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Capitolo 14 (pag. 389 e ss.) La responsabilità internazionale

1. La premessa

Il primo tentativo di codificazione è stato fatto sulla base di rapporti presentati da Garcia Amador, il membro designato come relatore sul tema, a partire dal 1955.

Furono prodotti 6 rapporti, e i lavori che condussero al progetto attuale ripresero nel 1963, acquistando vigore nel 1969.

Il progetto di articoli della CDI (Commissione di diritto internazionale) fu approvato nel 1996 e inviato agli Stati, i quali diedero indicazione alla Commissione di snellire il progetto, eliminando alcune norme.

Il progetto è però rimasto nel limbo, dal momento che l’Assemblea Generale con la ris. 56/83 del 12 dicembre 2011 si è limitata a “prendere nota” del progetto di articoli e a raccomandarlo all’attenzione dei governi.

A) Elemento oggettivo del fatto illecito consiste in una condotta commissiva, contraria ad una norma di diritto internazionale. Non rileva la natura della norma violata, quindi se si tratta di norma di diritto internazionale consuetudinario o pattizio. Ciò che importa è che la norma sia in vigore per lo Stato al momento in cui la condotta è stata posta in essere, in base al principio tempus regit actum:

B) Elemento soggettivo: in questo caso occorre accertare se una determinata azione o omissione è imputabile allo Stato. Innanzitutto è imputabile la condotta di un suo organo non solo del potere esecutivo, ma anche quelli del potere legislativo e di quelli del potere giudiziario.

È rilevante anche la posizione dell'organo nell'organizzazione dello Stato e in particolare la sua natura di organo del governo centrale o di unità territoriale dello Stato.

La Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza nel caso del Genocidio ha sostenuto che ai fini della responsabilità internazionale, è possibile equiparare a organi dello Stato, anche persone che non hanno questa qualifica secondo il diritto interno, ma occorre dimostrare che lo Stato ritenuto responsabile esercita su di esse un significativo grado di controllo sottoponendole ad una “completa dipendenza.”

Il diritto internazionale inoltre assimila ad organi statali anche persone o enti che sono sprovvisti di questa qualità in base al diritto interno dello Stato, qualora siano abilitati da questo ad esercitare prerogative dell'autorità di governo.

La condotta di semplici individui non è imputabile allo Stato, anche se nell'affare degli ostaggi a Teheran la condotta dell'individuo è stata fatta propria dagli organi dello Stato. In questo caso lo Stato risponde direttamente dalla condotta dell'individuo; stessa cosa avviene anche nel caso in cui l'individuo si comporta in fatto come un organo statale, poiché agisce sotto la direzione o il controllo dello Stato.

È difficile però determinare ai fini dell'imputabilità dell'atto quando questi agiscono sotto "direzione" o "controllo" dello Stato: la CDI ha optato per la teoria secondo cui il controllo deve essere effettivamente esercitato su ogni specifico atto lesivo.

Questa teoria è stata prospettata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua-Stati Uniti, ripudiando la tesi del controllo globale fatta propria dal Tribunale penale per l'ex Jugoslavia.

Il concetto del controllo effettivo individuato dalla Corte di Giustizia in questo caso, è stato ribadito anche nel caso del Genocidio.

Le azioni commesse dai privati individui a danno di individui o organi stranieri non impegnano la responsabilità dello Stato, tranne che questi sia responsabile per "patientia o receptus", cioè che lo Stato territoriale sia complice o tolleri il comportamento dei privati o ometta di prendere le misure necessarie per impedirli.

Lo Stato in questi casi non risponde direttamente dell'azione individuale ma del proprio comportamento omissivo.

Qualora un organo sia posto a disposizione di un altro Stato la sua condotta sarà imputabile allo Stato a disposizione del quale è posto mentre, non è attribuibile allo Stato territoriale il comportamento di un organo di un'organizzazione internazionale poiché è l'organo ha agito nello Stato territoriale. Del comportamento dell'organo ne risponderà l'organizzazione.

Nel caso in cui l'organo agisce al di fuori delle istruzioni ricevute o commette un abuso di potere la CDI ha sposato la teoria dell'apparenza e ha attribuito allo Stato il comportamento dell'organo che ha agito eccedendo i propri poteri, purché abbia agito nella sua qualità di organo.

Lo Stato non risponde dei danni provocati dagli insorti. Qualora l'insurrezione sia vittoriosa, ne risponderà il nuovo governo.

C) Danno e colpa

Il danno, inteso sia come pregiudizio materiale, ad esempio la distruzione di una nave da guerra, che morale, ad esempio la lesione della dignità e dell’onore di uno Stato, conseguente alla violazione della norma, non costituisce elemento costitutivo del fatto illecito.

Vi sono alcuni casi in cui la violazione della norma non arreca un danno materiale o morale allo Stato: ad esempio la violazione di norme sui diritti umani da parte dello Stato territoriale nei confronti dei propri sudditi.

Non si produce il danno, neanche quando uno Stato contravviene all'obbligo di adottare una normativa dettata da una convenzione di diritto uniforme.

Ciò che viene in considerazione nel Progetto predisposto dalla CDI è il pregiudizio giuridico prodotto a causa della violazione della norma.

Tra gli elementi costitutivi del fatto illecito non figura neanche la colpa in senso stretto, omissione delle misure necessarie per evitare il prodursi dell'evento.

Il Progetto è orientato verso un regime di responsabilità oggettiva, e ovviamente l'elemento soggettivo della colpa dovrà essere riferito all'agente, individuo organo dello Stato e, non allo Stato come entità astratta.

L'assenza di colpa viene in considerazione nel Progetto quando si elencano le cause di esclusione del fatto illecito, una delle quali, la forza maggiore si riferisce proprio alla situazione in cui è assente ogni colpa dello Stato.

Diverso è invece il caso in cui è la stessa norma a richiedere per la sua violazione l'esistenza della colpa.

La CDI ha operato una distinzione che ha importanza per quanto riguarda le conseguenze del fatto illecito, in particolare in relazione all'obbligo di cessazione dell'illecito e all'entità della riparazione, tra:

  • Illecito istantaneo in cui la violazione si produce nel momento in cui l'atto è compiuto, ad esempio l'uccisione di un agente diplomatico.
  • Illecito continuato in cui la violazione si estende per tutto il periodo durante il quale perdura la condotta contraria al diritto internazionale, ad esempio una occupazione illegale del territorio altrui.

Dal Progetto definitivo della CDI è scomparsa la distinzione tra obbligo di condotta e obbligo di risultato che invece compariva nel progetto adottato in prima lettura.

  • Nell'obbligo di condotta la violazione si perfeziona nel momento in cui il comportamento dovuto non è posto in essere, ad esempio qualora lo Stato abbia l'obbligo di adottare una legislazione uniforme, la violazione si consuma nel momento in cui lo Stato non vi provvede.
  • Nell'obbligo di risultato la violazione si perfeziona solo se il risultato voluto dalla norma non viene conseguito. Quando il conseguimento sia possibile attraverso un comportamento successivo la violazione ha luogo solo se attraverso il comportamento successivo non viene assicurato il risultato richiesto dall'obbligo.

Questa distinzione è importante per quanto riguarda il trattamento degli stranieri e l'obbligo del previo esaurimento dei ricorsi interni.

3. La responsabilità indiretta e la partecipazione nell’illecito altrui

1) Aiuto o assistenza nella commissione dell’illecito si realizza quando lo Stato assiste un altro nella commissione dell’illecito, lo Stato territoriale facilita il rapimento di persone.

Lo Stato è responsabile per l’atto compiuto, consistente nell’aiutare l’altro nella commissione dell’illecito internazionale e non per la violazione commessa da questo secondo Stato.

L’illecito è commesso dal secondo Stato, altrimenti si tratterebbe di commissione congiunta della violazione.

2) Direzione e controllo di uno Stato, da parte di un altro Stato, nella commissione dell’illecito. Esempio è da reperire nella situazione di quegli Stati gestiti da governi, la cui effettività dipende dallo Stato o dagli Stati presenti militarmente nel territorio, come l'Afghanistan e l'Iraq prima del ritiro delle truppe straniere.

Qualora le forze locali commettano gravi violazioni dei diritti umani, sotto la direzione dello Stato militarmente presente nel territorio, questi sarà ritenuto responsabile e, responsabile sarà anche lo Stato territoriale poiché non esiste nei rapporti tra Stati l'esimente dell'ordine superiore e del resto non esiste neanche in diritto umanitario.

3) Coercizione esercitata da uno Stato nei confronti di un altro Stato: la coercizione può essere militare ma anche economica e non è necessariamente illecita.

Lo Stato che ricorre alla coercizione risponde dell'illecito anche se l'atto compiuto sotto coercizione è un atto illecito per lo Stato che lo compie e non per lo Stato che vi ricorre, ad esempio la violazione di una norma di un trattato di cui sia parte il primo Stato e non il secondo.

Come esempio della prassi la CDI cita il precedente dei depositi di carburante in Romania posseduti da una città USA, durante la prima guerra mondiale.

Nel timore che la Germania, in guerra con la Romania, invadesse questo Stato, il Regno Unito costrinse la Romania a distruggere i depositi di carburante.

Gli USA agirono in protezione diplomatica contro il Regno Unito affermando che esso aveva costretto il suo debole alleato a compiere l'azione contraria al diritto internazionale.

In linea di principio lo Stato coatto non è responsabile poiché la sua posizione è equivalente a quella dello Stato che si trova in una situazione di forza maggiore che, agisce come causa di esclusione del fatto illecito.

4. Le cause di esclusione del fatto illecito

Le cause di esclusione del fatto illecito possono essere invocate per evitare la responsabilità internazionale conseguente alla violazione di un obbligo.

Queste circostanze escludenti l'illiceità non possono però essere invocate per escludere l'illiceità di un atto contrario ad una norma imperativa del diritto internazionale: ad esempio non può essere invocato lo stato di necessità per escludere l'illiceità conseguente ad un atto di aggressione.

La causa di esclusione del fatto illecito fa venire meno l'illiceità dell'atto, resta però alle volte l'obbligo di versare un indennizzo al soggetto danneggiato.

Nel progetto della CDI le cause di esclusione del fatto illecito sono:

  • Il consenso dell'avente diritto, una causa di esclusione del fatto illecito che opera in relazione a qualsiasi violazione del diritto internazionale, tranne quelle relative ad una norma imperativa del diritto internazionale. Rapimenti di individui da parte dei servizi segreti per essere inviati in uno Stato che li sottopone a trattamenti inumani comportano la responsabilità dello Stato di appartenenza degli agenti, nonostante l'eventuale beneplacito all'operazione dello Stato territoriale, poiché l'esimente non opera, essendo il consenso contrario ad una norma imperativa del diritto internazionale: divieto di tortura.
  • La legittima difesa è una causa di esclusione del fatto illecito che opera in relazione al divieto dell'uso della forza.
  • Le contromisure sono atti in sé illeciti, che diventano
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Empress di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Mancini Marina.
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