Capitolo 13: il trattamento delle persone fisiche e giuridiche straniere
1. Premessa
La problematica relativa al trattamento delle persone fisiche e giuridiche straniere era un tempo oggetto di esame autonomo da parte della dottrina; con il progredire della protezione dei diritti umani questa problematica però è diventata strettamente connessa con quella della protezione della persona umana.
Ad esempio la questione del diniego di giustizia, che fa parte della tematica relativa al trattamento degli stranieri, può essere esaminata sotto il profilo del diritto dell’accesso alla giustizia e ad un equo e giusto processo. Queste considerazioni valgono almeno in parte per le persone giuridiche.
Le norme in materia di espropriazioni e nazionalizzazione dei beni appartenenti a persone fisiche e giuridiche sono norme consuetudinarie.
Tra le norme riguardanti il trattamento delle persone fisiche e giuridiche straniere e le norme relative diritti umani sussistono inevitabili differenze ma anche indubbie specificità:
- Le norme in materia di diritti umani infatti sono di regola formulate a garanzia di tutti gli individui cittadini e stranieri sottoposti al potere d'imperio dello Stato mentre, quelle relative agli stranieri hanno per oggetto una più limitata categorie di persone.
- Alcune norme in materia di diritti umani, come per esempio quelle relative ai diritti politici, attribuiscono diritti ai cittadini ma non necessariamente agli stranieri.
- Mentre le norme a protezione dei diritti umani hanno per oggetto la tutela dell'individuo quella relativa agli stranieri sono posti a protezione degli Stati e solo in forma mediata dell'individuo.
- Alcuni istituti, come la protezione diplomatica, sono peculiari del trattamento degli stranieri.
La Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 27 giugno 2001 relativa al caso La Grand ha interpretato l'articolo 36 come una disposizione che attribuisce diritti agli individui sebbene essi possono essere fatti valere davanti ad essa solo dagli Stati. Questo assunto è stato ribadito dalla corte nel caso Avena e altri cittadini messicani, in particolare nell'ordinanza sulle misure cautelari del febbraio 2003 in cui il Messico aveva argomentato che il diritto alla notificazione consolare è un “diritto umano” e che l’articolo 36 della Convenzione di Vienna attribuisce diritti sia al Messico sia ai suoi cittadini.
2. L’ammissione e l’allontanamento degli stranieri
La posizione di coloro che entrano in Italia e hanno diritto alla protezione internazionale si articola in:
- Status di rifugiato che comporta la titolarità di un permesso di soggiorno e il godimento dei diritti sanciti dalla Cost.
- Protezione sussidiaria accordata a chi non possiede lo status di rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse al proprio paese di origine correrebbe il rischio di subire un grave danno.
- Protezione temporanea prevista nel caso di afflusso massiccio di sfollati, che ha carattere limitato al soggiorno di un anno.
3. Il trattamento degli stranieri
La corte costituzionale ha infatti statuito che gli art. 2 e 3 della Cost. siano applicati a tutti, cittadini
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