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Il diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è una parte del diritto pubblico, quindi una materia di diritto positivo che studia la disciplina del fenomeno religioso nella sua dimensione individuale, collettiva e istituzionale. Siamo nell’ambito dei diritti di libertà: diritto ecclesiastico come legislazione di libertà.

Rapporti tra stato e chiesa

- Disciplina i rapporti tra stato e chiesa: due entità sovrane indipendenti, circoscrivendo pone i confini, gli ambiti e i poteri. Coesistenza di soggetti come fedeli e cittadini. La lettura del diritto ecclesiastico sotto il punto di vista internazionalistico è ormai superata. Una parte della dottrina minoritaria considera le norme di origine confessionale. Il nucleo centrale del diritto ecclesiastico. Questa teoria è affetta da un vizio di impostazione perché tali norme non sono riferibili alla generalità dei consociati.

I patti lateranensi

I patti lateranensi sono la consacrazione normativa dell'impostazione internazionalistica. Essi si articolano in due strumenti collegati ma autonomi:

  • Il trattato lateranense che non richiede particolari adattamenti.
  • Il concordato lateranense che ha formato oggetto di una radicale riscrittura nel 1984 e che per sua natura è soggetto a periodiche revisioni.

L'oggetto del concordato: le res mixtae ossia materie di interesse comune tra stato e chiesa cattolica come il matrimonio. Per le confessioni diverse dalla cattolica vi è una legislazione unitaria statale, la cosiddetta legge sui culti ammessi. Per la chiesa cattolica vi è una legislazione concordata bilaterale. Questo era dovuto a due necessità: il consenso delle masse cattoliche e il favore della gerarchia ecclesiastica. Questa impostazione contrastava nettamente con i principi costituzionali, in particolare, con gli articoli 7, 8, 19, 20. Queste norme definiscono il micro sistema costituzionale di disciplina del fenomeno religioso, considerate all'interno dei diritti di libertà di portata generale.

Articoli costituzionali

  • Articolo 7: Descrive la condizione giuridica della Chiesa cattolica.
  • Articolo 8: Al comma uno riguarda tutte le confessioni religiose, al comma due e tre solo le confessioni diverse dalla cattolica.
  • Articolo 19: Afferma la libertà religiosa.
  • Articolo 20: Riguarda tutti gli enti di tutte le confessioni religiose.

C'è un problema: la condizione giuridica della Chiesa cattolica è differenziata? Ripensamento complessivo della disciplina del fenomeno religioso in seguito alla lettura dei valori introdotti dalla costituzione. Queste proposte di modifica rimangono sterili per 17 anni, non vi sono le condizioni politiche per il superamento del regime pre-costituzionale.

Concordato lateranense del 1929

Accordo tra stato e chiesa. Lo stato pontificio costituisce un ostacolo per l'unificazione dell'Italia. I patti costituì escono la pacificazione tra il mondo cattolico e il mondo laico. Sono stati sottoscritti l'undici Febbraio del 1929 e si compongono di un trattato, un concordato e quattro allegati, tra cui la convenzione finanziaria. La chiesa con la sottoscrizione dei patti lateranensi acquista una libertà, un privilegio. Si trova ad avere a che fare con un governo non democratico. Le altre confessioni sono soggette ad una disposizione unitaria, la quale ne afferma la tolleranza e la sottoposizione a rigorosi controlli. Le altre confessioni vivono quindi in una condizione di subordinazione.

Fonti: i patti lateranensi per la chiesa cattolica; legge sui culti ammessi per le confessioni religiose diverse. La produzione delle norme del diritto ecclesiastico è di derivazione statale, ma nasce dal confronto con entità istituzionali diverse dallo stato. Il fenomeno religioso si può definire come il fattore teso ad influenzare il comportamento degli individui, la religione è vista come elemento costitutivo dell'identità personale dei singoli. L'aderenza ad una fede dà vita a delle organizzazioni, delle istituzioni con una forza difficilmente disconosciuta e che si contrappone all'organizzazione statale.

Confessione religiosa e ordinamento giuridico

Che cos'è una confessione religiosa? Un ordinamento giuridico come lo stato. Perché lo stato si occupa del fenomeno religioso? Perché determina l'identità degli individui, dà vita a veri e propri ordinamenti giuridici. Ogni persona ha una visione della vita influenzata alla confessione religiosa a cui aderisce. Questa dimensione del senso della vita si trova nella costituzione, valorizzata. L'articolo quattro parla del progresso spirituale della società come dovere dell'individuo.

Materie pattizie e concordatarie

  • Enti ecclesiastici
  • Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
  • Il patto concordatario
  • Assistenza spirituale nelle strutture obbliganti

Il diritto ecclesiastico nasce in un'ottica form e internazionalistica e considera lo stato e la chiesa destinatari di una disciplina che mira a regolamentarne i rapporti. Ogni regime politico influenza l'impostazione delle discipline anche a livello teorico. Ci sono aree di comune interesse tra stato e chiesa, di conseguenza si determina la necessità di regolamentare queste aree di potenziale contrasto tramite il ricorso a strumenti che si rifanno al modello separatista.

Il modello è sintetizzato nella frase libero stato e libera chiesa: lo stato è libero nell'ambito temporale e la chiesa è libera in ambito spirituale. La realtà non consente una netta delimitazione dei confini perché si rileva la presenza di ambiti comuni. Le opere ecclesiali presentano un impulso religioso con forte impatto sociale e solidaristico.

A partire dall'unità d'Italia lo stato regola in maniera unilaterale una serie di ambiti. Il modello separatista è viziato hub origine da un difetto di astrattezza perché presuppone una netta separazione di ambiti. A partire dagli anni 20 vi è stata una prospettiva di superamento del modello separatista tramite una legislazione di tipo bilaterale e pattizia sulle materie di comune interesse. Il nome patti lateranensi prende origine dal luogo in cui sono stati firmati: nel palazzo del Laterano, nella sala del concordato.

Disciplina speciale e articoli costituzionali

La lettura di tipo internazionalistico viene emessa da parte dall'entrata in vigore della carta costituzionale che modifica i presupposti alla base della precedente legislazione.

Disciplina speciale: gli articoli 7, 8, 19, 20. Inizia a mutare l'impostazione degli studi, è cambiata la base giuridica cioè il sistema delle fonti. Tutto è incentrato sui principi di libertà, uguaglianza, pluralismo. Ci si avvia verso una rilettura della disciplina: il diritto ecclesiastico deve essere conforme ai principi costituzionali e diventare una parte del diritto pubblico dello Stato. (Evoluzione del concetto e del contenuto). Da un lato questa nuova lettura determina il definitivo superamento dell'impostazione internazionalistica, dall'altro lato, mette in crisi anche la concezione del diritto ecclesiastico come diritto confessionale, come emanazione del diritto della Chiesa.

La molteplicità delle fonti ha condotto ad una complessità teorica e pratica della disciplina perché bisogna conoscere il complesso delle norme degli altri sistemi, ad esempio quelle di diritto pubblico, di diritto costituzionale e procedura civile. Si pongono le basi per un'evoluzione del sistema delle fonti. Diversi snodi: il punto di partenza è l'unità d'Italia nel 1860 e la costituzione.

Dalla fine del potere temporale della Chiesa al concordato

Partiamo dalla fine del potere temporale della Chiesa avvenuta nel 1870. Lo stato pontificio tramonta con la presa delle armi da parte della monarchia sabauda e i cattolici si ritirano dalla scena pubblica. Si determina da parte del Regno d'Italia l'esigenza di risolvere il contrasto con la chiesa cattolica. Questo tentativo è affidato ad una legge del 13 maggio 1871 detta delle guarentigie pontificie. Essa consisteva in una serie di garanzie (beni temporali e denaro) volte al ristorare la chiesa dall'occupazione territoriale ed all'esplorazione in armi dello Stato pontificio. Questa proposta viene nettamente respinta da parte dei cattolici per il carattere esiguo dei beni offerti alla Santa Sede. Il rifiuto potrebbe derivare anche dalla natura giuridica della proposta, in quanto si trattava di una imposizione unilaterale dello Stato.

La questione romana

La questione romana è il contrasto che va avanti dal 1870 fino ai patti lateranensi. Dal punto di vista sostanziale fino al 1910 1913. Il punto di snodo è rappresentato dai patti lateranensi. L'insufficienza del modello separatista per astrattezza è il presupposto. La soluzione bilaterale si afferma a partire dagli anni 20. Il Regno d'Italia è interessato al recupero del consenso delle masse cattoliche perciò nel 1925 iniziano le trattative e nel 29 vengono stipulati i patti lateranensi. Composto da un trattato, che crea lo stato città del Vaticano riconosciuto territorio sovrano indipendente e autonomo, e da un concordato che disciplina le materie di comune interesse.

Che cos'è un trattato? Un accordo tra due soggetti sovrani e indipendenti ma la peculiarità è la natura religiosa. I patti lateranensi derivano da un calcolo di opportunità politica, ossia recuperare il consenso delle masse cattoliche. Il trattato lateranense consente il superamento della questione romana.

Modifica del concordato nel 1984

Il concordato viene modificato nel 1984: rappresenta uno strumento di privilegio a favore della confessione di maggioranza? La Santa Sede ove possibile ha stipulato concordati. Il concordato è un accordo di tipo internazionalistico dal punto di vista del contenuto varia a seconda del tempo, luogo e dei rapporti di forza. Per qualificare un concordato come privilegio o meno occorrono caratteristiche contenutistiche fisse e non mutevoli. Di per sé il concordato è uno strumento neutro in quanto suggerisce ciò che la situazione impone. Non è né un privilegio né ostile alla chiesa. Il concordato del 1929 è molto favorevole in effetti alla chiesa cattolica perché si presta ad essere modellato. Con i patti lateranensi viene superato il modello separatista a favore del modello della concordazione bilaterale o pattizia.

Fonti bilaterali o pattizie

Fonti bilaterali o pattizie fanno seguito a leggi di attuazione concordataria in materia di matrimonio ed enti ecclesiastici. Le leggi di attuazione sono unilaterali dello Stato. Le confessioni diverse dalla cattolica sono di origine protestante. Lo statuto albertino le qualificava come culti tollerati ed introdotto una legge nel 1929 sui culti ammessi: è una legge generale dello Stato, il suo contenuto deve essere confrontato con il contenuto del concordato. È una disciplina restrittiva perché non è prevista assistenza spirituale non è previsto l'insegnamento delle altre religioni nelle scuole pubbliche e non è riconosciuto il matrimonio con effetti civili. La differenza tra la chiesa cattolica e le altre confessioni riguarda gli strumenti (bilaterali-unilaterali) e i contenuti (nel secondo caso sono restrittivi). La differente impostazione è la più rispondente al sentire dell'epoca. Si avverte l'esigenza di affermare i principi di libertà, di uguaglianza e pluralismo anche in ambito religioso, art 7 e 8 cost.

Interpretazione degli articoli 7 e 8

Da un lato, l'entrata in vigore della carta costituzionale, dall'altro, la possibilità di interpretare gli articoli 7 e 8 e non di modificarli. La comunanza del credo crea delle comunità. Il diritto non fa altro che attingere i suoi contenuti dalla società. Che cos'è un ordinamento giuridico? È l'organizzazione di una società con rilevanza giuridica. Il diritto recepisce le istanze della società. Tutti questi fenomeni umani sono esplicitati dalla chiesa cattolica. L'unità d'Italia si realizza in contrasto con la chiesa cattolica. Costituire uno stato significa affermare che una singola entità sia sovrana sul territorio. Questo vuol dire spazzare il medioevo. In Italia ha sede il governo centrale della Chiesa cattolica, costretta a cedere spazi di sovranità allo stato. Lo scontro stato-chiesa è basato sull'idea di sovranità come potere di natura assoluta. Lo stato pretende che la competenza assoluta mentre la chiesa punta al suo fine superiore, la salvezza delle anime.

Modelli di relazione tra stato e chiesa

Modelli di relazione tra stato e chiesa: modello separatista propugnato da Cavour, il cui obiettivo era la conquista dello Stato pontificio. La Santa Sede è soggetto giuridico nonostante la perdita del territorio? La risposta è nella legge delle guarentigie pontificie n°214/1871: la chiesa non la riconosce come soluzione accettabile. Le prime 13 norme disciplinano la figura del sommo pontefice equiparata al re. Il Papa può nominare anche ambasciatori. Gli articoli dal 14 al 29 riguardano i rapporti e la vita della Chiesa cattolica in Italia. Il contrasto stato e chiesa continua per tutto il periodo liberale fino a quando Mussolini non diventa presidente del consiglio. Il contrasto prende il nome di questione romana e si risolve con lo strumento del concordato. Arriviamo al 1929 con la sottoscrizione dei patti lateranensi, definiti come accordi tra Mussolini e il cardinale Gasparri. Il trattato e il documento che fonda lo stato Città del Vaticano. La Santa Sede è un soggetto di diritto internazionale che può avvalersi di un territorio esclusivo e sovrano. Gli organi di governo della Chiesa hanno sede in un territorio proprio. Il concordato disciplina le materie comuni. I patti lateranensi si svolgono in maniera paritaria e non sotto la giurisdizione dello Stato: sono al di fuori dell'ordinamento interno che devono essere ratificati italiano altrimenti sono privi di valore. Sono stati ratificati con legge numero 810 del 1929. I patti lateranensi sono quindi atti internazionali. La convenzione finanziaria contiene due disposizioni che distribuiscono somme di denaro a titolo risarcitorio a fronte delle espropriazioni.

Confessioni cattoliche e legislazione

Le confessioni cattoliche sono ignorate dal legislatore degli anni 20. Con l'introduzione dei principi di libertà, uguaglianza si avrebbe l'esigenza di una tendenziale equiparazione tra chiesa cattolica e confessioni. Si presenta dunque la necessità di pervenire ad accordi anche con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, secondo parte della dottrina. Altra parte della dottrina sostiene il mantenimento di una condizione giuridica differenziata a fronte degli articoli 7 c.1 e 8 c.2.

Articolo 7 comma 1: Lo stato della Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. La sovranità e l'indipendenza è riconosciuta è garantita dallo stato.

Articolo 8 comma 2: Organizzazione secondo propri statuti purché non siano contrastanti con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le confessioni diverse dalla cattolica non hanno una stessa condizione giuridica: sono soggette nell'organizzazione all'ordinamento statale. Tuttavia bisogna tener conto del primo comma: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere. La sostituzione con la formula sono uguali davanti alla legge avrebbe determinato la piena uguaglianza. Qual è il contenuto delle affermazione sono egualmente libere? Per tutti gli anni 50 e la metà degli anni 60 tutto questo dibattito rimane su un piano teorico, non politico parlamentare. La giurisprudenza continua a non interessarsi della legge sui culti ammessi valida per le confessioni diverse dalla cattolica. Negli anni 1965 1967 il tema approda nelle aule parlamentari. Il primo punto di vista consiste nell'istituzione di una commissione parlamentare presieduta dal senatore Gonella. Inizia un lavoro di revisione riguardante solo la chiesa cattolica e il concordato, non il trattato, che impegna un quindicennio. Due limitazioni vi erano quanto al soggetto e al contenuto.

Modifiche e evoluzioni

Perché ci furono queste limitazioni e perché si impiegò un quindicennio? Per l'assetto politico costituzionale delle forze di maggioranza e per la sensibilità popolare. La sensibilità ecclesiale cambia con il Concilio Vaticano secondo che si svolge dal 1962 al 1965. In questi anni la società è raggiunta da moti che porteranno a sviluppi di carattere sociale e istituzionale. Si realizza un cambio di paradigma e cambia anche il quadro parlamentare. Occorre considerare in parallelo il quadro parlamentare e giurisprudenziale.

Tra il 1970 e il 1984 svolta nel diritto ecclesiastico. È mantenuta la distinzione tra chiesa cattolica e confessioni diverse. Viene istituita una commissione unilaterale che studia le modifiche del concordato al fine di renderlo conforme al dettato costituzionale. È la diversa natura del concordato e del trattato rende necessaria la procedura di revisione del concordato. A livello giurisprudenziale il giudice conferma la costituzionalità delle disposizioni concordatarie a meno che non siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento. Questo principio viene affermato nella sentenza della Corte costituzionale numero 30, 31,32 del 1970. Queste pronunce confermano l'assetto del 1929. Bisogna attendere un decennio, in particolare il 1982, per avere interventi decisivi della Corte. Il punto d'inizio è la commissione Gonella. Nel 1970 ha inizio il mutamento del diritto di famiglia: è introdotta la possibilità di sciogliere il matrimonio attraverso il divorzio. Esso spezza l'equilibrio dei rapporti tra stato e chiesa che era stato raggiunto nel 29.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rebisland di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Marano Venerando.
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