La riforma dei "delitti contro l'ambiente" con l'introduzione del Titolo 6bis all'interno del codice penale
La riforma dei "delitti contro l'ambiente" con l'introduzione del Titolo 6bis all'interno del codice penale ha optato per un numero ristretto di fattispecie incriminatrici di natura delittuosa.
Sia la collocazione sistematica all'interno del codice, sia il limitato numero di fattispecie incriminatrici sono senza dubbio da condividere perché:
- Alla collettività arriva un messaggio chiaro: il reato ambientale è qualcosa di serio tanto da meritare la collocazione all'interno del codice penale che raggruppa i comportamenti più gravi (prontuario tendenzialmente esaustivo degli interessi e dei valori meritevoli di tutela) e quindi il codice riacquista centralità;
- L'esiguo numero di fattispecie dovrebbe rendere più immediato il messaggio alla collettività: con poche fattispecie si evita il rischio di confondere il destinatario delle norme come avviene quando l'intervento legislativo si sviluppa su un numero molto elevato di tipi criminosi.
Se sul piano astratto la collocazione sul piano sistematico di poche fattispecie a tutela dell'ambiente è un fatto che va salutato con favore, sul piano concreto vanno segnalate alcune incongruenze nella formulazione delle singole fattispecie, con il rischio di vanificare tutti i buoni propositi del legislatore.
La collocazione dei delitti contro l'ambiente dopo il Titolo dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica è rilevante in quanto indica la stretta relazione tra ambiente e persona di modo che la tutela del primo finisce per ricadere sulla seconda (si pensi all'aggravamento di pena qualora l'offesa coinvolga la pubblica incolumità). La tutela dell'ambiente è strumentale allo sviluppo bio-psichico dell'uomo.
Dal dato normativo viene accolta una concezione dell'ambiente intermedia tra quella antropocentrica e quella ecocentrica: la prima concepisce l'uomo come primus rispetto alla natura che costituisce un mezzo per la soddisfazione dei suoi bisogni, risorsa di produzione, quindi c'è un rapporto di strumentalità tra uomo e natura 452 quater; per la seconda l'ambiente è un sistema autoregolato e attribuisce alla biosfera un valore intrinseco, considerandola meritevole di tutela a prescindere dalla sua finalizzazione al benessere umano 452 bis.
La riforma dei "delitti contro l'ambiente" con l'introduzione del Titolo 6bis all'interno del codice penale ha optato per un numero ristretto di fattispecie incriminatrici di natura delittuosa.
Sia la collocazione sistematica all'interno del codice, sia il limitato numero di fattispecie incriminatrici sono senza dubbio da condividere perché:
- Alla collettività arriva un messaggio chiaro: il reato ambientale è qualcosa di serio tanto da meritare la collocazione all'interno del codice penale che raggruppa i comportamenti più gravi (prontuario tendenzialmente esaustivo degli interessi e dei valori meritevoli di tutela) e quindi il codice riacquista centralità;
- L'esiguo numero di fattispecie dovrebbe rendere più immediato il messaggio alla collettività: con poche fattispecie si evita il rischio di confondere il destinatario delle norme come avviene quando l'intervento legislativo si sviluppa su un numero molto elevato di tipi criminosi.
Se sul piano astratto la collocazione sul piano sistematico di poche fattispecie a tutela dell'ambiente è un fatto che va salutato con favore, sul piano concreto vanno segnalate alcune incongruenze nella formulazione delle singole fattispecie, con il rischio di vanificare tutti i buoni propositi del legislatore.
La collocazione dei delitti contro l'ambiente dopo il Titolo dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica è rilevante in quanto indica la stretta relazione tra ambiente e persona di modo che la tutela del primo finisce per ricadere sulla seconda (si pensi all'aggravamento di pena qualora l'offesa coinvolga la pubblica incolumità). La tutela dell'ambiente è strumentale allo sviluppo bio-psichico dell’uomo.
Dal dato normativo viene accolta una concezione dell’ambiente intermedia tra quella antropocentrica e quella ecocentrica: la prima concepisce l’uomo come primus rispetto alla natura che costituisce un mezzo per la soddisfazione dei suoi bisogni, risorsa di produzione, quindi c’è un rapporto di strumentalità tra uomo e natura 452 quater; per la seconda l'uomo è parte dell’ambiente e attribuisce alla biosfera un valore intrinseco, considerandola meritevole di tutela a prescindere dalla sua finalizzazione al benessere umano 452 bis.
Avverbio abusivamente
Compare negli articoli 452-bis, ter, sexies e quaterdecies, ma il legislatore nulla ci dice in proposito. Rispetto alla proposta di legge la clausola di illiceità speciale di cui al termine abusivamente snellisce dal punto di vista lessicale la fattispecie incriminatrice, ma non possono dirsi risolte tutte le controversie. Tralasciando le varie interpretazioni date (requisito tipico che ne restringe eccessivamente la portata e la depotenziata del tutto a nota modale dall'attività tipica m
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