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Riassunto manuale di dir. commerciale – Campobasso – settima edizione

Organizzazione di impresa

Sotto il profilo sotto il profilo documentale della struttura - scritture contabili - organizzata personale materiale (soggetti impiegati - beni materiale e immateriali collaboratori interni di impresa) che costituiscono l’azienda) (collaboratori esterni)

Collaboratori interni

1) Institori

È un preposto dal titolare ad un ramo di impresa o sede secondaria.

Lavoratore subordinato con qualifica di dirigente.

Si trova al vertice della gerarchia del personale:

  • Vertice assoluto: preposto all’intera impresa (dipende solo da imprenditore, solo da lui riceve direttive);
  • Vertice relativo: se è preposto ad una filiale o ramo di impresa potrà trovarsi sotto altri institori generali dell’intera impresa.

Obblighi e poteri:

  • È tenuto insieme all’imprenditore a iscrivere l’impresa nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili;
  • Potere di gestione dell’impresa;
  • Potere di rappresentanza sostanziale: può compiere tutti gli atti pertinenti all’attività di impresa (nei limiti di gestione, non può alienare o ipotecare beni dell’azienda senza autorizzazione);
  • Potere di rappresentanza processuale: può stare in giudizio a rappresentare l’imprenditore.

Responsabilità dell’institore: gli atti che compie l’institore producono effetto sull’imprenditore.

L’institore deve rendere noto al terzo con cui contratta la sua veste di rappresentante spendendo il nome di questi. à Se pone in essere operazioni in proprio nome effetti ricadono su institore.

2) Procuratore

Sono lavoratori subordinati non preposti a filiale o ramo di azienda.

Sono ausiliari di grado inferiore rispetto all’institore.

Hanno funzioni direttive ma in un limitato settore operativo dell’impresa o ad una serie specifica di atti.

Es. dirigente del personale o direttore del settore acquisti.

Poteri:

  • Rappresentanza generale soltanto nel suo settore;
  • No potere rappresentanza processuale; à
  • Non risponde degli atti che compie senza spendere il nome dell’imprenditore risponde sempre imprenditore.

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3) Commessi

Ausiliari subordinati di livello basso.

Mansioni esecutive e materiali, contatto con i terzi.

  • Es. addetto a sportello di banca;

Poteri:

  • Rappresentanza;
  • Possono compiere tutti gli atti che comportano le operazioni a cui è addetto;
  • Non possono fare sconti;
  • Non possono derogare alle condizioni generali di contratto.

Collaboratori esterni

L’impresa si avvale anche di collaboratori esterni: imprese alle quali vengono affidati compiti di produzione per completare il ciclo produttivo.

Si esplicano in conclusione di contratti:

  • Subfornitura
  • Spedizione
  • Commissione

Profilo documentale

La disciplina di impresa impone obbligo di pubblicità.

Finalità = trasparenza impresa e rendere note a terzi alcune vicende che riguardano l’impresa.

A) Registro delle imprese

È un registro pubblico.

Affidato alla gestione della camera di commercio di ogni provincia.

Si presenta sotto forma di banca dati.

Effetti dell’iscrizione:

  • 1) Efficacia dichiarativa (= il terzo non può opporre all’impresa la non conoscenza di dati presenti nel registro delle imprese). Es. se sbaglia sede societaria non è responsabile l’imprenditore ma il terzo.
  • 2) Efficacia normativa (= l’obbligo pubblicitario rende applicabile una certa disciplina normativa).
  • 3) Efficacia costitutiva (= l’iscrizione fa venire ad esistenza la società) – società di capitali. Applicabile anche per alcuni atti di tali società.

Composto di due sezioni. Sezione ordinaria e una sezione speciale. Nella sezione ordinaria si iscrivono:

  • Gli imprenditori individuali commerciali non piccoli;
  • Le società di persone (ad esclusione le società semplici);
  • Le società di capitali;
  • I consorzi tra imprenditori con attività esterna;
  • I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia;
  • Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
  • Le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, ovvero l’oggetto principale della loro attività.

Nella prima sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:

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  • Gli imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche);
  • I piccoli imprenditori commerciali;
  • Le società semplici;
  • Gli imprenditori artigiani.

B) Scritture contabili

Obbligo di documentazione di atti di impresa: documentazione di accadimenti relativi all’attività di impresa.

Obbligo di tenuta di scritture contabili.

P. generale = l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa.

2 scritture contabili obbligatorie minime (per chi esercita attività commerciale):

  • 1) Libro giornale: vengono annotati giornalmente tutti gli atti di impresa a livello reddituale e patrimoniale. Segue ordine cronologico.
  • 2) Libro degli inventari: vengono indicate le attività e passività dell’impresa. Deve dare notizia di tutto il patrimonio dell’impresa. à Inventario iniziale deve essere redatto all’inizio dell’impresa. à Inventario annuale con cadenza annuale. Si chiude con il bilancio d’esercizio.

Ci sono poi:

  • Libro mastro
  • Libro magazzino
  • Libro cassa

(la scelta di tenere queste altre scritture contabili è a discrezione dell’imprenditore).

  • Sono esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili i piccoli imprenditori (artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo).

Conservazione obbligo: le scritture contabili devono essere tenute obbligatoriamente per 10 anni ai fini probatori.

Devono essere conservate secondo il dettato normativo.

Sono destinate a rimanere nella sfera interna dell’impresa: non possono accedere terzi perché coperte da segreto.

Eccezioni:

  • Le società di capitali e soc. cooperative devono rendere pubblico il bilancio presso registro delle imprese.

Azienda

Art. 2555 c.c.

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

È l’apparato strumentale (locali, macchinari, materie prime, merci) di cui l’imprenditore si serve per svolgere attività di impresa.

Insieme di beni eterogenei che insieme costituiscono un complesso unitariamente funzionale all’attività di impresa.

Sono compresi tutti i beni che si usano per svolgere impresa, compresi quelli di proprietà di terzi che usa l’imprenditore (es. locale in affitto o macchinari in leasing).

A livello statico è insieme di beni che insieme raggiungono il fine produttivo.

A livello dinamico l’azienda è un valore dato dalla potenzialità di produrre ricchezza.

Avviamento = è il valore che assume l’insieme di strumenti che compongono l’azienda che per il loro carattere di strumentalità e complementarietà assumono nel complesso un valore più alto rispetto ai singoli beni separatamente considerati.

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È il potenziale, attitudine a realizzare un profitto.

Può essere:

  • Avviamento oggettivo: dipende da fattori che permangono anche se muta il proprietario;
  • Avviamento soggettivo: dipende dall’abilità dell’imprenditore di procurare clientela e guadagno.

Circolazione dell’azienda = l’azienda può formare oggetto di atti di disposizione.

Può essere venduta, donata, conferita in società e sulla stessa possono essere costituiti dir. minori (usufrutto, affitto).

Poi possono essere compiuti atti dispositivi d singoli beni aziendali.

Trasferimento di azienda e trasferimento di singoli beni aziendali

Determina conseguenze su posizioni dei terzi.

Si tratta di trasferimento del singolo complesso di beni aziendali, considerato come pacchetto unitario.

Non è necessario che siano trasferiti tutti i beni aziendali ma che l’insieme di beni trasferiti sia idoneo così composto a svolgere attività di impresa.

I beni che eventualmente rimangono esclusi non devono essere rilevanti per svolgere la funzione di impresa.

Forma da seguire per trasferimento = segue le regole dettate dal singolo contratto scelto e dalla natura di bene mobile o immobile.

à Per le imprese soggette a registrazione tali contratti devono essere iscritti nel registro delle imprese: il contratto di trasferimento deve essere redatto da Notaio.

Altri effetti prodotti dalla vendita dell’azienda = Ex lege produce anche altri effetti (alcuni derogabili e altri inderogabili):

1) Divieto di concorrenza dell’alienante

à Se azienda commerciale chi aliena ha il divieto per un massimo di 5 anni dall’alienazione di iniziare nuova impresa che per oggetto o ubicazione sviare la clientela;

à se azienda agricola opera solo per le attività ad essa connesse.

Divieto che può essere derogato dalle parti.

Se previsto, non può mai essere previsto per un tempo superiore ai 5 anni.

2) Successione nei contratti aziendali

Se non è diversamente pattuito, l’acquirente subentra in tutti i contratti stipulati con terzi dall’alienante (a prestazioni corrispettive non ancora adempiute), tranne in quelli che hanno carattere personale.

Il subingresso è un effetto ex lege, che si produce cioè in automatico.

Il terzo contraente, venuto a conoscenza della cessione del contratto, può entro 3 mesi dalla notizia, recedere dal contratto.

Se recede, il contratto si estingue.

Qui vi è una deroga alle normali regole di cessione del contratto perché non è richiesto il consenso del ceduto.

Ci sono poi i contratti stipulati per l’impresa che hanno carattere personale (contratti stipulati con un soggetto per le proprie qualità specifiche) che seguono una diversa disciplina: si applica la disciplina comune di diritto privato (si cede il contratto solo se vi è consenso del ceduto) – senza consenso prosegue il rapporto tra alienante e terzo.

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3) Crediti aziendali

I crediti aziendali si trasferiscono al nuovo acquirente anche senza l’accettazione del ceduto.

Quando si trasferiscono? Ciò avviene con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’avvenuta cessione di azienda (pubblicità dichiarativa) – se si tratta di imprese soggette a iscrizione nel registro. à Ove si tratti di imprese non soggette a iscrizione nel registro si applica la disciplina generale della cessione dei crediti.

4) Debiti aziendali

L’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta (contratti prima della cessione) se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

L’alienante non è liberato in automatico (a meno che i creditori non acconsentono a liberarlo) ma risponde in solido con il nuovo acquirente.

Altre vicende aziendali

Usufrutto affitto e di azienda.

L’azienda può essere oggetto di dir. reale o dir. personale di godimento.

Usufrutto = determinati obblighi e doveri da rispettare - l’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che lo contraddistingue, non può modificare la destinazione dell’azienda e deve conservare l’efficacia degli impianti e dell’organizzazione.

à Se non si rispettano cessazione dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario.

Poteri:

  • Può godere dei beni aziendali
  • Potere di disporre che nei limiti della gestione
  • Può aggiungere beni aziendali nuovi (rimarranno di proprietà del nudo proprietario ma l’usufruttuario potrà goderne).

Deve essere redatto un inventario all’inizio dell’usufrutto e uno al termine = la differenza tra i 2 valori verrà regolata in denaro.

Affitto = si applica la disciplina prevista per l’usufrutto.

Si sostanzia nell’affitto di tutta l’azienda intesa come complesso di beni unitariamente considerati e atti a svolgere attività di impresa.

Si differenzia dall’affitto del locale in cui si esercita l’impresa in cui oggetto del contratto è solo il locale inteso come bene immobile.

I segni distintivi

L’attività di impresa è attività di relazione sul mercato che vede l’esistenza di più imprenditori che producono beni e/o servizi identici/similari.

Perciò ogni impresa, per distinguersi dagli altri imprenditori utilizza uno o più segni distintivi.

3 principali segni distintivi:

  • Ditta – è il nome commerciale
  • Insegna – individua i locali in cui l’attività di impresa è esercitata
  • Marchio – individua e distingue i beni/servizi prodotti

Funzione segni distintivi = favoriscono la formazione e il mantenimento della clientela perché consentono ai consumatori di scegliere un’impresa anziché un’altra – c.d. collettori d’impresa.

Ogni segno distintivo ha la propria disciplina.

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Principi comune a tutti i segni:

  • 1. Ampia libertà nella formazione dei segni distintivi con dovere di evitare inganno e confusione sul mercato.
  • 2. Verità, novità e capacità distintiva dei segni.
  • 3. L’imprenditore ha dir. a usare uno stesso segno distintivo di altro imprenditore se opera in altro settore merceologico o ha un mercato differente.

La ditta

Segno distintivo.

È il nome commerciale dell’imprenditore, individuandolo come soggetto di diritto.

È segno distintivo necessario = se manca si fa coincidere con il nome civile dell’imprenditore. à Scelta del nome della ditta ampia facoltà con rispetto di 2 soli limiti:

  • Verità: solo se è ditta originaria (formata dall’imprenditore) deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (se viene alienata non è richiesto il cognome o la sigla del nuovo acquirente).
  • Novità: la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore tale da creare confusione per l’oggetto o il luogo in cui è esercitata.

Chi per primo ha usato il nome della ditta ha dir. a mantenerlo.

à Colui che per secondo usa un nome già dato sarà costretto a cambiarlo.

Il marchio

Segno distintivo dei prodotti/servizi dell’impresa (che li differenzia dai prodotti di altre imprese) – è il principale simbolo che lega il prodotto all’imprenditore o lo distingue nel mercato.

Non è essenziale.

Fonti di disciplina:

  • Normative nazionali
  • Normative internazionali
  • Normative europee

Il marchio nazionale è regolato dal c.c. + cod. della proprietà industriale.

Marchio generale = l’imprenditore può avere un solo marchio che definisce tutti i suoi prodotti.

Marchio speciale = l’imprenditore può utilizzare anche marchi speciali per diversificare i prodotti (es. Fiat Panda). à Composizione nome marchio può essere costituito:

  • Da parole può coincidere con il nome della ditta o con il nome dell’imprenditore.
  • Segni
  • Suoni
  • Lettere e cifre
  • Si può avere anche il marchio di forma (il marchio può essere costituito dalla forma del prodotto – es. forma della bottiglia del liquore).

Marchio collettivo = svolge la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti.

Sono di regola usati in aggiunta a quello individuale.

Es. “pura lana vergine”.

Requisiti di validità del marchio

  • Liceità (non deve contenere segni contrari alla legge)

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  • Verità (il marchio non deve contenere un nome ingannevole per il consumatore. Non può ingannare sulla provenienza o le origini del prodotto).
  • Originalità (deve essere costruito identificando in modo preciso quel prodotto. Non può avere una denominazione generica – se deve identificare le scarpe non può avere il nome “scarpe”.
  • Novità (non deve essere già stato utilizzato da altri).

Distinzione tra

1) Marchio registrato

Apposita disciplina amministrativa per la registrazione nei competenti uffici pubblici (registrazione = pubblicità ad efficacia costitutiva).

Se il marchio viene registrato gode di una disciplina diversa e una tutela maggiore.

La registrazione attribuisce al titolare del marchio il dir. all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale (il dir. di esclusiva decorre dal gg. della presentazione della domanda all’Ufficio marchi e brevetti e copre nella stessa categoria merceologica, quindi è tutelato ancor prima che inizia ad usare il marchio).

La tutela del marchio non impedisce che altro imprenditore registri/usi lo stesso marchio per una categoria merceologica diversa.

à Marchi celebri nel caso di marchi celebri (es. Coca Cola, Cartier, Rolex) non è possibile registrare/usare lo stesso marchio per categorie merceologiche differenti (perché, a causa della fama di cui godono, potrebbero trarre in inganno i consumatori). Il dir. di esclusiva è più esteso in tale caso.

Durata marchio = 10 anni, sempre rinnovabile.

Decadenza:

  • Mancato rinnovo di registrazione
  • Volgarizzazione (= un marchio ha un nome che ha perso la sua capacità distintiva ma indica oggi una denominazione generica di un prodotto - es. marchio “nylon”).
  • Sopravvenuta ingannevolezza dello stesso.

Difesa del marchio: tutelato a livello civile e penale.

&agrav

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher spanto91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Anastasia Stefano.
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