L’articolo 612 ter e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
L’articolo 612 ter è stato emanato al preciso scopo di fronteggiare la crescita esponenziale di una fenomenologia delittuosa che, tramite la strumentalizzazione della rete internet, divulga telematicamente foto, video o immagini relativi alla vita strettamente intima di una persona.
La fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti viene comunemente indicata con il termine “revenge porn” o “revenge pornography”, anche se si ritiene più opportuno il termine nella sua forma univerbata “porno vendetta” rispetto alla grafica “porno vendetta”. Da un altro punto di vista il revenge porn è stato inquadrato, riprendendo un’impostazione nordamericana, come parte del fenomeno più ampio della pornografia non consensuale o in altri casi come “violenza sessuale registrata”.
Distinzione tra revenge porn in senso stretto e in senso estensivo
Distinguiamo:
- Revenge porn in senso stretto: la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei componenti finalizzata a vendicarsi della rottura spesso burrascosa della relazione intima. In caso di non consenso alla registrazione si configurerebbe il reato ex art 617 septies. Quindi la fraudolenza sta nel non consenso alla registrazione.
- Revenge porn in senso estensivo: ogni forma di diffusione non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi contenuto sessuale a prescindere dalla pregressa esistenza di una relazione sentimentale ovvero dalla finalità ritorsiva di colui che pubblica le immagini.
Terminologia revenge porn
Terminologia revenge porn ==> la locuzione ritorsione sessuale è migliore rispetto a “revenge porn” in quanto questo richiama l’indicazione di pornografico. Il termine pornografico significa “scrittura o immagini sessualmente esplicite progettate per indurre eccitazione sessuale nel lettore e nell’osservatore”, mentre colui che diffonde immagini lo fa con la consapevolezza di arrecare grave nocumento alla vittima, ha mero scopo di ritorsione con la volontà di umiliare il soggetto passivo: se così non fosse dovremmo escludere tutte le immagini e video non pornografiche.
Revenge porn e violenza sessuale
Revenge porn e violenza sessuale ==> il revenge porn non è inquadrabile nella fattispecie della violenza sessuale art 609 bis che richiede strutturalmente una serie di elementi (violenza, minaccia, abuso di autorità, costrizione, induzione, inganno per compiere o subire atti sessuali) nessuno dei quali è rinvenibile nell’ambito della diffusione di immagini o video sessualmente espliciti. La connotazione di fondo della violenza sessuale è la soddisfazione della libido da parte di colui che usa la violenza che non è presente nel revenge porn, la cui connotazione è arrecare il massimo nocumento alla vittima e, più in generale, la derisione collettiva.
Revenge porn e vendetta
Revenge porn e vendetta ==> si distingue anche dal concetto di vendetta per cui si intende un’offesa apportata a un torto subito; mentre colui che posta video sessuali in rete l’affronto patito potrebbe rinvenirsi, paradossalmente, nel semplice rifiuto di iniziare o di continuare una relazione, o addirittura in ragioni ben diversa da quelle di natura sentimentale (ad es. estorsione tentata o consumata; colui che divulga materiale intimo per motivi politici o un seguito ad una scommessa).
Revenge porn e violenza di genere
Revenge porn e violenza di genere ==> la fattispecie è stata emanata nell’ambito della legge 69/2019 a tutela della violenza domestica e di genere, nasce come strumento volto a contrastare specificamente la violenza contro le donne. Si tratta di una impostazione discutibile: con questo non si intende negare che la donna sia il maggiore terminale, ma solo evitare si sottolineare i tanti altri casi che riguardano soggetti diversi. Tale legge è solo l’ultimo dei tasselli della strategia legislativa a protezione della donna e tra le tappe fondamentali ricordiamo, dopo le modifiche in tema di violenza sessuale (l. 66/1996), nella previsione del delitto di atti persecutori e nella normativa in tema di femminicidio.
Distinguiamo i fatti di ritorsione sessuale da altre figure solo apparentemente simili:
- Sexting: indica l’atto di scambiarsi, di comune accordo, messaggi, video o immagini a contenuto sessuale, solitamente attraverso smartphone/computer/cellulari/tablet/social network. Il sexting da fatto lecito diventa illecito e quindi, concretizza l’ipotesi di ritorsione sessuale quando la diffusione del contenuto inviato avviene contro la volontà del partner;
- Sextortion: adescamento sessuale, in questo caso le foto, immagini o filmati vengono ottenuti mediante artifizi o raggiri e successivamente impiegati per fini estorsivi. Tale fenomeno nasce già come fatto illecito.
Revenge porn e pacchetti sicurezza
Revenge porn e pacchetti sicurezza ==> si caratterizza per la riproposizione di soluzioni già utilizzate nei molteplici pacchetti sicurezza. Nell’emanazione del codice rosso il legislatore è intervenuto apportando modifiche al sistema penale sostanziale, processuale, penitenziario e misure di prevenzione.
Sul piano del diritto sostanziale il legislatore si è mosso secondo un duplice orientamento: inasprimento sanzionatorio della risposta statuale contro determinati fatti di violenza e emanazione di nuove fattispecie. La legge 69/2019 inserisce nel Codice penale quattro nuove fattispecie:
- Art. 387 bis - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- Art 558 bis - Costrizione o induzione al matrimonio;
- 583-quinquies - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- 612 ter - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Sul piano processuale la legge ha modificato il codice di rito con innovazioni tese a:
- Velocizzare l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere e conseguentemente;
- Accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
Sul piano penitenziario:
- Benefici dell’assegnazione al lavoro esterno, stabilendo che i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti e internati “solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti;
- La concessione degli stessi benefici richiede una preventiva valutazione da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza che riconosca la positiva partecipazione al programma di riabilitazione;
- Aggiunta con la previsione di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, si assistenza psicologica e di recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Misure preventive: il legislatore ha modificato il Codice Antimafia e accresciuto le possibilità di applicazione del divieto in tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti (braccialetto elettronico).
Criticità della fattispecie e sicurezza pubblica
I gravi e complessi avvenimenti sussumibili nella violenza di genere (anche se volessimo in questa ricomprendere l’articolo 612 ter) non possono essere affrontati nei termini di mera questione di sicurezza pubblica quale causa di allarme sociale. Anche la questione della violenza di genere è divenuta un fatto di sicurezza. Le carenze della nuova fattispecie quale rimedio della violenza di genere derivano dalla scarsa esperienza che la società attuale ha nell’affrontare le conseguenze dannose che subiscono le vittime. Basti pensare che il potere decisionale è nelle mani degli uomini. La fattispecie è carente di effettività.
Anche l’emanazione della nuova fattispecie risente del clima emotivo-emergenziale venutosi a creare in seguito di fatti di cronaca ben noti affrontata con una legislazione preminentemente penale a carattere repressivo. Si tratta di un provvedimento viziato dalla fretta e questo lo si può desumere dall’utilizzo di formale quali “necessità, straordinarietà e urgenza”. Sempre più spesso i provvedimenti evocano la locuzione “disposizioni urgenti” divenuta ormai marchio di fabbrica della legislazione recente. A questo si aggiunte la scarsa chiarezza delle disposizioni a causa della inidonea elaborazione tecnica, ma anche alla non univoca linea politica ispiratrice; il frequente mutamento delle normative, non aiuta l’interprete nell’opera di individuazione del comando ivi contenuto. La rapidità determina eccessiva genericità e quindi un aggiramento del principio di tassatività e determinatezza. Come già accaduto in passato, il recente provvedimento era stato anticipato da una sorta di stoltiloquio diffuso e immediatamente valorizzato dal legislatore nell’ottica di intercettare le simpatie della collettività: accondiscende a richieste diffuse e così lucra sulla trasformazione della paura in consenso; distoglie l’attenzione da temi di natura economica e di maggiore rilevanza sociale. Il rischio è quello di ineffettività della risposta statuale.
Vincolo di invarianza finanziaria
Vincolo di invarianza finanziaria ==> un altro limite della legge è rinvenibile nel suo articolo 21 comma 1: “dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai prelativi adempimenti con le risorse, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Si tratta di una disposizione che si ripercuote in misura significativa sul raggiungimento dei condivisibili obiettivi perseguiti dal legislatore. Il criterio di invarianza degli oneri finanziari non com
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