti giuridici del defunto; difatti formano oggetto di successione soltanto:
- Rapporti patrimoniali di natura reale e le relative azioni, tranne quelli costituiti intuitus personae, cioè personalissimi, come usufrutto, uso, abitazione, che si estinguono con la morte del titolare.
- Rapporti potestativi
- Rapporti patrimoniali personali non intuitus personae (si estinguono con la morte del soggetto, il diritto agli alimenti e si sciolgono alcuni contratti come il mandato).
- Rapporti inerenti all’azienda di cui il de cuius era titolare.
- Rapporti in formazione nei casi in cui la proposta nei confronti del de cuius non cade a seguito della sua morte.
Tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi che familiari (matrimonio, responsabilità genitoriale), si estinguono con la morte del titolare.
Caratteristiche della successione
La successione in generale tocca sia i rapporti che i diritti patrimoniali; la successione in mortis causa particolare, costituisce uno dei modi di acquisto di diritti patrimoniali ed ha lo scopo e la funzione giuridica che attengono al diritto patrimoniale. (Carattere patrimoniale).
Per quanto riguarda il carattere di continuità fra il de cuius e il successore nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, questo principio è importantissimo perché assicura che il patrimonio del defunto non resti neanche per un momento privo di titolare, per cui l’acquisto della qualità di successore e dei diritti sui beni, anche se avvenuto in un secondo momento, si fa risalire al momento della morte (in questo caso abbiamo un fenomeno di retroattività).
Vi è inoltre anche il carattere derivativo dei beni per successione; difatti, l’acquisto di tali beni avviene:
- Titolo derivativo-traslativo: a quando il successore acquista un diritto già esistente nel patrimonio del de cuius (ad esempio succede nel diritto di proprietà del defunto).
- Titolo derivativo-costitutivo: a quando invece il successore acquista un diritto autonomo che prima non esisteva nel patrimonio del de cuius, ma che nasce da un suo preesistente diritto, (ad esempio diritto di usufrutto costituito per testamento, che presuppone però l’esistenza di un diritto di proprietà del defunto).
Tipologie di successione
La successione inoltre può essere di due tipi: successione a titolo universale e a titolo particolare.
Successione a titolo universale
Quando un soggetto, l’erede, succede indistintamente nell’universalità o in una quota di beni, da solo o in concorso con altre persone. Per quanto riguarda la successione nel possesso, l’erede, in quanto successore a titolo universale nei rapporti attivi e passivi del de cuius (in toto o per quota), subentra al defunto anche nel possesso, che continua nell’erede, fin dall’apertura della successione, con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto. Per quanto riguarda la responsabilità per i debiti ereditari, l’erede, poiché subentra nell’insieme dei rapporti giuridici del de cuius, risponde anche dei debiti del defunto, salvo che invece abbia accettato con la formula del beneficio di inventario.
La successione a titolo universale richiede un atto di volontà del successore, cioè l’accettazione, per l’acquisto dell’eredità (c’è dunque necessità dell’accettazione).
Mentre la successione a titolo particolare è un fenomeno eventuale ed accidentale (infatti può anche non verificarsi), la successione a titolo universale è un fenomeno necessario, perché alla morte di ogni individuo l’ordinamento stabilisce che debba sempre rientrare un erede. Se il testatore si limita a disporre il patrimonio mediante legati, la qualifica di erede spetta alle persone designate dalla legge nelle norme sulla successione legittima, e in mancanza di queste persone, l’erede in ultima istanza sarà lo Stato.
Inoltre, la successione a titolo universale realizza i suoi effetti a partire dal momento della morte del de cuius e non può essere limitata alla scadenza di un dato termine. Per lo stesso principio, anche l’accettazione dell’eredità non può essere sottoposta a condizione o termine; vi è dunque l’impossibilità di una successione a titolo universale a termine. Vi è poi la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, salvo però il caso dell’accettazione con beneficio di inventario. Questa conseguenza si spiega col principio che la morte non libera il soggetto dalle obbligazioni patrimoniali assunte in vita. In tali obbligazioni, che non possono restare senza un soggetto passivo, deve per forza di cose subentrare l’erede, il quale assume l’obbligo di soddisfarle anche attingendo al suo patrimonio, che va a formare con quello ereditato un tutto unico su cui possono agire i creditori del de cuius.
Successione a titolo particolare
Si ha invece a successione a titolo particolare quando un soggetto, cioè il legatario, succede in uno o più determinati diritti reali o rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio. Il legatario non subentra nella successione del possesso; inizia invece un nuovo possesso al quale può unire quello del suo autore per goderne gli effetti (si ha accessione del possesso). Il legatario, poiché succede in uno o più determinati rapporti attivi, non è tenuto a pagare i debiti ereditari a meno che il defunto non abbia posto espressamente a suo carico il pagamento di qualche debito (in tal caso il legatario non è vincolato al di là dei limiti del valore del legato ricevuto).
La successione a titolo particolare, si realizza senza un apposito atto di volontà del destinatario dell’attribuzione ed opera ipso iure, cioè di diritto, fatta salva la possibilità di rinuncia. Il legato mortis causa è una disposizione a titolo particolare, in base alla quale un soggetto detto legatario, succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio.
Tipologie di legato
- Legato testamentario: che è la figura tipica del legato che trae origine da una disposizione testamentaria.
- Legato ex lege: che trae origine da una norma di legge.
Legato di specie e genere
- Legato di specie: ha per oggetto o il diritto di proprietà su un bene determinato o altro diritto reale già appartenente al testatore.
- Legato di genere o di quantità: ha per oggetto una cosa che fa parte di un genere, ad esempio il denaro. Con esso il legatario non acquista immediatamente un diritto reale, ma solo il diritto di credito, affinché gli si venga trasferito un bene di media qualità appartenente al genere indicato dal testatore. Solo a seguito della specificazione il legatario diventa proprietario della cosa specificata.
Altri tipi di legato
- Legato obbligatorio: attribuisce al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento e che fa sorgere un’obbligazione a carico dell’onerato.
- Legato liberatorio: libera il legatario da un’obbligazione.
Differenze tra erede e legatario
Si ricordi inoltre che si ha sublegato quando il soggetto che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è anziché l’erede un altro legatario. È invece il legato del quale beneficiario sia uno dei coeredi. Costui pertanto cumula le due qualità di coerede e legato. Quindi il prelegato prende prima la sua quota e poi divide l’eredità in quanto coerede.
L’acquisto del legato ha luogo ipso iure, cioè senza che occorra l’accettazione; pertanto, a differenza che nell’acquisto dell’eredità, nella delazione ed acquisto del diritto coincidono logicamente e cronologicamente. Se tuttavia il legatario faccia ugualmente accettazione, questa vale come conferma o come volontà di non volere rinunciare.
Ratio del diverso trattamento
La ratio del diverso trattamento riservato al legatario rispetto all’erede sta nel fatto che il legato non espone mai il suo destinatario al rischio di una perdita economica, al contrario dell’istituzione ereditaria che può essere in taluni casi anche passiva nel caso in cui prevalgano i debiti all’attivo. La rinuncia al legato è un atto abdicativo: infatti opera rispetto ad un diritto già acquisito e porta quindi non ad un mancato acquisto, ma alla perdita di un acquisto già fatto. La rinuncia al legato è un actus legitimus: non tollera cioè l’apposizione né di termini né di condizioni.
Quanto alla forma, non vige per la rinuncia al legato il formalismo richiesto per quello della rinuncia all’eredità. Tuttavia, quando il legato ha ad oggetto diritti reali sui beni immobili, la rinuncia deve farsi pena la nullità obbligatoriamente per iscritto. Inoltre, si ha la decadenza dal potere di rinunciare quando il legatario non lo faccia entro il termine fissato dal giudice su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
In primo luogo, l’erede è successore a titolo universale per cui succede nel possesso del defunto ed è tenuto al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari, mentre il legatario è successore a titolo particolare.
Inoltre, mentre all’erede spetta soltanto la petitio hereditas per ottenere la restituzione dei beni ereditati posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo, al legatario può concedersi solo la cosiddetta accessione del possesso, nel senso che può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne degli effetti. L’erede quindi è l’unico a subentrare in ogni rapporto come se ne fosse stato parte ab initio. La contrapposizione tra successione a titolo universale e particolare è appunto basata sulla contrapposizione del titolo con cui opera la chiamata o vocazione alla successione.
Apertura della successione, vocazione e delazione
Il procedimento comprende prima dell’accettazione tre fenomeni importanti: apertura della successione, vocazione, delazione.
Le fasi della successione
- Morte del De Cuius
- Apertura della successione
- Chiamata del successore
Le fasi sono dunque:
- 1 L’apertura della successione segna il momento in cui il patrimonio del defunto rimane privo del titolare, essa avviene:
- Al momento della morte del de cuius
- Nel luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio (e non nel luogo in cui è avvenuta la morte). (456 cc)
La morte (ciò vale anche con la dichiarazione di morte presunta) costituisce pertanto l’evento fondamentale che dà luogo all’apertura della successione. Essa va intesa come momento cronologico al quale si riporta la successione, che come fatto giuridico a cui la successione si ricollega.
- 2 Vi è poi la vocazione che è una fase del fenomeno successorio, più esattamente è il suo fondamento: vocazione è infatti la chiamata all’eredità, il titolo in base al quale si succede, è la designazione di colui che dovrà succedere, fatta per legge o per testamento. In particolare può aversi:
- Per testamento, ossia per atto di volontà del de cuius il quale dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
- Per legge, quando mancando il testamento, l’eredità è devoluta ai soggetti indicati dalla legge, ossia al coniuge e ai parenti entro il sesto grado (successione legittima).
Queste due forme di vocazione possono anche coesistere, infatti quando il testamento contiene solo parziali disposizioni circa i beni del defunto, il restante patrimonio viene devoluto ai successori indicati per legge.
- 3 Vi è poi la delazione che è l’attribuzione, l’offerta del diritto a succedere in favore del chiamato, sul fondamento della vocazione; essa costituisce l’aspetto dinamico della vocazione.
La vocazione indica l’aspetto soggettivo del fenomeno successorio, cioè la designazione fatta dalla legge o dal testamento, delle persone che dovranno subentrare al posto del defunto, tale fenomeno si verifica al momento della successione.
La delazione invece indica l’aspetto oggettivo del fenomeno successorio, vale a dire l’offerta concreta ad una persona vivente, del patrimonio del defunto, così che con la delazione la persona chiamata alla successione ha l’effettiva possibilità di acquistarla con un atto di accettazione; inoltre non il chiamato ma il delato può esercitare prima dell’accettazione determinati poteri indicati dal legislatore nell’articolo 460.
Da ultimo va rilevato che normalmente vocazione e delazione coincidono e si verificano all’apertura della successione. In determinati casi invece i due momenti sono distinti in quanto la vocazione è immediata, mentre la delazione è rinviata ad un secondo momento (per esempio, tizio istituisce erede Caio a condizione che si laurei, o quando viene chiamato alla successione un soggetto che deve ancora nascere per il quale la possibilità di prendere il posto del defunto è subordinata alla nascita).
Tipologie di delazione
- Delazione successiva (cd. Devoluzione): se per effetto di un'unica chiamata, due o più soggetti sono destinati a succedere l’uno dopo la morte dell’altro; è il fenomeno che si ha nella sostituzione fedecommissaria.
- Delazione solidale: ciascun successore è chiamato per l’intero, in concorso con altri; è il fenomeno che si ha nell’accrescimento.
- Delazione condizionata: se l’istituzione di erede è fatta sotto condizione sospensiva o risolutiva.
- Delazione indiretta: essa si ha nella rappresentazione; infatti, il rappresentante acquista la medesima posizione del rappresentato.
Divieto dei patti successori
L’articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di ogni convenzione con cui un soggetto dispone della propria successione e di ogni patto con cui egli dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzi agli stessi, fatte salvo il cd. patto di famiglia.
È esclusa dunque la validità dei patti successori, cioè patti con il quale una persona:
- Disponga o si vincoli a disporre dei propri beni in vista della morte a favore dell’uno o dell’altro successibile, ad esempio Tizio conviene con Caio di lasciargli la sua eredità o si impegna con Caio a lasciargli in eredità i propri beni con un testamento che si redigerà in esecuzione del patto. (patti costitutivi)
- Disponga o si obblighi a disporre con un successivo negozio di diritti che eventualmente gli possono spettare su una futura successione, ad esempio Tizio vende o si obbliga a vendere a Caio i beni che dovrebbero pervenirgli in eredità dallo zio non ancora defunto. (patti dispositivi)
- Rinunci o si obblighi a rinunciare con un successivo atto a successione non ancora aperte, ad esempio Tizio rinuncia o si impegna con Caio a rinunciare all’eredità di Sempronio che è ancora in vita. (patti abdicativi)
Tali patti sono dunque vietati perché si è voluti da un lato evitare l’immoralità di creare un’aspettativa, nascente dal contratto della morte altrui. Dall’altro voler tutelare quella piena libertà di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fisica fino al momento della sua morte.
Fondamento del divieto patti successori
Il fondamento del divieto di patti successori deve ricercarsi nel principio dell’assoluta libertà testamentaria dell’autore del testamento, che si desume anche dal divieto di porre limiti alla facoltà di revocare il testamento sino al momento della morte. Tale libertà rimarrebbe pregiudicata dal vincolo obbligatorio creato da un eventuale istitutivo di successione in quanto la sua natura bilaterale.
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