Principi fondamentali
Parte I: diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I: Rapporti civili.
- Titolo II: Rapporti etico-sociali.
- Titolo III: Rapporti economici.
- Titolo IV: Rapporti politici.
Parte II: ordinamento della Repubblica
- Titolo I: Il Parlamento.
- Sezione I: Le Camere.
- Sezione II: La formazione delle leggi.
- Titolo II: Il Presidente della Repubblica.
- Titolo III: Il Governo.
- Sezione I: Il Consiglio dei Ministri.
- Sezione II: La Pubblica Amministrazione.
- Sezione III: Gli organi ausiliari.
- Titolo IV: La Magistratura.
- Sezione I: Ordinamento giurisdizionale.
- Sezione II: Norme sulla giurisdizione.
- Titolo V: Le Regioni, le Provincie, i Comuni.
- Titolo VI: Garanzie costituzionali.
- Sezione I: La Corte costituzionale.
- Sezione II: Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
- Disposizioni transitorie e finali.
Prevedono un caso ipotetico, che diventa concreto solamente quando se ne verificano effettivamente le condizioni.
Cap 5: Le fonti del diritto
Concetti generali. Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che innovano il diritto, che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
I caratteri di una norma
- Generalità, l’essere riferite a una pluralità indistinta di soggetti.
- L’astrattezza, il prevedere una regola ripetibile nel tempo.
- Capacità di innovare l’ordinamento.
Ciascuna norma giuridica può assicurare l’esatta osservanza, essere scomposta in 2 parti: una chiamata fattispecie, descrive gli aspetti astratti: eventi naturali, comportamenti umani ecc., al concreto verificarsi dei quali scatta la seconda parte, la conseguenza normativa prevista, venendosi poi a creare lo schema: se A… allora B.
Così la fattispecie concreta, le caratteristiche precise, viene sussunta nella fattispecie astratta di ciascuna norma giuridica, cioè nelle caratteristiche definite in generale dalla norma.
Quando si parla di fattispecie aperta ci si riferisce a clausole generali come “buon costume”, art. 19 e 21 Cost., e “funzione sociale”, art. 42 e 45 Cost.; vengono richiamati concetti extragiuridici, valori morali, sociali, etici… esterni all’ordinamento positivo.
Regole vs principi
Regole vs Principi: le regole, enunciando norme certe nel significato prescrittivo, implicano la violazione/applicazione del relativo precetto; i principi consentono differenti modalità applicative, es: art. 3 sulla promozione dell’eguaglianza, concretizzabile mediante molteplici e variabili soluzioni, la cui scelta rimessa al legislatore determina un trattamento specifico che vale a distinguerlo da tutti quelli che fonti non sono, ad es. gli atti amministrativi a carattere generale, regolamento di una biblioteca scolastica.
Teoria delle fonti del diritto
La teoria delle fonti del diritto si occupa sia delle regole che individuano quali sono le fonti normative sia delle regole che stabiliscono come sono prodotte le norme giuridiche.
Chiamiamo fonti di produzione del diritto oggettivo, insieme delle norme, quei fatti, eventi naturali o anche comportamenti umani non volontari, o quegli atti, comportamenti umani volontari e consapevoli, ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie.
Chiamiamo fonti sulla produzione del diritto quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, con cui si individuano i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione e gli atti prodotti.
Fonti normative
Le fonti normative possono essere:
- Fonti fatto, v. CAP 6 le singole fonti del diritto, quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme senza che vi provvedano istituzioni a ciò deputate, le consuetudini; contano i comportamenti umani assunti come fatti oggettivi.
- Fonti atto, quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale, costituzioni, regolamenti, la legge…; contano le manifestazioni di volontà dei soggetti abilitati dall’ordinamento a produrre diritto.
- Fonti di cognizione. L’appartenenza di un atto giuridico alle fonti del diritto prevede un caso ipotetico, che diventa concreto solamente quando se ne verificano effettivamente le condizioni.
Con riferimento alle sole fonti l’ordinamento prevede:
- La pubblicazione in forma ufficiale: “Gazzetta ufficiale”.
- L’applicazione del principio iura novit curia, il giudice è tenuto a conoscere la legge.
- Il principio ignorantia legis non excusat, nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge.
- Il ricorso in cassazione per “violazione di legge” contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost.
Soggetti che concorrono a produrre diritto
Quali soggetti concorrono a produrre diritto: il tema delle fonti del diritto implica una scelta riguardo a quali soggetti debbano concorrere a introdurre nell’ordinamento norme giuridiche.
Nello Stato Liberale ottocentesco: la legge del parlamento, fonte primaria; invece la legge del governo del re, fonte secondaria.
Di ciò costituisce un esempio l’art. 1 delle preleggi premesse al codice civile italiano del 1942, che sulle fonti del diritto stabilisce lo schema di successione: leggi, regolamenti, norme corporative, consuetudini.
Il passaggio allo stato liberal democratico ha comportato nel panorama delle fonti una vera e propria rivoluzione: con l’avvento di una costituzione rigida quale atto supremo dell’ordinamento giuridico, al di sopra delle leggi costituzionali, leggi ordinarie e atti equiparati, decreti e ordinanze, regolamenti.
La costituzione ha riservato il potere di normazione a soggetti determinati in specifici ambiti:
- Enti locali, regioni.
- Unione Europea, in ragione di un’apertura costituzionale all’ordinamento internazionale.
- In ragione del pluralismo sociale e culturale, disciplina dei rapporti tra Stato/Chiesa e altre confessioni.
La costituzione come fonte sulle fonti
La costituzione è la massima fonte sulle fonti, si occupa di individuare e regolare i più importanti processi di produzione del diritto.
- Quelli che permettono di produrre norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali.
- Quei processi che permettono di produrre norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato.
Con riferimento agli atti costituzionali e primari, il sistema delle fonti del diritto è da considerarsi un sistema chiuso: non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli previsti in costituzione. Ad ogni modo la costituzione si limita a stabilire la disciplina essenziale e, norme sulla fonti primarie contenute in altre fonti, integrano gli spazi da essa lasciati aperti.
In secondo luogo, ciascun atto normativo non può disporre di una forza di legge maggiore di quella che la costituzione gli ha attribuito.
Agli atti fonte primari a cui è riconosciuta una forza di legge fanno riferimento in particolare l’art. 77 Cost., al fine di individuare gli atti normativi del governo equiparati alla legge del Parlamento, e l’art. 134 Cost., nel prevedere la competenza della Corte costituzionale a giudicare della legittimità delle leggi e degli atti equiparati.
Agli atti abilitati a produrre diritto dalla Costituzione è attribuita una forza o efficacia, che comprende 2 profili:
- Profilo attivo, cioè la capacità di abrogare o modificare atti fonte dello stesso rango o inferiore.
- Profilo passivo, capacità di resistere all’abrogazione o modifica da atti fonte che non siano dotati della stessa forza.
Il concetto di forza di legge, implicando che a una certa forma corrisponda una certa forza, presuppone che il sistema delle fonti sia ordinato secondo una scala gerarchica, di modo che l’atto collocato in posizione superiore prevalga sull’atto gerarchicamente inferiore.
Per gli atti secondari, subordinati agli atti primari, il sistema delle fonti del diritto è un sistema aperto: l’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo. A parte la gerarchia e la competenza delle fonti, l’esercizio del potere normativo secondario deve essere sottoposto al principio di legalità, si deve fondare su una previa norma di legge.
Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento
- Unità: significa che tutte le norme trovano nella Costituzione il proprio fondamento e la propria legittimazione.
- Coerenza: l’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti, fonti e norme, che lo compongono. La continua produzione di nuovo diritto rende inevitabile il formarsi di antinomie.
- Completezza: assenza di lacune o vuoti normativi.
Principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, c.d. “nucleo rigido”; Costituzione della Repubblica Italiana, non “nucleo rigido”, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, altre fonti di rilievo costituzionale, diritto primario della Comunità Europea e dell’Unione, convenzioni internazionali; fonti primarie, leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge, leggi regionali; fonti secondarie, regolamenti governativi, regolamenti regionali e degli enti locali; usi e consuetudini.
I criteri per ordinare le fonti del diritto
La moltiplicazione dei soggetti titolari di poteri di produzione normativa rende insufficienti i tradizionali criteri utilizzati per ordinare la complessità del sistema delle fonti.
Le fonti del diritto sono ordinate secondo criteri stabiliti nelle preleggi al codice civile del 1942: le disposizioni preliminari del codice civile, contenenti norme generali per l’applicazione delle leggi.
- Criterio cronologico.
- Criterio della gerarchia.
- Criterio della competenza.
Criterio cronologico
Tale criterio regola la successione delle norme poste da atti normativi aventi il medesimo rango, in base al quale la norma precedente è abrogata da quella successiva; in caso di norme pariordinate, prevale e si applica la norma posta successivamente nel tempo, dunque, la norma precedente è abrogata da quella successiva; l’abrogazione vale ex nunc, dal momento della sua entrata in vigore: la norma abrogata deve continuare a svolgere i propri effetti sui rapporti pregressi.
Il solo caso in cui l’ordinamento prevede la cancellazione degli effetti di una disposizione, e con efficacia ex tunc, è la decadenza del decreto legge per mancata conversione in legge art. 77.3 Cost.
Gli atti normativi, che entrano in vigore e iniziano a produrre i propri effetti giuridici, acquistano efficacia. Essi una volta vigenti valgono di norma solo per il futuro, non hanno efficacia retroattiva.
Naturalmente retroattive sono le leggi di interpretazione autentica, che hanno la finalità di eliminare incertezze in sede di attuazione amministrativa o di applicazione giurisdizionale, dato che il significato stabilito dal legislatore riguarda disposizioni già in vigore.
La retroattività di una legge non è mai assoluta, in quanto riguarda non tutti i rapporti del passato ma solo i rapporti pendenti, cioè suscettibili di essere ancora regolati. Tale limite alla retroattività si giustifica con l’esigenza di garantire i diritti acquisiti, cioè le situazioni che, perfezionatesi sulla base di una determinata disciplina, non possono essere rimesse in discussione da una legge successiva, e di garantire perciò la certezza del diritto.
Il divieto di retroattività, invece, è assoluto e inderogabile in materia penale per le leggi sfavorevoli al reo, essendo stabilito dall’art. 25.2 Cost.: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Gli atti normativi cessano di essere efficaci a seguito dell’abrogazione da parte di successivi atti pariordinati. L’effetto abrogativo non elimina la norma precedente, bensì ne circoscrive nel tempo l’efficacia limitandola ai fatti ed ai rapporti sorti dalla data della sua entrata in vigore alla data della sua abrogazione, limite: entrata in vigore-abrogazione.
Tipi di abrogazione
- A. Espressa: disposta direttamente dal legislatore quando nel testo di una legge vengono indicate le disposizioni preesistenti specificamente abrogate.
- A. Per incompatibilità: non è disposta dal legislatore, a differenza di quella espressa, ma viene accertata in via applicativa dato che l’interprete rileva il contrasto tra due norme dal contenuto incompatibile.
- A. Per nuova disciplina dell’intera materia già regolata da una legge anteriore, cosicché la nuova disciplina si sostituisce alla precedente, considerata implicitamente abrogata anche se non contrastante con la legge sopravvenuta.
Distinta dall’abrogazione è la deroga, che si ha allorché si preveda un’eccezione alla norma circoscrivendo il suo ambito di applicazione nel tempo o nello spazio o nell’ambito dei destinatari.
Criterio gerarchico
Il conflitto/antinomia fra fonti non pariordinate va risolto facendo prevalere la norma posta dalla fonte superiore o sovraordinata. La norma sottordinata non si considera abrogata, ma invalida, ossia “viziata per non aver rispettato l’ordine gerarchico delle fonti”. Essa deve essere eliminata dall’ordinamento giuridico mediante l’annullamento ad opera degli organi competenti, legge in contrasto con la Cost. annullata dalla Corte Cost.; regolamento in contrasto con la legge ordinaria annullato dal giudice amministrativo.
L’invalidità, a differenza dell’abrogazione, determinando l’eliminazione dell’atto, gli fa perdere ogni efficacia, non solo pro futuro ma anche per il passato, non solo ex nunc, ovvero da adesso, ma anche ex tunc, da allora.
Criterio di competenza
Nei casi in cui le fonti siano ordinate dalla Cost., dunque il criterio cronologico non potrebbe essere utilizzato, secondo il criterio della competenza, riferita o all’ambito territoriale nel quale l’atto normativo è destinato a operare o alla materia, le antinomie devono essere risolte dando prevalenza alla norma posta dalla fonte competente a disciplinare una determinata fattispecie, con esclusione di altri atti fonte.
La norma non competente è da considerarsi invalida, dunque deve essere eliminata tramite annullamento. L’art. 117 Cost., ad esempio, individua le materie di competenza della legge statale e regionale.
Interpretazione del diritto
Interpretazione del diritto, criteri stabiliti dall’articolo 12 delle Preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
L’applicazione del diritto presuppone un’attività interpretativa, mira alla ricostruzione del significato degli atti normativi.
- Interpretazione letterale o testuale: ricavare il significato proprio delle parole e la loro connessione.
- Interpretazione teleologica: mediante l’intenzione del legislatore, il fine della legge; in senso soggettivo guardando a lavori preparatori, interpretazione storica, e al fine con cui al tempo la disciplina è stata posta; oppure in senso oggettivo, è lecito porsi la domanda “qual è lo scopo di questa legge?”, ratio legis.
- Interpretazione logico-sistematica: collocare l’atto o la disposizione nel contesto dell’ordinamento complessivo su quell’argomento determinato.
- Interpretazione autentica: v. sopra.
Lacune e analogia
Integrazione analogica, indicato sempre dall’art. 12 delle preleggi come strumento delle integrazioni: l’analogia consiste in un rimedio per colmare lacune o vuoti normativi rilevanti, 2 tecniche:
- Analogia legis: si ha quando la lacuna può essere colmata rinviando alla disciplina, complesso di norme, dettata per casi o materie analoghe, es: codice della navigazione marittima impiegato per la navigazione aerea, che in principio non aveva norme in materia.
- Analogia iuris: la lacuna può essere colmata facendo riferimento “ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
L’interpretazione analogica incontra tuttavia un importante limite: divieto di analogia per le leggi penali; “non si può ragionare con il buon senso giuridico in merito a casi di materia penale”.
Per le disposizioni della Costituzione vale il criterio di stretta interpretazione: in caso di dubbi, l’interprete non può attribuire un significato in alcun modo lesivo, capace di provocare un danno qualificabile giuridicamente, o restrittivo dei diritti da essa garantiti.
Per ricondurre ad unità le divergenze di interpretazione nel nostro ordinamento si fa riferimento alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione per la giurisdizione ordinaria e alla Corte Costituzionale come “organo di chiusura” del sistema costituzionale nel suo complesso, massimo organo di controllo sul rispetto e la compatibilità con i principi costituzionali.
La costituzione e le fonti costituzionali
La costituzione è l’atto giorno della pubblicazione. Decorrono 3 mesi entro cui 1/5 dei componenti di una camera o 5 consigli regionali o 500mila elettori possono chiedere il referendum.
Esistono pure limiti impliciti. Questi limiti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, quali: dignità.
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