Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni
Prof. Cuomo Gennaro Paolo – 6 CFU
Principi costituzionali – lezione 1
Articolo 21 della Costituzione Italiana - Comma 1
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Questa citazione introduce gli aspetti essenziali del diritto di informazione. Possiamo subito notare un aspetto importante di questa disposizione, cioè la visione universale che legittima liberamente tutti i cittadini e tutti coloro che hanno modo di avere delle relazioni e di avere dei ruoli giuridici nel nostro ordinamento giuridico. Vediamo quindi un’espressione volta ad evidenziare subito quel profilo di libertà e di manifestazione del proprio pensiero in forma libera.
Per apprendere a pieno questi concetti bisogna pensare al periodo storico in cui è stata scritta la Costituzione Italiana (1948), quindi a seguito del periodo bellico che devastò il nostro paese; si può quindi capire l’esigenza di voler evidenziare con forza i profili di libertà di pensiero che si volevano instaurare.
Inoltre, i nostri costituzionalisti, studiosi di diritto costituzionale, hanno voluto farci comprendere la necessità di introdurre delle modalità ordinarie, attraverso cui è possibile esprimere il pensiero di ciascuno, richiamando l'uso della parola come forma espressiva in tutte le sue manifestazioni. Questa forte attenzione posta sulla parola come mezzo per esprimere liberamente il proprio pensiero, non va affatto trascurata.
Accanto alla parola, emerge un altro elemento particolarmente rappresentativo, si tratta dello scritto che, attraverso ogni modalità in cui si traduce, racchiude tutte le forme di comunicazione del pensiero. Attraverso una lettera, una comunicazione epistolare o un documento, ognuno può esporre il proprio pensiero, che può avere un taglio privato o pubblico. A questo scritto possiamo ricondurre anche le forme più evolute di oggi, che ci consentono di poter indicare a terzi, attraverso strumenti tecnologici come l’e-mail, la propria opinione su più argomenti.
I costituzionalisti al tempo hanno sentito anche l’esigenza di evidenziare le principali soluzioni tramite cui si può esprimere liberamente il proprio pensiero, facendo una particolare attenzione e digressione sui mezzi da utilizzare. Vediamo quindi come i nostri costituzionalisti hanno voluto lasciare in eredità un aspetto di forte interesse per noi, facendoci poi capire quanto sia necessario avere nella costituzione una spiegazione esaustiva sugli strumenti tramite cui il pensiero deve essere liberamente espresso.
Perciò è giusto notare come i costituzionalisti hanno voluto evidenziare a pieno il concetto secondo cui il nostro pensiero deve essere libero su qualsiasi mezzo di comunicazione, anche quelli che ai tempi non esistevano ancora. Essi sapevano che lo sviluppo degli anni successivi avrebbe portato alla nascita di nuovi media; quindi, la loro è una disposizione aperta a tecnologie sempre più evolute che consentiranno, anche in futuro, di poter rappresentare la dignità dell’uomo sulla base di questo articolo.
Un’ulteriore parte importante di questo primo comma ci sottolinea come la manifestazione del proprio pensiero sia un’attività libera e riconosciuta a tutti i cittadini italiani e stranieri che vivono ed entrano in contatto col nostro ordinamento. Questo principio va poi esteso anche ad ogni singola persona che fa parte di una qualsiasi forma di aggregazione e che va quindi a rappresentare quelle strutture associative che si caratterizzano in quelle formazioni societarie che sono proprio costituite e animate da singole persone che vivono in forma aggregata.
La libertà di informazione si traduce anche in libertà di voler informare gli altri del nostro pensiero; informare vuol dire rappresentare il pensiero, la valutazione o l’idea che uno ha di una cosa, vuole quindi anche dire esprimere questo pensiero verso una moltitudine di persone. Perciò l’attività di informare introduce un rapporto tra un soggetto e tanti altri soggetti, questi ultimi vengono informati e ricevono quindi una comunicazione; potendo quindi arrivare a parlare anche di diritto di voler essere informati.
Questo ci porta a capire l’importanza del concetto di pluralismo informativo che si traduce nel più specifico pluralismo esterno, cioè quella volontà, secondo il nostro ordinamento, di più soggetti di poter entrare nel mercato per poter essere rappresentativi di più voci portatrici di diversi pensieri (es. mondo giornalistico). Esiste anche il pluralismo interno, cioè quel principio di imparzialità del mezzo di informazione, in particolare connaturato nel servizio pubblico radiotelevisivo, con obbligo di apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose; quindi, quella capacità all’interno di strutture editoriali di riuscire a garantire una pluralità di voci al proprio interno per poter recepire e raccogliere varie istanze che possono provenire da varie correnti di pensiero. C’è ancora il pluralismo sostanziale, una connotazione politica del pluralismo nell’ottica di agevolare il cittadino nell’esercizio di uno dei diritti fondamentali della democrazia rappresentativa, ossia quello di voto; cioè un concetto di pluralismo che si è evoluto in questi ultimi anni e fa particolare riferimento su quello che è l’interesse del cittadino di voler essere al centro del nostro ordinamento e di voler essere partecipe dell’attività del nostro ordinamento tramite i comuni oggetti della nostra democrazia.
Il diritto all’informazione è stato uno dei diritti più sentiti e importanti della carta costituzionale che ha quindi richiamato spesso quei concetti a cui abbiamo già fatto riferimento, come:
- Pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, che comporta l’esclusione di posizioni dominanti nonché l'accesso agevolato nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse
- L'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti
- La completezza, la correttezza e la continuità dell'attività di informazione erogata
- Il rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori
Il diritto all'informazione va inteso come diritto a informare e a essere informati. È un corollario della libertà di manifestazione del pensiero. È un diritto soggettivo strettamente collegato al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e che presuppone, affinché possa essere esercitato concretamente, il pluralismo delle notizie. Solo la presenza di più voci, anche contrapposte, realizza infatti pienamente il diritto all'informazione del cittadino. Nella società contemporanea, sempre più digitalizzata, il diritto all'informazione assume un'importanza via via crescente. L'attività di informare e di informarsi infatti oggi non si realizza con l'impiego di un unico canale, ma con strumenti e mezzi diversificati che cambiano continuamente anche il modo di comunicare. Il pluralismo informativo non è un’automatica conseguenza del progresso tecnologico, è piuttosto un obiettivo che va perseguito e garantito nei confronti di tutti i cittadini. Mentre per la televisione vi è una disponibilità limitata di canali, per Internet non si pone il problema del numero di spazi utilizzabili per fare informazione. Il libero accesso alla rete Internet è una condizione necessaria per perseguire una reale libertà ed uguaglianza sostanziale tra i cittadini.
Il pluralismo informativo è uno dei principi cardine del nostro Paese perché arricchisce la nostra democrazia, dando voce al maggior numero possibile di opinioni politiche, sociali e culturali presenti nella nostra società. Si tratta di un concetto che ha avuto molta importanza anche nel campo europeo e ci sono vari contesti in cui esso si manifesta, e si articola in:
- Un’area generale: che si riferisce ai diritti fondamentali rilevanti per il pluralismo, e l'esistenza di una supervisione indipendente sul rispetto di tali diritti;
- 5 aree tematiche specifiche:
- Pluralismo culturale;
- Pluralismo politico;
- Pluralismo geografico/locale (comunità locali e regionali e rispettivi interessi);
- Pluralismo della proprietà o del controllo dei media;
- Pluralismo delle tipologie e dei generi di media.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - Comma 2
“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
L’articolo ci dice che la stampa è libera, non deve subire alcun limite. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni, ma nessun cittadino italiano può essere perseguitato per aver reso pubbliche le proprie idee.
- Libertà di stampa certamente non vuol dire che il giornalista o lo scrittore può scrivere ciò che vuole, ma che, sempre rispettando la dignità e la libertà degli altri individui, deve avere la libertà di riferire i fatti accaduti (senza riportare notizie false) e di esprimere opinioni e giudizi (la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure).
Articolo 21 della Costituzione Italiana - Comma 3 e 4
“Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto”.
Questa parte dell’articolo entra più specificatamente nel merito di quelle che possono essere le possibilità di limitare l’attività di stampa, ma esistono anche delle specifiche di legge che possono consentire all’autorità giudiziaria di introdurre dei limiti all’attività di stampa. Il terzo comma afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, ma il quarto comma pone già dei limiti, giustificati però da atti motivati dell’autorità giudiziaria. Quindi, si può affermare che la libertà di esprimere il proprio pensiero trova un limite nel rispetto dei diritti altrui. Il Codice penale punisce, pertanto, l'offesa, la calunnia... In nessun caso la stampa, però, può essere censurata preventivamente (nel senso di ottenere un'autorizzazione per poter stampare un articolo, una notizia). Nei casi più gravi (diffamazione, istigazione a delinquere, pornografia) è previsto il sequestro sotto il controllo della Magistratura.
- Esistono delle specifiche riserve giurisdizionali che permettono all'autorità giudiziaria di introdurre limiti alla libertà di stampa, ma non consente alla polizia giudiziaria di sequestrare se non vengono convalidate in tempi rapidi dall'autorità giudiziaria. Questo comma costituisce un riferimento per poter dire che la stampa è libera ed è soggetta a limiti vincolati.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - Comma 5
“La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”.
Questa parte serve per sottolineare l'importanza di dare trasparenza a tutti quelli che sono i mezzi di finanziamento della stampa, trasparenza che riguarda tutte le forme di stampa compresa quella quotidiana, tutti i mezzi che danno notorietà alla stampa: se il lettore sa chi finanzia un determinato giornale, perciò anche quali posizioni ideologiche e interessi concreti ne stanno alla base, questo gli permetterà di formare le proprie opinioni con maggiore senso critico.
Articolo 21 della Costituzione Italiana - Comma 6
“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”.
Si vuole sottolineare un ulteriore limite invalicabile del buon costume, limite oltre il quale la stampa non ha ragione di essere. Per “buon costume” si intende quel comune senso del pudore e di pubblica decenza; mentre con il termine “pudore” la Corte costituzionale fa riferimento ad un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale, della dignità personale e del sentimento morale dei giovani.
Diritti dei giornalisti – lezione 2
Articolo 51 del Codice Penale - Comma 1
“L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità”.
Questo articolo a carattere generale vuole identificare come e quali forme di garanzia il nostro ordinamento riserva a coloro i quali hanno il diritto di esercitare il diritto di espressione e, nel caso specifico, questo articolo ci serve per esaminare l’attività giornalistica. L’esercizio dell’attività giornalistica, dal momento in cui deve essere interpretata, ne esclude la punibilità. L’articolo 51 costituisce un punto fermo per poter valorizzare quelle che sono le varie tipologie di esercizio del diritto di informare che detiene un giornalista.
Vediamo quali sono i principali diritti che caratterizzano l’attività giornalistica:
- Diritto di cronaca: la principale attività del giornalista è proprio quella di fare attività di cronaca che si articola e si sviluppa nelle sue varie forme di interesse per l’opinione pubblica (cronaca politica, cronaca nera o cronaca rosa). Abbiamo definito il concetto di “cronaca” come un’attività tipica del giornalista, ma per qualificarsi tale ha bisogno di alcuni elementi che la caratterizzano:
- Verità della notizia: questa deve essere assicurata in due modi, o dal diretto intervento del giornalista sul campo per poter conoscere al meglio quelli che sono gli elementi importanti della notizia; oppure tramite quella che è l’acquisizione della notizia trasmessa da un tipo specifico di categoria di giornalisti;
- Utilità sociale: la notizia deve avere una sua rilevanza di interesse pubblico, deve assicurare un’effettiva utilità sociale nell’interesse dell’opinione pubblica;
- Continenza nell’esposizione della notizia: è possibile utilizzare un linguaggio non necessariamente forbito ed elegante, può essere usato anche solo un linguaggio semplice alla portata di chi legge per poter far comprendere la notizia a tutti;
- Una forma tipica del diritto di cronaca è l’intervista. Il giornalista ha interesse direttamente a intervistare il soggetto, e ha il piacere che il pensiero dell’intervistato sia rappresentato in modo diretto, perché verrà prodotto nell’articolo. È importante che l’intervistato possa esprimersi in modi volgari verso terzi, coinvolgendo il giornalista, che dovrà poi distaccarsi dalle dichiarazioni del soggetto intervistato virgolettando ogni risposta del soggetto all’intervista, mettendo in chiaro che si tratta di citazioni.
- Diritto di cronaca giudiziaria: la cronaca giudiziaria costituisce una forma tipica di cronaca che si interessa specificamente dell’attività giudiziaria. Qui l’elemento della continenza acquista un suo spiccato valore e interesse poiché il giornalista deve essere fortemente attento a non introdurre elementi di colpevolezza gravanti sul soggetto indiziato o imputato; in caso contrario verrebbero violati i principi di dignità sul piano personale e professionale per quanto riguarda il soggetto sotto inchiesta. In questo caso possiamo ricollegarci all’articolo 27 della Costituzione Italiana, il quale richiama il principio di presunzione di non colpevolezza secondo cui fino all’ultimo grado di giudizio il soggetto imputato non deve essere considerato dall’opinione pubblica o giornalista come colpevole.
- Diritto di critica: questo diritto caratterizza la seconda tipica forma di attività giornalistica attraverso cui un giornalista esprime una sua opinione su un fatto di una certa rilevanza. Si tratta di un’altra tipica forma di attività giornalistica attraverso il quale un giornalista fa un commento e dà la sua opinione su un determinato caso. La verità della notizia mantiene la sua importanza, poiché la critica ha senso solo su ciò che rappresenta un’opinione su un fatto effettivamente avvenuto. Il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva: viene fatta un’attività valutativa, un’analisi di eventi, condotte, fenomeni, espressa poi in un dissenso, o in consenso.
- Il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di un’opinione. È importante tenere a mente i seguenti elementi:
- Utilità sociale: la critica deve essere utile agli occhi dell’opinione pubblica, il commento fatto dal giornalista deve destare interesse.
- Importanza della continenza nell’esposizione della notizia: c’è un alto rischio che il giornalista si possa esprimere con dei termini non consoni, facendo un commento con un linguaggio non adatto o non accettato dall’opinione pubblica.
- Il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di un’opinione. È importante tenere a mente i seguenti elementi:
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni, Prof. Cuomo Gennaro Paolo, libro…
-
Riassunto esame Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni, Prof. Cuomo Gennaro Paolo, libro…
-
Appunti di Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni
-
Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni - domande e risposte