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Capitolo I – La costituzione italiana e il fenomeno religioso

Sezione I – Il diritto ecclesiastico

Il concetto di diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è il settore dell'ordinamento giuridico che disciplina il fenomeno religioso. Va distinto dal diritto canonico, che è il complesso di norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone. Il diritto ecclesiastico si compone di norme poste dallo Stato, dalle Regioni, dall'Unione Europea e dalla Comunità internazionale. La funzione di tali norme è condizionata dalle ideologie e dalle strutture costituzionali degli Stati. Da una concezione che vedeva il diritto ecclesiastico come insieme di norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa, tra Sovrano e Pontefice, si è passati, con lo Stato democratico, a una diversa visione della materia, condizionata dal nuovo ruolo dello Stato che tende a soddisfare i bisogni delle persone, tra questi c'è il bisogno del sacro. La Costituzione ha tenuto conto di queste esigenze ed ha dettato alcune disposizioni che si riferiscono al sentimento religioso (dimensione spirituale individuale e associata).

Tra queste norme, fondamentali sono quelle che garantiscono la libertà religiosa individuale e collettiva e l'eguale libertà delle confessioni. Queste norme hanno creato un sistema che è stato anche sviluppato dall'opera interpretativa della Corte costituzionale, che ha elaborato una serie di principi supremi, dotati di un rango superiore alle norme della stessa Carta.

Le disposizioni in questione sono contenute negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione (le prime quattro rientrano tra i principi fondamentali della Repubblica, le altre tra i diritti e doveri dei cittadini), che vanno legate anche all'art. 117. Muovere dall'art. 2 significa segnalare che le norme riguardanti le credenze religiose hanno la finalità di valorizzare l'individuo come tale e nelle formazioni sociali, e pertanto garantiscono l'espressione del sentimento religioso individuale e collettivo mediante l'operatività del diritto di libertà religiosa.

Oggi, questa funzione appare particolarmente importante. La tendenza degli Stati a disciplinare con norme ogni momento della vita dell’uomo (anche quello religioso) crea spesso conflitti di lealtà nel cittadino, che deve scegliere tra obbedienza allo Stato o alla sua confessione religiosa (che può proibire determinati comportamenti o di usare facoltà che lo Stato consente, come l'aborto). Dagli anni '80, istituzioni e forze religiose hanno elevato delle sfide culturali, mettendo in discussione la pretesa di neutralità dello Stato sui valori fondamentali. Di qui la tendenza a proclamare la necessità di far coincidere i principi e i valori su cui si fonda l'ordinamento giuridico dello Stato con quelli di una determinata credenza religiosa.

Tale conflitto, emerso in Italia soprattutto con la massiccia immigrazione, appare drammatico nel caso del risorgente fondamentalismo religioso, per il quale i libri sacri contengono una verità assoluta, per cui il messaggio di quei libri non va collocato in un contesto storico, ma andrebbe applicato integralmente (es. I.S.I.S).

Temi del diritto ecclesiastico

I temi che rientrano nel diritto ecclesiastico si sono allargati oltre alla tutela della libertà religiosa del singolo e dei gruppi; l'eguaglianza e la non discriminazione; i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni; la posizione delle persone e dei gruppi; l'obiezione di coscienza; gli effetti civili dei matrimoni religiosi; il riconoscimento degli enti ecclesiastici; l'assistenza spirituale; l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; le problematiche dell'edilizia di culto; i beni culturali di interesse religioso; la tutela dei dati personali; la bioetica e la legge n. 40/2004; il testamento biologico e il fine vita; l'immigrazione e gli status pluriconiugali; lo status delle persone; questioni sui simboli religiosi; i rapporti di famiglia. Questi sono i problemi che si pongono per il diritto ecclesiastico attuale.

L'evoluzione storica

Per comprendere la situazione attuale del diritto ecclesiastico e i suoi principi fondamentali è importante ricordare i precedenti legislativi. Possiamo individuare tre fasi:

Dal 1848 al 1929

Lo Statuto Albertino, concesso nel 1848, all’art.1 dichiarava la religione cattolica apostolica romana come la sola religione dello Stato e gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi. La successiva evoluzione dottrinale fini per considerare l'art.1 come norma programmatica, cioè come disposizione che avrebbe assunto un contenuto in dipendenza dalla legislazione ordinaria emanata. Si affermò l'idea che fosse solo una norma di cerimoniale, nel senso che detto articolo si sarebbe limitato a prescrivere l'obbligatorietà del rito cattolico laddove fosse prevista una cerimonia religiosa ufficiale.

Con la legge Sineo del 1848, n.735 si stabilì che “la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari”. Le c.d. leggi Siccardi abolirono il privilegio del foro ecclesiastico (gli ecclesiastici non erano più sottratti alla giurisdizione dello Stato e affidati al tribunale del vescovo, se si fossero resi autori di fatti penali). Per i governi liberali della seconda metà dell'800, il problema fondamentale fu quello della fondazione dello Stato moderno, caratterizzato da laicismo e libertà, in cui la religione doveva essere un fatto privato dei singoli e la Chiesa solo un'istituzione particolare di prestigio tradizionale, ma senza pretese temporali.

Nel 1861, contestualmente alla proclamazione del Regno, Cavour aveva posto al parlamento italiano “la questione romana”, cioè la necessità che Roma, facente parte dello Stato Pontificio, diventasse la capitale del nuovo Stato unificato. Ciò suscitò l'ostilità del Papato. Si sviluppò un diritto ecclesiastico caratterizzato dall'esigenza di creare le categorie dogmatiche e le norme positive per l’assoggettamento delle forme sociali organizzate del fenomeno religioso al potere unitario dello Stato di diritto. Si introdusse anche l'autorizzazione governativa per gli acquisti dei corpi morali onde evitare il sorgere della manomorta. Nel 1865 vi fu l'emanazione del primo Codice civile. Di quel periodo erano anche le c.d. leggi eversive dell’asse ecclesiastico, che provvidero alla soppressione delle corporazioni e associazioni religiose e degli enti non alla cura delle anime, alla educazione o all'assistenza religiosa, togliendo la capacità di acquistare e di possedere ed avocando allo Stato i loro patrimoni.

Dopo la presa di Roma, il 20 settembre 1870, che provocò la fine della debellatio dello Stato Pontificio, ci fu la legge delle Guarentigie, 214/1871, emanata per salvaguardare la persona del Pontefice. La legge proclamava la persona del Pontefice sacra e inviolabile ed attribuiva ad essa onori sovrani; era garantita l’intangibilità della “Città Leonina” (ma pur sotto la sovranità italiana) in cui il Pontefice risiedeva; si regolavano inoltre alcuni aspetti della situazione della Chiesa in Italia. In essa, all'art.2 si proclamava la piena libertà di discussione in materia religiosa. Tuttavia, tale legge non fu accettata dal Pontefice (in quanto unilaterale e quindi lo Stato avrebbe potuto riprendersi quel terreno) e la “questione romana” rimase aperta.

Il codice penale del 1889, c.d. Codice Zanardelli, introduceva il capo intitolato “delitti contro la libertà dei culti” e abolì i reati contro la religione. La categoria dei culti ammessi era tutelata in modo uguale dalle offese, garantendo così la situazione di ogni cittadino credente, qualunque fosse la sua confessione.

Dal 1929 al 1948

L'11 febbraio 1929 furono stipulati i Patti Lateranensi tra il Regno d’Italia e la Santa Sede, resi esecutivi con la legge 810/1929. Consistevano in tre strumenti:

  • Trattato: abrogò la legge delle Guarentigie e risolse la “questione romana” con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, il segno tangibile dell'indipendenza del Pontefice. L'art.1 del trattato richiamava il principio dell'art.1 dello Statuto (religione cattolica è la sola religione di Stato), conferendo al regime fascista un carattere confessionista, nel quale si ripristinava una presenza privilegiata della Chiesa cattolica nell’ordinamento dello Stato.
  • Concordato: disciplinava la situazione della Chiesa cattolica in Italia (i rapporti tra Stato e Chiesa).
  • Convenzione finanziaria: chiudeva i rapporti economici pregressi tra Stato e Santa Sede, riconoscendo alla Santa Sede una somma a titolo di indennizzo.

La “Conciliazione” fu il momento di maggior prestigio per la dittatura mussoliniana, che comportava la cancellazione dei diritti di libertà, in particolare di libertà religiosa, per cui la posizione del singolo era tutelata nei limiti e nella misura in cui coincidesse con l'interesse dell'istituzione. Per l'applicazione del Concordato furono emanate due leggi: la legge 847/1929 per il matrimonio e la legge 848/1929 per gli enti ecclesiastici. In queste materie si affermò il principio per cui ciò che era esistente e valido per l'ordinamento della Chiesa, doveva esserlo anche per quello dello Stato.

La legge 1159/1929 (con il relativo regolamento) disciplinava “l'esercizio dei culti ammessi” e il “matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi”. La c.d. legge sui culti prevedeva che i culti diversi dalla religione cattolica erano ammessi purché non professassero o non seguissero principi o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume (Art.1).

La legge prevedeva controlli statali riguardo alla costituzione, alla gestione degli enti e alla nomina dei ministri dei culti ammessi. L'art.5 proclamava la libertà di discussione in materia religiosa, ma fu data dalla PA un’interpretazione restrittiva della libertà di proselitismo, fino alla costituzione della Corte costituzionale. Nel 1930 il codice Rocco prevedeva reati che tutelavano il sentimento religioso. Art.402 c.p. puniva il vilipendio della religione di Stato; gli articoli successivi punivano il vilipendio di persone e di cose e la turbativa di funzioni religiose (artt. 403-405 c.p.); la pena era diminuita se realizzati contro culti ammessi.

La ratio era che solo la religione cattolica costituiva una tradizione secolare e quindi elemento unificatore del popolo italiano nel regime fascista, mentre i culti ammessi non rientravano nella tradizione italiana e rappresentavano la diversità. In questo quadro si inserirono le c.d. “leggi razziali”, che diedero luogo a una vera persecuzione contro gli ebrei. La persecuzione fu divisa in due periodi: dal 1938 al 1943 si privarono gli ebrei di tutti i diritti civili, politici ed economici; dal 1943 al 1945 si ebbe l’eliminazione fisica degli ebrei.

Il r.d. del 1938 (provvedimento per la difesa della razza italiana) colpiva i cittadini italiani di razza ebraica, che venivano dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o impiego pubblico, o il divieto di esercitare qualsiasi professione liberale, gestire banche, società assicurative; divieto di essere proprietari immobili, di contrarre matrimoni con ariani (il matrimonio se celebrato era nullo); divieto di frequenza delle scuole pubbliche. Inoltre, i genitori ebrei potevano essere dichiarati decaduti dalla patria potestà sui figli appartenenti a religione diversa da quella ebraica, se li avessero educati secondo i principi della propria religione e comunque contrari agli indirizzi dello Stato.

Dopo l’armistizio nel 1943, l’Italia rimase divisa in due:

  • Le regioni del Sud occupate dalle truppe angloamericane, dove non vi furono più persecuzioni antiebraiche.
  • Il centro-nord sottoposto all’occupazione tedesca e al governo della Repubblica Sociale Italiana, che nel 1943 dispose che tutti gli ebrei dovevano essere inviati in campi di concentramento.

Le leggi razziali furono abrogate nell'Italia del Sud liberata, r.d.l. 1944 n.25 e 26. I provvedimenti di reintegro furono estesi a tutta Italia dopo il 25 Aprile 1945, dopo la fine della guerra civile.

Dal 1945/48 ad oggi

Dopo la caduta del fascismo e il referendum, che portò alla Repubblica, la ricostruzione in senso democratico pluralista con la nuova Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rinnovò il diritto ecclesiastico. La Costituzione pose norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della Repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini. Proclamati i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (art.2 Cost), diritto di libertà religiosa, uguale libertà delle confessioni davanti alla legge senza distinzione di religione (Artt. 19 e 8 Cost), principio di uguaglianza (art.3 Cost) non discriminazione a causa del loro carattere ecclesiastico (art.20 Cost).

Sono posti, con la proclamazione dell'indipendenza e della sovranità di Stato e Chiesa, i principi di distinzione tra ordini civile e religioso (art. 7 c.1 Cost), autonomia delle confessioni (art. 8 c.2 Cost.). Infine, sono poste due norme sulla produzione giuridica laddove si tratti di disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato e confessioni diverse (art 7 c.2 e art. 8 c.3 Cost). A questi ha contribuito l’opera interpretativa della Corte Costituzionale.

Nel 1967 il Parlamento votò una mozione che invitava il Governo a riconsiderare alcune norme del Concordato in rapporto all’evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica e a prospettare all'altra parte contraente (la Santa Sede) l'opportunità di addivenire alla revisione di quelle norme. Infatti, nel 1970, l’introduzione del divorzio intaccò il principio della riserva giurisdizionale ecclesiastica sul matrimonio concordatario; nel 1975 la riforma del diritto di famiglia. Tali riforme mutarono gli orientamenti dell’ordinamento dello Stato nelle materie già regolate dal Concordato del 1929.

Il 18 febbraio 1984, fu stipulato l’Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con la legge 121/1985. Esso abrogava e sostituiva il Concordato Lateranense e apportava alcune modifiche al Trattato. All'accordo del 1984 seguì la l.206/1985 e la l.222/1985 (disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) con il relativo regolamento d.p.r. 33/1987 (Gli enti ecclesiastici).

Furono stipulate, inoltre, tra le competenti autorità dello Stato e la CEI una serie di accordi in materia di insegnamento della religione cattolica, di assistenza spirituale, beni culturali di interesse religioso, le c.d. intese sub-concordatarie o intese di 2° grado. Contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo di Villa Madama fu approvata l'intesa con la Tavola Valdese (l. 449/1984), con gli avventisti (l.516/1988); con le Assemblee di Dio in Italia (l.517/1988); con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (l.101/1989); con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (l.116/1995); con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (l.520/1995). Alcune di queste intese sono state modificate con nuovi accordi approvati con legge (concernenti per lo più l'8 per mille).

Nel 2007 furono sottoscritte sei nuove intese, delle quali cinque sono state approvate con leggi: n.126 (Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Esarcato per l'Europa Meridionale), n.127 (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni), n.128 (Chiesa Apostolica in Italia) e n.245/2012 (Unione Buddhista Italiana) e n.246 (Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha), mentre quella con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova manca della legge di approvazione.

Infine, nel 2019 è stata sottoscritta l’intesa tra la Repubblica italiana e l’Associazione Chiesa d’Inghilterra (la quale rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England), però manca la legge d’approvazione del Parlamento. Si ha il riconoscimento della realtà anglicana in Italia.

La legge costituzionale 3/2001 ha modificato l’art.117 della Costituzione, il quale, dopo aver fissato il principio secondo cui la “potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, indica in quali materie lo Stato ha potestà legislativa esclusiva (art. 117 comma 2 lett. c) e tra queste elenca i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Il comma 3 dell’art. 117 Cost. indica le materie per le quali si ha ora la legislazione concorrente. Il comma 4 dell’art. 117 Cost. prevede che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

Dalla partecipazione dell’Italia all’UE e a diversi organismi internazionali, è scaturita la possibilità di emanare norme incisive sul nostro ordinamento, sia direttamente che indirettamente.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Renzulli Alberto.
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