DIRITTO PRIVATO — A. CIATTI
LA FUNZIONE DEL DIRITTO PRIVATO: LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Il diritto privato nasce per rispondere a un’esigenza fondamentale della convivenza civile:
prevenire e risolvere le liti (controversie) tra consociati.
La storia insegna che, in assenza di regole condivise e di strumenti istituzionali di risoluzione, i
conflitti sfociano nell’uso della forza o si protraggono indefinitamente, danneggiando il
tessuto sociale ed economico. L’obiettivo primario dell’ordinamento è far sì che le liti si trovino
sempre a una fine certa.
Per porre termine a un litigio tra privati esistono due vie principali:
1. La Via Autonoma (o Stragiudiziale): la Transazione
Prima di adire le vie legali, le parti possono sedersi a un tavolo (spesso assistite dai rispettivi
avvocati) per negoziare un accordo.
— Il Contratto di Transazione (art.1955 c.c.): è il contratto con il quale le parti, facendosi
reciproche confessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che
potrà sorgere tra loro.
— “Meglio una brutta transazione che una bella sentenza”: la sentenza comporta costi,
tempi lunghi e l’incertezza dell’esito. La transazione offre una soluzione immediata e
condivisa, anche se richiede un compromesso da entrambe le parti.
2. La Via Eteronoma: La Giustizia Ordinaria o l’Arbitrato
Se le parti non riescono a raggiungere un accordo volontario, la lite deve essere decisa da un
terzo imparziale:
— Il Giudizio Ordinario (Processo Civile): si ricorre allo Stato attraverso la magistratura
ordinaria. Per avviare il processo occorre pagare il cosiddetto Contributo Unificato (un tributo
dovuto allo Stato per le spese di gestione della giustizia).
— L’ Arbitrato (il Lodo): è una forma di giustizia privata. Per le controversie che non
riguardano diritti indisponibili (come la vita o la famiglia), le parti possono accordarsi per non
rivolgersi al giudice statale, affidando la decisione a uno o più soggetti privati detti Arbitri
(purché in numero dispari per garantire la maggioranza nelle votazioni). La decisione finale
emessa dagli arbitri si chiama Lodo Arbitrale e ha la stessa efficacia vincolante di una sentenza
giudiziale.
DIRITTO PRIVATO VS. DIRITTO PUBBLICO: PARITÀ VS. SUPREMAZIA
La differenza sostanziale tra diritto privato e diritto pubblico risiede nella posizione giuridica
dei soggetti coinvolti.
DIRITTO PRIVATO:
Soggetto A ———- Piano di Eguaglianza Formale ———- Soggetto B
DIRITTO PUBBLICO:
Pubblica Amministrazione (Posizione di Supremazia / Potere d’Imperio) —- Cittadino Privato
(Posizione di Subordinazione)
Diritto Privato (Principio di Eguaglianza Formale)
Parte dal presupposto che tutti i soggetti coinvolti si trovino sullo stesso piano. Nessuno
possiede una posizione d’autorità o un potere coercitivo sull’altro.
Esempio: se il Signor Rossi vuole comprare il terreno del Signor Bianchi per costruirci un
garage, si applica il diritto privato. Rossi fa un’offerta; se Bianchi dice “no”, la trattativa sfuma e
nessuno può costringere Bianchi a vendere.
Diritto Pubblico (Potere d’Imperio)
Disciplina i rapporti in cui partecipa uno Stato o un ente pubblico che agisce nell’interesse
generale, esercitando un potere di supremazia (potere d&
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