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Corte costituzionale e corti europee

Corte costituzionale e le corti europee

Le 3 lezioni contenute in questo libro riguarderanno il rapporto fra la Corte costituzionale e le Corti europee, vale a dire:

  • La Corte di giustizia dell'Unione Europea (con sede a Lussemburgo)
  • La Corte europea dei diritti dell'uomo (con sede a Strasburgo)

Prima lezione: come lavora la corte costituzionale e come interagisce con le corti europee

Quando nel 1956 la Corte costituzionale italiana fu concretamente istituita, dando esecuzione all'art.134 della Costituzione, sul piano internazionale il contesto nel quale essa si trovò a svolgere il suo ruolo era molto più semplice di quello odierno; questo perché:

  • Al tempo esisteva già la Corte di Lussemburgo, creata nel 1952 alla firma dei Trattati di Parigi che avviarono la CECA, la CEE e EURATOM, poi convertita, con i Trattati di Roma del 1957, in Corte di Giustizia
  • Nel 1959 si formò anche la Corte di Strasburgo

Nondimeno la possibilità di interazioni fra la Corte costituzionale e le Corti europee era decisamente più remota di oggi:

  • Vuoi per la modestia del numero dei ricorsi che erano sollevati al loro cospetto
  • Vuoi perché a ciascuna era assegnato un ruolo nella perdurante aspettativa che la sovranità statale fosse ancora più o meno intatta

È solo nel 1964, con la pronuncia Costa c. Enel, che la Corte di giustizia proclamerà il primato del diritto comunitario su quello interno. E risale al 1978 la sentenza Simmenthel, con la quale al giudice nazionale venne imposta la disapplicazione delle disposizioni interne che ostacolassero la piena efficacia delle disposizioni di diritto europeo.

Questa prassi, con cui si è affermato il primato del diritto europeo su quello statale, è stata sempre accompagnata da parallele decisioni della Corte costituzionale, che hanno avallato il cammino intrapreso dalla Corte di giustizia per rendere il diritto europeo uniformemente efficace in tutti gli Stati membri. Eppure, la pronuncia Costa c. Enel era stata adottata correggendo proprio una decisione della Corte che aveva sostenuto la prevalenza delle leggi interne, quando esse siano successive nel tempo. Questa posizione fu abbandonata, ma non fu mai abbandonata una lettura dualista dei due ordinamenti, il che significa che l'Italia ha accolto il primato del diritto europeo senza aderire all'impostazione che avrebbe fatto di quella comunità la norma superiore e di quella statale la norma subalterna all'interno di un unico ordinamento comune.

La superiorità di una norma prodotta da una fonte su quella di altra fonte può ben essere spiegata in termini non gerarchici, ma di competenza anche all'interno di uno stesso ordinamento: la nostra Corte ha abbracciato il principio della distinzione di competenze fra ordinamenti, coerente con quanto affermato dall'art.11 della Costituzione che consente, a parità di condizioni con gli altri Stati, limitazioni di sovranità a favore di ordinamenti che assicurino la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Per quanto riguarda il rapporto tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo, già l'articolo 46, paragrafo 1 della CEDU dispone l'obbligo degli Stati membri del Consiglio d'Europa di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tuttavia, il riavvicinamento tra queste due Corti si è fatto più frequente e intenso dopo la riforma costituzionale del 2001, con cui si sono inclusi, all'art.117 della nostra Costituzione, gli obblighi internazionali, a fianco del diritto europeo: significa che il diritto internazionale interposto pattizio, fra cui la Convenzione dei diritti dell'uomo, diviene parametro cosiddetto con cui valutare la legittimità costituzionale delle leggi (come enucleato dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze c.d. gemelle, la n.348 e la n.349 del 2007).

Detto più semplicemente, le norme che derivano dai trattati internazionali che l'Italia ha stipulato, compresa la CEDU e in qualche modo anche la giurisprudenza che la Corte di Strasburgo emana a difesa dei diritti e delle libertà in essa contenuti, divengono termini alla prova dei quali si valuta se un atto interno, statale o regionale, possa dirsi rispettoso dei vincoli costituzionali.

Deve essere chiaro che la Corte di Lussemburgo e la Corte di Strasburgo non fanno parte del medesimo ordinamento giuridico:

  • La Corte di giustizia è un organo dell'UE, chiamato a garantire l'osservanza del diritto europeo
  • La Corte di Strasburgo è lo strumento giurisdizionale con cui si dà applicazione e tutela alle disposizioni contenute nella CEDU, Convenzione promossa da quel Consiglio d'Europa che è un'organizzazione internazionale finalizzata alla promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui fanno parte oggi ben 46 Paesi

Si può ben presumere che tutte e 3 le Corti lavorino per tutelare al meglio i diritti che sono chiamate a difendere. Ma la loro unità di intenti risulta diversamente declinata in ragione della loro rispettiva giurisdizione e dei parametri che guidano il loro operato. Ma le diversità non finiscono qui, perché un peso lo ha anche la composizione (le corti sovranazionali hanno giudici nominati da tutti gli Stati membri delle rispettive organizzazioni, e sono in generale tutti magistrati); questo nonostante le Corti si trovino a convergere sulle stesse materie e a volte sugli stessi casi.

Temi di interesse recente

In questi ultimi anni, le pronunce della nostra Consulta si sono intrecciate con quelle delle 2 Corti europee su tantissimi temi; in particolare ci soffermeremo su due:

  1. Il diritto all'anonimato della madre naturale che ha dato in adozione il proprio figlio alla nascita - tema sul quale ha prima emesso una propria pronuncia la Corte di Strasburgo nel caso Godelli c. Italia (nel 2012) e a seguire è intervenuta la Corte costituzionale con decisione 278/2013.
  2. I diritti dell'imputato del processo in contumacia (è un tipo di svolgimento del processo civile in Italia che consegue alla mancata costituzione di una delle parti); oggetto di più sentenze della Corte di Strasburgo, in particolare nel caso Sejdovic c. Italia (del 2004), della sentenza della Corte costituzionale n.317/2009 e poi della Corte di Giustizia nel caso Stefano Meloni c. Ministero Fiscal (del 2013).

Lo scrittore di questo libro, Giuliano Amato, ha avuto modo di seguire dall'interno della Corte costituzionale la vicenda, essendo stato nominato giudice prima della suddetta decisione.

Il caso poneva l'inesorabile conflitto tra:

  • Gli interessi e diritti di una madre che ha chiesto di rimanere anonima e inconoscibile da parte del figlio che ha appena partorito
  • Gli interessi e diritti di quel figlio messosi poi alla ricerca delle sue radici e dell'identità della vera madre

Al momento del parto, le madri coinvolte in casi del genere decidono, ciascuna per motivazioni del tutto personali, di cancellare quell'episodio dalla loro vita, affidando il bambino all'ospedale senza voler sapere che cosa ne succederà di lì in avanti. Così, all'atto di iscrizione del bambino nei registri dello stato civile, esse rinunciano a riconoscerlo come figlio proprio. Cosa succede però quando il figlio, ormai adulto, desideri o abbia bisogno di conoscere, per esempio per ragioni di salute, chi sia la sua madre naturale? Vedremo nelle lezione successiva come abbiano risposto a queste domande sia la Corte di Strasburgo che la nostra Corte costituzionale.

In Italia, quando si ritenga che qualcuno abbia commesso un delitto, si può celebrare il primo processo a suo carico anche senza che l'imputato sia presente in aula. In altri Paesi del mondo, invece, la celebrazione del processo in absentia è ritenuto un rito incivile, perché la mancanza dell'imputato impedisce che egli possa esprimersi, spiegarsi con le sue parole e difendersi propriamente, anche laddove egli sia stato colto in flagranza di reato. La previsione di questo rito in Italia ma non in altri ordinamenti è chiaramente dovuta a diversità di culture e di visioni e il caso, perciò, si presta particolarmente a capire quanto tali diversità giochino nel determinare soluzioni giurisprudenziali nazionali e sovranazionali.

Il lavoro della corte costituzionale

In via preliminare, è utile chiarire il lavoro che la nostra Corte costituzionale è chiamata a svolgere, quale sia lo scopo e la portata del suo ruolo e quali conseguenze derivino dalle sue pronunce. Quello che può incuriosire è che, in Italia esiste:

  • Da un lato la Corte di Cassazione, posta al vertice dell'ordinamento giudiziario organizzato in forma piramidale
  • Mentra dall'altro si trova la Corte costituzionale, avulsa dal potere giudiziario e pensata, invece, come organo speciale con speciali prerogative

Il quadro tende a complicarsi ulteriormente, poi, se dall'Italia ci si muove verso altre realtà, per esempio quella statunitense, nella quale non si trova un omologo della nostra Corte costituzionale, dal momento che il giudizio sulle leggi è affidato a tutte le Corti, di ogni ordine e grado, alla sommità delle quali si colloca la Corte Suprema federale che pronuncia la parola definitiva in materia giudiziaria costituzionale, pur corrispondendo alla nostra Corte di Cassazione e non certo alla nostra Corte costituzionale.

I 2 modelli, dunque, sono diversi perché:

  • In Italia, chi si occupa della giustizia ordinaria non ha alcun potere di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che servono a decidere la controversia. Questa competenza è infatti riservata ad un organo ad hoc, secondo un modello che vede il giudizio sulle leggi nelle mani di un giudice speciale.
  • Nel modello statunitense, invece, definito diffuso, mentre i giudici amministrano la giustizia ordinaria sono tenuti a disapplicare quelle norme che ritengano in difformità con il dettato costituzionale. E questo fa la stessa Corte Suprema, la cui decisione si impone agli altri semplicemente perché gli altri sono tenuti a rispettare ogni suo precedente.

Judicial review negli Stati Uniti

Parlando del judicial review statunitense: un corte statunitense, a prescindere dal grado e ordine che le è attribuito all'interno del sistema giudiziario nel suo complesso, può trovarsi a dover applicare alla controversia che è chiamata a decidere una norma che appare in contrasto, difforme, diversa da una o più norme della Costituzione. Il giudice- secondo quanto spiegò la stessa Corte Suprema nel primo caso non cui esplicitò la judicial review (Marbury v. Madison del 1803)- ha giurato fedeltà alla Costituzione e, quindi, di difenderla in quanto legge suprema del Paese, per un è inerente alla funzione giudiziaria che svolge stabilire quando vi sia un vero conflitto fra la legge e la Costituzione, quando la legge sia costituzionalmente illegittima per contrasto con la Costituzione e, pertanto, inapplicabile per la risoluzione di quel caso.

Negli Stati Uniti la judicial review è ritenuta intrinsecamente strumentale all'amministrazione ordinaria della giustizia. Per convesso, nei sistemi costituzionali europei nessun ordinamento ha mutato e praticato questo modello, neppure gli Stati federali come la Germania. Ciò nondimeno, in Europa le costituzioni ottocentesche di Germania, Francia, Regno Unito, nonché dello stesso Statuto Albertino italiano, non contemplavano nulla di assimilabile al giudizio sulle leggi, né i giudici ordinari hanno mai pensato di ritenerlo inerente alla loro funzione. Solo nei primi anni del '900, con l'entrata in vigore della Costituzione Austriaca del 1920, si comincerà a profilare un meccanismo volto a risolvere i potenziali conflitti fra le leggi e la Costituzione.

Giustizia costituzionale: Stati Uniti vs Europa

Dunque, quanto parliamo di giustizia costituzionale e compariamo gli Stati Uniti all'Europa, ci troviamo di fronte a due evidenti difformità:

  • Il metodo con cui il giudizio delle leggi è praticato- cioè chi sia incaricato di occuparsene:
    • Accentrato - da una parte un organo specializzato (modello accentrato)
    • Diffuso - dall'altra tutti i giudici (modello diffuso)
  • Il tempo storico in cui l'esigenza di avere un giudice delle leggi si è manifestata:
    • Negli Stati Uniti nel passaggio fra il '700 e l'800
    • In Europa, invece, nel '900 e soprattutto nel Secondo dopoguerra

Come mai, negli Stati Uniti, in un caso deciso alcuni anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte Suprema arriva ad affermare che la judicial review è inerente alla funzione giudiziaria, quando la Convenzione di Philadelphia, dalla quale la Costituzione era stata elaborata, non ne aveva parlato, ignorando ogni riferimento alla stessa judicial review? Si deve che quell'affermazione ha un fondamento costituzionale nella c.d. Supremacy clause, l'articolo 6 della Costituzione che proclama questa "supreme law of the land". Ma la Supremacy clause affonda le sue radici in una lunga tradizione della common law, il sistema giudiziario nato in Inghilterra. In tale sistema, era la stessa common law la "supreme law of the land", che né il Re né il Parlamento potevano violare. Ed era stato un illustre giurista, Lord Edward Coke a sancirlo in un caso famoso del 1610.

C'è una storia, dunque, alle spalle di Marbury v. Madison. È una storia molto diversa da quella del consistente europeo, nel quale la legge del Parlamento nasce come espressione di un potere. E chi può decidere, a quel punto, sopra la legge?

Il dibattito sulla giustizia costituzionale in Europa

Nel continente europeo, il dibattito sulla giustizia costituzionale si articolò, particolarmente a cavallo fra gli anni '20 e '30 dello scorso secolo, con le riflessioni opposte di:

  • Hans Kelsen, che contribuì a scrivere la Costituzione austriaca del 1920 con il primo sperimentale modello accentrato di giustizia costituzionale
  • Carl Schmitt, filosofo del diritto tedesco negli anni del Terzo Reich

In alcuni dei suoi scritti, Kelsen notò che l'idea di un giudizio sulle leggi ha sempre qualcosa di paradossale, trattandosi del diritto che controlla se stesso. E tuttavia, una Costituzione senza giustizia costituzionale finirebbe per non essere completamente obbligatoria. Infatti, alle obiezioni che avrebbero potuto essere sollevate contro un sistema che affidi a un giudice la decisione sulla conformità delle leggi alla Costituzione, lederebbe il principio di separazione dei poteri, consentendo a organi giurisdizionali di censurare gli atti del potere legislativo - Kelsen replicava che più un sistema si democratizza, più deve rafforzare anche il versante del controllo, e la giustizia costituzionale dovrebbe essere apprezzata proprio come un mezzo di protezione efficace della minoranza contro gli abusi della maggioranza.

Per contrasto, Carl Schmitt nel suo scritto "Il custode della costituzione" obiettava che la fedeltà della giurisdizione verso la Costituzione più ancora che verso la legge ordinaria non implicava di per sé che della Costituzione essa divenisse custode. Piuttosto che far insediare una corte come custode della Costituzione a dirimere conflitti e questioni che sono in realtà altamente politici, meglio affidarsi a un potere neutro come quello del Presidente della Repubblica, più immediatamente connesso con la totalità statale, difensore naturale del funzionamento costituzionale.

Sarà con la fine della guerra che il modello teorizzato da Hans Kelsen si affermerà soprattutto in Italia e in Germania, entrambe tragicamente consapevoli dell'importanza di contenere il potere della maggioranza a difesa delle minoranze permanenti o contingenti. Sia l'Italia che la Germania adotteranno, dunque, un controllo di costituzionalità accentrato, e lo adotteranno affidato, cioè, a un organo specializzato.

In Europa, la storia è anche piuttosto variegata al suo interno. In Francia, la sovranità parlamentare è stata ed è rimasta più forte che altrove, perché era stato in Francia che in fondatori rivoluzionari avevano proclamato sovrano il potere legislativo, in quanto interprete della volontà generale del popolo, giacché è il popolo stesso, attraverso i suoi rappresentanti, che vuole e che legifera. Ne discende che il potere legislativo acquisti un rango e un potere ben superiori a quello dell'esecutivo e dei giudici. Come avrebbe potuto immaginarmi, in questo contesto, la previsione di un giudizio sulle leggi, cioè di un giudizio sulla volontà del popolo? E, infatti, sia nella Costituzione della Quarta (1946-1958) che in quella della Quinta Repubblica francese, ancora in vigore, il ruolo riservato prima al Comité constitutionnel e poi al Conseil constitutionnel non era paragonabile a quello cui erano chiamate la Corte costituzionale italiana e il Bundesverfassungsgericht tedesco.

Il modello francese prevedeva intanto un criterio di designazione e di composizione dell'organo di giustizia costituzionale molto politico, per cui scarse erano le misure con cui si garantivano effettivamente l'indipendenza e l'irresponsabilità politica dei giudici. Inoltre, il sindacato sulle leggi era astratto, cioè cadeva prima dell'entrata in vigore di una legge e non già quando avesse cominciato a esprimere i suoi effetti giuridici, in modo da lasciare comunque l'ultima parola al Parlamento. Da ultimo, esso era accessibile non ai giudici nell'amministrazione ordinaria della giustizia, ma solo ai vertici dei poteri previsti dalla forma di governo francese:

  • Il Presidente della Repubblica
  • Il Primo Ministro
  • I presidenti del Senato e dell'Assemblea Nazionale

Sarà solo nel 2008 che il Parlamento francese approverà alcuni emendamenti costituzionali, fra cui anche l'inserimento di un modello di giustizia costituzionale più vicino a quello italiano e tedesco. Per la prima volta, infatti, saranno giudici comuni a poter sollevare una questione di legittimità costituzionale delle leggi.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartiCasu01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Azzariti Gaetano.
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