Diritto penale progredito
Parte 1: la tutela della vita e dell’integrità fisica
Capitolo 1: problemi e sistemi di tutela
la tutela della vita e dell’integrità fisica rappresenta il fondamento
Oggetti di tutela:
stesso di qualsiasi ordinamento giuridico, non può esistere una convivenza
organizzata né uno stato di diritto senza la protezione dei beni primari
dell’esistenza umana.
Il precetto non uccidere è il comando penale originario, presente in tutte le civiltà
giuridiche e precede storicamente e logicamente ogni altro divieto.
La sua funzione non è solo repressiva ma è costitutiva dell’ordine giuridico senza la
protezione della vita. Nessun altro diritto può essere garantito.
Diritto alla vita
Fondamenti normativi:
a) Art 3 dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
b) Art 2 convenzione europea dei diritti dell’uomo
c) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
d) Art 2 costituzione italiana: pur non essendo espressamente menzionato,
rientra tra i diritti inviolabili della persona
La dottrina lo definisce un bene presupposto, ovvero il bene che rende possibile
• l’esistenza dell’esercizio di tutti gli altri diritti, perché senza la vita non c’è
libertà, dignità, salute e partecipazione sociale.
Alla base del diritto alla vita c’è una pretesa di posizione che lo Stato deve garantire
• e si traduce nel precetto penale fondamentale: non uccidere.
Il diritto alla vita, quindi non è solo una libertà negativa, ma implica anche un
• dovere positivo di tutela da parte dell’ordinamento
Diritto alla salute e all’integrità fisica
Art 32 costituzione qualifica come un diritto fondamentale
Fondamento normativo:
dell’individuo e un interesse della collettività.
La salute non è intesa in senso meramente biologico o come semplice assenza di
• malattia ma come stato di completo benessere fisico e psichico, da ciò ne deriva
che la tutela dell’integrità fisica comprende anche la protezione da sofferenze,
menomazioni e trattamenti degradanti.
NB: il rispetto della vita e dell’integrità fisica è un diritto inviolabile che spetta a tutte
le persone senza distinzione di età, salute, condizioni sociali o utilità per la collettività.
Il principio personalistico il principio di uguaglianza impediscono qualsiasi forma di
gerarchizzazione delle vite umane infatti non è ammesso sacrificare la vita o la salute
di qualcuno per un presunto interesse collettivo.
2. Bioetica e biodiritto
l’etica applicata alla vita, ovvero lo studio sistematico delle condotte umane
Bioetica:
nel campo delle scienze biologiche e della medicina che valuta tali condotte alla luce
dei principi e dei valori morali.
La bioetica non è neutra infatti è attraversata da diverse concezioni del
Biodiritto:
mondo e della vita proprio per questo quando i problemi bioetici assumono rilevanza
giuridica allora si parla di biodiritto
idea che vita e salute siano valori condivisi indipendentemente dalle
Punto centrale:
convinzioni religiose filosofiche infatti in una prospettiva laica, il fondamento comune
rispetto uguale dovuto ad ogni essere umano.
Il concetto di qualità della vita non può mai diventare un criterio discriminatorio,
quindi non è lecito distinguere tra vite degne e vite indegne proprio per questo il
diritto deve muoversi cercando consensi per intersezione, cioè accordi minimi
condivisibili tra concezioni etiche diverse senza aderire integralmente a nessuna di
esse. si occupa della tutela della vita biologica e al centro del dibattito vi è
Biodiritto penale:
proprio il concetto di persona a fronte del quale ci sono diverse concezioni:
a) distingue tra essere umano e essere persona attribuendo allo
funzionalistica:
status di persona solo a chi possiede determinate capacità come coscienza
e razionalità
b) considera persona ogni essere umano compresi embrione e feto
Personalistica:
c) si concentra sul processo di formazione della persona come
Fenomenologica:
soggetto morale.
Nel diritto invece il concetto di persona è formale e giuridico, perché la persona
• è il soggetto titolare di diritti e doveri.
3. la tutela penale riguarda l’essere umano da inizio a fine vita
I soggetti di tutela:
Inizio della vita
Il momento iniziale problematico è il concepimento perché l’embrione pur non
essendo una persona in senso pieno non è giuridicamente indifferente perché
rappresenta una realtà biologica significativa e meritevole di tutela.
Ai fini dell’incriminazione di omicidio, però è decisivo il momento della nascita perché
la tutela penale piena della vita inizia quando il bambino è già nato oppure dal feto
durante il parto come confermato dall’articolo 578 del codice penale riguardante
l’infanticidio.
Quindi la tutela dell’omicidio inizia leggermente prima della nascita con l’inizio del
parto quando il feto si distacca dall’utero materno.
Morte
È la cessazione irreversibile della vita e segna il venir meno del titolare del diritto alla
vita, nel diritto penale la morte l’evento che integra le fattispecie di omicidio.
Giuridicamente coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo, ma non coincide invece con la morte corticale secondo cui una persona
in stato vegetativo persistente e giuridicamente viva e considerarla morta sarebbe
come escluderla da ogni tutela giuridica in violazione del principio di uguaglianza.
4. delitti d’evento
Il nucleo della tutela:
La tutela penale di vita integrità fisica si fonda sui delitti d’evento caratterizzati da:
-Evento di danno (morte o lesioni)
-Fattispecie a forma libera fondate sul nesso causale
La responsabilità penale è limitata al principio di colpevolezza secondo cui le
aggressioni dolose costituiscono il nucleo della criminalità violenta e i precetti
fondamentali sono non uccidere e non ledere.
Tuttavia, la protezione non può solo limitarsi al dolo perché vita integrità fisica
richiedono cura che si traduce in:
1) obblighi di nutrimento e protezione (incapaci e minori)
2) Obblighi di assistenza sanitaria
3) Obblighi di soccorso e prevenzione
l’ordinamento le istituisce e queste impongono obblighi di
Posizioni di garanzia:
attivarsi, come ad esempio gli obblighi di protezione che spettano ai genitori o gli
obblighi di controllo di chi svolge attività pericolose, in questo caso la responsabilità
può derivare anche da omissione, ovvero quando il garante non impedisce un evento
evitabile. la tutela penale comprende anche la colpa, ovvero la causa
Responsabilità per colpa:
azione non voluta ma prevedibile ed evitabile di eventi di morte o lesioni, rientrano in
questa categoria incidenti e infortuni spesso verificatesi nello svolgimento di attività
lecite o addirittura protettive (medicine e circolazione stradale)
Preterintenzione e delitti aggravati dall’evento
L’omicidio preterintenzionale rappresenta una figura intermedia tra dolo e colpa si
vuole un evento meno grave ma ne deriva uno più grave, una struttura simile spetta
ai delitti aggravati dall’evento in cui la morte o le lesioni aggravano la responsabilità.
5. Estensione della tutela
Data l’importanza dei beni tutelati il diritto penale anticipa la soglia di tutela punendo
anche la creazione di situazioni di pericolo e la violazione di regole cautelari nasce così
il diritto penale della sicurezza che mira alla prevenzione dei rischi per l’incolumità
individuale e collettiva.
Le discipline speciali della sicurezza integrano il precetto penale fondando:
-Posizioni di garanzia
-Obblighi di attivazione
-Regole cautelari extra penali
6. disponibilità o indisponibilità della vita
La vita è un bene di cui il titolare può disporre liberamente oppure è
indisponibile? L’articolo 32 della costituzione che tutela la salute come diritto
fondamentale stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento
sanitario se non per legge da cui si ricava il principio di autodeterminazione
terapeutica secondo cui la persona può rifiutare cure anche
salvavita, ma questo non equivale al riconoscimento di un diritto a farsi uccidere o a
farsi aiutare a morire.
Il codice penale italiano coerentemente con il codice Rocco afferma l’indisponibilità
della vita:
-L’omicidio del consenziente è punito Art 579 CP
-Il consenso della vittima, non criminale la condotta quindi non opera l’Art 50 c.p.
-È vietata l’istigazione e l’aiuto al suicidio Art 580 CP
Il consenso della persona non trasforma l’illecito illecito ma incide solamente sulla
qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio
il titolare del diritto non può renderla disponibile agli altri e nessuno può
Indisponibilità:
essere autorizzato a uccidere o ad aiutare a morire quindi l’indisponibilità non implica
un dovere di vivere, ma pone un limite ai poteri di disposizione verso i terzi e la tutela
penale della vita non dipende dalle scelte individuali del suo titolare.
i divieti sanciti dagli articoli 579 e 580 costituiscono uno
Eutanasia e suicidio assistito:
sbarramento normativo contro l’eutanasia di attivazione volontaria e il suicidio
assistito.
Il legislatore tutela la vita in modo oggettivo in nome delle uguale valore di tutte le
altre vite, anche quando la persona chiede di morire
7. Diritto alla vita e cause di giustificazione
Nel diritto penale possono verificarsi conflitti tra diritti fondamentali, come ad
esempio la vita dell’aggressore e la vita o l’incolumità della vittima. In questi casi
l’ordinamento prevede delle cause di giustificazione che rendono lecito un fatto
tipicamente offensivo.
Cause di giustificazione: le più rilevanti sono la legittima difesa e lo stato di necessità
e in presenza dei presupposti di legge e l’uccisione o la lesione non sono antigiuridiche
perché servono a tutelare un altro diritto di pari rango
Limiti: le cause di giustificazione operano solo in situazioni eccezionali perché
richiedono necessità e proporzioni e non si fondano mai sul consenso della vittima. Ciò
distingue l’uccisione giustificata dall’eutanasia o dall’omicidio del consenziente..
Le cause non svalutano la vita ma rappresentano criteri di bilanciamento tra diritti
fondamentali in conflitto, quindi la divinità è indisponibile per scelta individuale ma
relativizza solo in presenza di conflitto oggettivo tra diritti riconosciuto
dall’ordinamento
Capitolo 2: l’attività terapeutica
1. L’attività terapeutica e il principio del consenso informato
Nel sistema della tutela penale della vita e dell’integrità fisica e l’attività
terapeutica occupa una posizione centrale perché consiste in interventi sul corpo di
altre persone spesso in situazioni di rischio elevato pur essendo finalizzati alla cura.
Posizioni di garanzia in ambito sanitario: per il diritto penale, i medici, gli esercenti
sanitarie e i dirigenti di strutture sanitarie sono titolari di posizioni di garanzia in
particolare di posizioni di protezione perché hanno il dovere di tutelare la vita e
l’integrità fisica dei soggetti bisognosi di cure e rispondono penalmente se cagionano
un evento lesivo, ma anche se non impediscono un evento che avevano l’obbligo
giuridico di impedire.
la posizione di garanzia fonda:
1) responsabilità per azione, se il medico cagiona un evento lesivo
2) Responsabilità per omissione, se il medico non impedisce un evento che
aveva l’obbligo giuridico di impedire(Art 40, comma due, CP)
Consenso: poiché l’attività sanitarie incide sull’integrità fisica non è mai neutra dal
punto di vista penale, è lecita solo se è fondata sul consenso del paziente.
Art 32 Cost “ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se
non per disposizione di legge”
Il consenso deve essere informato:
-Il paziente ha diritto a conoscere diagnosi, prognosi, alternative terapeutiche, benefici
e rischi
-Il medico ha il dovere preliminare di informazione senza quali il consenso è invalido
Questo principio è oggi espressamente disciplinato nei codici deontologici e nella
legge numero 219 del 2017 che pone il consenso informato a fondamento della
relazione di cura
Situazioni di incapacità
a) minore: consenso espresso dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà
del minore in relazione a età e maturità
b) Interdetto: con consenso espresso dal tutore, sentito l’interdetto se possibile
c) Inabilitato: consenso espresso personalmente
d) Conflitto medico rappresentante: decisione rimessa al giudice
Urgenza e stato di incoscienza: in queste situazioni il consenso non è materialmente
acquisibile, quindi si deve procedere tramite il dovere di soccorso disciplinato dall’Art
593 CP e soprattutto la posizione di garanzia del medico che legittima rende doveroso
l’intervento anche in assenza di consenso.
In questo caso, il consenso cede di fronte alla necessità di salvaguardare la vita o
l’integrità fisica.
2. tipicità penale e giustificazione dell’attività medico chirurgica.
Lesione chirurgica
Dal punto di vista penalistico l’intervento chirurgico pone una questione
delicata: L’incisione del corpo del paziente è una lesione personale?
Le sezioni unite hanno chiarito che se l’intervento è eseguito, lege artis e ottiene il
risultato terapeutico atteso non si verifica una malattia penalmente rilevante
perché non c’è diminuzione funzionale ma rimozione di una patologia, quindi non
si realizza il fatto tipico di lesioni personali. Secondo Politano, l’attività terapeutica
si inquadra come adempimento di una posizione di garanzie quindi come
adempimento di un dovere, ciò comporta che la giustificazione dell’atto medico
non è il fine terapeutico in sé il fatto che il medico sta adempiendo a un obbligo
giuridico fonda
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