Parte prima
Profili generali e sistematici
Capitolo 1
Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli
Il concetto di sicurezza implica il riferimento implicito alla nozione opposta di rischio (o di pericolo). La sicurezza non può essere intesa nel senso di assenza di rischio, ma solo come riduzione a un livello ritenuto ancora socialmente e giuridicamente accettabile. Parlare di sicurezza come valore da tutelare mediante una disciplina giuridica implica la definizione di livelli di rischio consentito.
Ogni discorso sulla disciplina della sicurezza del lavoro implica il riferimento a modelli normativi volti alla prevenzione degli eventi lesivi collegati ai fattori di rischio lavorativo. Ogni attività lavorativa, in misura diversa secondo il tipo e il contesto, è intrinsecamente pericolosa, ossia ha la potenzialità di esporre i lavoratori a un numero variabile di fattori di rischio. L’organizzazione scientifica del lavoro rappresentata in modo geniale da Charlie Chaplin è basata sul taylorismo, sulla razionalizzazione del ciclo produttivo mediante scomposizione dei processi di lavorazione nei singoli movimenti costitutivi, cui sono assegnati tempi standard di esecuzione. La velocità, la ripetitività, la performance economica, la massimizzazione del profitto rendono l’organizzazione del lavoro intrinsecamente pericolosa.
I cambiamenti dei cicli produttivi dovuti allo sviluppo tecnologico non hanno mutato troppo l’esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio, nonostante gli indubbi miglioramenti delle condizioni di lavoro ci si continua ad ammalarsi e di lavoro si continua a morire. La "sicurezza del lavoro" come bene meritevole di tutela penale e le sue differenziate caratterizzazioni: la prevenzione antinfortunistica e la prevenzione delle malattie professionali.
La disciplina "punitiva" della sicurezza del lavoro può essere immaginata come una struttura piramidale complessa, a più livelli di tutela. Se si fa riferimento anche alla salute sembra più corretto parlare di sicurezza sul lavoro, altrimenti, se si parla di lavoro come luogo o sul lavoro come occasione di esposizione a fattori di rischio, si può parlare indifferentemente di sicurezza sul/del lavoro. Nel nostro ordinamento la tutela della sicurezza è affidata sia a fattispecie di reato e quindi alla minaccia di pene in senso stretto e a fattispecie di illecito amministrativo e le relative sanzioni.
La legittimazione di una tutela anche penale implica un bilanciamento di interessi potenzialmente in conflitto: in particolare tra libertà di impresa (nonché il diritto al lavoro e l’interesse al mantenimento dei livelli occupazionali) da un lato e i beni primari della salute, sicurezza, libertà e dignità umana dall’altro. La costituzione detta i limiti desumibili dall’art. 41 co. 2 ai sensi del quale l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Con valore più generale vi è l’affermazione dell’art. 32 co. 1 secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Sul bilanciamento degli interessi in gioco è significativa la presa di posizione della Consulta che in relazione al caso Ilva ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1 e 3 del d. legge n. 207 del 2012.
La corte nega l’esistenza di diritti tirannici collocati in una gerarchia rigida e dotati di prevalenza assoluta sugli altri, con la conseguenza quindi che tutti i diritti fondamentali anche quelli primari come la salute e l’ambiente sono bilanciabili dal legislatore sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, le censure mosse dal giudice rimettente riguardavano l'articolo uno del decreto dove si prevede che presso gli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale e che occupino almeno 200 persone, l'esercizio dell'attività d'impresa, quando è indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi (termine poi, con riferimento all'Ilva di Taranto, ripetutamente prorogato), anche nel caso in cui sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, purché nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
La Corte ha stabilito che la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 cost.) da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 cost), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
La tutela deve sempre essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro. Se così non fosse si verificherebbe l’espansione di uno dei diritti che diverrebbe così tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette che costituiscono nel loro insieme l’espressione della dignità della persona.
Per queste ragioni non si può condividere quanto affermato dal giudice rimettente secondo il quale l’aggettivo “fondamentale” dell’art. 32 cost. rivelerebbe un carattere preminente del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Tantomeno la definizione data dalla corte dell’ambiente e della salute come valori primari implica una rigida gerarchia tra diritti fondamentali.
La costituzione italiana richiede un continuo bilanciamento tra principi e diritti fondamentali senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa che gli stessi non possono essere sacrificati da altri interessi costituzionalmente tutelati, non che siano posti al vertice di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio proprio perché dinamico deve essere valutato dal legislatore secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza tali da non consentire un sacrificio del nucleo essenziale.
Una prima questione per la definizione della nozione di “sicurezza del lavoro” riguarda la possibilità o meno, e dunque la legittimità, di riconoscere nella sicurezza del lavoro un autonomo bene giuridico o comunque il punto di intersezione di un fascio di interessi meritevoli di tutela penale. Se si tiene conto dell’evoluzione normativa interna e comunitaria è difficile negare alla sicurezza del lavoro natura di bene giuridico meritevole di protezione punitiva, ossia mediante sanzioni penali o amministrative a contenuto afflittivo e preventivo.
E ciò benché si tratti di un bene a dimensione meta-individuale, a connotazione astratta e in relazione di spiccata anticipazione rispetto alla protezione di beni maggiormente profilati, come quelli dell’incolumità pubblica o integrità fisica. Quest’ultimi beni trovano protezione nel titolo VI (delitti contro l’incolumità pubblica) e nel titolo XII (delitti contro la persona) del codice penale. In ragione di questi rapporti con beni di categoria propri del catalogo codicistico, la sicurezza del lavoro non è descrivibile come un bene scopo della tutela o bene finale, bensì come un bene strumentale.
La nozione di “sicurezza del lavoro” indica un insieme di interessi a dimensione meta-individuale, strumentale alla salvaguardia di beni ulteriori e intermedi a loro volta ancora strumentali a dimensione ancora collettiva (salute e incolumità pubbliche), nonché di beni scopo individuali di rango primario (vita, integrità fisica, salute) sempre in relazione al contesto dei luoghi di lavoro e delle attività di lavoro.
Se si tiene conto dell’evoluzione legislativa innescata da numerose direttive comunitarie a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, si può notare una tendenza a unificare concettualmente nella nozione di salute e sicurezza, i due aspetti complementari della prevenzione contro gli infortuni e della prevenzione contro le malattie professionali (quest’ultima solitamente rientrava nella disciplina distinta e complementare rispetto alla prima, dell’igiene e salute sul lavoro).
Basti considerare come nella legislazione italiana degli anni 50 del secolo scorso, le due prospettive fossero distinte sul piano della disciplina normativa, tanto da avere una disciplina differenziata nel d.P.R.n.547/1955 relativa alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e rispettivamente nel d.P.R.n.303/1956 relativa alle norme generali per l’igiene del lavoro. Solo in seguito alla direttiva-quadro (89/391/CEE) le due prospettive di tutela riceveranno una disciplina generale unificata nel d.lgs. n.81/2008.
Funzioni normative della nozione di sicurezza del lavoro
Possono individuarsi le seguenti funzioni normative della nozione di sicurezza del lavoro:
- La sicurezza del lavoro come elemento normativo del fatto: è il caso delle fattispecie delittuose di comune pericolo, nelle quali le condotte omissive e lo stesso oggetto materiale delle condotte sono recuperabili mediante rinvio implicito agli obblighi di collocazione di “impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro” (art. 437 c.p.) o agli obblighi di collocazione di “apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro” (art. 451 c.p.).
- Gli obblighi giuridici antinfortunistici sui quali si fondano le condotte omissive degli artt. 437 e 451 sono rinvenibili nella normativa sulla sicurezza del lavoro (specialmente nel t.u.s.l). Tuttavia, la loro fonte secondo la giurisprudenza può rinvenirsi anche in norme più generali che stabiliscono l’obbligo di valutazione dei rischi e l’adozione delle adeguate misure di prevenzione (c.d obbligo di auto normazione), ponendo a carico del datore di lavoro l’obbligo di aggiornare queste misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- L’obbligo generale di adeguamento delle cautele è spesso fondato anche sull’art. 2087 c.c. che assegna all’imprenditore il dovere di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. L’obbligo di auto normazione è giuridicamente vincolante: una volta correttamente individuato il rischio, il datore di lavoro deve organizzare ed aggiornare le misure di prevenzione secondo la propria esperienza e secondo la migliore evoluzione della tecnica, tenendo conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la sicurezza. Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di applicare i protocolli normativi tenendo conto dell’esperienza, dell’evoluzione della tecnica e dei rischi concretamente presenti.
- Nei delitti previsti dagli artt. 437 e 451 il riferimento letterale è limitato al solo profilo della prevenzione antinfortunistica, con esclusione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza applica (in via analogica) le due fattispecie anche a violazioni riguardanti presidi destinati alla prevenzione di malattie professionali.
- La sicurezza del lavoro come contenuto normativo-oggettivo della colpa nei delitti colposi di comune pericolo (art. 451) o di danno (artt. 589 e 590 c.p.). In questo caso, le violazioni delle norme in materia di sicurezza del lavoro si prestano ad integrare l’elemento normativo “colpa” inserito in queste fattispecie delittuose, per lo più sottoforma di colpa specifica per inosservanza delle norme a contenuto preventivo-cautelare del primo livello di tutela.
Potrà trattarsi di colpa specifica per inosservanza delle norme prevenzionistiche di fonte legale contenute nel t.u.s.l. e nei suoi allegati. Potrà verificarsi una colpa per inosservanza delle norme prevenzionistiche “endo-aziendali” quindi di fonte privata, adottate dal datore all’esito della valutazione dei rischi, da ritenersi riconducibili a discipline oppure a ordini.
Di una colpa per inosservanza di discipline, nel senso dell’artt. 43 c.p., si potrà parlare, per es. in presenza di una violazione di regole di sicurezza contenuto nel regolamento aziendale, allorché sia sussistente la c.d. causalità della colpa, ossia, la dove sussista un nesso di evitabilità tra l’evento e la condotta conforme alla regole rimasta inosservata. Si parlerà invece di colpa per inosservanza di ordini quando l’inosservanza riguardi per es. un ordine scritto o orale di eseguire una determinata attività lavorativa seguendo una particolare procedura di sicurezza, sempreché tra la violazione e l’evento lesivo vi sia il suddetto nesso causale.
- La sicurezza del lavoro come presupposto delle circostanze aggravanti speciali dei delitti colposi di omicidio e lesioni, con riferimento ai fatti commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- La sicurezza del lavoro come presupposto della procedibilità d’ufficio del delitto di lesioni gravi o gravissime, con riferimento ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia.
- Soltanto per il mutamento del regime di procedibilità (del delitto di lesioni personali) il riferimento è sul piano letterale a “tutto campo”: infortuni, igiene, malattie professionali. Deve cioè ritenersi che laddove, invece, il legislatore abbia limitato il rinvio alle sole norme per la prevenzione degli “infortuni” non sia possibile estendere il riferimento anche alle “malattie professionali” se non facendo analogia in malam partem, operazione vietata in diritto penale perché contraria al principio costituzionale di legalità.
- La sicurezza del lavoro come elemento selettivo dei delitti colposi “presupposto” della responsabilità amministrativa da reato dell’ente collettivo ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 che circoscrive il perimetro di tale forma di responsabilità alle fattispecie di omicidio colposo e di lesioni colpose solo se commesse con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.
- La violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro costituisce un indice di sfruttamento ai fini del delitto di intermediazioni illecita e sfruttamento (art. 603 c.p)
La nozione di sicurezza del lavoro si presta a comprendere:
- Oggettività giuridiche differenziate, che dall’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, passando per l’incolumità pubblica, riguardano in definitiva la vita, l’integrità fisica, la salute dei lavoratori.
- Tecniche di tutela eterogenee, ma ordinate, dal pericolo individuale si estende in direzione del pericolo comune, proprio dei delitti contro l’incolumità pubblica, fino all’evento di danno quale elemento strutturale dei delitti contro la persona (omicidio/lesioni).
Queste oggettività giuridiche differenziate e queste tecniche di tutela eterogenee sono unificate concettualmente in funzione di un denominatore comune: il contesto ambientale-funzionale di riferimento, ossia il “luogo di lavoro”, considerato in relazione ai fattori di rischio potenzialmente suscettivi di coinvolgere quanti vi svolgano la loro attività, anche in via occasionale.
L’individuazione nella sicurezza del lavoro di un bene giuridico potenzialmente meritevole di protezione anche penale non significa, ovviamente il riconoscimento in via automatica di un generalizzato bisogno di pena. La trasformazione di una meritevolezza di pena in un bisogno di pena presuppone un passaggio ulteriore.
Resta necessaria una ponderata valutazione sul piano delle scelte politico-criminali: dapprima funzionale a selezionare i fatti dotati di maggiore potenzialità offensiva (occorre innanzitutto dare risposta al quesito: quali fatti meritano davvero rilevanza penale sotto forma di reati di mera condotta e di pericolo?) e in un secondo momento diretta a predisporre meccanismi successivi alla violazione, orientati al ripristino della sicurezza.
Non sembra rappresentare un ostacolo insuperabile al funzionamento della tutela penale quella sorta di “limite socio-criminologico”, proprio del settore della sicurezza sul luogo di lavoro, consistente nel fatto che le trasgressioni corrispondenti e le correlative situazioni di pericolo, in assenza di un risultato lesivo, si esauriscono in via tendenziale all’interno di un contesto chiuso come quello aziendale, coinvolgendo, come vittime potenziali dei soggetti passivi, ossia i lavoratori.
Il vero problema diventa come rendere effettiva la tutela punitiva mediante un apparato di vigilanza. È chiaro che un ordinamento giuridico che voglia fare sul serio con la tutela della vita e della salute dei lavoratori non possa limitarsi a penalizzare a tappeto la disciplina della sicurezza, senza apprestare contemporaneamente un sistema di controlli efficaci. La strategia preventiva diventa primariamente un problema di costi. L’introduzione di norme incriminatrici non richiede alcuna copertura finanziaria, per contro la predisposizione di un efficace apparato di vigilanza sul rispetto delle norme comporta dei costi notevolissimi per le finanze pubbliche.
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