L’azienda
L’impresa si compone di azienda e di rami d’azienda. L’azienda ha una soggettività detta dalla dottrina “patrimoniale”. Rappresenta esclusivamente l’elemento oggettivo, l’insieme dei fattori produttivi dell’impresa: è predisposto dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Art. 2555: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa”. Da questa nozione emerge il rapporto mezzo-fine che intercorre tra azienda e impresa: l’azienda è l’apparato strumentale (locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci…) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività.
Organizzazione
L’azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili) che subisce modifiche quantitative e qualitative nel corso dell’attività, tuttavia però resta un complesso caratterizzato da unità funzionali.
L’organizzazione e la destinazione a un fine produttivo attribuiscono rilievo economico ai beni costituiti in azienda e all’azienda stessa. I beni organizzati consentono la produzione di utilità diverse e maggiori di quelle che si potrebbero trarre dai singoli beni considerati in modo isolato. È questo valore dinamico che acquista rilievo per coloro che entrano in contatto con l’azienda concedendogli credito.
Il rapporto di strumentalità e complementarietà fra i singoli beni costitutivi dell’azienda fa sì che il complesso unitario acquisti un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni; questo valore aggiunto è detto avviamento. L’avviamento è rappresentato dall’attitudine alla realizzazione di un profitto e di regola dipende da fattori sia oggettivi che soggettivi:
- Avviamento oggettivo: si collega a fattori suscettibili di permanere anche se muta il titolare dell’azienda poiché insiti nel coordinamento funzionale tra i diversi beni.
- Avviamento soggettivo: si collega all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato e in particolare alla sua abilità del formare, mantenere e accrescere la clientela, essenziale per realizzare un profitto.
L’unità economica dell’azienda e gli interessi al mantenimento di tale unità trovano riconoscimento nella disciplina del c.c. Infatti il trasferimento a titolo definitivo (es. vendita) o temporaneo (es. usufrutto e affitto) sono soggetti a norme che derogano alla disciplina di diritto comune. Il trasferimento d’azienda da un soggetto a un altro produce effetti ex lege (divieto concorrenza del cedente, successione nei contratti aziendali) con il fine di favorire la conservazione dell’unità economica e del valore di avviamento dell’azienda. È tutelato anche l’interesse generale alla circolazione dell’azienda come complesso unitario e al mantenimento dell’efficienza e funzionalità dei complessi produttivi organizzati.
Elementi costitutivi dell’azienda
Beni di qualsiasi natura organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Per qualificare un bene come aziendale è rilevante solo la destinazione funzionale che gli attribuisce l’imprenditore, perciò non possono essere considerati beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore non destinati all’esercizio dell’attività d’impresa. Viceversa, la qualifica di bene aziendale si può conferire anche a beni di proprietà di 3’ di cui l’imprenditore può disporre in base a un valido titolo giuridico purché impiegati in tale attività.
Secondo la concezione estensiva dell’azienda, gli elementi costitutivi sono:
- Beni.
- Servizi, parte integrante dei rapporti di lavoro con il personale e tutti i rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio d’impresa.
- Crediti verso la clientela.
- Debiti verso i fornitori.
- Avviamento, non è né un bene né un diritto ma una qualità dell’azienda, anche se valutabile patrimonialmente e giuridicamente tutelato.
Questa concezione però non è condivisibile perché quella più fedele ai dati normativi e più corretta è l’opinione che considera elementi costitutivi dell’azienda solo le cose in senso proprio di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio dell’attività di impresa. Beni infatti sono le “cose che possono formare oggetto di diritti”.
Articoli del codice civile
Art. 2556: “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (forma scritta ad probationem=come mezzo di prova del contratto). Questi contratti, in forma pubblica o scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di 30 g, a cura del notaio.”
Art. 2557: “Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di 5 anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.”
Art. 2558: “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (è prevista la successione automatica del cessionario in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'azienda, con l'unica eccezione di quelli aventi carattere personale e di quelli per i quali sia stata convenzionalmente stipulata l'esclusione dell'effetto successorio).
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.”
Il trasferimento d’azienda produce come effetto ex lege il subingresso del cessionario nei contratti stipulati per l’esercizio d’impresa. Siccome l’azienda è un complesso di soli beni e non è concepibile come un complesso di beni e rapporti giuridici, di trasferimento d’azienda si parla anche quando le parti abbiano espressamente escluso dal trasferimento i contratti che hanno ad oggetto prestazioni di cose future o servizi, crediti e debiti.
Azienda: concezione atomistica e concezione unitaria
Teoria unitaria: azienda come un bene unico, nuovo e distinto rispetto i singoli beni che la compongono; azienda è un bene immateriale. Il titolare dell’azienda ha su di essa un d. di proprietà unitario affiancato ai diritti che vanta sui singoli beni.
Teoria atomistica: azienda come semplice pluralità di beni funzionalmente collegati e su cui l’imprenditore vanta diritti diversi (proprietà, d. reali…).
Conclusione: l’azienda non ha piena unità giuridica perché:
- L’unificazione giuridica dei beni aziendali è funzionale perché per il trasferimento dell’azienda vanno osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda.
- Non c’è una legge di circolazione propria dell’azienda.
Si lascia preferire la concezione atomistica; in questa prospettiva va valutata la definizione dell’azienda in termini di universalità di beni: è espressamente equiparata alle universalità di beni dall’art. 670 c.p.c. che prevede il sequestro giudiziario di aziende o altre universalità di beni. Oltre a questa norma non ce ne sono altre che disciplinano direttamente le universalità di beni. Esiste però la disciplina delle universalità dei beni mobili:
- Universalità di beni mobili: “pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria”.
- // disciplina parzialmente coincidente con quella dei beni immobili, ma non del tutto (infatti le universalità di beni mobili possono costituire oggetto di pegno).
Quindi, la disciplina dettata per le universalità di beni mobili è applicabile all’azienda?
L’applicabilità diretta è da escludere certamente: azienda è composta da beni eterogenei e può comprendere anche beni che non sono di proprietà dell’imprenditore.
Può ammettersi che, come le universalità di beni mobili:
- All’insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell’imprenditore non si applica il principio “possesso di buona fede vale titolo” che vale invece per i singoli beni mobili.
- Il solo complesso mobiliare aziendale può essere acquistato per usucapione per uso continuato x 20 anni.
- Il titolare dell’azienda può avvalersi dell’azione di manutenzione anche per tutelare il possesso dell’insieme dei beni mobili aziendali.
Circolazione dell’azienda
L’azienda può essere: venduta, conferita in società, donata, possono costituirsi d. reali (usufrutto) o personali di godimento a favore di 3’ (affitto). L’imprenditore può compiere anche atti che riguardano uno o più beni aziendali. Bisogna distinguere se un atto di disposizione dell’imprenditore è qualificabile come trasferimento d’azienda o come trasferimento dei singoli beni aziendali, distinzione non molto agevole nella pratica.
Si può verificare che le parti ricorrano ad espedienti come il frazionamento dell’azienda in più atti separati per sottrarsi agli effetti ex lege verso i 3’ che conseguono al trasferimento d’azienda (es. subingresso dell’acquirente nei contratti di lavoro e responsabilità di esso per i debiti aziendali). Si può verificare anche che le parti etichettino come trasferimento d’azienda ciò che non è, per esempio per eludere i limiti posti al trasferimento della ditta.
La distinzione viene fatta con criteri oggettivi: risultato effettivamente realizzato.
Per aversi trasferimento d’azienda non è necessario che l’atto di disposizione comprenda tutto il complesso aziendale. È sufficiente e necessario che sia trasferito un insieme di beni di per sé potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una certa attività d’impresa e questo anche quando il titolare deve integrare il complesso con ulteriori fattori produttivi per farlo funzionare. È necessario però che i beni esclusi non alterino l’unità economica e funzionale dell’azienda, che si verificherebbe per esempio se si escludesse il brevetto industriale su cui si fonda l’attività d’impresa.
L’atto di disposizione, in caso di trasferimento d’azienda, comprenderà tutti i beni presenti nell’azienda al momento anche se non espressamente citati nel contratto; i beni passeranno all’acquirente nella medesima situazione giuridica in cui si trovavano presso il trasferente se non è diversamente pattuito dalle parti.
Forma del trasferimento d’azienda
Art. 2556: “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (es. immobili, forma scritta) o per la particolare natura del contratto (forma scritta ad probationem=come mezzo di prova del contratto). Questi contratti, in forma pubblica o scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di 30 g, a cura del notaio.”
Bisogna distinguere tra validità del trasferimento, forma ai fini probatori e di opponibilità.
| Disciplina uguale per ogni tipo di azienda: i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento d’azienda sono validi se stipulati con l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. Es. immobili: forma scritta a pena di nullità. | Solo per le imprese soggette a registrazione, ogni atto di disposizione dell’azienda deve essere provato per iscritto, forma scritta ad probationem; in caso di mancanza l’unico effetto è quello che in un eventuale contenzioso le parti non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare l’esistenza del contratto. |
Sempre per le imprese soggette a registrazione, il contratto di trasferimento d’azienda va redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è soggetto ad iscrizione nel reg. delle imprese sez. generale (a cura del notaio) entro 30 gg con funzione dichiarativa (opponibilità del contratto).
Vendita dell’azienda
L’alienazione dell’azienda produce effetti ex lege ulteriori che riguardano il divieto di concorrenza dell’alienante, i contratti, i crediti, e i debiti aziendali.
Art. 2557 divieto di concorrenza: “Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza è valido in limiti più ampi di quelli previsti purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.”
Questo divieto opera anche nel caso di vendita coattiva, gravando sull’imprenditore fallito in caso di vendita in blocco dell’azienda da parte degli organi fallimentari.
Il divieto di concorrenza risponde a 2 esigenze:
| Dell’acquirente di trattenere la clientela dell’impresa e di godere quindi dell’avviamento oggettivo. Divieto in questo senso derogabile e relativo: sussiste nella misura in cui la nuova attività dell’alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela all’azienda ceduta. | Dell’alienante da non vedere compressa la propria libertà di iniziativa economica oltre un certo arco di tempo. |
Casi controversi dell’operatività del divieto di concorrenza in situazioni non espressamente regolate:
- Divisione ereditaria con assegnazione dell’azienda caduta in successione ad 1 degli eredi.
- Scioglimento società con assegnazione dell’azienda sociale a 1 dei soci come quota di liquidazione.
- Vendita dell’intera partecipazione sociale o di una partecipazione sociale di controllo in una società.
Nei primi 2 casi non è configurabile un trasferimento d’azienda da un erede a un altro o da un socio all’altro: gli altri eredi e soci non sono soggetti al divieto di concorrenza.
Nel 3° caso c’è un negozio traslativo ma ha ad oggetto le quote/partecipazioni sociali e non l’azienda: non si applica il divieto di concorrenza.
Successione nei contratti sociali
Nel trasferimento d’azienda, per favorire il mantenimento dell’unità economica dell’azienda, è agevolato il subingresso dell’acquirente nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che l’alienante ha stipulato con fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti per:
- Assicurarsi fattori produttivi necessari all’organizzazione dell’impresa e allo svolgimento dei cicli produttivi.
- Per dare sbocco ai suoi prodotti.
Art. 2558: “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (è prevista la successione automatica del cessionario in tutti i contratti
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