Estratto del documento

Capitolo I – I delitti contro il patrimonio

Il patrimonio come bene giuridico di categoria

Il patrimonio è il bene giuridico di categoria, sotto il quale sono raggruppati tutti i reati contenuti nel titolo 13º del codice penale. Questa scelta classificatoria rappresenta una innovazione rispetto al codice del 1989, il quale denominava gli illeciti patrimoniali “delitti contro la proprietà”.

La sostituzione, da parte del legislatore del ’30, del termine “proprietà” con quello di “patrimonio” si spiega, appunto, con l'intento di precisare che le fattispecie contenute nel titolo 13º non tutelano soltanto la proprietà, ma anche “ogni altro diritto reale, il possesso di fatto separato dalla proprietà ed anche, in alcuni casi, i diritti di obbligazione, ossia il complesso di quei diritti, che formano, nel linguaggio tecnico‐giuridico, il patrimonio”. Secondo gli intendimenti del legislatore, l’oggettività giuridica di categoria costituisce, dunque, un’etichetta di sintesi per indicare che la legge penale tutela il patrimonio dei diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che fanno capo a una persona.

Queste premesse non esauriscono, tuttavia, il problema della definizione del concetto di patrimonio, il quale rimane a tutt’oggi uno dei più controversi nell’ambito dell’intera scienza giuridica. Identificandolo con il complesso dei diritti patrimoniali, il legislatore del ’30 ha verosimilmente utilizzato il concetto di patrimonio nel suo significato giuridico: e non nella sua accezione puramente economica, quale insieme dei beni che fanno capo ad un soggetto.

Fino a che punto il patrimonio rappresenta un autentico bene giuridico unitario, comune a tutte le fattispecie contenute nel titolo tredicesimo? Un orientamento tradizionale, proprio facendo leva sul criterio del bene giuridico protetto, distingue i reati in questione in grandi due categorie:

  • 1) Reati contro la proprietà (o altri diritti) ovvero patrimoniali in senso lato;

Nei reati del primo tipo (furto, rapina, appropriazione indebita, etc.), si sostiene che l'oggetto della tutela penale sia costituito dal potere di signoria che il titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto, esercita sulle cose aggredite, individualmente determinate, dal reo. In linea di principio, ai fini della configurabilità dell'illecito, si ritiene sufficiente che venga pregiudicata la possibilità del titolare del diritto di usare e disporre a suo piacimento delle cose che gli appartengono.

Non si richiede, invece, che il soggetto passivo subisca un concreto danno patrimoniale. È per questo che si parla di un’orientazione formale della tutela penale: il reato consiste nel semplice fatto di sottrarre le cose al dominio di chi su di esse vanta un diritto maggiore.

  • 2) Reati contro il patrimonio in senso stretto.

Nei reati di secondo tipo, e cioè patrimoniali in senso stretto (truffa, estorsione, circonvenzione di incapaci, ecc.), la prospettiva di tutela è invece meno formale e più materiale: questa volta l'illecito penale aggredisce il patrimonio come entità economica complessiva e la fattispecie incriminatrice prevede, come requisito costitutivo esplicito, l’altrui danno patrimoniale.

Il punto veramente decisivo è che, al di là dell’attacco a questa o a quella parte del patrimonio, ciò che conta è l’incidenza negativa dell’azione criminosa sul valore complessivo del patrimonio stesso. Conseguentemente ne deriva: il reato, in linea tendenziale, non si configura se la cosa o la singola posizione giuridica aggredita è priva di valore economico – patrimoniale.

Considerata alla luce della più recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale della materia, la predetta bipartizione è andata tuttavia subendo un sensibile ridimensionamento.

È da precisare che nell'ambito dei reati contenuti nel titolo 13º il patrimonio non sempre è tutelato come bene giuridico esclusivo. Figure di reato come l’estorsione, il sequestro estorsivo, la truffa, ecc. ledono, infatti, oltre al patrimonio, beni di natura personale, e precisamente il diritto alla libertà e all'autodeterminazione individuale. Ciò induce parte della dottrina a qualificare i reati in questione: questa etichetta serve a sottolineare che l'attitudine lesiva delle nuove condotte criminose si proietta su di una pluralità di interessi protetti.

L’inquadramenti di questi reati nel titolo XIII riflette in ogni caso le concezioni politico-criminali del legislatore del ’30, il quale ha ritenuto di dover considerare pur sempre prevalente l’offesa arrecata al patrimonio.

La nozione di patrimonio

La nozione di patrimonio risulta a tutt'oggi controversa. Le diverse tesi in dottrina hanno, per lungo tempo, oscillato tra due opposte concezioni del patrimonio, quella giuridica e quella economica.

  • A) La concezione giuridica prospetta un concetto di patrimonio strettamente legato al diritto civile, perciò identificato con la somma dei diritti soggettivi patrimoniali facenti capo ad una persona. A ben vedere, questa concezione si espone ai seguenti rilievi critici. Se il patrimonio è concepito come complesso di diritti, ne deriva innanzitutto che anche il danno patrimoniale viene a formalizzarsi: esso cioè viene a coincidere con la lesione della posizione giuridica tutelata, e pertanto si verifica anche se le cose oggetto dell'attività criminosa siano prive di valore economico. Ne deriva anche che la consumazione dei reati con la cooperazione della vittima (si pensi alla truffa) si anticipa al momento nel quale il soggetto passivo dispone del diritto, non occorrendo attendere la concreta verificazione del danno economico: per cui così opinando un tipico reato di danno come la truffa si trasformerebbe in un reato di pericolo. Per altro verso, rimarrebbero prive di tutela penale posizioni economicamente rilevanti non inquadrabili nello schema giuridico del diritto soggettivo.
  • B) La concezione economica definisce il patrimonio come l'insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un soggetto. È decisivo questa volta che le cose oggetto dell’attacco illecito posseggano un valore di scambio secondo la logica di mercato: è indifferente, invece, che su di esse la vittima possa vantare un diritto soggettivo. Correlativamente anche il danno, quale esplicito elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, assume una connotazione prettamente economica e la sua concreta verificazione è indispensabile ai fini della consumazione dell’illecito penale. Posto che il patrimonio ricomprende l’insieme dei beni e delle utilità economiche di un individuo, a prescindere dalla loro veste giuridico‐formale che esso giunge questa volta ad abbracciare anche mere aspettative fattuali di guadagno, pretese invalide dal punto di vista giuridico (purché posseggano nel caso concreto rilevanza economica).
  • C) Nell'ambito della dottrina contemporanea tende, ormai, a prevalere una impostazione mediana, usualmente denominata economico‐giuridica, ma prospettata secondo versioni non sempre coincidenti. Il punto di partenza è l'idea che il concetto penalistico di patrimonio sia caratterizzato tanto dalla effettiva rilevanza economica, quanto dalla formale dimensione giuridico‐ delle cose che ne fanno parte. Più precisamente, la concezione in parola esclude indifferentemente che meritino tutela penale tutte le posizioni dotate di rilevanza patrimoniale: essa infatti distingue tra posizioni meritevoli e non meritevoli di tutela, ricorrendo a parametri giuridici di qualificazione. Secondo un orientamento, più restrittivo, le posizioni economiche tutelabili dovrebbero essere pur sempre riconducibili allo schema del diritto soggettivo. Per un secondo orientamento, per così dire mediano, non occorre che alla situazione patrimoniale tutelabile corrisponda un vero e proprio diritto soggettivo: è sufficiente che la situazione stessa trovi espresso riconoscimento nell’ordinamento. Secondo un ultimo indirizzo, più estensivo, basta che la situazione patrimoniale non sia disapprovata dall’ordinamento. A nostro avviso, la tesi preferibile è quella che intende circoscrivere la protezione penale a quei rapporti economici che l'ordinamento riconosce espressamente, sia pure in forma più attenuata rispetto ai diritti soggettivi in senso stretto: nel concetto di patrimonio rientrano così le aspettative dotate di fondamento giuridico, ma non anche le pretese invalide o le aspettative di mero fatto. Più di recente una parte della dottrina si è sforzata di costruire un concetto di patrimonio, nel quale siano anche riconoscibili i caratteri del bene costituzionalmente rilevante.
  • D) Da qui l'elaborazione di una concezione personalistica del patrimonio, appositamente orientata a ricomprendere soltanto l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana. Si tratta, in realtà, di una prospettiva di fondo senz’altro apprezzabile sotto il profilo ideologico e culturale: essa manifesta, tuttavia, un elevato tasso di problematicità ove ci si preoccupi di svilupparla in maniera conseguente e dettagliata sul terreno della tecnica penalistica di tutela. Vero è che, valorizzando la stessa idea del diritto penale come extrema ratio, può oggi apparire ingiustificato conservare una forma penale di tutela a salvaguardia di beni inessenziali. Rimane la grande difficoltà di elaborare parametri normativi che permettano di selezionare, i rapporti economici davvero strumentali alla realizzazione umana e allo sviluppo della singola personalità.

La classificazione dei reati patrimoniali

Il legislatore dispone di diversi criteri di classificazione dei reati patrimoniali. Schematizzando, i principali criteri classificatori sono riconducibili a due fondamentali modelli: i quali si distinguono a seconda che ruotino, rispettivamente, sull'oggettività giuridica sottesa alle singole fattispecie incriminatrici ovvero sulle modalità di aggressione che connotano la condotta tipica del reato.

  • 1- L'adozione di una classificazione incentrata sul bene giuridico protetto sfocia nella bipartizione tra delitti contro la proprietà in senso stretto (furto, rapina, danneggiamento) e delitti contro il patrimonio (truffa, estorsione, usura).
  • 2- Il criterio di classificazione più accreditato è quello che fa leva sulle caratteristiche offensive della condotta. Tale criterio risulta preferibile per due ragioni di fondo. Da un lato, è proprio la considerazione della specifica carica offensiva della condotta a spiegare la ratio della stessa punibilità, come pure la graduazione quantitativa della pena all'interno del sistema dei reati patrimoniali. Dall'altro, il criterio si rivela migliore anche sul piano interpretativo e dogmatico: il modello incentrato sulle modalità di lesione consente, infatti, di porre meglio in risalto i tratti tipici di ciascuna figura criminosa, per cui risulta facilitato lo studio sistematico sia delle interrelazioni, sia delle differenze specifiche che caratterizzano i diversi reati contro il patrimonio. La maggiore utilità della classificazione per tipi di condotta è, del resto, anche un riflesso della sua maggiore aderenza alla disciplina normativa. Il legislatore del ’30 ha, infatti, classificato i reati contenuti nel titolo XIII in base alla fondamentale bipartizione tra condotte violente e condotte fraudolente: sul presupposto che la violenza e la frode rappresentino due modalità tipiche dell’agire criminoso.
  • 3- Un ulteriore modello classificatorio incentrato sulla condotta, che vanta un maggior credito presso la dottrina contemporanea, è quello che divide i reati patrimoniali in due fondamentali categorie, contraddistinte dal diverso ruolo assunto dal soggetto passivo:
  • A) Delitti di aggressione o usurpazione unilaterale. (furto, rapina, appropriazione indebita). L'aggressione criminosa proviene tutta dal reo, il quale fa da solo quanto occorre per recare offesa alla vittima, cui non rimane altro se non subire passivamente;
  • B) Delitti con cooperazione artificiosa della vittima: (estorsione, truffa, circonvenzione incapace) si instaura un rapporto interattivo tra l'autore del fatto e la persona offesa: quest'ultima non si limita a subire il reato, ma coopera da parte sua al processo lesivo, compiendo consensualmente atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano.

Le caratteristiche della tutela

Il catalogo dei diritti patrimoniali originariamente contenuto nel Codice Rocco configura classiche figure di reato ereditate dalla tradizione legislativa precedente, e riflettenti forme di offese tipiche di una realtà socio‐economica di stampo prevalentemente agricolo, non ancora investita dalla moderna rivoluzione industriale e tecnologica. In coerenza con l'ideologia statualistico‐autoritaria tipica del regime fascista, i beni della proprietà e del patrimonio ricevono una protezione rafforzata, sottolineata dalla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio riservato al delitto di furto.

L'originario assetto della tutela codicistica si rivela decisamente superato e anacronistico. Ed infatti lo stesso diritto di proprietà nella Carta costituzionale perde quel carattere di preminenza che lo connotava nella precedente tradizione e si vede attribuita una funzione sociale che va ad incidere anche sulle modalità e i limiti della sua tutela penale. Nel contempo, l'attuale sopravvalutazione codicistica dei beni patrimoniali contrasta con l'ispirazione personalistico – solidaristica dell’ordinamento costituzionale, che assegna un tendenziale primato ai beni della persona umana.

Da questo punto di vista, la persistente disparità di trattamento sanzionatorio tra offese all'integrità fisica (più lievemente sanzionate) e offese al patrimonio (più severamente sanzionate) rappresenta una ingiustificata violazione del principio, implicitamente costituzionalizzato, di proporzione. Il sistema dei reati contro il patrimonio ha subito modifiche normative a partire dai primi anni ‘70, sotto la spinta di esigenze politico‐criminali contingenti, peraltro di segno talora contraddittorio.

Per un verso, si è proceduto a un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona e ricettazione, per fronteggiare in chiave illusoriamente general‐preventiva momentanee ed allarmanti esplosioni di criminalità. Per altro verso questa direttrice di intervento di segno rigoristico era stata tuttavia preceduta da un orientamento contrario: si allude alla miniriforma della parte generale del ’74, che ha esteso il principio del bilanciamento delle circostanze anche alle ad efficacia speciale, soprattutto allo scopo di attenuare l'eccessivo rigore sanzionatorio dei furti aggravati; in questo modo, piuttosto che procedere per la via di una revisione legislativa degli ambiti edittali di pena, il legislatore ha preferito impropriamente delegare al giudice il compito di adeguare il trattamento punitivo alla mutata realtà sociale.

Il concetto di cosa

Le figure più antiche di reato contro il patrimonio sono quelle che aggrediscono cose, individualmente determinate, sottoposte al concreto potere di signoria del proprietario: emblematiche in questo senso le figure del furto, della rapina o del danneggiamento. La “cosa” costituisce l'oggetto materiale dei reati cosiddetti di aggressione unilaterale contro la proprietà (o contro altro diritto).

Nei reati tradizionalmente definiti patrimoniali in senso stretto, e caratterizzati dalla cooperazione della vittima come la truffa, l’estorsione, la circonvenzione di incapaci, invece, l’azione criminosa può di fatto eventualmente attaccare singole cose materiali, ma il punto decisivo è un altro: occorre, ai fini della configurabilità del reato, che l’azione incida negativamente sul patrimonio del soggetto passivo concepito come entità economica unitaria.

In generale è definibile cosa, nel senso del diritto penale, ogni oggetto corporale o fisico: in altri termini, ogni entità fisica del mondo esterno, che presenti i caratteri della definitezza spaziale e della esistenza autonoma. Nel corso dell'evoluzione storica si è assistito a un processo di tendenziale estensione del concetto di cosa.

In concomitanza con l'evoluzione del progresso industriale, è affiorata l'esigenza di accordare tutela alle entità diverse dalle cose in senso tradizionale: emblematica è la scoperta dell'energia elettrica, che ha posto al diritto penale il problema della riconducibilità di essa al concetto di cosa sottraibile ai fini dell'integrazione del diritto di furto. Più di recente, l’avanzato sviluppo tecnologico specie nel campo dell’informatica ha finito col

Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 62
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte speciale - delitti contro il patrimonio, Fiandaca - Musco Pag. 61
1 su 62
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Marra Gabriele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community