Legge e limite
Cristina Simonetti
Il testo delle leggi hittite
Caratterizzazione epigrafico-testuale
Il testo che va sotto il nome convenzionale di “Leggi” è un documento redatto in scrittura cuneiforme e lingua hittita su tavolette d’argilla. Esso si articola al suo interno in due serie che la documentazione epigrafica attesta sempre come distinte l’una rispetto all’altra quanto a supporti scrittori; ciascuna serie si può, cioè, sviluppare sia su una che su due tavolette, mantenute però distinte le une rispetto alle altre. Ciascuna serie consta di circa 100 casi (o paragrafi), separati per lo più, l’uno rispetto all’altro, per mezzo di una riga orizzontale di paragrafo. Non esiste né un prologo, né un epilogo; dai colofoni giunti fino a noi di alcune redazioni sappiamo che tali due serie venivano convenzionalmente individuate a livello archiviario per mezzo del rispettivo incipit: “se un uomo...” la prima, “se una vigna...” la seconda.
Sempre dall’informazione fornita da un colofone relativo a una redazione pertinente alla prima serie stesa su due tavolette, all’indicazione DUB.2.KAM QATI takku LÚ=aš (“seconda tavoletta, opera completata (della serie) ‘se un uomo’”) segue ŠA ABI dUTU-ŠI (“del padre di sua maestà”). Espressione sulla quale ritorneremo più avanti, ma riguardo alla quale va subito detto che non è indicativa di uno specifico monarca cui far risalire l’originaria compilazione dell’opera. Quindi, in definitiva, già si può fin d’ora notare che, pur trovandoci certamente di fronte alla compilazione di un’opera proveniente da ambiente palatino (e d’altra parte non abbiamo per gli Hittiti documenti scritti di tipo “privato”), non siamo certamente di fronte a una composizione celebrativa “monumentale” fatta redigere da uno specifico sovrano, a quell’opera d’arte cui invece è da riferire il cd. codice di Hammurabi.
Per la datazione della stesura originaria e la ricostruzione dei processi di trasmissione testuale siamo quindi interamente dipendenti dall’analisi paleografica e del ductus.
La diacronia
Nell’affrontare l’analisi diacronica del testo differenzio, per correttezza metodologica, diversi elementi che, prima di essere messi in connessione, necessitano di una loro considerazione separata.
A. Elementi di diacronia “esterni”
Va innanzitutto detto che per ogni serie sono giunte fino a noi, ripartite su una o due tavolette, diverse redazioni: almeno una ventina per la prima, e altrettante, se non di più, per la seconda. Sulla base dell’indagine paleografica tali redazioni si vanno a collocare cronologicamente lungo tutto il periodo di vita del regno hittita, dall’Antico Regno (con molta probabilità attorno al regno di Telepinu, seconda metà del XVI secolo) fino ai decenni immediatamente precedenti al collasso finale del sistema di potere della capitale (fine XIII inizio XII sec. a.C).
Possiamo quindi immaginare con verisimiglianza che il testo delle LH, come tutti i documenti di rilevanza storico-politica, fissato per iscritto in un momento di quell’Antico Regno di cui sopra si sono ricordate le temperie, sia stato oggetto di un processo di trasmissione accurato e ininterrotto, già a cominciare dall’indomani della sua primaria stesura. In questo senso il fenomeno non si differenzia rispetto a quello già conosciuto per i “grandi codici” di ambito mesopotamico; vedremo tuttavia più avanti, esaminando nelle linee generali la tematica dei diversi casi e la ripartizione in distinti paragrafi degli stessi, che, per quanto attiene alle LH le cose non stanno proprio in questi termini.
B. Elementi di diacronia “interni”
Con tale nominazione intendo riferirmi a una profondità diacronica non tecnico-oggettiva, rilevabile da un’analisi delle peculiarità redazionali e paleografiche (e altresì da alcuni elementi di ammodernamento linguistico e ortografico, rilevabili nelle redazioni più tarde e comprensibili se si pensa al lungo arco di tempo abbracciato dal processo di trasmissione testuale), bensì a un’“immagine” di dimensione temporale che il redattore stesso del testo ha inteso dare, già all’origine della sua stesura per iscritto, nella rappresentazione di un certo numero di casi.
La tematizzazione di questo pattern avviene secondo 3 schemi, i quali, pur nella loro diversità, hanno come fine primario quello di convincere il lettore:
- Che le cose non sono sempre state come stabilito nel presente;
- Che il caso scelto paradigmaticamente nel presente della raccolta ha, seppure attraverso la trasformazione cui è sottoposto nella sua canonizzazione scritta, una lunga precedente tradizione;
- Che la trasformazione, fondata sulla dichiarata consuetudine, corrisponde, in ogni caso, a uno stato eticamente più giusto.
Tematica e diacronia
E veniamo così al punto più caratterizzante delle cd. LH, quello delle variazioni contenutistiche in relazione alla collocazione cronologica delle diverse redazioni. Abbiamo infatti detto che del testo delle “Leggi” esistono redazioni (o meglio copie) collocabili lungo tutto l’arco di tempo della vita del regno hittita, dall’Antico Regno fino agli ultimi decenni dell’età imperiale. Se, come abbiamo già evidenziato, all’interno stesso del testo, pur con finalità a nostro avviso diverse rispetto a quella del ricordo di una reale avvenuta riforma legislativa, l’estensore ha voluto attraverso l’inserimento di paragrafi a struttura diacronica proporre l’immagine di una profondità temporale, quanto è corrisposta alla ricopiatura e reiterata redazione nel tempo un’effettiva modifica (in termini di aggiornamento/adeguamento) dei contenuti?
Abbiamo visto che il paradigma del codice nell’ambiente mesopotamico (quello che abbiamo chiamato il “paradigma Hammurabi”) non prevede – o meglio, non concepisce – un rapporto reale e fattivo con l’evolvere della normativa vigente. In effetti, anche se prescindiamo dai cd. §§ a struttura diacronica, gli indizi di cambiamenti (nel senso di modifiche o aggiunte) all’interno delle LH in rapporto alla caratterizzazione cronologica delle diverse redazioni, esistono e sono anche non indifferenti; basti pensare che l’intero gruppo dei §§ 29, 30, 31 e 34, relativi alle problematiche afferenti al matrimonio, mancano interamente nelle redazioni più antiche e compaiono soltanto in quelle successive.
E i casi di modifiche (talvolta anche solo nell’uso di uno specifico termine tecnico o della sostituzione di un termine geografico) sono, se si guarda bene, non pochi nell’economia generale dell’opera. Tutto però avviene, e val bene la pena di sottolinearlo particolarmente, sempre in quello spirito di arricchimento, aggiunta, maggiore specificazione che ben si attaglia a quella attenzione per il particolare che impronta di sé tutta la produzione “legislativa” vicino-orientale antica. Si ha, insomma, l’impressione che anche il lavorio di modifica diacronica – che rappresenta una delle caratteristiche che differenziano il “codice” hittita rispetto ai codici mesopotamici – avvenga sempre su un piano di erudita riflessione al tempo stesso storica e giuridica. In quest’ottica meglio si comprendono e ottimamente si adattano tanto quei paragrafi a struttura diacronica, quanto quelli sintatticamente varianti rispetto allo schema ipotetico, dei quali abbiamo illustrato poco sopra struttura e peculiarità.
Tutto ciò ci porta a una interpretazione leggermente diversa di un ultimo documento, la cui illustrazione abbiamo volutamente riservato a questa parte finale delle nostre riflessioni: il cd. Testo Parallelo.
Il cd. Testo Parallelo rappresenta un fenomeno particolarmente eclatante nell’ambito delle manifestazioni relative alle raccolte di casi del Vicino Oriente Antico. Di fatto consiste in una tavoletta a 4 colonne, il cui colofone ci permette una datazione all’interno degli ultimi decenni del XIII secolo. La sua redazione apparirebbe più o meno contemporanea alle redazioni/copie più recenti del testo principale delle Leggi.
Ciò che lo rende di particolare interesse sta nel fatto di rappresentare una vera e propria “revisione” dei primi 50 §§ del testo “madre”. Nella gran parte dei commenti a esso relativi, gli specialisti lo hanno definito nel senso di una vera e propria nuova edizione delle Leggi; il che suffragherebbe, per esprimerci con le parole di Alfonso Archi (2008), che il testo delle Leggi nel suo insieme “non conservava una normativa desueta, una specie di documento scolastico in uso presso gli scriptoria della capitale per addestrare i loro scribi, ma costituiva un punto di riferimento nella prassi della giustizia”; e, nello specifico, quanto al significato del testo parallelo: “Dopo diversi secoli, il legislatore sentì dunque la necessità di riscrivere l’intero corpo delle norme fissate per iscritto, mantenendo però l’ordinamento originario delle disposizioni, senza ampliare la materia regolata dalle norme. Questa riscrittura sembra essersi arrestata con la prima serie”.
Alla Tab. 3a abbiamo cercato di rappresentare schematicamente il rapporto fra il testo delle Leggi e il cd. Testo Parallelo (in seguito indicato con la sigla TP).
Per terminare: il “codice hittita” nelle sue diverse manifestazioni presenta elementi per vero diversi rispetto al paradigma mesopotamico:
- Una profondità diacronica attraverso le diverse redazioni che lo caratterizzano;
- Una dichiarata sensibilità da un lato nei confronti della tradizione della consuetudine attraverso i cd. “paragrafi a struttura diacronica”, dall’altro verso i dispositivi normativi messi in atto dall’autorità centrale attraverso i rinvii rappresentati dai paragrafi che esulano dal corrente schema ipotetico;
- Una ricerca, unica nel suo genere, che si concretizza nella creazione di un testo che, in mancanza di strumenti euristici adeguati, abbiamo fino a oggi definito come “Testo Parallelo”
Che significa tutto ciò? Certamente un rapporto vivo e costante con la reale pratica della giustizia e i dispositivi normativi con questi connessi, come d’altra parte le ricordate riflessioni di A. Archi (2008) hanno già ben messo in evidenza.
Il diritto ebraico
Diritto ebraico: questione di un limite
La posto alla legge in diritto ebraico impone, preliminarmente, di considerare cosa si voglia intendere con l'espressione "diritto ebraico” e, specificamente, con la parola “legge". Alla prima domanda si può facilmente rispondere che la locuzione menzionata fa riferimento al complesso della cultura giuridica elaborata dal popolo ebraico nel corso della sua millenaria esperienza storica, fin dalle remote epoche del nomadismo e semi-nomadismo, passando poi per le varie fasi dell'insediamento stanziale in Erez Israel, del Primo e del Secondo Tempio, e poi per le lunghe e accidentate peregrinazioni della diaspora, fino, dopo la tragedia della Shoah, alla riconquista di una moderna sovranità nazionale nella famiglia delle nazioni.
Un percorso storico di tale ampiezza - che copre quattro millenni e i cinque continenti -, evidentemente, potrebbe apparire difficilmente sintetizzabile attraverso categorie unitarie. Eppure, è indubbia l'esistenza di una linea di continuità, formale e sostanziale, che permette di parlare di un "diritto ebraico" come di un fenomeno storico esattamente identificabile nella sua intrinseca identità: una continuità che, evidentemente, è strettamente intrecciata a quella della religione mosaica, di cui il diritto rappresenta, geneticamente e funzionalmente, un aspetto.
Va tenuto presente che, diversamente da quanto avvenuto in altre tradizioni giuridiche -soprattutto quella romana -, quella ebraica non ha conosciuto -per lo meno, fino al XIX secolo, con la cd. haskalah, l'emancipazione di parte degli ebrei d'Europa e d'America- la separazione tra precetto religioso e precetto civile, tanto che l'espressione mishpat ivrit (traduzione, alla lettera, di "diritto ebraico”) rappresenta una locuzione moderna, essendo difficilmente riscontrabile, nell'ebraico antico, un concetto analogo a quello della consueta accezione, moderna e occidentale, di diritto, proprio perché non sussiste una differenza qualitativa tra norme quali, per esempio, l'obbligo del risarcimento, o la sanzione dell'omicidio, e precetti relativi invece al culto, l'abbigliamento, l'alimentazione ecc.
Legge
La Legge, nell'ebraismo, è solo quella divina, e Dio ha parlato solo nella Torah. Non c'è Legge, pertanto, all'infuori delle mitzvot (precetti): non può esistere, nella storia d'Israele, un sovrano legislatore. È importante sottolineare il carattere religioso di tale filo di continuità, ossia il fatto che il diritto ebraico non è scindibile dall'osservanza religiosa. Se si intendesse, infatti, con tale espressione qualsiasi elaborazione giuridica fatta dal popolo ebraico -o da parte di esso-, anche fuori o contro l'osservanza della Torah (e quindi, per esempio, anche il moderno diritto israeliano), ciò porterebbe a dilatare eccessivamente la nozione in esame, facendone in definitiva perdere i contorni distintivi.
Si può pertanto definire come diritto ebraico l'aspetto precettivo della religione ebraica, identificabile essenzialmente nella cd. halachah (via, strada), ossia quella parte della Torah (= insegnamento: termine ebraico, com’è noto, con cui si indicano quelli che, nella tradizione greca e cristiana, sarebbero poi diventati i primi cinque libri della Bibbia, il cd. Pentateuco) in cui Dio esprime, in modo imperativo, una coattiva regola comportamentale, e che si contrappone così alla cd. haggadah (= racconto), ossia quella parte, quantitativamente maggioritaria, di Scritture (anche esterne alla Torah) in cui il testo risponde a varie esigenze narrative (storiche, omiletiche, simboliche, poetiche, sapienziali ecc.), ma non a propositivi normativi.
Il diritto ebraico è quindi quello scaturente dalla halachah, ossia dall'insieme di norme (mitzvôt = precetti) formulate nei cinque libri della Torah. Esse possono essere studiate essenzialmente da tre distinti punti di vista:
- Antropologico: riguardo alla genesi, in un determinato contesto storico, di un dato divieto (es., l'obbligo della circoncisione, il tabù del sangue ecc.). Si tratta di un tipo di analisi che non riguarda il ragionamento giuridico;
- Attuativo: riguardo all’interpretazione e applicazione del precetto al giorno d'oggi. È un'analisi connessa all'attuazione concreta della norma, per la quale il diritto è studiato come attualmente vigente, ai fini della sua concreta e possibile attuazione;
- Giuridico: riguardo all'inserimento della norma nel suo contesto storico. Un'analisi collegata alla precedente, ma da essa distinta, in quanto scevra di funzioni pratiche.
Alla Torah, va poi affiancata la cd. Mishnah (= ripetizione, ossia il testo in cui, secondo la tradizione, tra il II e il III secolo, fu messa per iscritto la Legge orale che, insieme a quella scritta, sarebbe stata consegnata a Mosè sul monte Sinai). Importante, ai fini dell'intellezione del senso della halachah, assume il commento alla Mishnah (ghemarà) che sarebbe stato elaborato, tra il IV e il VI secolo, dalle Accademie rabbiniche (yeshivot) di Palestina e Babilonia, poi confluito nelle due grandi raccolte del Talmud (Palestinese e Babilonese). Ma, pur assumendo il testo talmudico altissima importanza ai fini della corretta interpretazione del senso della halachah, esso resta comunque sempre un'elaborazione umana, non di origine divina (come la Torah e la Mishnah), e pertanto oggetto di libera interpretazione e contraddizione.
Perduta, nel 70 d.C., la sovranità nazionale in Terra d'Israele, il popolo ebraico sceglie di perpetuare, nelle terre dell'esilio, la propria identità nazionale, osservando -attraverso la cosiddetta ortoprassia, ossia il rispetto minuzioso e quotidiano delle mitzvot-, pur nella diversità delle latitudini, delle lingue e dei costumi, una medesima Legge, quella della Torah, nuova "patria ambulante" del popolo d'Israele.
Diritto israeliano
Com’è noto, il progetto sionista, sfociato nella rinascita di Israele come Stato sovrano e indipendente, dotato di libere e democratiche istituzioni, ha anche significato un grande processo di rinascita giuridica, portato avanti, fin dagli inizi del XX secolo, da generazioni di giuristi ebrei che, fuggiti dalla vecchie, ostili nazioni europee, si sono impegnati -soprattutto dopo il 1948- nel grande e comune impegno dell'elaborazione di un nuovo, autoctono e originale diritto civile israeliano: un progetto, com'è noto, che è andato procedendo in parallelo con l'altro, grandioso compito dell'inedito processo costituente "a tappe”, che ha visto la Knesset approvare, a partire dal 1958, una serie di "Leggi Fondamentali" volte a definire nel dettaglio i principi fondanti dello Stato ebraico, in armonia con le irrinunciabili linee di fondo scolpite nella Dichiarazione d'indipendenza.
È nato, e sta nascendo, così, un nuovo diritto -pregno di influenza anglosassone e, in misura minore, continentale, ma fortemente segnato di identità ebraica-, quello del moderno Israele. In esso, però, la radice ebraica non è esclusiva, né prevalente. L'idea, coltivata, per qualche tempo, negli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, dai primi pionieri del sionismo...
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