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DIRITTO PRIVATO

1. Le fonti e le situazioni giuridiche

Il è un insieme di norme giuridiche che risolve e previene i contrasti. Una regola (o

diritto

prescrizione), invece, è una proposizione la cui funzione è quella di prescrivere un comportamento

come obbligatorio, vietato o lecito; può essere: individuale, concreta, generale e astratta. Una regola

viene dall’esterno); ha delle

diventa norma giuridica quando è eteronoma (quando caratteristiche:

generalità, astrattezza, sanzione e devono rispettare i principi di uguaglianza formale e sostanziale.

L’insieme delle norme forma gli l’ordinamento

, i quali possono essere diversi, tra cui

ordinamenti

giuridico, un universo di regole di diritto prodotte in conformità ad un apparato di fonti. Le fonti

possono essere: f. di produzione (modi di formazione delle norme giuridiche) e f. di cognizione (testi

trattati dell’UE (i provvedimenti dell’UE

che contengono le norme giuridiche già formate); esse sono:

sono: regolamenti e direttive), Costituzione (legge fondamentale) e leggi costituzionali, atti con forza

di legge (sono: leggi ordinarie, con iter legis ordinario; decreti legge, solo in casi di necessità e

urgenza; decreti legislativi, emanati dal Governo su proposta del Parlamento, con legge delega),

leggi regionali, regolamenti (delle Autority), usi (fonti non scritte, procedure, che tutti rispettano).

Le norme hanno efficacia nel tempo, entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU

(vacatio legis) e, da questo momento, non varrà più il principio di ignoranza: entrano quindi

nell’ordinamento giuridico. È possibile che alcune norme vengano abrogate, in 3 casi: per

dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti,

perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore; è previsto anche

come metodo di abrogazione il referendum abrogativo. Vige, inoltre, il principio di irretroattività delle

leggi: per le leggi penali è assoluto, per le leggi civili/amministrative può essere derogato e per le

leggi retroattive vale solo per una motivata ragione. Le leggi hanno efficacia anche nello spazio,

infatti si distinguono: leggi nazionali, leggi del luogo e leggi internazionali.

L’operazione con cui si applicano norme astratte e generali a rapporti tra i soggetti è detta

interpretazione, che può essere: i. letterale (si applica il fatto palese che scaturisce dalla legge), i.

teleologica (la legge ha uno scopo razionale; può essere estensiva o restrittiva), i. giudiziale (regola

concreta che il giudice applica per risolvere la controversia, viene applicata solo in quel caso) e i.

dottrinale (basata sulle interpretazioni degli studiosi di diritto, fornisce ai giudici modelli logici per

Una volta interpretate, le norme vengono applicate, e l’applicazione può

interpretare le norme). (secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico, si trovano soluzioni

essere: diretta o analogica

simili per casi simili; non vale per le norme penali).

2. Le situazioni giuridiche

Il è una relazione disciplinata dalla legge tra due soggetti, ciascuno dei quali è

rapporto giuridico

investito da una situazione giuridica (attiva o passiva).

Si distinguono: diritto in senso oggettivo (norme che prescrivono un certo comportamento) e diritto

in senso soggettivo (pretesa di un soggetto a che altri assuma un comportamento prescritto dalla

norma). I diritti soggettivi si distinguono in: d. assoluti (erga omnes, nei confronti di tutti) e d. relativi

(solo nei confronti di un soggetto determinato). A loro volta, i diritti assoluti si dividono in: d. soggettivi

patrimoniali (suscettibili di valutazione economica) e d. soggettivi non patrimoniali (sono i d. della

personalità); anche i diritti relativi si possono distinguere in: d. soggettivi patrimoniali (es:

Un’altra situazione soggettiva

obbligazioni) e d. soggettivi non patrimoniali (riguardano la persona).

riguarda i diritti potestativi, ossia una soggezione, un diritto di un soggetto nei confronti di un altro

determinato, a subire l’esercizio di questo diritto.

soggetto l’obbligo

Si distinguono: (tenere o meno un certo comportamento), la facoltà (situazione in cui un

soggetto compie un atto legittimamente) e il potere (possibilità di compiere un atto efficacemente).

3. Fatti e atti giuridici

Il è un evento naturale a cui il diritto fa corrispondere una conseguenza giuridica; si

fatto giuridico

dall’atto giuridico,

distingue ossia un atto compiuto dalla persona umana a cui il diritto fa

corrispondere una conseguenza giuridica. Si dividono in: atti materiali (atto di un soggetto umano a

cui il diritto fa corrispondere una conseguenza giuridica, con o senza volontà del soggetto) e atti

giuridici (atto compiuto da un soggetto con conseguenze giuridiche solo se il soggetto li ha voluti).

Questi ultimi si possono distinguere in: atti leciti (una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una

(un comportamento è contrario ad una norma dell’ordinamento giuridico,

condotta lecita) e atti illeciti

e comporta una sanzione). Gli atti si dividono in: atti unilaterali, atti plurilaterali, atti unipersonali, atti

collegiali, atti patrimoniali e non patrimoniali, atti personalissimi, atti tra vivi e a causa di morte. Tutti

gli atti devono essere validi per poter essere efficaci.

4. La persona fisica

Una è un soggetto con capacità giuridica titolare di diritti e doveri, che alla nascita

persona fisica

acquista la capacità giuridica, e la perde solo con la morte (quando cessa di avere una capacità

celebrale). Anche un nato apparentemente morto può avere la capacità giuridica (se ha fatto almeno

un respiro); il concepito, invece, è privo di capacità giuridica, ma ha delle aspettative di diritto, che

diventeranno diritti quando nascerà.

Il soggetto esiste mediante atti di stato civile, che testimoniano la verità fino a querela del falso;

L’unica informazione che

cesserà poi di esistere con gli atti di morte. può essere ratificata è il sesso.

Una persona ha diverse sedi: domicilio (luogo dove il soggetto ha la sede principale dei suoi affari;

alla morte, la successione è stabilita presso il domicilio del defunto), residenza (luogo della dimora

abituale della persona), dimora (luogo dove attualmente il soggetto vive) e soggiorno (luogo in cui

temporaneamente si prende alloggio). per quanto riguarda il domicilio dei coniugi non separati, può

essere diverso.

Una particolare disciplina è prevista per quelle persone scomparse, che non danno più notizie di sé;

Inizialmente si dichiara al tribunale dell’ultimo domicilio

si crea, quindi, una situazione di incertezza.

o residenza del soggetto la scomparsa e si nomina un curatore (per atti di ordinaria

l’assenza,

amministrazione). Se entro 2 anni la persona non compare, viene chiesa che determina

entrano nel possesso dei beni dell’assente e possono gestirli;

che gli eredi hanno il possesso ma

Se l’assente dovesse

non la proprietà: godono dei loro frutti, ma non ne diventano proprietari.

tornare, i beni gli vengono restituiti, ma non i frutti. Dopo almeno 10 anni dalla scomparsa, è possibile

dichiarare la morte presunta del soggetto, e avverranno gli stessi effetti della morte (gli eredi

diventeranno proprietari dei beni, e il coniuge si può risposare); qualora il morto presunto dovesse

tornare, tutti i beni gli devono essere restituiti, e il nuovo matrimonio del coniuge perde valore.

La è la capacità di compiere validamente atti giuridici, acquisendo diritti e doveri

capacità di agire e si può perdere qualora il soggetto abbia un’infermità

(es: sposarsi), si acquisisce con la maggior età

mentale perenne (interdizione giudiziale). Gli atti compiuti da qualcuno che non ha la capacità di

agire sono invalidi. Per quanto riguarda i minorenni, viene detto che compiono azioni con la

L’incapacità

rappresentanza di mandato dei genitori. può essere: i. legale (si divide in: assoluta, per

l’interdizione con l’emancipazione e l’inabilitazione) e

la minore età, legale e giudiziale; relativa, i.

naturale. Esiste anche una situazione di limitata capacità di agire per alcuni atti, per la quale viene

del convivente…)

nominato da un Giudice tutelare (su istanza dello stesso beneficiario, un

amministratore di sostegno (per i soggetti fragili). Il Giudice dichiarerà ciò che potranno fare

l’amministratore e l’amministrato; ogni 6 mesi, poi, l’amministratore dovrà redigere una relazione

sull’andamento dell’amministrazione e sulla situazione dell’amministrato.

all’interdizione,

Con riferimento questa può essere di due tipi: i. giudiziale (riferita ad un maggiorenne

in stato di abituale infermità mentale, è prevista una sentenza che privi il soggetto della capacità di

agire; verrà poi nominato dal Giudice un tutore per provvedere ai suoi interessi) e i. legale (privazione

agire prevista dalla legge in certi casi, come l’ergastolo o la condanna alla reclusione

della capacità di L’inabilitazione

per un periodo minimo di 5 anni). è la parziale perdita della capacità di agire, a causa

di un’infermità mentale meno grave; una volta partita la domanda (es: dal coniuge), il Tribunale può

decidere se dichiarare l’inabilitazione o l’interdizione, e verrà poi nominato un curatore.

Con riferimento al minore emancipato (avviene solo in caso di matrimonio di un minorenne), a 16

anni verrà nominato un curatore (coniuge maggiorenne o una persona nominata dal Giudice

tutelare), il quale provvederà a svolgere gli atti di straordinaria amministrazione per il soggetto,

mentre quelli di ordinaria amministrazione potrà compierli lui stesso.

I minori, invece, sono rappresentati legalmente dai genitori, i quali hanno la responsabilità

genitoriale; con la rappresentazione legale, i genitori possono amministrare i beni del minore,

compiere atti di straordinaria amministrazione solo su autorizzazione del giudice. Hanno l’usufrutto

legale dei beni del minore: possono usare i frutti dei beni, ma solo per la famiglia. Anche con i

genitori, i minori non possono compiere atti personalissimi (es: matrimonio, testamento).

5. I diritti della personalità

sono tutti quei diritti legati alla persona, e hanno diverse tutele: t.

I diritti della personalità

costituzionale (art. 2, mediante riconoscimento di questi diritti), t. penale (sanzione penale per chi

viola questi diritti) e t. civile (risarcimento del danno, reintegrazione in fora specifica e pubblicazione

l’integrità, la salute e

della sentenza). Valori molto importanti per una persona sono:

l’autodeterminazione (è necessario un consenso per il trattamento medico). I diritti della persona

sono: assoluti (protetti nei confronti di tutti), indisponibili (non possono essere ceduti), non

patrimoniali (non sono suscettibili di valutazione economica) e imprescrittibili (il loro mancato

esercizio non ne determina la perdita).

Il 1° di questi diritti è relativo agli , ossia il consenso della

atti di disposizione del proprio corpo

cessione di parti del proprio corpo, purché non ne determini la perdita permanente della funzionalità

(es: donare sangue); il consenso prestato può essere revocato in qualsiasi momento; tuttavia, ci

sono dei trattamenti sanitari che vengono applicati indipendentemente dal consenso (es: riserva di

legge, stato di incoscienza, paziente incapace). Il 2° è , ossia il modo e il mezzo di

il diritto al nome diritto, è prevista un’azione

identificazione della persona, anche lo pseudonimo; per chi lede questo

il diritto all’onore

di reclamo, ma anche di usurpazione (verso chi lo danneggia). Il 3° è , ossia alla

dignità, al decoro personale e alla considerazione sociale; è previsto un risarcimento del danno. Il

4° è , ossia una riproduzione grafica delle fattezze di una persona; è possibile

il diritto all’immagine

gestire l’immagine di una persona solo con il suo consenso, o qualora sia una persona nota, o, in

eventi pubblici, anche se la persona non è famosa e non si ha il suo consenso; se invece i soggetti

il diritto all’identità

sono minorenni, bisogna sempre chiedere il consenso dei genitori. Il 5° è

: ogni individuo ha il diritto ad essere descritto esattamente così com’è in base alla propria

personale

personalità; la sua violazione determina solo un danno ingiusto (tutela civile). Il 6° è il diritto alla

, ossia il diritto al riserbo dell’intimità della vita domestica privata, di situazioni personali

riservatezza

e famigliari. Il 7° è , dove è necessario dare il consenso

il diritto alla protezione dei dati personali

per poterli usare; se vengono violati, il soggetto deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per

evitarne l’abuso. L’8° è il diritto all’oblio , ossia il diritto di essere dimenticati; può venire meno

notizia abbia una rilevanza speciale (legato c’è anche il diritto alla cancellazione). Infine,

qualora la la verità della notizia, l’interesse pubblico e la

esiste , nel quale devono esserci:

il diritto di cronaca

continenza del linguaggio (uso di un linguaggio adeguato); qualora vi siano queste caratteristiche, il

diritto alla cronaca prevale su quelli della personalità. Vi è poi , nel quale viene

il diritto di satira

utilizzato un linguaggio più colorito, ma senza ledere la dignità del soggetto.

6. I beni

, in senso giuridico, sono quelle cose che possono essere oggetto di diritto; in senso naturale,

I beni

invece, corrispondono ad un’attitudine delle cose a soddisfare bisogni nuovi. Esistono poi le energie

naturali, che sono beni che hanno valore economico se sono in quantità limitata e si è disposti a

procurarseli (es: energia elettrica). Si distinguono, inoltre: cose comuni di tutti (cose il cui uso non

impedisce a qualcun altro un uso contemporaneo) e cose di nessuno (cose che, pur non

appartenendo a nessuno, possono formare oggetto di proprietà, e sono quindi beni in senso

giuridico).

I beni pubblici sono beni di utilità generale, e si dividono in: demanio pubblico (beni di proprietà dello

Stato, si dividono in: d. naturale a d. artificiale), patrimonio indisponibile dello Stato (beni che

soddisfano l’interesse pubblico) e patrimonio disponibile dello Stato (beni di proprietà dello Stato).

I beni si possono distinguere in: b. immobili (tutto ciò che è incorporato, naturalmente o

artificialmente, anche temporaneamente al suolo) e b. mobili (tutto ciò che non è definito dalla legge,

prodotti del suolo e sottosuolo dal momento della separazione, beni iscritti ai pubblici registri). Esiste,

l’università di mobili,

poi, un insieme di beni mobili aventi lo stesso proprietario e una destinazione

unitaria; il proprietario può disporre dell’universalità nel suo insieme dei singoli beni separatamente.

una cosa principale e un’altra (detta pertinenza)

La pertinenza è un rapporto nel quale si individua

che è destinata in modo durevole al servizio della prima. Diverso dalla pertinenza sono le cose

ossia più cose che vengono unite tra loro per formare un’unica cosa, la quale perde

composte,

identità se una delle sue cose componenti viene separata.

Altre distinzioni dei beni sono quelle tra: b. fungibili (beni indifferentemente sostituibili con altri dello

stesso genere, qualità o quantità; es: denaro) e b. infungibili (beni unici, non sostituibili; es: lavori su

(beni che si estinguono con l’uso; es: cibo) e

misura), b. consumabili b. inconsumabili (beni che

consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se si possono deteriorare; es: automobile).

7. I diritti reali: la proprietà

“res”

I riguardano la (=cose), cioè i beni, dove il proprietario ne gode e gli altri devono

diritti reali (o sequela, i diritti “seguono” la cosa a cui

rispettarlo; hanno delle caratteristiche: diritto di seguito

fanno riferimento), difesa assoluta (il titolare dei diritti ha il diritto di difendersi contro tutti coloro che

ledano questi diritti), possesso (questi diritti si acquistano anche per possesso) e numero chiuso (i

diritti sono solo quelli previsti dal codice civile). I diritti reali sono: la proprietà (art. 832 c.c.) e i diritti

(si esauriscono nell’esercizio di una sola facoltà).

reali minori è il diritto di godere e disporre dei beni in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con

La proprietà

l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico; il proprietario ha, quindi, la

disposizione giuridica del bene, e può farne ciò che vuole, nei limiti della legge (pienezza). Può

dell’utilizzo del bene e anche dei suoi frutti;

godere la facoltà di godere può essere anche di altri

soggetti, ma solo il proprietario può decidere di donarlo, e può anche decidere di escludere chiunque

altro soggetto dall’utilizzo del bene. Qualora ci siano bisogni di utilità pubblica, il bene può anche

essere espropriato, e il proprietario non può ribellarsi, ma riceverà un corrispettivo pari al prezzo sul

mercato del bene espropriato. Oltre alla funzione sociale, sono previsti altri limiti: il divieto degli atti

(nell’esercizio del suo diritto di

emulativi proprietà, un soggetto non può danneggiare terzi, altrimenti

sarebbe abuso di diritto), i piani regolatori, le immissioni moleste (ogni proprietario deve rispettare

le immissioni altrui nei limiti della tollerabilità, valutata in base alla situazione).

La propriet&agra

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoleecavallii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Barbierato Daniela.
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