Diritto penale del lavoro
Il diritto penale si combina col diritto del lavoro, meritevole della tutela più forte/grave che il nostro ordinamento prevede, cioè la tutela penale. Quando si parla di diritto penale del lavoro si parla della dimensione sanzionatoria del diritto del lavoro.
Un reato esiste solo se c’è un interesse/bene giuridico che viene leso (ad esempio, il lavoro). Il diritto penale si attua attraverso una minaccia di una pena: la pena/sanzione si realizza quando la condotta (attiva o omissiva) prevista dal reato viene attuata.
Le norme del diritto penale del lavoro assicurano l’osservanza di disposizioni poste a tutela di interessi inerenti il rapporto di lavoro e al lavoro nel suo complesso, cioè tutto ciò che attiene all’attività lavorativa. Infatti, attraverso la sanzione più grave del nostro ordinamento (la sanzione penale/minaccia di una pena) viene tutelato un interesse costituzionalmente rilevante: l’interesse globale del rapporto di lavoro e di tutte le attività che sono inerenti allo svolgimento di un lavoro.
In realtà, nel diritto penale del lavoro esistono una vasta gamma di interessi che rischiano di essere lesi: si verifica un intreccio di interessi di ramo pubblico (dello Stato, interesse superiore) e di rilievo privato (più strettamente privatistici). Questo intreccio e combinazione di relazioni che nascono il più delle volte da rapporti individuali tra le persone richiedono un intervento di indirizzo per la combinazione e la tutela di fattori economico-sociali.
Principi costituzionali
La Costituzione attribuisce un valore primario al diritto del lavoro e impone alle istituzioni statuali di tutelarlo: il lavoro è un bene superiore, assolutamente meritevole di tutela. La sanzione penale diventa, quindi, un utile strumento per rafforzare il contenuto precettivo che hanno le norme.
Articoli della Costituzione
- Articolo 1: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
- Articolo 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
- Articolo 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero”.
- Articolo 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.
- Articolo 38: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”.
- Articolo 41: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Questi articoli costituzionali, in particolare l’articolo 41, sono fonte della legittimazione del diritto penale del lavoro. Quest’ultimo richiama gli interessi di cui è titolare ogni cittadino, non solo il lavoratore.
Esigenza di tutela
Il diritto penale del lavoro risponde ad un’esigenza di anticipare la tutela di tutti gli interessi del lavoratore perché ogni rapporto di lavoro porta in sé delle situazioni di rischio. L’individuazione del rischio in ogni singola attività e rapporto di lavoro è fondamentale: individuare e prevenire il rischio che l’attività può comportare porta ad una formulazione delle fattispecie che anticipa la condotta. La prevenzione ha l’obiettivo di impedire che una determinata condotta che si sa essere rischiosa venga attuata.
Il concetto di rischio è molto ampio. Si cerca di prevenirlo perché caratterizza ogni attività, con maggiore o minore entità per la salute delle persone. Sono necessari formazione, informazione e mezzi di protezione. Proprio in relazione alle attività pericolose il diritto penale del lavoro si struttura in una tutela della sicurezza, dignità e libertà del lavoratore. Quest’ultimo deve poter esercitare il suo diritto nella massima tutela e garanzia di non andare incontro a situazioni pericolose.
La sanzione penale è lo strumento di maggior tutela e rafforza questi precetti costituiscono il rapporto di lavoro: tutela interessi essenziali del lavoratore (sicurezza, dignità e libertà).
Principio di sussidiarietà
Il diritto penale vige nel nostro ordinamento secondo un principio di sussidiarietà: ci può essere tutela degli interessi tramite lo strumento estremo del diritto penale (più importante e severo) solo quando gli altri strumenti dell’ordinamento (diritto civile e sanzioni amministrative) non sono sufficienti a garantire adeguata tutela: strumenti diritto civile e sanzioni amministrative. È, quindi, considerata extrema ratio/ultima strada.
Finalità del diritto penale del lavoro
- Tutelare libertà individuale in primis del lavoratore che si inserisce in un contesto più ampio (di mercato del lavoro e quindi anche soggetto a rischi).
- La tutela che l’ordinamento prevede sicuramente è influenzata dalla normativa comunitaria (soprattutto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro).
- In secondo luogo, si tutelano le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. Il lavoratore, contraente debole, è sicuramente il primo destinatario di tutela della materia.
Ambito di tutela del diritto penale del lavoro
- La tutela penale del lavoro difende la salute e sicurezza sul lavoro,
- La protezione della libertà morale e della dignità dei lavoratori,
- La tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori.
- Funzione economica: offre garanzia del corretto svolgimento del rapporto lavorativo e del regolare funzionamento del mercato del lavoro.
La sanzione penale occupa una posizione residuale nella tutela delle condizioni di lavoro, dell’integrità personale dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro e degli strumenti di lavoro. La garanzia di tutela è assicurata in via prioritaria sul piano civilistico: il Codice civile lo impone all’articolo 2087 c.c. (“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
Diritto penale
La costituzione del diritto, in particolare del diritto penale, ha origini antiche. Per Aristotele l’uomo era un animale sociale e aveva la necessità di vivere in una comunità/contesto sociale. A causa dell’interazione tra soggetti con interessi diversi, le relazioni non sono semplici e ci può essere un conflitto/scontro. La violenza è facile che sia una conseguenza alla conflittualità e alla necessità di tutelare ognuno i propri interessi. Si è sentita l’esigenza di garantire interessi individuali e superiori, la necessità di una maggior tutela e di un’armonizzazione tra interessi del singolo e collettivi. È stato, quindi, emanato un ordinamento/istituzione per dettare indicazioni poi applicate da tutte le persone. Negli anni sono stati concretamente attuati i principi che in passato erano solo filosofici: è nato il diritto che ha tante sfaccettature.
Il diritto penale è lo strumento più severo dell’ordinamento: lo stato con l’emanazione di tale diritto ha indicato un divieto. Infatti, la norma penale indica il comportamento (condotta attiva/fare o condotta omissiva/non fare) vietato. La sanzione è particolare: una pena. È un settore dell’ordinamento giuridico che disciplina i fatti che costituiscono un reato: comportamenti umani puniti dall’ordinamento con una sanzione penale (detentiva o pecuniaria). Possono esprimersi nelle forme di delitti e contravvenzioni.
Finalità del diritto penale
- Difesa della società da determinati comportamenti.
- Risocializzare il condannato/nuovo inserimento nella società. La pena ha anche una funzione rieducativa, non solo punitiva. La riforma Cartabia è finalizzata a rieducare il reo attraverso sanzioni diverse rispetto a quella detentiva.
Il diritto penale deve porsi a tutela di beni costituzionalmente rilevanti: ogni reato ha senso perché è posto a tutela di beni giuridici. Bene giuridico: interesse che per il nostro ordinamento è meritevole di tutela giuridico-penale.
Diritto penale: complesso di norme giuridiche con cui lo Stato vieta certi comportamenti attraverso la minaccia di una sanzione penale. Il giudice deve applicare (e non formare/creare) una norma prevista nel nostro ordinamento prima che il fatto di reato sia accaduto.
È un ramo del diritto pubblico: l’interesse più ampio, superiore, della collettività, dello stato è la prevenzione e repressione dei reati. Solo lo Stato può dire quando c’è reato. Solo l’organo che ha la funzione di legiferare può dire quale comportamento integra il reato.
Caratteristiche del diritto penale
Caratteristica del diritto penale: carattere afflittivo. La sanzione per difendere beni giuridici è la più drastica prevista dal nostro ordinamento perché prevede una pena che comporta la limitazione della libertà personale del soggetto (pena detentiva). Incide, quindi, sul valore della libertà personale. La riforma Cartabia va in una direzione diversa.
Si attua con extrema ratio a tutela di beni di primario e costituzionale rilievo – funzione di garanzia in via sussidiaria
- Positività: costituito soltanto da norme giuridiche
- Statualità: solo lo stato ha il potere di emanare norme penali
- Pubblicità: il diritto penale è una parte del diritto pubblico. È generalmente noto a tutti proprio perché positivo
Divisione del diritto penale
Si divide:
- Parte fondamentale contenuta nel Codice penale
- Parte complementare: contenuta nelle leggi speciali (art. 3 bis c.p.)
È un diritto comune: si applica a tutti coloro che sono nel territorio dello stato. È un diritto speciale: si applica a determinate categorie di persone per effetto di una loro qualità o di una condizione giuridica in cui si trovano (esempio: il diritto penale militare).
Ha autonomia: è diviso/non connesso ad altri rami del nostro ordinamento. Definisce in maniera differente concetti e istituti che hanno un diverso significato in altri rami dell’ordinamento. Esempio:
- “Possesso” nel diritto privato = potere che un soggetto ha sulla cosa e che si esprime nell’esercizio di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul bene).
- “Possesso” nel diritto penale = relazione materiale sulla cosa
Principio di sussidiarietà
Principio di sussidiarietà: il diritto penale interviene solo dove è strettamente necessario, non sempre. Deve intervenire come male estremo/extrema ratio. Esistono infatti altri rami dell’ordinamento giuridico che prevedono la tutela di quelle fattispecie.
Frammentarietà
Frammentarietà: non punisce ogni comportamento, ma solo determinate condotte individuate/meritevoli di pena. Non coincide mai con l’area dell’illecito giuridico (non tutto ciò che è illecito lo è anche dal punto di vista penale), o con l’area dell’illeceità morale (non tutto ciò che è moralmente riprovevole è penalmente illecito). Per lo più correlato a determinate modalità di aggressione del bene protetto.
Principi per la previsione dei reati e formulazione delle disposizioni
- Principio di offensività: perché ci sia un reato deve esserci l’aggressione di un bene giuridico, un’offesa. Devono esserci delle situazioni di fatto o giuridiche che offendono/aggrediscono un bene giuridico. Nella formulazione della norma il legislatore deve punire le condotte quando offendono tale bene.
- Principio di colpevolezza: non c’è reato se l’offesa del bene non è personalmente rimproverabile al suo autore. Concetto di rimproverabilità: una condotta è riconducibile al suo autore dal punto di vista soggettivo/volontarietà del fatto. Nei 3 pilastri del diritto penale c’è la colpevolezza/indagine dell’elemento soggettivo/volontarietà del soggetto nell’attuare una condotta.
- Principio della proporzione: non può esserci reato se i vantaggi per la società connessi alla minaccia e alla pena sono inferiori ai costi della pena. Solo le offese gravi meritano la pena.
- Principio di sussidiarietà: la pena può essere utilizzata solo quando nessun altro strumento a disposizione dello stato riesce a garantire in modo sufficiente la tutela del bene giuridico.
- Principio di legalità: strutturato in una serie di corollari. Previsto dall’articolo 25 della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Primo principio su cui si fonda il diritto penale, il più importante. Trova fondamento anche all’articolo art. 2 del Codice penale.
- Principio di personalità: il reo è responsabile solo dei fatti a lui riferibili a titolo di dolo o colpa. Questo si collega al principio di colpevolezza. Affinché il reo sia responsabile/ritenuto colpevole/possa essere punto con sanzione penale deve esserci l’elemento di riferibilità al soggetto del dolo o colpa (nullum crimen sine culpa). Articolo 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
- Principio di materialità: è fondamentale che non sia punibile una mera supposizione di reato senza un’effettiva esteriorità/manifestazione. Ci deve essere proprio un’azione per il nostro ordinamento (nullum crimen sine actione). La norma deve esemplificare qual è la condotta punita (omissiva o commissiva: un non fare o un fare). Il comportamento umano deve essere sempre suscettibile di una certa percezione sensoriale: deve essere ben chiaro qual è il comportamento che va o non va fatto.
Scuole del diritto penale
Hanno influenzato la formulazione del diritto penale e del Codice penale. Sono scuole di matrice politico-culturale del diritto penale moderno che risalgono all’illuminismo del ‘700. Sono andate a incidere nella visione del diritto penale e nella formulazione delle fattispecie.
- Scuola classica (Francesco Carrara): al suo fondatore si deve la nascita della moderna scienza del diritto penale italiano. Secondo tale impostazione, tutto è ricondotto alla volontà colpevole: c’è reato quando c’è la violazione cosciente e volontaria della norma. È un’impostazione concreta del diritto penale che si rifà al concetto di colpevolezza: l’illecito penale è composto da un fatto/elemento materiale e da un elemento psicologico/volontà colpevole. Tale impostazione richiama quella attuale che si poggia su fatto, colpevolezza e antigiuridicità. La funzione della pena è retributiva (risposta al male ricevuto). Sancisce il binomio imputabilità/pena.
- Scuola positiva (Ferri, Lombroso): non esiste un libero arbitro, il soggetto non è mai libero nel momento in cui agisce. La condotta umana non è mai libera quindi non si potrà mai punire un soggetto che non è mai libero nel manifestare la sua azione. L’agire dell’uomo è condizionato da ambiente, società e tendenze congenite. Esiste una formulazione del cranio che lo condiziona nell’esprimere il suo operato: si ritiene che il soggetto non sia mai libero di agire, non agisce mai con volontà, è condizionato da una sua conformazione. Il colpevole è malato, non è da punire. Non ha la possibilità di comprendere. Tale impostazione non crede nell’esistenza della pena, ma delle misure alternative.
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