Prospettive di riforma
L’analisi delle singole fattispecie incriminatrici ha evidenziato delle carenze della riforma nonostante la volontà del legislatore di predisporre la risposta in grado di contrastare i comportamenti contro l’ambiente. La risposta del legislatore però appare carente per tutte le considerazioni concernenti il terreno dell'effettività. Diciamo che le singole disposizioni incriminatrici non riescono a raggiungere livelli tali da porsi come meccanismo in grado di evitare comportamenti contro l’ambiente.
Nonostante l'aggiramento dei principi costituzionali in materia penale e quindi il principio di tassatività-determinatezza, di offensività, di proporzione della pena, la riforma non ha raggiunto lo scopo o non ha ottenuto i risultati sperati. Lo dimostra il numero di reati che ogni anno vengono commessi. Se prendiamo come riferimento il rapporto eco-mafie del 2020 si evidenzia un numero di reati pari a oltre 34 mila con un incremento del 23 per cento rispetto all’anno precedente. Si verifica un reato ogni 4 ore.
Limiti della riforma
I limiti della riforma hanno però un unico filo conduttore che possiamo individuare nella scorretta individuazione dell’oggetto della tutela. Quindi proprio il concetto di ambiente utilizzato dal legislatore che rende la riforma insoddisfacente, dalla scorretta individuazione dell'oggetto della tutela discendono: fattispecie irrispettose del principio di tassatività-determinatezza dell’illecito penale e fattispecie viziate sotto il profilo dell’evento.
Ad esempio, l'articolo 434 prevede un macro evento di difficile verificabilità e di difficile dimostrazione sul piano probatorio, o ancora fattispecie che ipotizzano una alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema finiscono per configurare dei macro eventi di difficile recepimento di una figura incriminatrice determinata, oltre che di ardua dimostrazione in sede processuale. Diceva Feuerbach che il legislatore non può sottoporre a pena ciò che in concreto non può essere completamente dimostrato.
Il terzo limite di questa riforma che discende dai primi due è dato dalla difficoltà di accertamento del nesso causale tra la condotta inquinamentale e dunque illecita e l’evento. Dimostrare il danno all’ecosistema è un’operazione alquanto problematica eppure il legislatore della riforma ha utilizzato proprio fattispecie di danno. Basta richiamare in proposito l’inquinamento e il disastro ambientale.
Prospettive di riforma
E dunque in una prospettiva di riforma della riforma occorre partire dalla individuazione del bene giuridico che si intende salvaguardare. Come ben sappiamo l’oggetto della tutela assume un ruolo essenziale rappresentando un importante presupposto per la redazione delle singole fattispecie incriminatrici e l’individuazione ha ovviamente delle ricadute sulla tecnica redazionale delle singole figure criminose. Se non stabiliamo prima cosa si vuole tutelare diventa complicato redigere delle fattispecie incriminatrici che si pongono in linea col principio di tassatività e con l’accertamento del nesso causale.
Le difficoltà nel settore ambiente aumentano perché è proprio l’ambiente che si caratterizza per connotati caratteristici alquanto generici. L’ambiente è tutto e niente, è un concetto ampio che racchiude una molteplicità di elementi. La legge 68/12015, pur avendo adottato una nozione allargata di bene ambiente, quindi non soltanto i classici elementi dell’aria, dell’acqua, del suolo, sottosuolo, ha lasciato fuori dall’oggetto della tutela altri elementi che pure fanno parte dell’ambiente.
Il concetto di ambiente cui fa riferimento il legislatore, pure quando parla di ecosistema o habitat, lascia fuori e privi di tutela alcuni settori che afferiscono all’inquinamento acustico, elettromagnetico, o olfattivo. Si pensi a chi vive nelle vicinanze di un aeroporto, o conceria, o nelle vicinanze di un’industria chimica farmaceutica che tratta di materie plastiche. Nelle ipotesi di inquinamento acustico o olfattivo appare difficilmente ipotizzabile un danno al suolo o sottosuolo, all’aria, alla flora, all’acqua proprio perché il rumore o cattivo odore sono elementi inidonei ad aggredire la composizione materiale dei corpi. Questi settori quindi sono stati completamente ignorati dal legislatore della riforma e allora in una prospettiva di riforma della riforma, e ovviamente qualunque tipo di prospettiva adottiamo, qualunque prospettiva deve partire dall’oggetto della tutela.
Prospettive penali
Si tratta allora di stabilire in primo luogo come si pone l’ambiente in termini penalistici. In apertura del corso si è detto delle varie concezioni di ambiente, si ricordi Giannini che parlava di ambiente paesaggio, riferendosi ai parchi naturali, centri storici, foreste ecc. Ed ancora distingueva l’ambiente come concetto relativo alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua dagli agenti inquinanti. Ed ancora distingueva l’ambiente in senso urbanistico, tutto ciò che inerisce l’assetto urbanistico di un dato territorio.
Come sappiamo, sulla definizione di ambiente si hanno varie troppe teorie ma alla fine da tutte queste teorie ne scaturisce un concetto di ambiente che può essere così individuato: l’ambiente rappresentato nel complesso dalle condizioni fisiche, come pressione atmosferica, clima, ambiente letteratura ed ancora dalle condizioni chimiche, come concentrazione di sali, dagli elementi faunistici, dalle bellezze monumentali e da tutte quelle cose naturali aventi un particolare valore culturale. Da questa definizione ne scaturisce che l’ambiente si pone come un sistema aperto che riceve ed elabora, trasmette energia capace di autoregolarsi e raggiungere quei livelli di equilibrio relativamente stabili.
Ne scaturisce quindi una concezione di ambiente larga, onnicomprensiva che se presenta il pregio di esaltare la valenza di bene fondamentale per la qualità della vita umana implica il rischio di una certa evanescenza o di una volatilizzazione del bene che si intende proteggere. Ma è un bene completamente evanescente. È facile quindi chiedersi come si fa a riportare il bene in una fattispecie incriminatrice. Questo fatto non rappresenta un argomento insormontabile per le scelte di penalizzazione perché l’ordinamento prevede la penalizzazione di determinati comportamenti estrapolati da beni giuridici come l’ambiente. L’ambiente quindi rappresenta un insieme di altri beni e confluiscono entità che tutte insieme danno vita a questo mega interesse giuridico.
E quindi l’ambiente, non diversamente dal patrimonio, può essere ricostruito come un bene di categoria. Infatti un patrimonio come oggettività giuridica di categoria costituisce una etichetta di sintesi per indicare che la legge tutela il complesso di diritti di rapporti giuridici che fanno capo ad una persona. E allora individuato l’ambiente come bene di categoria o bene categoriale si tratta di scegliere le singole componenti su cui far ricadere la tutela penale. Oggetto della fattispecie incriminatrice non è più l’ambiente in sé considerato ma i singoli beni che afferiscono al più ampio bene ambiente.
Occorre evitare di emanare fattispecie incriminatrici che hanno ad oggetto entità come l’ambiente inteso quale bene di categoria che, come abbiamo visto, presenta lati di estrema genericità. Mentre se estrapoliamo le singole componenti e su di esse costruiamo le singole fattispecie incriminatrici, questo ci consente di focalizzare la nostra attenzione su oggetti della tutela specifici.
-
Riassunto esame Diritto penale dell'ambiente, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato La tutela penale dell'ambiente…
-
Riassunto esame Diritto penale dell'ambiente, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato La tutela penale dell'ambiente…
-
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato L' Art. 612-ter c.p. Diffusio…
-
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato L'Art. 612-ter c.p. Diffusion…