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Riassunti del manuale breve di diritto ecclesiastico

Enrico Vitale – Antonio G. Chizzoniti

Capitolo I: La costituzione italiana e il fenomeno religioso

Sezione I - Il diritto ecclesiastico

Il concetto di diritto ecclesiastico costituisce quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il fenomeno religioso. Esso va distinto dal diritto canonico che è il complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone. Il diritto ecclesiastico è invece costituito da un complesso di norme poste dallo Stato e, oggi, anche dalle Regioni, dall’Unione Europea e dalla Comunità internazionale.

Da una concezione che vedeva il diritto ecclesiastico come insieme di norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa (intesi come rapporti tra vertici, ossia tra Sovrano e Pontefice, rapporti in cui la religione era considerata essenzialmente come strumento per regnare, perché essa era la base del potere del Principe) si è passati, con l’avvento dello Stato democratico, ad una diversa visione della materia, condizionata dal nuovo ruolo dello Stato che tende a soddisfare i bisogni dei cittadini. Tra questi vi è il bisogno del sacro.

La Costituzione repubblicana ha tenuto conto di queste esigenze spirituali ed ha dettato alcune disposizioni che colgono l’espressione del sentimento religioso nella sua dimensione individuale e associata. Le disposizioni che vengono in considerazione sono quelle contenute negli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 cost., che vanno legate anche all’art. 117 cost. nella attuale versione. Esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia del singolo sia dei gruppi o collettività.

Partire dall’art. 2 significa segnalare come il complesso normativo afferente le credenze religiose ha finalità di valorizzare l’individuo come tale e come apparente a formazioni sociali, garantendo l’espressione del sentimento religioso mediante l’operatività del diritto di libertà religiosa. Questa funzione è particolarmente importante oggi.

La tendenza degli Stati a disciplinare con norme ogni momento della vita dell’uomo fa sorgere spesso dei conflitti di lealtà nel cittadino, che si trova a domandarsi a quale norma deve obbedire: a quella dello Stato o a quelle della confessione. A partire dagli anni ’80, istituzioni e forze religiose hanno elevato una sfida culturale, sociale, politica, mettendo in discussione la pretesa neutralità dello Stato sui valori fondamentali e ribaltando la tradizionale distinzione tra etica pubblica ed etica privata.

Di qui la tendenza a proclamare la necessità di far coincidere i valori di una determinata credenza religiosa con i principi e i valori su cui si fonda l’ordinamento giuridico dello Stato, conflitto che ha trovato espressione anche in Italia, forse a seguito della massiccia immigrazione, appare drammatico con riferimento all’insorgere (o risorgere) del fondamentalismo religioso, secondo cui i libri sacri contengono verità assolute.

L’evoluzione storica

  • Dal 1848 al 1929: Lo Statuto Albertino, concesso nel 1848, proclamava il principio che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato e che gli altri culti sono semplicemente tollerati conformemente alle leggi. La successiva evoluzione dottrinale fini per considerare l’art. 1 come norma programmatica; si affermò, infine, l’idea che essa fosse solo una norma di cerimoniale, prescrivendo solamente l’obbligatorietà del rito cattolico laddove fosse prevista una cerimonia religiosa ufficiale.
  • Con la legge Sineo 735/1848, volendosi togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professassero la religione cattolica, si stabilì che “la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari”.
  • Vanno poi ricordate le c.d. leggi Siccardi, che abolirono il privilegio del foro ecclesiastico (per cui gli ecclesiastici erano sottratti, qualora si fossero resi autori di fatti penalmente rilevanti, alla giurisdizione dello Stato e affidati al Tribunale del Vescovo).
  • Per i governi liberali della seconda metà dell’800 il problema fu quello della fondazione dello Stato moderno, che doveva essere caratterizzato dalla identificazione di laicismo e libertà; nel 1861 Cavour aveva posto al Parlamento la “questione romana” (la necessità che Roma divenisse la capitale), movimento che suscitò l’ostilità del Papato.
  • Del 1865 fu l’emanazione del codice civile che introdusse il matrimonio civile come unica forma valida ed efficace per lo Stato.
  • Furono di quel periodo anche le c.d. leggi eversive dell’asse ecclesiastico, che provvidero alla soppressione di corporazioni e associazioni religiose e degli enti che non attendessero alla cura d’anime, all’educazione o all’assistenza religiosa, togliendo loro la capacità di acquistare e di possedere (e quindi la personalità giuridica) ed avocando allo Stato i loro patrimoni in quanto beni della nazione.
  • Dopo la presa di Roma del 20 Settembre 1870 da parte delle truppe italiane, che aveva provocato la fine dello Stato Pontificio, la legge più importante fu indubbiamente la legge delle Guarentigie Pontificie, che fu legge unilaterale dello Stato (l. 214/71), emanata per salvaguardare la persona del Sommo Pontefice, garantiva inoltre la intangibilità della “città Leonina” (che pur era sotto la sovranità italiana) in cui il Pontefice risiedeva.
  • Tale legge non fu accettata dal Pontefice e la “questione romana” rimase aperta con profonde lacerazioni negli equilibri del nuovo Stato (come la non partecipazione dei cattolici alla vita politica, a causa del non expedit del 1874).
  • Infine, il codice penale del 1889 (c.d. codice Zanardelli), introducendo il Capo intitolato “Diritti contro la libertà dei culti”, abolì la categoria dei reati contro la religione e tutelò in modo uguale la situazione di ogni cittadino credente.
  • Dal 1929 al 1948: L’11 Febbraio 1929 furono stipulati i Patti Lateranensi, resi esecutivi con l.810/1929. Essi constavano di tre strumenti: Trattato, Concordato e Convenzione finanziaria. Il primo (l’art. 1 del Trattato richiamava l’art. 1 dello Statuto Albertino conferendo al regime un carattere confessionista, nel quale siripristinava una vera e propria presenza privilegiata della Chiesa Cattolica nell’ordinamento dello Stato) abrogò la legge delle Guarentigie e risolse la “questione romana” con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, che doveva rappresentare il segno tangibile dell’indipendenza del Sommo Pontefice.
  • Il Concordato disciplinava la situazione della Chiesa cattolica in Italia, mentre la Convenzione chiudeva i rapporti economici pregressi tra Stato italiano e Santa Sede, riconoscendo a quest’ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita degli Stati pontifici.
  • La “conciliazione” fu il momento di più alto prestigio internazionale della dittatura mussoliniana, il cui disegno comportava la cancellazione dei diritti di libertà, e di libertà religiosa in particolare, onde la posizione del singolo era tutelata nei limiti e nella misura in cui coincidesse con l’interesse dell’istituzione.
  • Per l’applicazione del Concordato furono emanate due leggi del 1929, la l.847 per il matrimonio e la l.848 per gli enti ecclesiastici. Per completare il quadro normativo, si ricorda che con la l.1159/29 fu disciplinato “l’esercizio dei culti ammessi nello Stato” e il “matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”. Detta legge prevedeva che potessero essere ammessi nello Stato italiano i culti diversi dalla religione cattolica purché non professassero principi o non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Erano previsti una serie di controlli da parte dello Stato riguardo alla costituzione e alla gestione degli enti nonché riguardo alla nomina dei ministri dei culti ammessi.
  • Nel 1930 fu pubblicato il nuovo codice penale, che prevedeva una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso. L’art. 402 c.p. puniva il vilipendio della sola religione dello Stato, ossia della religione cattolica; gli articoli successivi punivano il vilipendio di persone e di cose e la turbativa di funzioni religiose (artt. 403-405 c.p.); la pena era tuttavia diminuita (art. 406 c.p.) se i fatti si fossero realizzati contro culti ammessi.
  • La ratio consisteva nel fatto che solo la religione cattolica, a differenza dei culti ammessi, costituiva tradizione secolare e quindi elemento unificatore del popolo italiano nel regime fascista.
  • In questo quadro si inseriscono, infine, le c.d. “leggi razziali”, che colpivano i cittadini italiani di razza ebraica, dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o impiego pubblico, nonché dagli impieghi presso banche e società assicurative; tali disposizioni imposero il divieto di esercitare qualsiasi professione, di gestire imprese, di essere proprietari di immobili; di contrarre matrimoni con soggetti di razza ariana; ai fanciulli ebrei fu impedito di frequentare scuole pubbliche.
  • La Repubblica Sociale italiana, con provvedimento 30 Novembre 1943, dispose l’“arresto di tutti gli ebrei”. Le leggi razziali vennero abrogate nell’Italia del Sud liberata, con i r.d.l. n. 25 e 26 del 1944. Tali provvedimenti furono estesi a tutta Italia dopo il 25 Aprile del 1945.
  • Dal 1945/1948 ad oggi: Con la caduta del fascismo e la ricostruzione dell’ordinamento in senso democratico e pluralista attuato dalla Costituzione repubblicana del 1948 mutò grandemente il diritto ecclesiastico italiano. La Costituzione pose infatti norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della Repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini.
  • Sono proclamati i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 cost.), il principio di uguaglianza (art. 3 cost.) e di non discriminazione (art. 20 cost.). Sono posti i principi di distinzione degli ordini civile e religioso (art. 7.1 cost.) e di autonomia delle confessioni (art. 8.2 cost.); infine sono poste due norme sulla produzione giuridica laddove si tratti di disciplinare i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica (artt. 7.2 cost. e art. 8.3 cost.).
  • Peraltro di significativo nella nostra materia nulla è avvenuto fino al 1967, quando il Parlamento votò una mozione che invitava il Governo a riconsiderare alcune norme del Concordato in rapporto all’evoluzione dei tempi, prospettando l’opportunità di addivenire alla revisione di queste norme.
  • Nel 1970 vi fu l’introduzione del divorzio che intaccò il principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario; nel 1975 la radicale riforma del diritto di famiglia.
  • Questo movimento culminò, il 18 Febbraio 1984, nell’Accordo di Villa Madama, firmato dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Cardinale Agostino Casaroli. Tale accordo, reso esecutivo con l.121/1985, abrogava e sostituiva il Concordato Lateranense e apportava alcune modifiche al Trattato del Laterano.
  • All’Accordo del 1984 seguì la l. 206/85 e la l. 222/85 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi). Furono, poi, stipulate tra la CEI e le competenti autorità dello Stato una serie di accordi in materia di insegnamento della religione cattolica, in materia di assistenza spirituale, in materia di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
  • Contestualmente alla stipulazione del nuovo Accordo con la Santa Sede, furono sottoscritte diverse intese religiose (Valdesi nel 1984, Avventisti nel 1988, Assemblee di Dio in Italia nel 1988, Unione Comunità Ebraiche nel 1989, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia nel 1995, Chiesa Evangelica Luterana in Italia nel 1995).
  • Successivamente nel 2007 furono modificati, con legge, alcuni di questi accordi e furono sottoscritte 6 nuove intese, delle quali 5 approvate con legge (Induisti, Buddisti, Chiesa apostolica in Italia, Ortodossi, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni). Ad oggi mancano della legge di approvazione le intese stipulate con i Testimoni di Geova e con l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.
  • La l.cost. 3/2001 ha modificato l’art. 117 della Cost.: tra le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva rientrano i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.
  • Infine va ricordato che l’Italia fa oggi parte dell’Unione Europea e partecipa a una serie di organismi internazionali come l’ONU, OSCE. Ne è scaturita la possibilità per detti organismi di emanare norme incisive sul nostro ordinamento e, direttamente o indirettamente, anche sulla materia ecclesiastica, essendosi affermato il principio del primato del diritto comunitario su quello degli Stati.

Sezione II A - Le fonti del diritto ecclesiastico italiano

Fonti del diritto ecclesiastico italiano: norme statali di origine unilaterale e norme di origine bilaterale

Con il termine fonte del diritto si indicano gli strumenti per la produzione legislativa. Il sottosistema del diritto ecclesiastico, sotto il profilo temporale, è costituito da successive stratificazioni normative: i Patti Lateranensi del 1929; la legge sui culti ammessi 1159/29; la Costituzione repubblicana del 1948; il nuovo Accordo tra Stato e Santa Sede del 1984; la normativa da esso derivata; le intese con le confessioni acattoliche; la nuova legislazione unilaterale dello Stato.

Sotto il profilo gerarchico, le fonti appartengono a gradi diversi della produzione normativa: le norme costituzionali con efficacia prevalente rispetto alle leggi ordinarie. Dall’interpretazione di alcune disposizioni della Costituzione, la Corte costituzionale ha enucleato alcuni principi supremi dell’ordinamento costituzionale sovraordinati alle stesse norme costituzionali. Vi sono, poi, anche leggi di ordine pattizia o bilaterale che, mentre formalmente si presentano come leggi ordinarie, hanno una forza passiva o di resistenza all’abrogazione o modificazione superiore a quella delle leggi ordinarie e assimilabile a quella delle norme costituzionali, costituendo fonti atipiche in quanto costituiscono deviazioni rispetto alle fonti tipiche, quanto a forma ed efficacia (leggi rinforzate).

Quanto all’origine: il sistema è costituito sia dalla produzione normativa unilaterale dello Stato, sia dalla produzione normativa di origine bilaterale, per regolare i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni. Le norme di origine bilaterale prevedono, nel procedimento per la loro formazione, la necessità dell’accordo con la controparte. La Costituzione repubblicana infatti, agli artt. 7.2 cost. e 8.3 cost., ha introdotto il principio della negoziazione legislativa o della bilateralità pattizia, in forza del quale si hanno fonti di produzione bilaterale. Tali norme “concordate” sono rese efficaci nell’ordinamento italiano da una legge unilaterale dello Stato (dalla legge che dà piena e integrale esecuzione [c.d. ordine di esecuzione] nel nostro ordinamento all’Accordo con la Chiesa Cattolica, e dalla legge di approvazione per le intese con le confessioni acattoliche).

Per queste leggi di origine bilaterale è stato stabilito un procedimento aggravato (riserva rinforzata di legge o riserva rinforzata per procedimento) rispetto al normale procedimento legislativo nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e Confessione, che il Parlamento può solo approvare o respingere e non emendare. A questo tipo di leggi appartengono la legge di esecuzione dei Patti Lateranensi 810/29 (oggi vigente solo relativamente al Trattato del 1929) e quella di esecuzione dell’Accordo del 1984, l.121/85. Le leggi che hanno dato esecuzione agli accordi con la Chiesa non sono state costituzionalizzate; ma esse, ove presentino contrasti con le norme costituzionali, resistono, secondo la Corte Costituzionale, alle stesse norme costituzionali, ma non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Invece la costituzionalità delle norme di attuazione è confrontabile con tutte le singole norme della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile rispetto alle norme pattizie il referendum abrogativo di cui all’art.75 Cost., in conseguenza della copertura costituzionale loro attribuita.

Fonti del diritto ecclesiastico italiano: l’Accordo del 1984

L’Accordo del 1984 è comunemente inteso come un “accordo-quadro”, nel quale le due Alte Parti contraenti hanno fissati i “principi”, impegnandosi contestualmente alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese. L’art.7, n.6 dell’Accordo prevedeva la costituzione di una Commissione paritetica per la formulazione della nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici: la Commissione pervenne ad un testo concordato nel 1984, cui furono apportate modifiche mediante scambio di lettere tra il Cardinale Segretario di Stato (Casaroli) e il Presidente del Consiglio (Craxi). Le Alte Parti hanno approvato la nuova disciplina predisposta dalla Comm., con le leggi 206 e 222 del 1985, leggi che, per la loro formale unilateralità, taluno ha qualificato come paraconcordatarie.

Nell’Accordo di Villa Madama (art. 13), inoltre, si prevede che ulteriori materiali

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Deiv99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Croce Marco.
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