Diritto privato
Capitolo 1: Cenni introduttivi
I.1 Il diritto privato
È la branca del diritto che disciplina i rapporti tra i cittadini, sulla base di presupposti e limiti che rendono possibile la vita in società. È importante sottolineare che in tutti i rapporti giuridici privati i cittadini si trovano sempre posti sullo stesso piano e quindi in condizione di parità. Ciò vale anche per la Pubblica Amministrazione quando essa agisce "iure privatorum", ovvero in veste di soggetto privato. Il diritto privato condiziona la nostra vita quotidiana.
I.2 La norma giuridica
Il concetto di norma giuridica è un concetto generale ed astratto, che viene rivolto a tutti i soggetti appartenenti ad un determinato gruppo sociale, attraverso il quale si tende ad obbligare tutti i consociati a tenere un determinato comportamento, sotto pena, in caso di violazione, di una sanzione.
Tutte le norme giuridiche, indistintamente, presentano due importanti caratteristiche:
- La generalità: ogni norma è sempre suscettibile di essere applicata ad un numero indefinito di casi.
- L'astrattezza: ogni norma deve poter essere applicabile ad un numero indeterminato di soggetti.
Dobbiamo distinguere tra norme cogenti (definite assolute o imperative) la cui applicazione è imposta dall'ordinamento e il cui rispetto da parte dei soggetti destinatati è obbligatorio, e norme relative, la cui applicazione può anche essere evitata dai soggetti interessati, giacché l'ordinamento non ne impone l'obbligatorietà. Queste ultime si dividono a loro volta in norme dispositive, quando regolano un rapporto, lasciando però libere le parti di regolarlo diversamente; e norme suppletive, le quali intervengono a disciplinare un rapporto, in tutto o in parte, laddove i soggetti privati non lo abbiano autonomamente fatto, ovvero lo abbiano fatto in modo lacunoso.
Di regola le norme devono presentare due fondamentali elementi:
- Il precetto
- La sanzione
Non si può omettere di dar conto dell'esistenza di norme definite imperfette, le quali si limitano ad enunciare un precetto o un principio, senza peraltro contenere la previsione di una sanzione in caso di inosservanze.
I.3 Le fonti del diritto privato e il codice civile
Il Codice civile è più vecchio della Costituzione, dal 1942 entra in vigore. Le Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice civile del 1942, chiamate anche disposizioni preliminari, ne trattano negli articoli dal n.1 al n. 9.
Si definiscono Fonti del Diritto tutti quegli atti e/o fatti produttivi di diritto, come tali riconosciuti dall'ordinamento. Dobbiamo peraltro ricordare che il nostro Codice Civile nasce in epoca fascista e si tratta quindi di legge anteriore alla promulgazione della Carta Costituzionale, avvenuta il 27 dicembre 1947 con entrata in vigore il 1º gennaio 1948.
Le fonti del nostro diritto:
- Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi dello Stato
- Atti di governo aventi forza di legge
- Statuti regionali
- Statuti degli Enti minori
- Regolamenti
- Usi
Sono queste le cosiddette fonti scritte, accanto alle quali meritano una menzione le fonti non scritte, o fonti di fatto, la più importante delle quali, per il nostro ordinamento, è la consuetudine. Il Codice Civile è un unico testo di legge, formato da numerosissime norme. Si tratta senz'altro di una delle leggi ordinarie di maggiore importanza per l'ambito del diritto privato. Approvato con Regio decreto n. 262 del 16 maggio 1942 (pertanto in pieno periodo fascista), entrò in vigore il successivo 21 aprile.
Ancora oggi il Codice si presenta così strutturato:
- Disposizioni sulla legge in generale: dette anche "preleggi", sono disposizioni che trattano delle fonti del diritto, dell'efficacia soggettiva, spaziale e temporale delle norme.
- Libro primo: dedicato alle persone e alla famiglia; disciplina i soggetti del rapporto giuridico. Si occupa anche delle nascite.
- Libro secondo: dedicato alle successioni e alle donazioni; disciplina legislativa in ordine alla sorte che avrà il patrimonio di un soggetto dopo la sua morte.
- Libro terzo: dedicato alla proprietà, al possesso e agli altri diritti reali; insistono sul res, bene.
- Libro quarto: dedicato alle obbligazioni; anche dei contratti, contiene una vasta parte generale di definizione e disciplina e contiene la definizione di tutti quei contratti, detti contratti tipici, compravendita ecc…
- Libro quinto: dedicato al lavoro e alle società; soggetti diversi dalla persona fisica che hanno come scopo la realizzazione di un utile.
- Libro sesto: dedicato alla tutela dei diritti.
Così come, posto che il Codice Civile è antecedente all'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale (vigente dal 1 gennaio 1948), notevole è stato nel tempo lo sforzo che il legislatore ha compiuto per armonizzare e adeguare il sistema del Codice con i ben diversi principi ispiratori di cui la Costituzione è permeata.
I.4 Partizioni del diritto privato
Il Diritto Privato comprende:
- Diritto civile, ove troviamo tutte le norme che riguardano l'esistenza del soggetto, la sua capacità, la regolamentazione generale dei vari aspetti della partecipazione del soggetto al godimento e all'utilizzazione delle risorse economiche. In particolare, qui troviamo la disciplina dei diritti reali e delle obbligazioni. Appartengono poi sempre all'ambito del diritto civile tutte quelle norme che accordano a ciascuno di noi tutela contro concrete o possibili offese che possano colpire la nostra sfera giuridico patrimoniale.
- Diritto commerciale, che comprende tutta la normativa atta a disciplinare i rapporti commerciali.
- Diritto del lavoro e diritto della navigazione
Capitolo 2: Il rapporto giuridico
II.1 Rapporto giuridico
Definiamo rapporto giuridico la "relazione tra due o più soggetti riconosciuta e disciplinata dal diritto".
II.2 I soggetti del rapporto giuridico
Con il termine soggetto si indicano i protagonisti di un rapporto giuridico: riconosceremo un soggetto attivo che è titolare del diritto e un soggetto passivo cui spetta di farsi carico del corrispondente dovere. I soggetti del rapporto giuridico vengono chiamati anche parti. Tutti gli individui estranei ad un determinato rapporto giuridico si chiamano terzi. Il termine soggetto non va assimilato unicamente al concetto di essere umano o persona fisica.
Sitazioni giuridiche soggettive attive
- Diritto soggettivo: possiamo definirlo come "il potere attribuito ad un soggetto di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse". Tale interesse deve peraltro essere riconosciuto dall'ordinamento come meritevole di tutela. Il soggetto proprietario di un fondo potrà far valere il proprio diritto "erga omnes", impedendo a chiunque di interferire con il godimento del bene. Il titolare di un diritto soggettivo si trova dunque in una posizione di potere che gli consente di agire per realizzare il proprio interesse.
- La potestà: possiamo definirla come "l'insieme dei poteri attribuiti ad un soggetto, atti a realizzare interessi che fanno capo ad altra persona. Va evidenziato come nell'essenza della potestà oltre al concetto di "potere" vi sia, inscindibile, anche quello di "dovere".
- Le facoltà: a volte definite come "diritti facoltativi", esse non sono vere e proprie situazioni giuridiche soggettive autonome, bensì rappresentano un elemento per così dire accessorio del diritto soggettivo. Non godono pertanto di vita propria e di autonomia.
- L'aspettativa: definisce la posizione di un soggetto che attende che a suo favore maturi un diritto soggettivo. In questi casi al soggetto l'ordinamento accorda la possibilità di compiere, se necessario, atti consecutivi o cautelari.
- Gli status: con tale espressione definiamo l'insieme dei diritti e dei doveri propri di un soggetto.
- L'interesse legittimo: sostanzia nella pretesa che ogni soggetto può vantare circa la legittimità dell'azione amministrativa.
- Gli interessi diffusi: con tale espressione si indicano le situazioni giuridiche attive che appartengono ad una determinata collettività nel suo complesso.
- Gli interessi collettivi: si tratta delle situazioni giuridiche soggettive attive proprie di una determinata collettività, la cui tutela è affidata ad un ente esponenziale.
Sitazioni giuridiche soggettive passive
- L'obbligo giuridico: si sostanzia nel dovere di tenere un comportamento rivolto al soddisfacimento di un interesse altrui. È il caso del debitore, il quale ha il dovere di saldare il debito al proprio creditore.
- Il generico dovere di astensione: individua la posizione di supremazia. Nel caso, ad esempio del diritto assoluto di proprietà, tutti devono astenersi da qualsivoglia comportamento atto ad intralciare, impedire o comprimere il diritto del proprietario legittimo.
- L'onere: lo possiamo definire alla stregua del sacrificio di un interesse, proprio di un soggetto, cui il medesimo si sottopone per poter acquisire o conservare un vantaggio giuridico.
- La soggezione: si trova in tale posizione il soggetto che subisce l'esercizio dell'altrui diritto potestativo.
II.3 I diritti soggettivi
- Diritti soggettivi assoluti: il titolare di un siffatto diritto gode del potere di esercitarlo "erga omnes" ovvero nei confronti di tutti gli altri consociati. Questi ultimi, per contro, non sono soggetti ad uno specifico obbligo, bensì ad un generale "dovere di astensione" da qualunque comportamento atto a violare, in tutto o in parte, l'altrui diritto. Sono assoluti tutti i diritti inviolabili della persona.
- Diritti soggettivi relativi: qui il soggetto titolare del diritto può esercitare la sua pretesa solo nei confronti di uno o più soggetti determinati. Si tratta di diritti per il cui soddisfacimento non basta, come accade per i diritti assoluti, l'altrui astensione da comportamenti lesivi, bensì occorre la cooperazione attiva del soggetto obbligato. Tipico diritto relativo è il diritto di credito.
- Diritti potestativi: indicano tutti quei diritti che conferiscono al titolare il potere di modificare a proprio vantaggio, e unilateralmente, la situazione giuridica di un altro soggetto.
II.4 Esercizio e abuso del diritto soggettivo
Un diritto viene esercitato quando il suo titolare è in grado di porre in essere tutte quelle attività utili al perseguimento dell'interesse finale. Vi è però da sottolineare che, spesso, il momento della nascita del diritto e quello della sua esercitabilità non coincidono. D'altro canto, è anche vero che l'esercizio di un diritto soggettivo è rimesso alla piena libertà ed autonomia del soggetto: se sono titolare di un diritto di credito verso Mevio, in linea di principio e fatti salvi gli effetti della prescrizione estintiva, l'ordinamento non mi obbliga ad esercitarlo; sarà frutto di una scelta anche decidere attraverso quali modalità agire per il soddisfacimento della mia pretesa: dinnanzi ad un debitore inadempiente, potrò decidere ad esempio se agire immediatamente in giudizio, limitarmi all'invio di una diffida o, addirittura, non fare alcunché per un certo tempo.
L'autonomia e la libertà concessa dall'ordinamento al titolare del diritto incontrano peraltro qualche limite: per un verso infatti si ritiene che l'autodeterminazione del soggetto privato non possa generare incertezza. Un limite importante è rappresentato dal divieto di "abuso" del diritto medesimo.
Possiamo in sintesi affermare che vi sia abuso ogni qualvolta un soggetto, titolare di un diritto, utilizzi i poteri che gliene derivano per perseguire interessi differenti da quelli insiti nel diritto stesso, al solo fine di danneggiare altro soggetto, o per trarre un profitto ingiusto.
Nel codice civile non rinveniamo una definizione generale del concetto di abuso del diritto. Nel complesso, dunque, possiamo affermare che sarà compito del giudice verificare, di volta in volta, che il titolare di un diritto lo abbia esercitato secondo il principio generale di correttezza e nel rispetto della regola del "neminem laedere".
II.5 L'oggetto del rapporto giuridico
Nel linguaggio comune si intende ad associare il termine "bene" a qualcosa di materiale e tangibile (normalmente, una persona ricca possiede "anti beni" assimilando il significato di tale termine a quello, più usato, di "cosa"). In realtà sotto il profilo giuridico identifichiamo il "bene" con tutto ciò che può utilmente soddisfare il bisogno di un soggetto, prescindendo dal fatto che si tratti di cosa "materiale" (es. un'automobile) o di elemento "immateriale" (es.: un software).
II.6 Fatti e atti giuridici
Si rende necessario definire il concetto di "fatti giuridici" che individuiamo in "tutti gli accadimenti, sia naturali che umani, ai quali l'ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici".
All'interno della categoria dei fatti giuridici occorre distinguere:
- Fatti giuridici in senso stretto: si tratta di tutti quegli eventi ed accadimenti naturali, che si producono indipendentemente dalla volontà e dall'attività dell'uomo (es.: la fioritura delle piante).
- Atti giuridici: si tratta degli accadimenti per la produzione dei quali è necessaria la consapevole volontà e attività dell'uomo. Per essere tali devono venir realizzati da un soggetto capace di intendere e di volere, cui l'ordinamento riconosce il potere di modificare la realtà esterna. A loro volta, gli atti giuridici si distinguono in atti giuridici in senso stretto, ovvero quei comportamenti umani consapevoli e volontari; e negozi giuridici, espressione con la quale indichiamo gli atti umani, consapevoli e volontari, i cui effetti giuridici, purché rispettosi dei limiti imposti dalla legge, sono determinati dal soggetto agente.
Sotto il profilo della conformità ai dettami dell'ordinamento giuridico, definiamo atti leciti tutti quelli che non violano le norme e i principi vigenti; in caso contrario ci troveremo dinnanzi ad atti illeciti. Va infine ricordato che gli atti giuridici in senso stretto sono individuati ("tipizzati") e disciplinati direttamente dalla legge.
II.7 Cenni sulla pubblicità
Il rilevantissimo numero di rapporti giuridici di varia natura ha imposto al Legislatore la necessità di creare un sistema di "pubblicità" grazie al quale, entro certi limiti, al singolo sia consentito di attingere, in via preventiva, informazioni utili e necessarie al fine di dar vita a rapporti validi ed efficaci.
Distinguiamo in questo senso tra:
- Pubblicità dichiarativa: è un onere per la parte interessata e ha lo scopo di portare alla conoscenza dei terzi l'esistenza di un atto (la cosiddetta "opponibilità dell'atto ai terzi"). L'assenza di tale pubblicità non incide sulla validità dell'atto, ma espone il soggetto agli effetti di iniziative di terzi.
- Pubblicità costitutiva: in questi casi l'assolvimento delle formalità pubblicitarie assume il rango di elemento essenziale per la validità dell'atto il quale, in caso di omissione, non sarà in grado di produrre i suoi effetti.
- Pubblicità notizia: è una forma di pubblicità che unicamente serve a fornire informazioni su determinate circostanze e fatti.
Capitolo 3: I soggetti del rapporto giuridico
III.1.2 Persona fisica e capacità giuridica
Per il nostro ordinamento giuridico sono da considerarsi soggetti dell'attività giudica:
- La persona fisica
- Le persone giuridiche
- Gli enti di fatto
Non v'è dubbio che tra questi il soggetto che per il nostro ordinamento assume maggiore centralità ed importanza sia l'essere umano (persona fisica); a tacer d'altro, tale principio lo si desume anche solo scorrendo il testo della nostra Costituzione, che ha elevato ogni essere umano al rango di soggetto di diritto, con eguale grado di giuridica soggettività.
Ogni persona fisica dunque è per il nostro ordinamento posta su un piano di assoluta parità ed eguaglianza con tutti gli altri esseri umani, avendo la nostra Carta Costituzionale cancellato, senza ombra di dubbio, ogni possibile discriminazione:
- ART. 2 Cost. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo..."
- ART. 3 Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...."
All'essere umano quale soggetto di diritto è dedicato il Titolo I del Libro I del Codice Civile. Per il nostro ordinamento ogni persona fisica, al momento della nascita, acquisisce la capacità giuridica. Cosa si intende per capacità giuridica? Possiamo definirla come "l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici", ovvero di poter essere protagonista di situazioni giuridiche sia attive che passive. L'unico evento che può privare un soggetto della propria capacità giuridica è la morte. La nostra Costituzione, all'art. 22, chiarisce in particolare che nessun cittadino potrà essere privato di tale capacità.
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