Diritto penale
Parte speciale
Tutela della vita e dell’integrità fisica
La tutela della vita e dell’integrità fisica ha a che fare con condizioni di base di qualsiasi convivenza e con il problema della costituzione di un ordine statuale e giuridico. Non uccidere è un precetto fondamentale presente in tutti gli ordinamenti penali, l’omicidio è infatti il delitto per eccellenza.
Diritto alla vita come diritto fondamentale, viene proclamato dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il diritto alla vita non è espressamente menzionato nella costituzione ma è pacificamente compreso fra i diritti inviolabili della persona riconosciuti e tutelati dalla costituzione.
La pretesa di pre protezione della persona si esprime anche nel diritto all’integrità fisica e alla salute. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Salute non semplicemente come assenza di lesioni o di malattia, ma come stato di positivo benessere.
Aspetto dell’integrità fisica e anche l’integrità estetica, l’aspetto del corpo. L’interesse della collettività è l’interesse a tutelare il diritto fondamentale della persona.
Il rispetto della vita e dell’integrità fisica è un diritto inviolabile delle persone, riconosciuto ugualmente per tutti, indipendentemente da condizioni personali di qualsiasi genere: indipendentemente dallo stato di salute, dalle capacità di prestazione, da eventuali doveri specifici del singolo individuo nei confronti della società, o costi di una sopravvivenza socialmente improduttiva. Tutti gli uomini hanno pari dignità e hanno diritto ad essere trattati come fini in sé.
Bioetica e biodiritto
- Bioetica: si definisce bioetica l’etica applicata al mondo della vita, studio sistematico della condotta umana nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto tale condotta sia esaminata alla luce di valori e principi morali. Il discorso della bioetica tocca questioni che interessano il diritto, laddove si occupa della vita e della salute. Questioni antiche vengono discusse sotto profili nuovi, legati ai progressi nelle possibilità tecniche di intervento su tutte le fasi della vita, dalla procreazione alla morte.
- Biodiritto: i problemi riguardanti la tutela dell’integrità biologica dell’essere umano hanno a che fare con un mondo di fatti che sta dinanzi al legislatore ed al giurista come un dato di realtà preesistente ed indipendente dal diritto. Quali che siano le soluzioni normative dei diversi ordinamenti giuridici, dati biologici indipendenti dal diritto definiscono il campo in cui la scelta normativa va ad incidere. I problemi del bio diritto penale sono problemi di tutela relativi al BIOS, alla vita biologica, il campo problematico copre tutto l’arco che va da un momento iniziale (inizio della vita) a un momento finale (morte). Nel biodiritto al centro della discussione vi è il concetto di persona. Si parla di concetto funzionalista, che distingue tra l’essere umano e l’essere persona. Si parla di principio persona e si riconduce al concetto di persona non solo qualsiasi essere umano già nato, ma anche il feto e l’embrione. Si interessa della formazione della persona quale soggetto morale e previene a definizione della persona contrattualistica più ricche e più selettive. Queste sono le premesse filosofiche e si riflettono sull’impostazione delle questioni di bio diritto penale. Molto emblematiche sono invece le discussioni a proposito del momento iniziale della vita umana e della tutela dell’embrione.
Morte
Morte: problemi di tutela dell’integrità biologica dell’essere umano riguardano l’essere vivente in tutto l’arco che vada da un momento iniziale a un momento finale. La morte, la cessazione irreparabile della vita, è l’evento che segna il venir meno del soggetto titolare del diritto alla vita, per il diritto penale è l’evento costitutivo della fattispecie di omicidio. Fino al momento della morte c’è un uomo vivente, anche quando sia vicino o già avviato il processo del morire, e anche per il morente sono operative le norme giuridiche di tutela della vita.
La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Questa formulazione non si limita a indicare un criterio di accertamento della morte, ma poi una definizione del concetto di morte ai fini del diritto. La corte ha affermato la legittimità di questa norma e la sua rilevanza per il diritto penale.
Il problema è determinare quale sia il momento decisivo per ritenere, a tutti gli effetti, è spinta la persona umana. Il legislatore di fatti è chiamato a ponderare, in una logica di prudente apprezzamento, non soli i dati della scienza medica, ma anche il complesso quadro dei valori di riferimento. Definire la morte significa, per il diritto, definire il campo e il confine ultimo di operatività delle norme giuridiche poste a tutela della vita, dal divieto di decidere ai doveri di cura, ad eventuali discipline peculiari per la fase terminale o per situazioni particolari.
La morte quindi si identifica con la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo, non con la morte corticale, cioè con la perdita irreversibile delle funzioni psichiche superiori. La definizione di morte come morte encefalica è oggetto di discussione.
Vita
Vita: qual è il momento iniziale della vita, a partire dal quale si pongono problemi di tutela? Le concezioni morali e gli ordinamenti giuridici danno rilievo al momento del nascere ed alla vita parentale. Il momento iniziale, a partire dal quale problemi di tutela sono teoricamente proponibili e sono di fatto sollevati, è il momento del concepimento. Per la bioetica e il bio diritto, il periodo dal concepimento alla nascita è un campo di problemi particolarmente delicati e controversi.
Possiamo individuare nell’embrione il momento iniziale di riferimento. Per il diritto, l’embrione non è indifferente: è qualcosa che ha a che fare con la vita, è presente caratteri di afferrabilità fattuale e di significatività che definiscono il bene giuridico come possibile punto di riferimento della tutela legale.
Assume decisivo rilievo il momento della nascita, vista come il momento a partire dal quale la vita umana è tutelata dalle incriminazioni dell’omicidio. Nell’ordinamento italiano, le norme sull’omicidio si applicano all’uccisione del già nato e del feto durante il parto. L’uccisione del neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, è punita a titolo di infanticidio se autore del fatto è la madre che ha agito in condizioni di abbandono materiale e morale, eventuali concorrenti sono puniti con la pena prevista per l’omicidio. Le norme sull’omicidio apprestano una tutela della vita che comincia non dal momento della nascita, ma un poco prima, all’inizio del parto, cioè dal distacco del feto dall’utero materno.
Delitti contro la vita e l’integrità fisica
Il nucleo della tutela della vita e dell’integrità fisica è costituito da delitti con evento di danno. Delitti a forma libera: fattispecie tipica è costruita in chiave di pura rapporto causale. L’importanza dei beni tutelati richiede una tutela a tutto campo, a fronte di qualsiasi modalità di realizzazione dell’offesa, salva l’eventuale sussistenza di cause di giustificazione. Il nucleo dura delle aggressioni criminali è costituito da aggressioni volontarie, sorrette da dolo.
Vita e integrità fisica hanno infatti bisogno di cura, nel senso più ampio del termine. Bisogni di nutrimento di protezione di chi non è in grado di provvedere da sé, bisogni di assistenza e cura in caso di malattia, bisogni di sostegno e soccorso in situazioni di pericolo. Bisogni di controllo, neutralizzazione o contenimento di fonti di pericolo per l’incolumità individuale e collettiva, presenti nelle nostre società.
Vita e integrità fisica hanno bisogno di protezione e di fronte al rischio di causazione non voluta di eventi di danno prevedibili ed inevitabili. Per colpa nell’ordinamento italiano è l’estensione della tutela penale della vita e dell’integrità fisica, di fronte ai eventi di danno, comprendendo anche la responsabilità per colpa. È penalmente rilevante la causa azione colposa di eventi di morte o di lesioni.
Tutte le forme della responsabilità penale (per azione e omissione, per dolo e per colpa) concorrono dunque a costituire il campo dei delitti di evento contro la vita e l’integrità fisica, dilatandolo fino al limite massimo consentito dai principi generali del sistema. Le fattispecie dolose si rivolgono a forme di criminalità aggressiva, l’ipotesi normale è quella del diritto commissiva mediante condotta attiva.
I delitti contro la vita e l’integrità fisica costituiscono il nucleo centrale di un sistema di tutela più ampio. L’importanza dei beni della vita e dell’integrità fisica pone il problema di un’anticipazione della tutela, rispetto al verificarsi di eventi di danno. Bisogni di sicurezza chiedono la prevenzione di pericoli, anche con l’attribuzione di un’autonoma rilevanza penale alla causazione di situazioni di pericolo, prima e indipendentemente dall’eventuale verificarsi di un evento lesivo.
Sicurezza e discipline speciali
Problemi di sicurezza, di varia natura, si pongono sia in relazione al pericolo di aggressioni dolose, di significato criminale, sia di fronte a situazioni di pericolo della normale vita sociale. Entrambi questi due mondi, criminalità violenta e attività normali, interessano nella tutela dell’incolumità pubblica.
Fattispecie di delitti dolosi incriminano fatti di carattere terroristico. Fattispecie di delitti colposi riguardano eventi incidentali che possono realizzarsi nello svolgimento di attività di parsa legittime. Di problemi di sicurezza in attività lecite si occupano discipline speciali. Campi di particolare rilievo sono la circolazione stradale e la sicurezza e igiene del lavoro: i campi d’attività in cui più numerosi sono gli incidenti, anche mortali.
Discipline speciali di sicurezza si sono formate anche con riguardo ad altri campi: sicurezza industriale, del traffico aereo, dei prodotti alimentari, dei farmaci, in attività sportive. A livello basilare vengono formate regole cautelari che in sede penale vengono in rilievo ai fini del giudizio di colpa, in relazione ad eventi lesivi che si siano verificati nell’esercizio dell’attività disciplinata. Esempio: norme di comportamento della circolazione stradale.
La violazione della regola cautelare è spesso di sanzionata, sanzioni talora amministrative talora penali contravvenzionali. Alcune discipline, come quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro, costituiscono sottoinsiemi più strutturati. In particolare concorrono a definire categorie di soggetti destinatari di doveri di sicurezza.
La modalità di tutela penale della vita e dell’integrità fisica, nell’ordinamento italiano, rispetto che hanno bisogno di tutela che chiede strumenti particolarmente forti: dilatazione della fattispecie chiave fino alla massima estensione compatibile con i principi del sistema, anticipazione dell’intervento penale sulla base di un’ampia rete di discipline speciali di sicurezza, severità punitiva.
Il diritto alla vita costituisce, nel nostro ordinamento personalistico, il bene-fine primario, superiore agli altri diritti in quanto necessario presupposto e supporto di tutti i diritti, a cominciare dai diritti di libertà, perché per poter essere liberi occorre essere innanzitutto vivi. La vita è il diritto inviolabile per eccellenza.
Il divieto di uccidere ha portata genera e ha come destinatari, allo stesso modo, il soggetti privati e i pubblici poteri. Il diritto alla vita come dato biologico implica il diritto di mettere in gioco la vita biologica, alla ricerca di un suo senso, mettere in gioco nell’esercizio della propria libertà responsabile, fino all’autosacrificio per un fine liberamente scelto o accettato.
Nel sistema costituzionale sono i diritti inviolabili non solo la vita e l’integrità fisica, ma anche altri diritti della persona che costituiscono patrimonio comune della tradizione giuridica del nostro mondo, la loro tutela fa parte del nucleo duro del diritto penale. La tutela della persona esige sia una tutelati la vita, l’autonomia, la dignità della persona. La dignità della persona titolare dei diritti, non dignità quale valore astratto.
Il divieto di non uccidere assume anche la forma del comando di attivarsi per impedire il verificarsi dell’evento, e la fattispecie penale assume la forma del reato commissiva mediante omissione. Divieti di agire possono avere e in generale hanno la forma di divieti rivolti a tutti, pretesa di applicabilità incondizionata. Comandi d’agire non possono essere invece logicamente incondizionati: si rivolgono a particolari categorie di soggetti, e riguardano comportamenti da tenere in determinate situazioni tipiche.
Disponibilità della vita, consenso e suicidio
La vita è un diritto disponibile o indisponibile? Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il principio del consenso, sottende la disponibilità di principio dell’interessi in gioco. Il bene della vita si staglia quindi come indisponibile, se definiamo disponibile e indisponibilità termini della rilevanza del consenso scriminante.
L’omicidio del consenziente è vietato e punito, il consenso prestato da persona capace non segna un discrimina fra il lecito e l’illecito ma incide solo sulla qualificazione giuridica dell’illecito e sul trattamento sanzionatorio. Anche le norme relative al suicidio riguardano specificatamente la posizione dei terzi, destinatari del divieto penalmente sanzionato: non istigare altri al suicidio e non agevolarne l’esecuzione.
La condotta del suicidio o aspirante suicida è fuori dalla qualificazione penalistico di illecita. L’indisponibilità del diritto alla vita significa che il titolare del diritto alla vita non può rendere la disponibilità da parte di altri. Chiunque ha il dovere incondizionato di rispettare la vita degli altri, salvi eventuali, eccezionali cause di giustificazione.
Da un lato il diritto alla vita e la condizione che rende possibile l’esercizio di tutti i diritti, cioè di scelte relative al come vivere. Dall’altro lato, l’autonomia della persona è un aspetto inviolabile della dignità della persona, della vita vissuta da uomini liberi. Attraverso le proprie scelte di vita, ciascuno dispone di se stesso.
È quindi configurabile un diritto di morire? Vi è un dovere di vivere, di non attentare alla propria vita con atti autolesionistici o comportamenti inaccettabilmente pericolosi? Dietro l’etichetta del diritto di morire stanno questioni diverse, relative alla valutazione giuridica del suicidio, all’autodeterminazione del paziente rispetto alle scelte terapeutiche, e a comportamenti che mettano in pericolo la propria vita o integrità fisica.
Negando efficacia scriminante alla volontà di farsi aiutare a morire, il legislatore penale ha posto indirettamente, per il tramite di precetti rivolti a terzi, una limitazione significativa dei poteri di disposizione dell’avente diritto. I divieti di omicidio del consenziente ed aiuto al suicidio pongono uno sbarramento nei confronti della eutanasia attiva volontaria.
Discipline di questo tipo sono inquadrate come paternalismo indiretto. Il divieto di principio dell’uccisione del consenziente può essere giustificato con ragioni coerenti con l’idea dell’uguali rispetto e del reciproco riconoscimento di diritti e doveri: è una norma che può ragionevolmente essere scelta da persone razionali nel quadro delle regole costitutive della convivenza.
Cause di giustificazione, percosse e lesioni
Problemi di tutela della vita e dell’integrità fisica si riflettono in vario modo nel campo delle cause di giustificazione. Da un lato, problemi di eventuale giustificazione di fatti lesivi della vita o incolumità fisica di altri. Dall’altro lato, problemi di giustificazione di fatti penalmente tipici di qualsiasi natura, realizzati in difesa della vita o incolumità fisica propria o di altri.
Fatti lesivi della vita di altri possono trovare giustificazione nei limiti delle scriminanti collegate a situazioni di necessità: legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi. Alla tutela della vita si affianca, anche nel diritto penale, la tutela dell’integrità fisica, da fatti offensivi di diversa gravità: da eventi che incidono sull’integrità fisica in modo gravissimo a condotte che, pur colpendo il corpo della persona, non hanno cagionato conseguenze apprezzabili.
Figure tipiche di delitti che offendono l’integrità fisica sono le percosse e le lesioni personali. L’elemento caratterizzante della fattispecie di lesioni, che le differenzia dalle percosse, è definito come malattia. La causazione di una malattia incriminata a tutto campo, non diversamente dal cagionare la morte: la fattispecie di lesioni personali coprono fatti di aggressione dolosa e di causazione colposa, di causazione mediante condotte attive e mediante omissione da parte di categorie di soggetti che sono garanti sia della vita che dell’integrità personale.
In assenza di malattia, sono incriminanti come percosse soltanto fatti dolosi di aggressione al corpo. Il concetto di malattia presenta un aspetto descrittivo e un aspetto normativo. È descrittivo in quanto si riferisce a processi biologici che come tali sono oggetto di conoscenza fattuale, scientifica. È normativo in quanto il diritto che seleziona i processi biologici valutati come rilevanti a determinati effetti. La malattia è un processo patologico, che si evolve da un momento iniziale.
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