Estratto del documento

Scuola di giurisprudenza

Corsi di laurea triennale

Triennale in: Scienze dei servizi giuridici, 2o anno, 1o semestre, 9 CFU.

Diritto penale

Prof. Giandomenico Dodaro

Appunti a cura di Maraboli Giorgia, 2o anno 2023-2024

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Esami e possibilità di tutoraggio

Possibilità di tutoraggio per esame.

Esami: possibilità di 2 prove scritte + esame orale.

  • 1a prova a novembre (venerdì)
  • 2a prova verso la fine del corso

Ciò che chiede ai parziali non viene chiesto all’orale. Per i parziali comunica gli argomenti, all’orale ci saranno pochi temi ma importanti.

  • 3 novembre (argomenti no all’antigiuridicità compresa) 16:30-19:30
  • 19 gennaio (colpevolezza in poi no alla fine)

Oggetti di esame anche gli argomenti del programma che non vengono trattati in esame.

Se studi da questa dispensa ricorda che le lezioni sono fondamentali. Io sottoscritta autrice della dispensa mi sottraggo da ogni responsabilità. Dispensa creata ascoltando lezioni del prof. La responsabilità sta a te. Good luck!

Indice

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2. ...
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10. ...

Primo parziale

Problema della legittimazione del diritto penale - Legge penale (principio di legalità, interpretazione, limiti e vincoli sovranazionali) - Reato e fatto tipico - Antigiuridicità - Ambito di applicazione della legge penale (libro Pulitano).

Con l’esclusione di: nesso di casualità, reati di pericolo, reati omissivi.

Lezione 1 - 27/09/2023

Cosa è il diritto penale? Di cosa si occupa?

Illecito civile è atipico, mentre il reato è tipico, nel senso che reato è solo quello che il legislatore definisce tale. Art. 25 Cost., non si può punire con legge anteriore. La norma penale deve indicare con precisione il fatto illecito, questo ci porta alla domanda: “Perché abbiamo esigenza di precisione nel diritto penale che invece manca nel civile?” Nel penale risponde solo il mero autore del fatto, anche se minorenne; mentre nel civile anche tutore-genitore. La responsabilità è delimitata da garanzie costituzionali, la penale sta dentro un cerchio di responsabilità maggiore. La responsabilità penale è la più afflittiva perché intacca un bene personalissimo, come la libertà.

Tutte le garanzie del diritto penale derivano dalla risposta che lo stato dà ad un comportamento illecito. Il diritto penale costruisce un determinato modello di responsabilità che deriva le proprie regole dalle caratteristiche della sanzione penale. La pena che incide sulla libertà personale che viene dopo la vita come diritto fondamentale. Art. 13: la libertà personale è fondamentale e può essere limitata. La pena detentiva incide anche sull’esercizio della genitorialità, sulla libertà di comunicazione, sull’impatto sociale.

  • È il settore dell'ordinamento giuridico che disciplina i reati e le pene;
  • Ha come scopo di assicurare agli individui protezione e sicurezza, quali presupposti organizzativi di una civile convivenza.

È una risposta locale e storicamente determinata a problemi di disciplina dell’agire umano. La disciplina del penale deriva dal carattere afflittistico della pena. Il contenuto della scelta deve rispettare alcuni principi costituzionali, che mirano a limitare il potere. Il modo con cui si costruisce la responsabilità penale ricalca anche il come si costruisce quella morale. La sanzione morale prevede ad esempio un allontanamento dalla società o un giudizio negativo. Esistono limiti perché si vuole evitare che lo stato agisca in modo sbagliato nei confronti dei cittadini.

Lezione 2 - 28/09/2023

Potere di potere, si manifesta nella forma più grave con la limitazione della libertà personale. Noi ci occupiamo del diritto penale vigente. Quello che conosciamo non è sempre stato così, è mutato nei secoli e sotto tanti punti di vista. Oggi per noi la pena è il carcere, dove la persona trascorre un determinato lasso di tempo. Questo è uno degli strumenti attraverso il quale lo stato esercita la sua funzione punitiva. Oggi la pena ha questo contenuto perché si pensa che solo la privazione della libertà sia in grado di indurre il soggetto ad un cambiamento che gli consenta di tornare a vivere in società.

Al di là di ciò che siamo, è evidente che immaginare che la risposta ad un comportamento sbagliato debba essere la reclusione riporta un’idea ormai fissata. Va adoperata in modo moderato e razionale. L’ergastolo appena introdotto era davvero una pena a vita, oggi invece in pochi casi si esegue per la vera esistenza della persona, ovviamente se si raggiungono gli obiettivi educativi.

Il carcere è il luogo dove si esegue la pena, la pena deve perseguire secondo art. 27 uno scopo rieducativo (non serve a cancellare il male, non si può tornare indietro). Art. 3: Uguaglianza, la Repubblica si impegna a limitare gli ostacoli per garantire uguaglianza. È un impegno molto grande per la Repubblica stessa. Lo stato sostiene la persona nel processo di crescita mentre questo è precluso in carcere, vale per minori e adulti. Discorso minori: è possibile mettere in prova il minore attraverso i servizi sociali, si può anche arrivare a chiudere il caso.

Nozione formale di diritto penale

Il diritto penale è definito non in base alla materia, ma al tipo di sanzione comminata per l’inosservanza dei suoi precetti, che deve essere una delle «pene principali» indicate dall’art. 17 c.p. La pena è una sanzione giuridica avente funzione punitivo-afflittiva, attualmente o potenzialmente incidente sulla libertà personale del reo.

Nozione formale di norma penale

La «norma penale» è una norma composta da un precetto (divieto o comando) e da una pena.

Nozione formale di reato

Il reato è un tipo di fatto, vietato o comandato da un precetto, cui la norma penale ricollega la minaccia di pena. Il diritto penale non è definito per campi di materia, perché è uno strumento di tutela per la protezione di qualsiasi interesse; si identifica per il tipo di sanzione data in base ai precetti (divieti e obblighi).

Pena: Sanzione giuridica con funzione punitiva afflittiva

Art. 17 CP pene principali: specie contiene le pene principali (distinguiamo tra principali e accessorie). Le pene principali per delitti sono:

  • Morte
  • Ergastolo
  • Reclusione
  • Multe

Le pene per contravvenzioni

  • Arresto
  • Ammenda: pagamento somma di denaro all’erario

Art. 18 - Denominazione e classificazione delle pene principali

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19 - Pene accessorie: specie

  • Le pene accessorie per i delitti sono:
    • L'interdizione dai pubblici uffici
    • L'interdizione da una professione o da un'arte
    • L'interdizione legale
    • L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
    • L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
    • L'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro
    • La decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
  • Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
    • La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
    • La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  • Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20 - Pene principali e accessorie

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Rapporto fra diritto penale e altri settori dell’ordinamento giuridico

I precetti penali possono essere attinti dai campi di materia più disparati.

Natura accessorio-sanzionatoria del diritto penale

Il diritto penale si limita a predisporre l’unica sanzione o una sanzione ulteriore rispetto a quella eventualmente già prevista nel settore da cui è derivato il precetto violato.

Natura autonoma del diritto penale

In caso d’inosservanza di un precetto, la responsabilità è ascritta, in ogni caso, sulla base dei criteri di attribuzione specifici del diritto penale. Il diritto penale è autonomo nel selezionare gli interessi ritenuti meritevoli e bisognosi di tutela, e nel definire le forme e i limiti della tutela. Non può, ovviamente, introdurre soluzioni incompatibili con la disciplina extra-penale del campo di materia in cui interviene. L’autonomia del penale è, dunque, un'autonomia relativa.

Struttura dell'ordinamento penale

Codice penale ‘generale’ e Codice penale ‘speciali’: diversi ambiti (CP militare di pace o guerra). Codice penale militare di pace, Codice penale militare di guerra. Leggi speciali o complementari. «Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti» (Art. 16 c.p. - Leggi penali speciali).

Codice penale e legislazione speciale

Parte generale:

  • Condizioni di base della responsabilità personale (Principi generali)
  • Istituti comuni a tutti i reati o a categorie di reati
  • Modelli di risposta al reato
Parte speciale:
  • Norme incriminatrici
Anche un soggetto non in grado do intere e di volere può essere condannato solo se il giudice si accerta che sia un soggetto socialmente pericoloso.

Codice penale 1930 - (segue)

Libro primo – Dei reati in generale

  • Titolo I - Della legge penale
  • Titolo II - Delle pene
    • Capo I – Delle specie di pene, in generale
    • Capo II – Delle pene principali, in particolare
    • Capo III – Delle pene accessorie in particolare
  • Titolo III - Del reato
    • Capo I – Del reato consumato e tentato
    • Capo II – Delle circostanze del reato
    • Capo III – Del concorso di reati
  • Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato
    • Capo I – Della imputabilità
    • Capo II – Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
    • Capo III – Del concorso di persone nel reato
    • Capo IV – Della persona offesa dal reato
  • Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
    • Capo I - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena
    • Capo II - Della esecuzione della pena
    • Capo III - Disposizioni comuni
  • Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena
  • Titolo VII - Delle sanzioni civili
  • Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
    • Capo I - Delle misure di sicurezza personali
      • Sezione I - Disposizioni generali
      • Sezione II - Disposizioni speciali
    • Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali
Libro secondo – Dei delitti in particolare
  • Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
  • Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
  • Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
  • Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti
  • Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico
  • Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
  • Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente
  • Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica
  • Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
  • Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
  • Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali
  • Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
  • Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia
  • Titolo XII - Dei delitti contro la persona
  • Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Libro terzo – Delle contravvenzioni in particolare
  • Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia
  • Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione
  • Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Il diritto penale può provare delle libertà solo sulla base di norme che esprime dei presupposti fondamentali.

Riserva di Codice penale

Art. 3-bis c.p. - Principio della riserva di codice. Introdotto nel 2018: «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

  • Si erano spostate alcune norme importanti dalla legislazione specifica all’interno del codice penale.
  • Attraverso questa norma si è cercato di attribuire al codice una centralità, la dottrina obbietta che una norma inserita in una legge ordinaria non rappresenti niente per il legislatore.
  • Il legislatore potrebbe disattivare questo principio e attivare una norma penale al di fuori del codice.

Lezione 3 - 29/09/2023

Il problema della legittimazione (e dei limiti) del diritto penale

Lo stato ha dovere di garantire la pacifica convivenza sociale, scopo a cui è orientato l’intero ordinamento. Proprio perché la pena non è l’unico strumento per garantire la convivenza, può intervenire in modi diversi. Si ricorre alla pena quando gli altri strumenti non sono stati efficaci. Si ci ricorre solo in ultima istanza.

Anche quando lo stato era inteso come assoluto (sovrano), era comunque avvertita l’esigenza di capire la fonte del potere del sovrano e quali limiti avesse; il potere del sovrano si è sempre configurato come un potere giuridico, ciò significa che fosse limitato, ovvero che deriva al soggetto; non era assoluto e sciolto da ogni vincolo, ma limitato dal diritto. L’esistenza di trovare una giustificazione alla funzione deriva dal principio generale di danneggiare ingiustamente altre persone. Se le persone hanno pari dignità, anche per lo stato si pone il problema di non danneggiare ingiustamente un cittadino.

  • Limite nel divieto di cagionare danni ingiusti ad altri, sia per popolo che per lo stato (rispetto dei diritti individuali).

Il problema del limite al potere che riguarda ogni tipo di strumento che esso utilizza diventa più importante del diritto penale proprio perché la pena provoca in se una sofferenza e in qualche modo reca un danno agli altri: “la pena è un’arma a doppio taglio”, nel senso che è un male che risponde ad un altro male. Nella misura in cui lo stato nel suo agire provoca una sofferenza ad un cittadino, è necessaria una giustificazione morale, giuridica e costituzionale.

Teoria delle pene

  • Teoria della retribuzione (il senso della punizione è retribuire il male che è stato fatto)
  • Teoria della prevenzione (si punisce affinché il reo non torni a delinquere, la punizione è utile se produce un risultato socialmente utile)

Teoria della retribuzione

La pena è la «giusta» retribuzione di un male commesso, la quale deve «compensare» la «colpevolezza» del reo, considerato quale soggetto morale capace di scelte libere e responsabili.

  • La pena ha una giustificazione metafisica, poiché risponde a un’esigenza di giustizia «assoluta». La pena, innalzandosi nel mondo dei valori, si emancipa dalla natura di mero strumento di sofferenza e diviene un bene in sé.
  • La responsabilità penale si può configurare solo nei confronti di un soggetto in grado di decidere e di autodeterminarsi, in caso contrario non può essere dichiarato responsabile. La responsabilità penale è solo soggettiva (al contrario della civile) perché il soggetto poteva scegliere di agire in modo diverso. Secondo i retribuzionisti, se ha scelto di tenere un comportamento sbagliato deve essere punito perché lui ha scelto, male che compensa un male.

Giusta: risponde ad una esigenza di giustizia assoluta - gli errori vanno sempre sanzionati. La punizione risponde ad una esigenze sociale di giustizia.

c.d. retribuzione morale

La retribuzione esprime un bisogno etico-sociale primigenio di giustizia distributiva. Immanuel Kant (1724-1804). La retribuzione serve alla riaffermazione simbolica del precetto violato. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).

Punti deboli

  • La pena retributiva è una forma di «vendetta razionalizzata» non ha altra utilità se non riaffermare l’idea di giustizia
  • Postula: concezione metafisica dello Stato assoluto - una concezione di Stato come «Stato morale»
  • Una concezione univoca di «colpa» si presta a usi eticizzanti
  • È inderogabile anche se inutile o controproducente nel caso concreto

Punti di forza

Il principio di personalità della responsabilità penale trova fondamento nel rispetto della dignità dell’essere umano e implica il divieto di responsabilità per fatto altrui.

  • La colpevolezza del reo, intesa come rimproverabilità morale
  • Un’esigenza di proporzionalità tra reato e pena entro il limite della colpevolezza

Teoria della prevenzione

La pena è prevenzione di futuri comportamenti dannosi.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jojo_maraboli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Dodaro Giandomenico.
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