Estratto del documento

Riassunto diritto commerciale (manuale Ferri)

Parte prima

Capitolo 1

All’interno dei rapporti giuridici patrimoniali è possibile individuare una categoria di rapporti con caratteri propri (funzione economica-pratica) che, attraverso la produzione e lo scambio, attengono alla predisposizione di beni o servizi per il mercato generale: rapporti commerciali. Non soltanto i rapporti che attengono al commercio nel senso economico, ma anche tutti quei rapporti che realizzano una funzione intermediaria (soggetto terzo rispetto alle parti che concludono l’affare).

Fanno parte dell’attività commerciali (articolo 2195 cc):

  • Attività intermediaria nella circolazione beni
  • Attività industriale diretta alla produzione beni
  • Attività di trasporto
  • Attività bancaria e assicurativa
  • Attività ausiliarie

In tutte queste attività sussiste una funzione intermediaria in funzione delle esigenze del mercato e in considerazione del risultato economico che dall’intermediazione deriva (processo produttivo indifferente al campo del diritto). Presuppone organizzazione stabile. Funzione intermediaria (operazioni intermediazione tra loro collegate).

Due tipi di rapporti commerciali:

  • Rapporti di organizzazione: attengono all’organizzazione ed esercizio professionale dell’attività intermediaria
  • Rapporti di attuazione: sorgono dai singoli atti in cui l’attività intermediaria si concreta

Tra loro vi è interdipendenza. Alle origini la commercialità del rapporto si basava sulla posizione del commerciante (sistema soggettivo); dal codice del commercio del 1882, la commercialità trova fondamento oggettivo nella nozione di atto di commercio (sistema oggettivo).

Il diritto commerciale nasce come diritto di classe, di coloro iscritti alla matricula mercatorum (norme elaborate dallo stesso ceto mercantile e trasfuse negli statuti delle corporazioni dei mercanti + giurisdizione consoli), consuetudine mercantile. La competenza consolare è poi stata estesa alle controversie tra iscritti e non, purché attinenti ad affari commerciali, assicurando così alla classe mercantile una posizione di privilegio consistente nell’imporre applicazione delle norme da essa elaborate e da giudici da essa prescelti.

Con la Rivoluzione francese = abolizione privilegi e corporazioni. Nel codice del commercio italiano (1882) l’aspetto classista scompare (atto commercio assume valore sostanziale).

Dal lato formale il diritto commerciale si pone come sistema di norme autonomo e contrapposto al diritto civile (principi propri e prevalenza norme commerciali), fulcro della disciplina è la nozione di atto di commercio + esigenza di specializzazione e organizzazione.

L’unificazione del codice commercio con il Codice civile del 42 = disintegrazione codice commercio e collocazione disposizioni nel Codice civile/leggi speciali:

  • La disciplina generale degli imprenditori inserita nel libro IV (delle obbligazioni)
  • La disciplina dei contratti speciali e titoli di credito inserita nel libro V (libro del lavoro)
  • Leggi speciali imprese particolari quali quella bancaria + disciplina fallimento (R. D. 276/1942)

DIRITTO COMMERCIALE = complesso di norme che regolano l’organizzazione e l’esercizio professionale di un’attività intermediaria diretta al soddisfacimento dei bisogni del mercato generale. Norme che regolano una speciale categoria di rapporti privati (applicazione norme diritto civile in quanto non siano derogate da norme speciali; particolare regolamentazione dovuta alla specialità del fenomeno regolato). Tale sistema è costruito intorno alla nozione di imprenditore commerciale.

Alla base del sistema commerciale vi sono i principi dell’iniziativa economica:

  • Affermare il principio di libertà iniziativa economica
  • Escludere lo stato da ogni esercizio di attività economica

Con l’affermazione del capitalismo però vi fu un maggiore interessamento dello stato nel settore economico e le concezioni liberistiche vennero progressivamente abbandonate: processo economico corretto e diretto dallo stato (stato sociale).

Articolo 41 costituzione = “l’iniziativa economica è libera” + “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana” + “legge determina programmi e controlli opportuni” (limitazioni iniziativa economica devono essere poste dalla legge).

Articolo 43 costituzione = “ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, enti pubblici o comunità lavoratori, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali e abbiano carattere di preminente interesse generale” (nazionalizzazione).

Momento attuale, imprese pubbliche e private coesistono in un sistema economico misto, operando in un regime di libera iniziativa economica e libera concorrenza + tendenza alla privatizzazione delle imprese pubbliche e trasformazione in spa di diritto comune (sorta di riaffermazione dei principi del liberalismo economico).

Necessario guardare anche alla cooperazione economica internazionale, 1951 nascita della CECA (comunità europea carbone e acciaio), 1957 nascita CEE (comunità economica europea) ed EURATOM (comunità europea energia atomica). 1992 trattato Maastricht raggruppa queste organizzazioni nella Comunità Europea, 2007 trattato Lisbona nasca unione europea e TUE/TFUE.

UE integra ordinamento interno e nasce soprattutto come organizzazione economica per questo permea gli istituti del diritto commerciale: instaurazione mercato interno e salvaguardia delle quattro libertà fondamentali + direttive Consiglio che sono direttamente applicabili. Si è dovuto quindi eliminare limiti posti alle imprese italiane e non posti invece alle imprese degli altri paesi unione per garantire condizioni analoghe di mercato e parità concorrenziale.

Capitolo 2

La predisposizione dei beni e servizi per il mercato generale è frutto di un’attività specializzata e professionale svolta da un organismo economico: l’impresa. Tale organizzazione è attuata sulla base di principi tecnici e leggi economiche, con intento speculativo da una persona, l’imprenditore. L’impresa è necessariamente ricollegata alla persona dell’imprenditore.

Elementi caratteristici dell’imprenditore:

  • Iniziativa: potere di determinare nella fase organizzativa le basi strutturali dell’impresa e in sede di esercizio l’indirizzo della sua attività.
  • Rischio: sopportazione di tutti gli oneri inerenti all’organizzazione dell’impresa e assunzione di alee, favorevoli o sfavorevoli.

Può avvalersi della collaborazione temporanea o duratura di altri soggetti. L’impresa come organismo economico è rilevante per il diritto: non tutti gli aspetti però sono presi in considerazione dal diritto, come ad esempio il processo produttivo, che rimane irrilevante. L’impresa assume rilevanza solo per ciò che tocca la sfera giuridica altrui, e viene presa in considerazione quando:

  • È espressione dell’attività dell’imprenditore, assoggettato a precise norme.
  • In essa si concreta l’idea creativa dell’imprenditore, alla quale la legge appresta tutela (es. repressione concorrenza sleale e disciplina segni distintivi).
  • È considerata come combinazione di cose in funzione dell’unitarietà della destinazione economica (norme sull’azienda).
  • Realizza una formazione sociale nella quale collaborano imprenditore e lavoratori.

Considerata come attività impresa si ricollega necessariamente alla persona dell’imprenditore che svolge tale attività. Considerata nel suo aspetto patrimoniale impresa è un insieme di beni in vista di un unico scopo economico, produttivo e lucrativo; combinazione di cose che rientrano nel patrimonio dell’imprenditore e tale unificazione permane fintanto che permane la volontà dell’imprenditore di destinare tali beni all’impresa.

Considerata come organizzazione impresa è un’entità organica basata sul principio ordinante e su un criterio gerarchico, in funzione del potere iniziativa dell’imprenditore. Profili giuridici dominanti sono quelli dell’attività e quello del complesso di beni: nel sistema del codice sono nettamente distinti dalla nomenclatura:

  • Attività = impresa (articolo 2082 cc)
  • Complesso beni = azienda (articolo 2555 cc)

Articolo 2082 cc: imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi. Impresa = attività economica, solo quando esercizio professione intellettuale si inserisce in un’attività economica organizzata e professionale vi può essere impresa (es. medico che istituisce casa di cura). Impresa = attività professionale, quindi non un’attività isolata + non impresa l’attività economica organizzata per soddisfacimento dei propri bisogni. Nelle persone giuridiche la professionalità può essere già insita nel fatto stesso della costituzione società/ente pubblico che si costituisca con lo scopo esclusivo o principale dell’esercizio di un’attività economica al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi per il mercato generale. Persone giuridiche private si applica lo statuto generale dell’imprenditore. Impresa = attività organizzata, si realizza attraverso la collaborazione di altri soggetti sulla base di un principio organizzativo, necessario che organizzazione assuma una determinata oggettivazione. Articolo 2083 cc pone la nozione di piccola impresa come limite alla nozione di impresa: la differenza sta proprio nell’organizzazione.

Impresa si esplica in un organismo produttivo, è attività di organizzazione al fine della realizzazione di un reddito + necessita di un complesso di beni con cui operare, l’azienda + propria autonomia economica e propria funzionalità, indipendentemente dalla persona posta al suo funzionamento. Piccola impresa è attività personale del soggetto, è attività esecutiva, no azienda intesa come entità obiettiva e avente una propria autonomia economica e propria produttività. La piccola impresa si colloca fuori della nozione di impresa, non si applicano principi propri dell’impresa (es. obbligo registrazione). La legge non fissa un limite per distinguere la piccola impresa, ma ricomprende in tale categoria: i coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e in generale coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, criterio prevalenza lavoro proprio soprattutto sull’organizzazione.

Articolo 230 bis cc: impresa familiare = impresa che si attua nell’ambito della famiglia, con la collaborazione dei familiari (coniuge, parenti entro III grado e affini entro II) che svolgono in maniera continuativa un’attività di lavoro sulla base del rapporto di famiglia (no lavoro subordinato). Presuppone esercizio attività economica ed ai singoli familiari è riconosciuto:

  • Diritto al mantenimento
  • Diritto partecipazione agli utili e agli incrementi patrimoniali (diritto intrasferibile)
  • Potere codeterminazione con l’imprenditore per quanto attiene l’impiego degli utili/incrementi (deliberando a maggioranza possono condizionare l’imprenditore)
  • Diritto prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria/trasferimento

Essa ha punti di contatto con la piccola impresa (perché postula l’esercizio di un’attività professionale organizzata con lavoro proprio e dei familiari) e con la comunione tacita familiare (perché come questa si pone tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità che vivano in comunione di tetto e mensa fondandosi quindi sull’affectio familiae quindi ha uno scopo oltre che economico anche di assistenza morale, spirituale, materiale).

L’impresa presuppone un intento economico qualificato: guadagno. Scopo di lucro non inteso come equivalente di intento speculativo (sfruttare propria iniziativa economica a danno lavoratori) + non confondere lucro oggettivo con lucro soggettivo:

  • Lucro oggettivo = produzione ricchezza (essenziale nell’impresa)
  • Lucro soggettivo = modalità distribuzione ed appropriazione.

Legislatore ha previsto delle ipotesi di imprese “senza scopo di lucro” come la società di mercati regolamentati degli strumenti finanziari. Possibile che le imprese siano esercitate da enti pubblici, rispetto ai quali intento lucrativo soggettivo non esiste + qualificate come imprese anche le imprese mutualistiche (funzione di eliminare intermediario speculante).

Impresa sociale (D. Lgs 112/2017) = impresa svolta con finalità sociali. La disciplina si basa su:

  • Caratteristiche fondamentali tutti gli enti privati (no imprenditori individuali e no imprese pubbliche) che svolgono in via principale e stabile, attività d’impresa di interesse generale + realizzare finalità solidaristiche e di utilità sociale + gestione trasparente e responsabile + assenza scopo di lucro
  • Agevolazioni contabili: la qualifica di impresa sociale (che si acquista con l’iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese) comporta l’applicazione di specifiche regole in materia di compatibilità, come la redazione di un bilancio sociale + sottoposizione poteri ispettivi del ministero lavoro.

Impresa agricola (articolo 2135 cc) particolare categoria di impresa commerciale (articolo 2195 cc); originariamente la sua funzione era prevalentemente produttiva, ma non si poneva in funzione di un’attività di scambio (diversamente dall’imprenditore) nozione vuota. Nozione ha subito delle modificazioni: innanzitutto l’estensione dell’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese + riconosciuto a tale iscrizione valore di pubblicità dichiarativa.

Secondo la nuova definizione si considera imprenditore agricolo:

  • Colui che esercita una delle attività principali, ossia coltivazione del fondo, la selvicoltura e allevamento animali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o sua fase necessaria
  • Attività connesse alle prime, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali + attività fornitura beni o servizi mediante utilizzazione attrezzature o risorse

Il nuovo articolo 2135 cc non fa più ricorso al criterio della normalità, ma a quello della prevalenza.

Si parla di impresa anche nel codice della navigazione come impresa di navigazione, ma non è un’applicazione dell’articolo 2082 cc; è attività che si attua attraverso organizzazione di elementi personali e patrimoniali, ma tale attività si concreta nel semplice esercizio di una nave o di un aeromobile e prescinde sia dal carattere professionale sia dalla prosecuzione di particolari finalità economiche (impresa anche quando esercizio si attua per bisogni proprio o fini scientifici). Non si ha azienda, ma vi è un complesso di beni la cui destinazione è la navigazione e il regime giuridico applicabile è quello delle cose composte o delle pertinenze.

Esistenza di imprese pubbliche, la cui attività economica può essere esercitata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri enti pubblici. Distinguere due categorie di imprese:

  • Imprese-organo: gestite autonomamente da un organo dello stato o ente territoriale
  • Imprese-ente pubblico: enti che hanno come scopo istituzionale, esclusivo o principale, l’esercizio di un’impresa

Soltanto le imprese-ente pubblico acquistano la qualifica di imprenditore; per le imprese organo invece non vi è da parte dell’ente l’acquisto della qualità di imprenditore né tantomeno la soggezione al fallimento (articoli 2093 e 2201 cc), sono soggette a norme di diritto speciale, principi e schemi di diritto pubblico.

Capitolo 3

Ogni impresa ha un suo statuto accanto a uno statuto generale (applicabile all’imprenditore come tale) vi sono anche statuti speciali (applicabili a singole categorie). La categoria principale è quella individuata dall’articolo 2195 (imprese soggette a registrazione): in essa ricadono tutte quelle imprese, che pur essendo economicamente diverse, erano soggette alla legge commerciale (sono denominate infatti imprese commerciali); questa categoria doveva essere opposta a quella delle imprese agricole, oggi però la disciplina è cambiata poiché anche queste sono soggette a registrazione e sono considerate...

Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 68
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Sbordoni Chiara, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Ferri Pag. 66
1 su 68
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alicemarea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Sbordoni Chiara.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community