Capitolo I – I delitti contro la vita e l’incolumità personale
Sezione I – I delitti di omicidio
L'omicidio costituisce il delitto naturale per antonomasia, esemplificativo in forma paradigmatica dell'illecito penale e costantemente punito come reato grave in tutte le legislazioni storiche. Nel codice penale vigente sono previste varie fattispecie di omicidio, accumunate però da un fatto base sempre tipicizzato, secondo il modello del reato evento di forma libera: cioè consistente nella causazione della morte di un uomo. Assumono dunque rilevanza le modalità con le quali l'evento letale viene realizzato: importa soltanto che la condotta aggressiva esplichi efficacia eziologica nei confronti dell'evento morte. L'evento morte è la vita umana individuale, bene protetto di rilevanza costituzionale implicita (la cui tutela funge da presupposto per la tutela di altri beni di rilevanza costituzionale come la salute, la dignità umana ecc.).
È controverso sia stabilire l'angolazione che la tutela deve assumere, cioè se la vita sia da considerare protetta come diritto individuale o come interesse della collettività, sia la soglia di sviluppo a partire dalla quale l’essere è considerato vivente e quindi meritevole di tutela penale (cioè concepito, feto ecc.). Quanto alla portata del valore della vita, l’opinione più risalente ritiene che la protezione penale viene accordata non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della collettività, in quanto l’ordinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore sociale. Ciò in considerazione dei doveri che all’individuo incombono verso la famiglia e verso lo Stato.
Però, una simile concezione risente di una originaria ideologia autoritaria e collettivistica, non compatibile con il sistema costituzionale ispirato ad un’idea personalistica, la quale concepisce la vita come un bene della persona umana, considerata nella sua irripetibile individualità, meritevole di essere tutelata a prescindere da un suo risvolto utilitaristico a vantaggio della società e dello Stato. La Costituzione, infatti, si ispira all’idea della centralità e del primato della persona umana, considerata come soggetto di diritti in un certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte dello Stato, e quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere.
Questa angolazione individualistica della protezione del bene della vita è lontana dal trovare adeguato riscontro nelle fattispecie incriminatrici ancora vigenti, le quali continuano ad attribuire al bene vita il carattere d’indisponibilità assoluta, che deriva dall’ideologia autoritaria che sta alla base del codice Rocco e che è oggi sospettabile di incostituzionalità.
Indisponibilità della vita e indicatori normativi
A livello codicistico, nel senso del persistente carattere d’indisponibilità della vita sembrano continuare a deporre due non trascurabili indicatori normativi: l’art. 579 che incrimina l’omicidio consenziente, attestando indirettamente che la tutela penale della vita scatta del tutto a prescindere dalla volontà della persona titolare del bene; e l’art. 580 che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio, confermando che il nostro ordinamento disconosce la libertà di vivere o di morire come diritto individuale esercitabile da ciascuno a proprio piacimento.
In base ai dati normativi detti, ammettere oggi la liceità penale di forme di aiuto a morire volontariamente richieste dal titolare del bene-vita risulta problematico. Ma, in attesa di un intervento del legislatore affinché modifichi la disciplina attuale per armonizzarla allo spirito odierno, l’interprete può aprire qualche varco nel sistema allo scopo di attenuare la rigidità del principio codicistico dell’indisponibilità della vita, concedendo spazio già de jure condito al riconoscimento del principio costituzionale dell’incoercibilità del vivere e del diritto connesso a non curarsi e a lasciarsi morire.
Il principio costituzionale di autodeterminazione
Il suddetto principio è in realtà indirettamente ricavabile dall’art. 32 Cost. (nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), il quale sancendo la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria salute, comporta implicitamente il riconoscimento del diritto individuale a non curarsi come un indubbio valore del nostro ordinamento costituzionale. Da qui la conseguente liceità del suicidio e la più che dubbia legittimità di incriminare l’istigazione o l’aiuto al suicidio nei termini tradizionali di cui all’ancora vigente art. 580 cp.
Il nostro diritto positivo appare nel complesso in forte ritardo nei confronti di questioni come l’eutanasia. Dare spazio al principio dell’autodeterminazione individuale può consentire una reinterpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti in tema di omicidio: reinterpretazione diretta soprattutto a escludere dall’area della punibilità forme di eutanasia passiva, consistenti nella mancata prestazione o nell’interruzione di cure da parte del medico o di altri soggetti su richiesta consapevole e volontaria della stessa persona legittimata ad esprimere una rinuncia a continuare a vivere.
Il problema dell’individuazione del livello di sviluppo
Rispetto al problema dell’individuazione del livello di sviluppo di cui l’essere vivente deve raggiungere perché venga in questione il bene vita, assume rilievo l’art. 578. Tale disposizione, nel disciplinare l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, equipara il neonato e il feto durante il parto; ne consegue che il momento determinante per l’applicabilità delle norme sull’omicidio è l’inizio del parto, e che ai fini della tutela apprestata dalle norme predette è rilevante la vita del feto.
Nei delitti di omicidio realizzati mediante azione, il soggetto attivo è chiunque. Eventuali qualificazioni dell’autore rilevano soltanto quali circostanze aggravanti. Nei casi di omicidio mediante omissione, il soggetto attivo deve essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.
Il soggetto passivo (come titolare del bene offeso) e l’oggetto materiale (come su cui ricade la condotta delittuosa) coincidono: si tratta dell’essere vivente, comprensivo del feto durante il parto. Non è necessario che l’essere vivente sia anche vitale, cioè capace di sopravvivenza: si configura un omicidio anche quando si anticipi di una minima porzione di tempo il decesso di un malato incurabile o persino di un moribondo.
La tutela ha ad oggetto la persona umana, a prescindere dal possesso di requisiti di normalità fisio-psichica: l’omicidio è pertanto configurabile anche ai danni di esseri mostruosi, nati da donna.
Fattispecie di omicidio
Consistendo il nucleo fondamentale comune delle fattispecie di omicidio nella causazione della morte, assume rilievo determinante il concetto di causazione. Fino ad un recente passato, si dibatteva se la morte come esaurimento della vita dovesse coincidere con:
- La cessazione dell’attività respiratoria;
- L’arresto dell’attività cardiocircolatoria;
- La morte cerebrale;
- L’arresto del tripode vitale.
Posto che i primi due criteri sono stati da tempo messi in crisi dall’avvento delle tecniche della grande rianimazione, il legislatore mostra di accogliere espressamente la terza soluzione, cioè quella della morte cerebrale: la legge 578/1993 stabilisce all’art. 1 che “la morte si identifica con la cessazione dell’irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. Questa nozione di morte può anche apparire quella più in linea con il principio personalistico che ispira il nostro ordinamento, dal momento che nelle facoltà intellettive si rispecchia la qualità più elevata dell’essere vivente.
Omicidio doloso: Art. 575 codice penale
La fattispecie incriminatrice dell’omicidio doloso descrive il fatto tipico secondo il modello causale a forma libera: il fatto punibile consiste nel cagionare la morte di un uomo; purché sia cagionato l’evento letale, assumono non rilievo, per l’integrazione del reato, le specifiche modalità di realizzazione dell’evento medesimo. La verifica giudiziale dell’esistenza del fatto tipico si incentra sull’accertamento del nesso causale tra l’azione aggressiva dell’omicida e l’evento morte: a questo scopo soccorrono i criteri generali di spiegazione della causalità penalmente rilevante secondo il modello di sussunzione delle leggi scientifiche sotto rapporto.
Per la configurabilità del nesso causale, basta che la condotta diretta a uccidere anticipi anche di poco tempo l’evento letale in ogni caso destinato, a causa delle particolari condizioni del soggetto passivo, a verificarsi in un momento successivo. L’accertamento del nesso causale può dar luogo a difficoltà a causa di più fattori causali, per cui la possibilità di ricondurre eziologicamente l’evento-morte a un fattore presuppone una dimostrazione convincente dell’assenza di altri fattori causali.
Sul terreno dell’elemento soggettivo, e cioè del dolo, sono applicabili i principi generali illustrati in sede di analisi della disciplina di cui all’art. 43 cp. Il dolo, quale coscienza e volontà del fatto tipico, deve sussistere al momento dell’azione e deve perdurare per tutto il tempo in cui l’azione stessa rientra nel potere di signoria dell’agente: sicché, per l’imputazione a titolo di dolo, la volontà deve abbracciare la condotta tipica fino all’ultimo atto dotato di rilievo causale ai fini dell’imputazione dolosa dell’evento.
In base a queste premesse appaiono problematiche le ipotesi di dolo colpito a mezza via dall’errore, nelle quali l’evento lesivo è voluto, ma si verifica per effetto non della condotta finalizzata ad uccidere, bensì di una condotta successiva diretta ad altro scopo: per cui viene a mancare il rapporto di corrispondenza tra il verificarsi dell’evento morte e la volontà che realmente sorregge la condotta causativa dell’evento stesso (es. uomo aggredito muore non per effetto degli atti aggressivi realizzati da soggetti al fine di uccidere, ma per il fuoco appiccato al suo corpo per eliminare ogni traccia del fatto).
Ci si chiede se questa fattispecie sia sussumibile sotto la norma dell’omicidio doloso. In senso affermativo si pongono la giurisprudenza e dottrina meno recenti, le quali sostengono che il dolo (iniziale) di omicidio ingloba anche l’attività successiva al violento pestaggio, in un complessivo intreccio di atti causalmente collegati, tutti finalizzati all’eliminazione della vittima, per cui il fatto che la morte si sia verificata come conseguenza non immediata, sarebbe un dettaglio esecutivo irrilevante. Questo orientamento sembra oggi contraddetto da uno opposto, per cui nei reati causali come l’omicidio, la possibilità di imputare il fatto a titolo di dolo prevede che sia attuale ed anche effettiva la volontà dell’ultimo atto idoneo a produrre l’evento, da ciò se ne desume che, nei casi di dolo colpito a mezza via dall’errore, si configura una fattispecie unitaria sorretta da non un’unica volontà omicida ma da due fattispecie autonome, contraddistinte da coefficienti psicologici differenti.
Il più recente indirizzo della Cassazione, infatti, sostiene che la soluzione più corretta sia quella di affermare un concorso di reati tra un tentato omicidio e un omicidio colposo. Simile concezione però rischia di essere criticata per eccessivo concettualismo: cioè scindere in due condotte completamente separate atti compiuti contestualmente.
Fattispecie di omicidio e elemento soggettivo
Le fattispecie di omicidio continuano a fungere da settore privilegiato, sempre sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, per esemplificare la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: distinzione che fa leva sul criterio dell’accettazione volontaria di verificazione dell’evento.
E cioè, perché il soggetto agisca con dolo eventuale non basta la rappresentazione mentale concreta della possibilità che l’evento si verifichi come effetto della sua condotta: è altresì necessario che egli faccia i conti seriamente con questa possibilità e, ciononostante, decida di agire anche a costo di provocare l’evento criminoso. È proprio questa accettazione volontaria della lesione che si avvicina alla vera e propria volizione del fatto.
Vi sono, però, dei casi in cui la verifica processuale di tale processo psicologico è problematica. Il punctum dolens consiste nel verificare l’entità e il modo di atteggiarsi della consapevolezza del soggetto nei confronti dell’essa. Tutto ciò sapendo che il giudice difficilmente può verificare il dolo e la colpa come puri fenomeni psicologici interni alla psiche di chi agisce. A tal fine assumono rilievo gli indici esterni dell’atteggiamento interno, come ad es. il grado di conoscenza del rischio da parte del tentativo configurabile.
Configurabilità del tentativo
Il tentativo, oltre ad essere in astratto configurabile, è di frequente verificazione nella prassi. Perché un tentativo punibile si configuri, non occorre alcun evento lesivo: può essere anche un colpo d’arma da fuoco andato a vuoto, purché idoneo e sorretto dal fine di uccidere. Allorché tuttavia l’azione aggressiva provochi delle lesioni, può risultare non facile la distinzione tra l’omicidio tentato e il reato lesione personale consumato. A far propendere per l’una o l’altra qualificazione assume rilievo, oltre alla diversa dell’atteggiamento psicologico, la considerazione della diversa potenzialità lesiva del fatto.
Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso: artt. 576 e 577
Nell’assetto originario del codice la diversa gravità delle circostanze si trovava riflessa nella risposta sanzionatoria che, nei casi previsti dall’art. 576, conduceva alla pena di morte. A seguito della sua abolizione, la pena di morte è stata sostituita con l’ergastolo. Di conseguenza, la sanzione prevista per le ipotesi aggravate di cui all’art. 576 risulta oggi equiparata a quella in origine disposta dal successivo art. 577 che contempla situazioni portatrici di un disvalore minore; il che può dar luogo a problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo.
La differenza di trattamento mantiene il suo rilievo in considerazione del richiamo che agli artt. 576 e 577 fa l’art. 585 in tema di lesioni, riconnettendovi diversi effetti sanzionatori. La diversa gravità delle circostanze potrebbe rilevare anche ai fini del bilanciamento.
Circostanze previste dall’art. 576
- Il concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’art. 61 che disciplina il nesso. La ragione dell’aggravamento della pena sembra dipendere dalla peculiare intensità del dolo omicida, che non verrebbe meno neanche nel caso di estinzione del reato-fine. Una parte della giurisprudenza esclude che l’aggravante trovi applicazione nel caso di rapina impropria perché lo stesso elemento sarebbe in caso valutato due volte: ai fini del dolo specifico del reato di cui all’art. 628 comma 2 e dell’aggravante ex art. 576.
- L’aver commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente (parricidio): la ratio risiede nella particolare efferatezza dei delitti di sangue realizzati contro una persona legata da stretti vincoli di parentela. Una questione particolare concerne la possibilità di equiparare, ai fini dell’aggravante, la filiazione legittima con il rapporto d’adozione. Laddove il legislatore ha inteso attribuire rilievo ai rapporti d’adozione, lo ha fatto espressamente (vedi art. 577). Ai fini della sussistenza dell’aggravante non è sufficiente l’esistenza del particolare vincolo di parentela, poiché il legislatore richiede altresì che il reo abbia agito per motivi abietti o futili, oppure abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà, ovvero ancora abbia adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso o abbia agito con premeditazione. Alcune di queste circostanze già da sole, ai sensi dall’art. 577, meritano lo stesso trattamento sanzionatorio che l’art. 576 richiede quando si presentino in concorso tra loro. Questa incongruenza rappresenta l’effetto dell’abolizione della pena di morte e della sua sostituzione secca con l’ergastolo.
- Il fatto che l’omicidio sia stato commesso da un latitante, per sottrarsi all’arresto o alla cattura ovvero per procurarsi mezzi di sussistenza durante la latitanza. L’ultimo comma dell’art. 576 rinvia, per la definizione di latitante, alla definizione data dall’art. 61 n.6, la quale sembra riferirsi anche al soggetto evaso. Sicché si ripro... (testo interrotto)
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