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Diritto penale progredito

Parte 1: la tutela della vita e dell’integrità fisica

Capitolo 1: problemi e sistemi di tutela

la tutela della vita e dell’integrità fisica rappresenta il fondamento

Oggetti di tutela:

stesso di qualsiasi ordinamento giuridico, non può esistere una convivenza

organizzata né uno stato di diritto senza la protezione dei beni primari

dell’esistenza umana.

Il precetto non uccidere è il comando penale originario, presente in tutte le civiltà

giuridiche e precede storicamente e logicamente ogni altro divieto.

La sua funzione non è solo repressiva ma è costitutiva dell’ordine giuridico senza la

protezione della vita. Nessun altro diritto può essere garantito.

Diritto alla vita

Fondamenti normativi:

a) Art 3 dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

b) Art 2 convenzione europea dei diritti dell’uomo

c) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

d) Art 2 costituzione italiana: pur non essendo espressamente menzionato,

rientra tra i diritti inviolabili della persona

La dottrina lo definisce un bene presupposto, ovvero il bene che rende possibile

• l’esistenza dell’esercizio di tutti gli altri diritti, perché senza la vita non c’è

libertà, dignità, salute e partecipazione sociale.

Alla base del diritto alla vita c’è una pretesa di posizione che lo Stato deve garantire

• e si traduce nel precetto penale fondamentale: non uccidere.

Il diritto alla vita, quindi non è solo una libertà negativa, ma implica anche un

• dovere positivo di tutela da parte dell’ordinamento

Diritto alla salute e all’integrità fisica

Art 32 costituzione qualifica come un diritto fondamentale

Fondamento normativo:

dell’individuo e un interesse della collettività.

La salute non è intesa in senso meramente biologico o come semplice assenza di

• malattia ma come stato di completo benessere fisico e psichico, da ciò ne deriva

che la tutela dell’integrità fisica comprende anche la protezione da sofferenze,

menomazioni e trattamenti degradanti.

NB: il rispetto della vita e dell’integrità fisica è un diritto inviolabile che spetta a tutte

le persone senza distinzione di età, salute, condizioni sociali o utilità per la collettività.

Il principio personalistico il principio di uguaglianza impediscono qualsiasi forma di

gerarchizzazione delle vite umane infatti non è ammesso sacrificare la vita o la salute

di qualcuno per un presunto interesse collettivo.

2. Bioetica e biodiritto

l’etica applicata alla vita, ovvero lo studio sistematico delle condotte umane

Bioetica:

nel campo delle scienze biologiche e della medicina che valuta tali condotte alla luce

dei principi e dei valori morali.

La bioetica non è neutra infatti è attraversata da diverse concezioni del

Biodiritto:

mondo e della vita proprio per questo quando i problemi bioetici assumono rilevanza

giuridica allora si parla di biodiritto

idea che vita e salute siano valori condivisi indipendentemente dalle

Punto centrale:

convinzioni religiose filosofiche infatti in una prospettiva laica, il fondamento comune

rispetto uguale dovuto ad ogni essere umano.

Il concetto di qualità della vita non può mai diventare un criterio discriminatorio,

quindi non è lecito distinguere tra vite degne e vite indegne proprio per questo il

diritto deve muoversi cercando consensi per intersezione, cioè accordi minimi

condivisibili tra concezioni etiche diverse senza aderire integralmente a nessuna di

esse. si occupa della tutela della vita biologica e al centro del dibattito vi è

Biodiritto penale:

proprio il concetto di persona a fronte del quale ci sono diverse concezioni:

a) distingue tra essere umano e essere persona attribuendo allo

funzionalistica:

status di persona solo a chi possiede determinate capacità come coscienza

e razionalità

b) considera persona ogni essere umano compresi embrione e feto

Personalistica:

c) si concentra sul processo di formazione della persona come

Fenomenologica:

soggetto morale.

Nel diritto invece il concetto di persona è formale e giuridico, perché la persona

• è il soggetto titolare di diritti e doveri.

3. la tutela penale riguarda l’essere umano da inizio a fine vita

I soggetti di tutela:

Inizio della vita

Il momento iniziale problematico è il concepimento perché l’embrione pur non

essendo una persona in senso pieno non è giuridicamente indifferente perché

rappresenta una realtà biologica significativa e meritevole di tutela.

Ai fini dell’incriminazione di omicidio, però è decisivo il momento della nascita perché

la tutela penale piena della vita inizia quando il bambino è già nato oppure dal feto

durante il parto come confermato dall’articolo 578 del codice penale riguardante

l’infanticidio.

Quindi la tutela dell’omicidio inizia leggermente prima della nascita con l’inizio del

parto quando il feto si distacca dall’utero materno.

Morte

È la cessazione irreversibile della vita e segna il venir meno del titolare del diritto alla

vita, nel diritto penale la morte l’evento che integra le fattispecie di omicidio.

Giuridicamente coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni

dell’encefalo, ma non coincide invece con la morte corticale secondo cui una persona

in stato vegetativo persistente e giuridicamente viva e considerarla morta sarebbe

come escluderla da ogni tutela giuridica in violazione del principio di uguaglianza.

4. delitti d’evento

Il nucleo della tutela:

La tutela penale di vita integrità fisica si fonda sui delitti d’evento caratterizzati da:

-Evento di danno (morte o lesioni)

-Fattispecie a forma libera fondate sul nesso causale

La responsabilità penale è limitata al principio di colpevolezza secondo cui le

aggressioni dolose costituiscono il nucleo della criminalità violenta e i precetti

fondamentali sono non uccidere e non ledere.

Tuttavia, la protezione non può solo limitarsi al dolo perché vita integrità fisica

richiedono cura che si traduce in:

1) obblighi di nutrimento e protezione (incapaci e minori)

2) Obblighi di assistenza sanitaria

3) Obblighi di soccorso e prevenzione

l’ordinamento le istituisce e queste impongono obblighi di

Posizioni di garanzia:

attivarsi, come ad esempio gli obblighi di protezione che spettano ai genitori o gli

obblighi di controllo di chi svolge attività pericolose, in questo caso la responsabilità

può derivare anche da omissione, ovvero quando il garante non impedisce un evento

evitabile. la tutela penale comprende anche la colpa, ovvero la causa

Responsabilità per colpa:

azione non voluta ma prevedibile ed evitabile di eventi di morte o lesioni, rientrano in

questa categoria incidenti e infortuni spesso verificatesi nello svolgimento di attività

lecite o addirittura protettive (medicine e circolazione stradale)

Preterintenzione e delitti aggravati dall’evento

L’omicidio preterintenzionale rappresenta una figura intermedia tra dolo e colpa si

vuole un evento meno grave ma ne deriva uno più grave, una struttura simile spetta

ai delitti aggravati dall’evento in cui la morte o le lesioni aggravano la responsabilità.

5. Estensione della tutela

Data l’importanza dei beni tutelati il diritto penale anticipa la soglia di tutela punendo

anche la creazione di situazioni di pericolo e la violazione di regole cautelari nasce così

il diritto penale della sicurezza che mira alla prevenzione dei rischi per l’incolumità

individuale e collettiva.

Le discipline speciali della sicurezza integrano il precetto penale fondando:

-Posizioni di garanzia

-Obblighi di attivazione

-Regole cautelari extra penali

6. disponibilità o indisponibilità della vita

La vita è un bene di cui il titolare può disporre liberamente oppure è

indisponibile? L’articolo 32 della costituzione che tutela la salute come diritto

fondamentale stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento

sanitario se non per legge da cui si ricava il principio di autodeterminazione

terapeutica secondo cui la persona può rifiutare cure anche

salvavita, ma questo non equivale al riconoscimento di un diritto a farsi uccidere o a

farsi aiutare a morire.

Il codice penale italiano coerentemente con il codice Rocco afferma l’indisponibilità

della vita:

-L’omicidio del consenziente è punito Art 579 CP

-Il consenso della vittima, non criminale la condotta quindi non opera l’Art 50 c.p.

-È vietata l’istigazione e l’aiuto al suicidio Art 580 CP

Il consenso della persona non trasforma l’illecito illecito ma incide solamente sulla

qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio

il titolare del diritto non può renderla disponibile agli altri e nessuno può

Indisponibilità:

essere autorizzato a uccidere o ad aiutare a morire quindi l’indisponibilità non implica

un dovere di vivere, ma pone un limite ai poteri di disposizione verso i terzi e la tutela

penale della vita non dipende dalle scelte individuali del suo titolare.

i divieti sanciti dagli articoli 579 e 580 costituiscono uno

Eutanasia e suicidio assistito:

sbarramento normativo contro l’eutanasia di attivazione volontaria e il suicidio

assistito.

Il legislatore tutela la vita in modo oggettivo in nome delle uguale valore di tutte le

altre vite, anche quando la persona chiede di morire

7. Diritto alla vita e cause di giustificazione

Nel diritto penale possono verificarsi conflitti tra diritti fondamentali, come ad

esempio la vita dell’aggressore e la vita o l’incolumità della vittima. In questi casi

l’ordinamento prevede delle cause di giustificazione che rendono lecito un fatto

tipicamente offensivo.

Cause di giustificazione: le più rilevanti sono la legittima difesa e lo stato di necessità

e in presenza dei presupposti di legge e l’uccisione o la lesione non sono antigiuridiche

perché servono a tutelare un altro diritto di pari rango

Limiti: le cause di giustificazione operano solo in situazioni eccezionali perché

richiedono necessità e proporzioni e non si fondano mai sul consenso della vittima. Ciò

distingue l’uccisione giustificata dall’eutanasia o dall’omicidio del consenziente..

Le cause non svalutano la vita ma rappresentano criteri di bilanciamento tra diritti

fondamentali in conflitto, quindi la divinità è indisponibile per scelta individuale ma

relativizza solo in presenza di conflitto oggettivo tra diritti riconosciuto

dall’ordinamento

Capitolo 2: l’attività terapeutica

1. L’attività terapeutica e il principio del consenso informato

Nel sistema della tutela penale della vita e dell’integrità fisica e l’attività

terapeutica occupa una posizione centrale perché consiste in interventi sul corpo di

altre persone spesso in situazioni di rischio elevato pur essendo finalizzati alla cura.

Posizioni di garanzia in ambito sanitario: per il diritto penale, i medici, gli esercenti

sanitarie e i dirigenti di strutture sanitarie sono titolari di posizioni di garanzia in

particolare di posizioni di protezione perché hanno il dovere di tutelare la vita e

l’integrità fisica dei soggetti bisognosi di cure e rispondono penalmente se cagionano

un evento lesivo, ma anche se non impediscono un evento che avevano l’obbligo

giuridico di impedire.

la posizione di garanzia fonda:

1) responsabilità per azione, se il medico cagiona un evento lesivo

2) Responsabilità per omissione, se il medico non impedisce un evento che

aveva l’obbligo giuridico di impedire(Art 40, comma due, CP)

Consenso: poiché l’attività sanitarie incide sull’integrità fisica non è mai neutra dal

punto di vista penale, è lecita solo se è fondata sul consenso del paziente.

Art 32 Cost “ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se

non per disposizione di legge”

Il consenso deve essere informato:

-Il paziente ha diritto a conoscere diagnosi, prognosi, alternative terapeutiche, benefici

e rischi

-Il medico ha il dovere preliminare di informazione senza quali il consenso è invalido

Questo principio è oggi espressamente disciplinato nei codici deontologici e nella

legge numero 219 del 2017 che pone il consenso informato a fondamento della

relazione di cura

Situazioni di incapacità

a) minore: consenso espresso dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà

del minore in relazione a età e maturità

b) Interdetto: con consenso espresso dal tutore, sentito l’interdetto se possibile

c) Inabilitato: consenso espresso personalmente

d) Conflitto medico rappresentante: decisione rimessa al giudice

Urgenza e stato di incoscienza: in queste situazioni il consenso non è materialmente

acquisibile, quindi si deve procedere tramite il dovere di soccorso disciplinato dall’Art

593 CP e soprattutto la posizione di garanzia del medico che legittima rende doveroso

l’intervento anche in assenza di consenso.

In questo caso, il consenso cede di fronte alla necessità di salvaguardare la vita o

l’integrità fisica.

2. tipicità penale e giustificazione dell’attività medico chirurgica.

Lesione chirurgica

Dal punto di vista penalistico l’intervento chirurgico pone una questione

delicata: L’incisione del corpo del paziente è una lesione personale?

Le sezioni unite hanno chiarito che se l’intervento è eseguito, lege artis e ottiene il

risultato terapeutico atteso non si verifica una malattia penalmente rilevante

perché non c’è diminuzione funzionale ma rimozione di una patologia, quindi non

si realizza il fatto tipico di lesioni personali. Secondo Politano, l’attività terapeutica

si inquadra come adempimento di una posizione di garanzie quindi come

adempimento di un dovere, ciò comporta che la giustificazione dell’atto medico

non è il fine terapeutico in sé il fatto che il medico sta adempiendo a un obbligo

giuridico fonda

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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