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Diritto commerciale riassunti: l’imprenditore e l’impresa

Capitolo I: la nozione d’imprenditore

1) La nozione d’imprenditore nell’evoluzione dell’economia e del diritto

Centro del diritto commerciale.

  • Soggetto: imprenditore.
  • Attività: organizzazione di mezzi e persone —> l’impresa.
  • Da “intraprendere”; attività organizzata e gestita a suo rischio. =/= lavoro subordinato.
  • È chi esercita professionalmente un’attività economica.

Prima definizione del cc art. 2082: “imprenditore organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

  • Si sostituisce a quella di “commerciante” —> cod. commercio 1882.
  • È una innovazione dovuta alla mentalità fascista corporativista —> commerciante rievoca la figura dello speculatore liberale ottocentesco. Imprenditore invece comprende anche il piccolo artigiano, l’agricoltore ecc…
  • Pensiero economico classico: imprenditore era ogni “attivatore” del sistema economico —> attiva i fattori produttivi per ricavarne profitto.
  • Art. 2083 cc: piccolo imprenditore.
  • Imprenditore commerciale (art. 2195 cc).
  • Imprenditore agricolo (art. 2135 cc).
  • Pochi caratteri in comune tra i due.
  • Nonostante queste differenze gli istituti di diritto commerciale furono ideati per il commerciante-speculatore, oggi imprenditore commerciale.
  • Definizione fornita dalla microeconomia —> natura funzionale, inadatta al diritto.
  • Definizione di fonte eurounitaria —> giurisprudenza —> “qualsiasi entità economica a prescindere dallo status giuridico dell’attività” e “qualsiasi attività che produca o scambi beni o servizi”.
  • Diritto della concorrenza —> nozione di imprenditore ampia; abbandono della definizione privatistica.
  • Libere professioni.

Benefici:

  • Esenzione dall’obbligo di tenuta di scritture contabili.
  • Esenzione dall’iscrizione al registro delle imprese.
  • Compensi svincolati dal risultato ottenuto ma “adeguati all’opera e al decoro della professione”.
  • No procedura di liquidazione giudiziale, ma procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2) Il contenuto normativo del concetto d’imprenditore (art. 2082 cc)

A) L’attività produttiva di beni o di servizi

  • Nozione generale di imprenditore (art. 2082 cc) e diviene centrale se collegata con l’art. 2195 cc = imprenditore commerciale —> chi svolge un’attività al fine di produzione o scambio di beni/servizi.
  • Si esclude chi semplicemente gode dell’utilità dei suoi beni e chi specula.
  • Mero godimento: rientra nell’art. 832 cc; chi riscuote canoni di locazione.
  • =/= Da chi svolge altre attività, es. gestore di un albergo.
  • Chi compra o rivende titoli —> svolge un servizio, quindi è imprenditore.
  • Chi presta il proprio denaro a interesse —> servizio.
  • Chi detenendo partecipazioni di società ne dirige e coordina il controllo —> o imprenditore autonomo (servizio) o imprenditore indiretto (produzione di beni/servizi data alle società operative).
  • Puro speculatore: non immette nessun bene/servizio; non produce nessuna utilità.

B) L’organizzazione

Impiego coordinato e programmatico dei fattori produttivi —> costruzione di un complesso unitario di elementi, personali, materiali o immateriali.

  • Impiego di manodopera altrui —> ci sono però attività che possono essere svolte dal titolare —> sono da considerare anch’esse impresa (codice civile) —> impiego di manodopera altrui è facoltà, non un obbligo.
  • Due visioni opposte.
  • Sposta visione da impiego di personale a quello di mezzi e capitali esterni —> esclude mestieri e lavori autonomi, es. elettricisti, idraulici, muratori, mediatori ecc…
  • Altri svalutano il requisito —> impiego di capitali sarebbe una semplice facoltà.
  • Entrambe da rigettare: svalutare completamente l’organizzazione rende impossibile individuare quando l’impresa inizia e quando finisce, mentre chi la ritiene essenziale non deve inventare limiti arbitrari escludendo alcuni dalla figura dell’imprenditore, anche se piccolo.
  • Punto focale: processo decisionale dell’imprenditore per dirigere differenti business produttivi, sui modelli procedimentali, sul complesso di relazioni da intraprendere.
  • Unico problema è che non si riesce a distinguere chi è imprenditore da chi no, c’è sempre una scelta di mercato.
  • L’organizzazione non può prescindere da qualche forma, seppur minima, d’impiego di lavoro altrui o del capitale.
  • Giurisprudenza —> va bene anche apparato “embrionale ed elementare” per fornire servizi o mezzi “rudimentali e limitati” —> è imprenditore chi ha fatto un qualsiasi investimento, anche piccolo, per procurarsi materie prime essenziali allo svolgimento dell’attività di impresa, anche elettricista/idraulico. Termini volutamente elastici.
  • Riforma concorsuale (art. 2086 cc) —> imprenditore societario o collettivo ha il dovere di costituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa + attivarsi per il superamento della crisi e il recupero della comunità aziendale.
  • Imprenditore individuale —> obbligo di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere iniziative a farvi fronte; contrapposto al dovere + cod crisi lo contrappone al dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 cc.
  • Requisito dell’adeguatezza adattabile astrattamente a qualsivoglia impresa; è stato escluso per l’imprenditore individuale per scelta legislativa.

C) La professionalità

Professionale = non occasionale.

Nozione di professionalità:

  • Codice di commercio —> nozione di commerciante: “per professione abituale”.
  • Diritto tributario —> ai fini dell’IVA e dell’imposta sui redditi è considerata impresa se c’è esercizio abituale ed esclusivo. —> studiosi del diritto commerciale non concordano il requisito della esclusività. Non necessario che sia prevalente, ma semplicemente abituale —> soggetto può avere più imprese. Chi compie un solo atto d’impresa non è imprenditore, di regola, lo può essere se compie anche altri atti volti ad avviare un’attività di impresa, produzione/scambio di beni e servizi.
  • Casi dubbi: se soggetto ha fallito o non ha avviato l’attività è considerabile imprenditore?

Dottrina fornisce criteri di valutazione:

  • Continuità nel tempo, protratta o limiti temporali circoscritti.
  • Pluralità di atti coordinati.
  • Carattere abituale, atti inequivoci, es. un indizio per l’abitualità è la creazione di un complesso aziendale fisico o direzionale.

Problemi: non chiaro il “modesto limite temporale” + non chiaro il livello di organizzazione minimo per un’attività “stabile e duratura”.

Giurisprudenza:

  • Valore decisivo alla rilevanza economica.
  • Molteplicità delle operazioni.

D) L’economicità e lo scopo di lucro. La cd impresa per conto proprio

  • È imprenditore chi esercita un’attività economica —> attività che è in grado di autosostenersi = reintegrazione del ciclo produttivo —> copertura dei costi coi ricavi.
  • Se non vi è questo —> azienda di erogazione: quando finisce il capitale si ferma la produzione, es. associazione benefica o caritatevole. È diversa dall’impresa anche se questa ha bisogno di “ricapitalizzazioni”, ad esempio nel periodo iniziale; la differenza è però che sai mira ad un profitto, quindi a tramutare gli investimenti in utili.
  • Obiettiva economicità è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza —> o contenuta nella professionalità o in un altro requisito a parte: lo scopo di lucro.

Questo elemento per il diritto non identifica in modo chiaro l’imprenditore, perché esistono imprese riconosciute che non lo perseguono:

  • Enti pubblici —> impresa pubblica opera perseguendo solo l’economicità e non lo scopo di lucro.
  • Società cooperative —> scopo mutualistico, casa, lavoro, beni di largo consumo…

Alla luce di ciò dottrina e giurisprudenza devono reinterpretare scopo di lucro.

Aldilà delle varie interpretazioni che possono essere fornite un dato incontestabile è:

  • Le norme richiedono l’economicità, non lo scopo di lucro; esso è richiesto solo dalle imprese collettive (art. 2247 cc). Rapporto tra art. 2247 e 2082 cc emerge che scopo di lucro è qualcosa di ulteriore.
  • Disciplina impresa sociale: esprime chiaramente la possibilità di avere delle “imprese sociali” che prescindono dallo scopo di lucro, al quale si sostituisce un “interesse generale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
  • Altra questione sono le attività produttive non destinate al mercato —> dottrina e giurisprudenza: non sono imprese. Art. 2082 cc prevede il requisito della economicità —> finalità dev’essere il mercato.
  • Cooperative “pure” —> sono imprese perché producono beni/servizi per i soci, è un mercato circoscritto ma pur sempre un mercato.
  • Caso dell’agricoltore che produce beni per il sostentamento proprio o costruttore che costruisce appartamenti per viverci —> non sono imprenditori —> non scambiano o producono beni per il mercato.
  • Stessa cosa per il soggetto che ricompare interamente i costi con il proprio patrimonio, es. hobbista.
  • NB punto focale è il mercato.
  • Esteriorizzazione —> attività lascia percepire le intenzioni del soggetto, quindi anche la destinazione al mercato o meno.

3) La cd impresa illecita

  • Un’attività oggettivamente classificabile come impresa potrebbe essere esercitata in violazione di norme imperative, senza autorizzazioni o attività proibita alla radice —> impresa illecita.
  • Vanno applicate le norme dello statuto dell’imprenditore? Sì per tutela a T, creditori in particolare, procedure per crisi e insolvenza, mentre no per qualsiasi norma che avvantaggi l’imprenditore, es. tutela del marchio, norme sulla concorrenza sleale, trasferimento d’azienda ecc…
  • =/= Impresa “truffaldina” —> non vi è una vera attività d’impresa e il soggetto non è un imprenditore. Stessa cosa per impresa di riciclaggio/mafiosa —> difetto di economicità.
  • =/= Chi usa all’interno del ciclo produttivo prodotti vietati o senza autorizzazioni, ma che non coprono l’intero processo produttivo —> applicazione statuto dell’imprenditore.
  • Se attività illecita o proibita non è esclusiva ma si accompagna ad un’altra lecita il soggetto è considerato imprenditore.

4) Impresa e professioni intellettuali

  • Non ogni attività di fornitura di servizi rende imprenditore chi la esercita —> imprenditore =/= professionista intellettuale, + artisti.

Questi ultimi sono sottratti alla disciplina dell’impresa:

  • No liquidazione giudiziale.
  • No scritture contabili.
  • No iscrizione registro delle imprese.
  • No acquisto diritti di uso esclusivo su ditta, insegna e marchio.
  • Art. 2238 cc —> norme sull’impresa si applicano solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di un’altra attività organizzativa in forma d’impresa”.
  • Nelle professioni intellettuali manca invece, di regola, la caratteristica dell’organizzazione; alcuni sostengono che non forniscano neppure un servizio in senso tecnico-giuridico, anche in base alla relazione del guardasigilli alla pubblicazione del cc, valutazione ontologica.
  • Posizioni da rigettare perché se così fosse non sarebbero classificabili come imprenditori chi ad esempio investe dei capitali per la formazione di uno studio clinico di analisi svolta da medici specializzati dipendenti —> qualifica che viene normalmente riconosciuta. + Se dipendesse dalla natura ontologica si dovrebbero escludere dalla qualifica di imprenditore tutte le imprese che offrono servizi intellettuali.
  • Tale distinzione non può essere operata neanche sulla base delle dimensioni; art. 2238 cc fornisce una distinzione:
  • Esercizio tradizionale della professione —> professionista intellettuale.
  • Esercizio della professione in una cornice di organizzazione complessa —> imprenditore.
  • Privilegi dei professionisti sono una scelta politica —> oggi in via di progressivo superamento, es. abrogazione delle tariffe minime professionali, costruzione di società tra professionisti…
  • Come decidere? Valutazione più semplice per le professioni tradizionali, medico, avvocato, notaio, ingegnere… —> potere disciplinare degli Ordini, divieto di esercizio per i non iscritti, indizi…
  • Nuove attività “professionali”, agente di commercio, mediatori, esperti di informatica… Definite “professioni non organizzate in ordini o collegi”. Non si applica criterio art. 2238 cc —> impossibile capire se sono in forma propria o organizzate. Alcune attività sono chiaramente di impresa, impiantisti, agenti di commercio, mediatori, data la scarsa “intellettualità” dei servizi. Per i restanti valutare caso per caso.

Capitolo II: l’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo

1) Le ragioni ed il significato della distinzione

  • Il cc distingue: imprenditore commerciale e imprenditore agricolo; sono le uniche due figure possibili —> si è provato ad introdurne una terza “impresa civile” —> termini negativi: non è né commerciale né agricola e non applica la disciplina di queste, ma solo quella generale dell’impresa:
  • Disciplina azienda.
  • Segni distintivi.
  • Concorrenza.
  • Consorzi.
  • Impresa famigliare, interpretazione contratto…

Si distingue dallo “statuto dell’imprenditore commerciale”:

  • Obbligo di iscrizione al registro delle imprese.
  • Redazione scritture contabili.
  • Regolamentazione della rappresentanza.
  • Liquidazione giudiziale e altre procedure concorsuali.
  • Lettura evolutiva del concetto di impresa —> lo statuto dell’imprenditore commerciale è pensato per la figura dell’imprenditore commerciale, artt. 2082 + 2195 cc, e poco si adatta all’imprenditore agricolo —> concepito come esonerato da questi obblighi, ratio legis. Bisogna ritornare alla visione originale del legislatore.
  • In questo panorama l’impresa civile non può essere valutata in soli termini negativi —> evoluzione normativa —> mutati elementi costitutivi e ampliato perimetro d’azione.
  • Impresa civile ha poco spazio e poco senso di esistere.

2) Le diverse figure dell’imprenditore commerciale

A) L’esercizio di un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi

  • Art. 2195 cc —> imprenditore commerciale —> attività industriale.
  • + Art. 2082 cc = imprenditore commerciale —> attività economica industriale organizzata per la produzione di beni e servizi.
  • Aggettivo “industriale”.
  • Implica una utilizzazione e trasformazione delle materie prime in prodotti finiti? Nella maggior parte dei casi industriale = manifatturiera —> ma la legge non impone una visione così restrittiva.
  • Attività “primarie” = diretta utilizzazione risorse naturali, attività mineraria ed estrattiva, —> non può essere questo il criterio distintivo, perché viene soddisfatto anche dalle imprese agricole.
  • Tesi valida: ogni ipotesi di attività lavorativa umana creatrice di utilità che non discendono, come nell’agricoltura, dalla forza genetica della natura. —> lavoro umano e impiego di macchine.
  • Commercialità non dipende dalla trasformazione chimica o fisica, altrimenti si dovrebbero escludere le imprese prestatrici di servizi.
  • “Industriale” identifica solo una contrapposizione con l’agricoltura. Tesi sembra confermata da:
  • Art. 2195 menziona alcune imprese commerciali produttrici di servizi, assicurazioni, trasporti, attività ausiliarie…
  • Codice di commercio considerava commerciali alcune imprese di servizi, spettacoli pubblici, commissioni, di agenzie e di uffici di affari…
  • Imprese civili hanno poco senso di esistere, per via di queste considerazioni.

B) Attività intermediaria nella circolazione dei beni

  • Categoria economica della distribuzione —> scambio di beni. Es. attività di alienazione, a corrispettivo, di beni già posseduti dall’imprenditore, e non precedentemente acquistati per la rivendita.
  • Questa attività può essere esercitata anche da una azienda agricola, perciò esiste all’art. 2135 cc che sottrae queste attività agricole dalla disciplina dello statuto dell’impresa commerciale.
  • Es. agricoltore che rivende prodotti di ortofrutta in chioschi aggiunti alla strada che attraversa il suo fondo.

C) Le altre attività commerciali

  • Art. 2195 cc menziona altre attività specifiche ai n. 3, 4, 5: attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti.
  • N. 3 e 4 sono mere specificazioni.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GattoSas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Zunarelli Stefano.
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