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Diritto privato anno 2022-23

Definizione di diritto

Diritto: viene definito in base alla sua funzione (esistono diverse definizioni, per questo può essere solo approssimato). Si ha diritto quando si ha una serie di regole atte a risolvere o prevenire dei contrasti. La sua funzione è quella di non creare contrasti, prevenirli e risolverli. Le norme non sono tutte diritto, esistono anche quelle religiose, ma le norme giuridiche sono eteronome, ossia provengono dall'esterno, vengono imposte. Le regole religiose sono invece autonome, ciascuno di noi decide se seguirle o meno.

Ordinamento

L’insieme di regole giuridiche definisce un ordinamento (ORDINAMENTO = INSIEME DI REGOLE GIURIDICHE), esistono tanti ordinamenti che convivono tra di loro (sportivo, sovranazionale ecc).

Diritto privato: regole connesse alla coabitazione tra i consociati (privati).

Regola giuridica

Una regola giuridica (che diventa norma giuridica) deve avere delle caratteristiche:

  • Astratta, ossia deve regolare delle fattispecie astratte.
  • Generale, ossia deve riguardare la generalità dei consociati (soggetti privati).
  • Coazione, ossia se la norma non è rispettata scatta la sanzione.
  • Deve rispettare il principio di uguaglianza sostanziale e formale (art. 3 costituzione).

Fonti del diritto

Fonti: il sistema delle fonti è strettamente gerarchico (in caso di contrasto tra fonte primaria e secondaria prevale quella primaria).

Gerarchia delle fonti

Al primo posto ci sono i trattati dell’Unione Europea. Sono formati da:

  • Le direttive: quando vengono emanate, per essere utilizzate devono essere recepite attraverso un decreto legislativo. La direttiva deve essere chiara ed univoca, e solo in questo caso viene applicata direttamente.
  • I regolamenti: provvedimenti emanati da istituzioni europee che hanno valore in ciascun stato membro nel momento in cui vengono pubblicate sulla gazzetta dell’UE.

Al secondo posto ci sono la Costituzione e le leggi costituzionali.

Al terzo posto ci sono gli atti con forza di legge, formati da:

  • Leggi ordinarie: (Sistema parlamentare perfetto = camera e senato hanno gli stessi poteri e gli stessi compiti), possono essere su iniziativa del governo oppure da parte di un singolo parlamentare, ma anche da parte del referendum popolare o consigli regionali.
  • Decreti legge: emanati solo in casi di necessità ed urgenza da parte del Governo. Nel momento in cui è pubblicato è direttamente legge, deve però essere ratificato entro 60 giorni dal parlamento, ed in caso contrario viene eliminato.
  • Decreti legislativi: emanati dal governo a seguito di una legge delega del parlamento, ossia una legge che fissa i limiti su cui deve legiferare il governo (dà i criteri direttivi al governo). Si usano ad esempio per il recepimento delle norme europee.

Queste norme diventano norme dello stato italiano nel momento in cui vengono promulgate dal Presidente della repubblica (non può rifiutarsi più di due volte). Dopo essere promulgate vengono pubblicate sulla gazzetta ufficiale (dopo 15 giorni).

Giudizio sui provvedimenti

Esistono due tipi di ricorsi:

  • Ricorso pregiudiziale: si ha quando una regione emana una legge in contrasto con la carta costituzionale. Il governo ricorre alla corte costituzionale contro la legge regionale.
  • Giudizio incidentale: c’è un’ordinanza del giudice.
  • Dichiarazione di legittimità.

Effetto retroattivo della sentenza: se c'è un giudizio in atto in cui si applica la norma è come se non esistesse. Gli unici casi in cui la sentenza non è valida è solo se ci sono già state altre sentenze già passate in giudicato.

Altre fonti

Al quarto posto ci sono le leggi regionali.

Al quinto posto ci sono i regolamenti, emanati da autority.

Al sesto posto ci sono gli usi e le consuetudini:

La serie di consociati considera quella consuetudine come una norma scritta (sistema di civil law: il diritto lo fa il giudice. Il sistema inglese è di common law).

Abrogazione

Abrogazione: cancellazione delle norme dall’ordinamento

  • Espressa: viene emanata una successiva norma che dice che un articolo viene eliminato. Ci può essere un referendum abrogativo (50%+1), oppure una sentenza di illegittimità.
  • Tacita: quando vi è una legge che ricostruisce un’intera materia. Si ha quando viene emanata una nuova norma che è in contrasto con quella precedente (prevale quella più recente).
  • Principi di irretroattività: le leggi penali non sono retroattive. C'è reato nel momento in cui c'è la norma. Le leggi civili possono essere retroattive, ci deve però essere un motivo.

Le norme cambiano nel tempo e nello spazio.

Diritto internazionale privato

Diritto internazionale privato: norme in cui l’ordinamento italiano deroga determinate norme in determinate situazioni (persone straniere che si sposano in Italia, deve essere applicato il diritto straniero). Sono norme straniere che vengono applicate dal giudice nel nostro ordinamento. Non c’è più il principio della reciprocità (se in un paese straniero si diventa maggiorenni a 16 anni, quando viene in Italia sarà considerato comunque maggiorenne).

Non tutte le norme sono riconoscibili: se vi sono norme straniere che presuppongono discriminazione di genere, religiosa, politica, quelle norme non vengono applicate. Devono essere coerenti con i principi universali dell’uomo.

Norme di diritto internazionale privato

  • Legge del luogo: si ha quando vi sono diritti di proprietà e possesso. Si applica con fatti illeciti (se uno straniero fa un incidente in Italia si applica il diritto italiano).
  • Obbligazioni e contratti: contratti tra stranieri, spetta ai contraenti scegliere quale legge applicare, e se non decidono si applica il diritto del paese del contraente che dà la prestazione caratteristica (regolamento Roma 1).
  • Regolamento Roma 3: in caso di divorzio si applica la legge comune dei coniugi, o in caso di legge diversa si applica la legge del paese in cui si svolgono i fatti.
  • Regolamento Roma 4: si applica la legge dell’ultima residenza del defunto (straniero che muore in Italia, la successione è di diritto italiano, a meno che il defunto specifica la legge straniera).

Interpretazione delle norme

Le norme devono essere interpretate, ossia bisogna dargli un significato. Ci sono vari tipi di interpretazioni:

  • Letterale: dare un senso letterale alla norma.
  • Teologica: quale è il fine che il legislatore ha voluto perseguire con quella norma. Può essere di tipo estensivo (applicato a tutti) o restrittivo (solo chi ha la cittadinanza).
  • Analogica: non si applica a norme penali ed eccezionali. Due tipi: analogia di diritto (riguarda i principi fondamentali dell’ordinamento, può essere applicata alla fattispecie in questione) e analogia della legge (vi è una norma che ha una causa di giustificazione giuridica che può essere simile ad un’altra norma). Si ha analogia quando vi è una norma che ha una giustificazione giuridica adattabile ad un’altra fattispecie perciò non è stata applicata.

Lezione 9/03/2023

“Un'altra fattispecie", si applicano se c'è una fattispecie che non ha una norma a doc. Analogia della legge si ha "se c'è un norma che ha una giustificazione giuridica adattabile ad un'altra fattispecie, per cui non è stata promulgata" es. lavoratore autonomo e lavoratore generale.

Per interpretazione del giudice, si intende quando il giudice deve dare un significato alla norma ed dare un senso al caso pratico.

  • Tine: applicazione delle norme a casi concreti.
  • Efficacia: nella controversia particolare autorità di cosa giudicata.
  • Limite: non oltre il caso concreto.
  • Precedenti: autorevolezza NON di diritto.

Interpretazione della dottrina

  • Valore: basato solo sulla forza della convinzione.
  • Limite: fornisce ai giudici modelli logici e coerenti per interpretare le norme.

Situazioni giuridiche

Diritto in senso oggettivo: “insieme di norme giuridiche, che prescrivono un determinato comportamento e che prevengono o risolvono dei contrasti".

Diritto in senso soggettivo: "la pretesa che ha un soggetto nei confronti degli altri soggetti affinché questi intraprendano dei determinati comportamenti prescritti dalla norma e viene regolato dal diritto oggettivo.

Classificazione dei diritti soggettivi

Le situazioni soggettive attive, si dividono in 2 aree:

  1. Diritto soggettivo patrimoniale: suscettibile di valutazione economica. Si divide in:
    • II Diritto soggettivo patrimoniale assoluto, sono i diritti di proprietà.
    • Per Diritto soggettivo patrimoniale relativo, si intendono i diritti di credito o le obbligazioni; relativo vuol dire che il soggetto passivo, colui che deve, è determinato (es. lavoratore -> lavoro -> datore) o determinabile (es. datore -> stipendio -> lavoratore).
  2. Diritto soggettivo non patrimoniale
    • II Diritto non patrimoniale assoluto, sono i diritti della personalità, per esempio che nessuno deve ledere il mio diritto al nome, la mia reputazione e la mia privacy.

Per Diritti soggettivi non patrimoniali relativo, che hanno soggetto determinato, si intendono i diritti/obblighi di famiglia, obblighi perché il contenuto non è patrimoniale, per esempio mantenere figli e istruirli.

Per Diritto soggettivo attivo, si intende il diritto potestativo, che è un diritto relativo, cioè "il potere di influire, che ha un soggetto, mediante il proprio atto di volontà nel modificare la situazione giuridica di un altro soggetto"; il soggetto determinato è passivo, cioè non deve intraprendere nessun comportamento (stato di soggezione), es. lavoratore -> dimissioni (rispettando il preavviso, il datore deve subire/ accettare le dimissioni).

Inoltre ci sono anche gli interessi, che riguardano la collettività, che possono essere:

  • Diffusi, per il soggetto come consumatore è tutelato da associazioni, mediante azioni collettive introdotte in Italia.
  • Legittimi, in cui l'interesse del singolo coincide con l'interesse generale, es. partecipazione a un concorso pubblico, dovrebbe vincere chi ne ha merito, ma se truccato il soggetto perde.

Distinzione

Fatto giuridico, è un fatto in senso stretto, evento naturale che ha conseguenze giuridiche; es. fulmine che brucia palazzo.

Atto giuridico, sono eventi in cui vi è la volontà e l'azione umana. Sono di 2 tipi: materiali, fatti consapevoli e volontari dell'uomo che producono effetti giuridici indipendentemente che il soggetto li abbia voluti; es. incidente.

  • Negozi giuridici, in cui c'è la doppia volontà, cioè c'è la volontà del fatto e delle conseguenze quindi degli effetti giuridici: es. contratto di compravendita.

Persona fisica e diritti connessi

Persona fisica "si intende persona nel diritto, quando vi è la capacità giuridica", es. l'uomo.

Capacità giuridica "attitudine dell'uomo di essere titolare di diritti e doveri: soggettività giuridica". La capacità spetta al soggetto in quanto tale, si acquista con la nascita e perdura fino al momento della morte cerebrale.

Il soggetto diventa persona fisica dal momento che ha la capacità giuridica, quindi quando nasce. Il bambino concepito ma non nato, non ha la capacità giuridica, ha alcuni diritti successori a condizione che il nascituro nasca, es. testamento lasciato a bambino concepito.

Se si riconosce il Diritto al nascere sano si dovrebbe riconoscere anche il diritto al non nascere non sano.

Atti dello stato civile

Dopo la nascita bisogna fare una dichiarazione all’ufficiale di stato civile del Comune della nascita o residenza genitori, poi l’ufficiale di stato civile forma l’atto di nascita.

Altri atti soggetti ad iscrizione sono adozione, riconoscimento del figlio, dichiarazione giudiziaria di paternità, matrimonio, divorzio, sentenza della corte di appello per rendere esecutiva sentenza canonica di nullità del matrimonio, atto di morte. Sono veritieri fino a querela del falso, bisogna dimostrare che il fatto è malevolo e doloso e l’ufficiale di stato civile era in mala fede.

Con l’atto di nascita si ha l’attribuzione del sesso che può essere rettificata previa autorizzazione del Tribunale con sentenza senza effetto retroattivo.

Sedi della persona

  • Domicilio: "luogo in cui la persona ha sede principale dei suoi affari o interessi, generalmente coincide con la residenza"; es. ufficio (interessi professionali).
  • Residenza: "luogo della dimora abituale della persona"; es. casa.
  • Dimora: "luogo in cui attualmente il soggetto soggiorna, anche se non corrisponde al luogo in cui soggiorna abitualmente": es. studente fuorisede.
  • Soggiorno: "luogo in cui si prende alloggio momentaneamente o occasionalmente"; es. vacanza.
  • Domicilio speciale: "domicilio che la persona può eleggere, con atti scritto, per determinati atti o affari".

Scomparsa, assenza e morte presunta

  • Scomparsa: "non si hanno notizie della persona dall’ultimo domicilio o residenza", gli interessati possono chiedere al tribunale, dell’ultimo domicilio o residenza della scomparso, la nomina del curatore del patrimonio del soggetto scomparso.
  • Assenza: "dopo 2 anni dall’ultima notizia il Tribunale può dichiarare l’assenza della persona e immettere nel possesso temporaneo dei beni dell’assente coloro che sarebbero stati eredi in caso di morte dell’assente". Vale anche senza richiesta di scomparsa. Nel caso l’assente ricompare c’è una restituzione...
  • Morte presunta: "dichiarazione del Tribunale dopo 10 anni dall’ultima notizia", la sentenza produce gli stessi effetti della morte naturale, i soggetti immessi nel possesso temporaneo acquistano la piena disponibilità (come eredità), il coniuge può contrattare un nuovo matrimonio. Nel caso di ricomparsa del morto presunto il secondo matrimonio perde valore e devono essere restituiti i beni nello stato in cui si trovavano.

Lezione 16.03.2023

Incapacità naturale: soggetto capace di agire ma che momentaneamente è incapace di intendere e volere. Se è indotta, l’incapacità è annullabile. Se è eteroindotta è nulla. Si tratta dell’incapacità di intendere e volere temporanea. Se vi è un atto unilaterale si può revocare il contratto se l’atto unilaterale determina un grave pregiudizio.

Incapacità legali

  • Incapacità assolute: il soggetto non può compiere atti giuridici validi. Sono la minore età (possono comunque concludere contratti ordinari, come ad esempio acquistare un oggetto), l’interdizione legale e giudiziale.
  • Incapacità relative: il soggetto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, ma non quelli di straordinaria amministrazione. Sono l’emancipazione e l’inabilitazione.

È stata inserita l’amministrazione di sostegno, che era stata concepita per un soggetto che gradualmente perdeva le sue facoltà. È un istituto elastico, ossia può cambiare nel tempo. Prima di questo istituto un anziano con malattia prendeva l’interdizione (non poteva più concludere contratti), mentre con questo istituto man mano che la persona perde le facoltà l’amministratore ottiene più poteri.

Amministrazione di sostegno

Il soggetto non perde la capacità di agire, ma gli viene compressa. Quando un soggetto ha delle difficoltà quotidiane i familiari o i servizi sociali fanno richiesta dell’amministrazione di sostegno, si ricorre al giudice tutelare (dal 1.03.2023 è entrata in vigore la riforma Cartavia, quindi dal 2025 ci sarà il tribunale della famiglia, che sostituisce il giudice tutelare). Il soggetto interessato verrà convocato dal giudice e verrà istituita l’amministrazione di sostegno, mediante la designazione dell’amministrazione di sostegno (solitamente la moglie, i figli o i parenti, se non ci sono viene nominato un avvocato iscritto in un elenco d’hoc), a questo punto nel decreto vengono emanati quali atti il soggetto può compiere autonomamente e quali sono le competenze dell’amministratore di sostegno (solitamente atti di straordinaria amministrazione). L’amministrazione ogni 6 mesi deve fare una relazione al giudice sull’andamento, e se l’andamento peggiora il giudice emanerà un altro decreto che aumenterà le competenze dell’amministratore (istituto elastico). Il soggetto mantiene comunque la propria autonomia, senza passare direttamente all’interdizione.

Interdizione

L’interdizione si usa ancora solo quando il soggetto interdetto ha un patrimonio notevole (per tutelarlo maggiormente).

Natura degli atti dell’amministratore: può compiere tutti gli atti che riguardano il patrimonio dell’amministrato, mentre per la cura della persona solo per certi atti, anche se con il testamento biologico ciascuno di noi può nominare un fiduciario che in caso di incapacità possa dare direttive su certi problemi sanitari.

Tipi di interdizione

  • Giudiziale: non viene quasi più usata. Si ha quando il soggetto è in un’infermità mentale, è totalmente incapace di intendere e volere. Viene emessa mediante sentenza del tribunale, che determina la totale interdizione. Questa può essere chiesta dal coniuge, da un parente fino al quarto grado. Viene nominato un tutore, che è un soggetto terzo che compie tutti gli atti del soggetto, può compiere atti giuridici, ma non quelli personalissimi (non può fare il testamento e non può contrarre in matrimonio l’interdetto). In casi particolari il giudice può riconoscere la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione ma solo con l’assistenza dell’amministratore.
  • Legale: è automatica. Privazione di agire prevista dalla legge. Ad esempio, chi è condannato a più di 5 anni
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia.invernizzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Barbierato Daniela.
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