POTERI E RESPONSABILITA’ NELLA GESTIONE DI SOCIETA’ IN CRISI
CAP I: procedure concorsuali e società: un dialogo difficile
Negli ultimi anni l’attenzione al fenomeno della crisi delle imprese ha avuto una crescita
esponenziale. Tuttavia il forte incremento delle crisi e l’arretramento generale
dell’economia del paese deve essere contestualizzato. Da un lato la crisi del 2008 è un
fenomeno globale, dall’altro nell’affrontare queste tematiche si deve sempre tenere
presente che in una economia di mercato è fisiologico che la gara concorrenziale si
concluda con un vincitore. Ovvio è allora che la proclamazione di un vincitore imponga
l’individuazione di chi quella gara ha perso : impresa in crisi = impresa sconfitta.
Altro problema è quello
- dell’individuazione delle cause che hanno condotto l’impresa fuori dal mercato e dalle
eventuali responsabilità del management.
- comprensione delle disfunzioni giuridicamente rilevanti per l’attivazione delle specifiche
procedure volte a liquidare il patrimonio del debitore o a prevenire la crisi o ad evitare
l’aggravamento dell’impresa.
Sulla ritenuta utilità del salvataggio “ad ogni costo” delle imprese in crisi
Le numerose riforme che in Italia hanno riguardato la disciplina delle crisi delle imprese, le
pronunce della giurisprudenza e l’aumento esponenziale degli studi sulle procedure
concorsuali e preconcorsuali e la preoccupazione di come evitare o risolvere le crisi delle
imprese hanno contribuito a diffondere l’idea che un fenomeno fisiologico sia piuttosto da
considerare una catastrofe del tutto eccezionale e da scongiurare ad ogni costo
(concordato in bianco). Certo l’organismo produttivo è un valore per la collettività ed è
inevitabile che in linea di principio sia opportuno porre in essere seri tentativi di
conservarlo. Dubbio però è se sia altrettanto opportuno salvare ad ogni caso l’impresa in
crisi che è palesemente la direzione verso cui spingono le riforme degli ultimi anni e la
filosofia che ne è alla base.
- la procedura concorsuale aiuta l’impresa a morire con il minimo danno anziché
garantirne una mistificata parvenza di salvezza.
Crisi dell’impresa in forma societaria e problematico adattamento di un
sistema
tuttora imperniato sull’imprenditore individuale
Pur potendosi individuare profili comuni in merito alle crisi si è concordi nel ritenere che
l’impresa organizzata in forma societaria presenta alcune specificità che mal si adattano
ad un sistema storicamente pensato avendo come riferimento l’imprenditore individuale. E’
da tempo in atto la tendenza a privilegiare l’adozione della forma societaria specialmente
delle società organizzate su base capitalistica, rispetto a quella della impresa individuale.
Questo contribuisce a spiegare e a giustificare una maggiore attenzione della dottrina alle
specifiche questioni che originano dalla crisi d’impresa organizzata in forma societaria
anche perché i vari progetti di riforma della disciplina della crisi delle imprese che nel
tempo si sono succeduti muovono dall’assoggettabilità alla società di tutte le norme
generali e dunque continuano a non essere dedicati all’organizzazione societaria. Quando
s’indagano le questioni critiche ci si rende conto che questa assimilazione di massima si
scontra con numerose e rilevanti limitazioni che dipendono dalla circostanza che le società
presentano caratteri peculiari rispetto all’impresa individuale.
Cap II: competenze e responsabilità nell’autofallimento delle società.
Questioni
aperte e profili sistematici
Esemplare delle difficoltà che originano dall’impianto della legge fallimentare e dal suo
cattivo funzionamento rispetto all’impresa organizzata in forma societaria è la questione
dell’autofallimento delle società. Si tratta di capire come si declini nelle società l’obbligo
che graverebbe sul debitore di chiedere il proprio fallimento (l’imprenditore è obbligato a
chiedere il proprio fallimento quando l’omissione di tale comportamento aggrava il
dissesto, per non incorrere nel reato di bancarotta semplice art 217 l.f) e le connesse
questioni che pare possano inventariarsi. Ammesso che si riconosca la sussistenza
dell’obbligo, chi è investito del potere di decidere in tal senso? Ci si deve interrogare poi su
quali siano gli effetti del mancato assolvimento di un tale adempimento e ancora se, in
riferimento alle spa, sia possibile invocare un potere supplente, quali siano gli effetti di una
eventuale sfasatura tra soci e amministratori o quali effetti si producono se i soci
deliberano di non chiedere il fallimento o non deliberano affatto il fallimento e gli
amministratori presentano la relativa istanza e viceversa.
Anomalia della perdurante assenza di una soluzione normativa e contraddittorietà
rispetto alla tendenza a valorizzare l’emersione anticipata della crisi
Va segnalata la circostanza che la questione presenta all’evidenza problemi di notevole
impatto operativo e che era stata diffusamente affrontata prima della codificazione del
1942 sotto la vigenza del codice di commercio. Il sistema del diritto fallimentare è stato
rimaneggiato al punto di condurre ad una vera e propria rivoluzione: da un sistema
liquidatorio punitivo e sanzionatorio si è passati ad uno che tende a conservare e
preservare i complessi produttivi e a liberare l’imprenditore fallito dalla gogna giuridica e
morale. Non sono mancate occasioni normative per rimediare o risolvere questioni. Ci
sono state molte modifiche che includono le avanguardie dell’allerta e l’introduzione di
organismi pensati per risolvere le crisi delle imprese, ed appare sconcertante che in
nessuna delle novità introdotte il legislatore abbia chiarito esplicitamente come le società
debbano chiedere il loro fallimento e quale procedimento devono seguire. La mancanza
appare tanto più stridente ove si ragioni che una delle linee evolutive della riforma e di
riscrittura del dir fal è quella di incentivare l’emersione anticipata della crisi. Si può
auspicare una soluzione normativa che emerga dal completamento della riforma Rodorf e
segnali in tal senso non sembrano mancare. Si allude alla circostanza che fra i principi di
delega risulta incluso quello che intende assoggettare al procedimento di accertamento
dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore e quello che vuole disciplinare
l’allerta che fa esplicito riferimento ad un coinvolgimento degli organi sociali.
Il problema resta attuale per l’assenza di un esplicita regola di diritto positivo almeno nella
misura in cui non ci si voglia accontentare di quanto sancito dalla legge fallimentare che è
concorde nel ritenere incriminabili coloro che amministrano la società per aggravamento
del dissesto cagionato dalla tardiva richiesta di autofallimento ma su posizioni diverse e
distanti tra loro quanto alla stessa individuazione degli elementi che integrano la fattispecie
criminosa, agli interessi protetti dall’autofallimento, alla natura giuridica dello stesso. Nel
codice di commercio del 1882 era esplicitamente prevista la norma di cui si sta
manifestando la mancanza e che stabiliva il potere/dovere di chiedere l’autofallimento
delle società ma prendeva posizioni anche sull’attribuzione del relativo potere quando la
società si trovi in stato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al
tribunale. La questione dell’autofallimento nella società è tutt’altro che incidentale e non
solo perché palesa una criticità di diritto ma anche perché la sua soluzione incide sulla
ndividuazione delle regole di condotta degli amministratori di spa in crisi e spiega una
rilevante valenza sistematica sul piano della governance.
L’autofallimento inteso come obbligo e il reato di bancarotta
Bisogna decidere se anche nelle società si rinvenga l’obbligo di presentare ricorso per il
proprio fallimento. Cassazione ha affermato che nell’ordinamento non si rinvengono norme
di diritto positivo che impongano al debitore insolvente il dovere di chiedere il proprio
fallimento e che la doverosità del ricorso per l’autofallimento sorge piuttosto quando
l’intempestività dichiarazione fallimentare abbia determinato l’aggravamento del dissesto .
Nella letteratura giuscommercialista più recente si rinviene un orientamento che esclude
l’obbligatorietà del ricorso del debitore per la dichiarazione del proprio fallimento e si
sostiene che il sistema abbia inteso porre un freno all’inerzia prolungata dello stesso
debitore, che verrà incriminato nell’ipotesi in cui l’inerzia abbia aggravato il dissesto già in
essere.
Autofallimento nella prestazione della dottrina penalistica
Secondo parte autorevole della dottrina penalistica dichiarazione di fallimento non deve
essere considerata come l’evento costitutivo del reato. Si deve allora considerare la
dichiarazione di fallimento come elemento che esprime l’offesa al patrimonio dei creditori e
che indica quindi che questi non sono stati pagati o non sono stati pagati alla scadenza del
credito. Si pone in evidenza come il bene giuridico protetto dalle norme sui reati
fallimentari sia il patrimonio dei creditori. Questo assume anche il valore di parametro alla
stregua del quale si deve valutare l’offensività del comportamento posto in essere e
conseguentemente la sua punibilità.
Diventa agevole comprender il ruolo che gioca il patrimonio dell’imprenditore nella
fattispecie penale significato strumentale nel senso di costituire la garanzia che esso
fornisce al creditore e questo spiega perché si discorre di tutela penale del credito con
riferimento ai reati fallimentari.
Se ci si pone dal punto di vista dell’imprenditore e della sua punibilità diventa evidente che
il suo comportamento offensivo sta nell’aver sottratto al creditore la garanzia costituita dal
patrimonio. Per quanto riguarda l’imprenditore individuale non si pongono problemi di
imputabilità in astratto dei reati fallimentari, più difficile è individuare se, perché e a quali
condizioni coloro che rivestono talune posizioni nell’organizzazione delle spa siano in
egual misura imputabili.
La soluzione della questione dipende dall’idea che l’interprete accoglie con riferimento al
soggetto agente dei reati fallimentari due correnti di pensiero
1- reati fallimentari = reati propri del fallito e quindi imprenditore individuale =
amministratori.
2- reati fallimentari = reati di persone diverse dal fallito, che agiscono all’interno
dell’organizzazione e che possono essere commessi solo dai quei soggetti ai quali la
legge impone alcuni doveri e riconosce alcuni poteri
- reati di bancarotta impropria sono reati funzionali quindi dipendono dalla violazione di
doveri o dall’abuso di poteri. L’accoglimento di quest’ultima prospettiva impedisce che la
fattispecie criminosa ( art 217 n.4 l.f) si possa traslare in automatico sugli amministratori,
ma occorre dimostrare che gli amministratori hanno quel dovere e che quel dovere è stato
violato. Queste condizioni però potrebbero essere sufficienti a far scattare la sanzione
penale a carico degli amministratori solo se si ritenesse che l’elemento psicologico
richiesto ai fini del perfezionamento del delitto sia anche la semplice colpa. Una buona
parte della dottrina e della giurisprudenza crede che lo spartiacque tra bancarotta
fraudolenta e bancarotta semplice sia rappresentato proprio dall’elemento psicologico. A
tale tesi è stato replicato che
- bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice vanno studiate insieme e presentano una
corrispondenza a grandi linee perfetta dell’elemento materiale che le caratterizza.
- art 42 cp deve ritenersi pienamente applicabile anche ai reati previsti dalla legislazione
penale
Da questo si rileva che è errata l’idea che la legge si riferisca a quelle condotte compiute
con colpa e non con dolo. Questa è una conclusione rilevante dal momento che se la
fattispecie di bancarotta semplice fossero tutte colpose anche le condotte poste in essere
con il dolo eventuale ricadrebbero nell’ambito della bancarotta fraudolente che finirebbe
per occupare tutto lo spazio dell’illecito doloso. I reati di bancarotta fraudolenta e semplice
quindi si ripartiscono l’area del dolo. Non si trascura comunque il riferimento alla colpa
grave ritenendo che il valore interpretativo di questa consente di sostenere che la
punibilità non si determina sempre e comunque se la condotta è colposa ma solo se si
tratta di colpa grave. Accogliendo questa interpretazione bisognerebbe verificare anche la
ricorrenza di una ulteriore condizione che consiste nella gravità della colpa intesa come
assunzione de rischi non giustificati ed escludendo che abbia rilievo penale ogni e
qualunque assunzione dei rischi in quanto fisiologica nell’attività imprenditoriale.
E’ utile evidenziare che il reato di bancarotta semplice viene incluso nell’area dei reati
funzionali e con questo si può respingere l’idea comune che dà per scontato che gli
amministratori sono soggetti attivi del delitto di bancarotta semplice a seguito
dell’aggravamento del dissesto della società patrimoniale quando tale aggravamento si sia
determinato per effetto della mancata richiesta di fallimento. Una parte della dottrina
penalistica qualifica semplicemente come facoltà di richiesta l’istanza di autofallimento
presentata dall’imprenditore individuale per il quale no problemi che derivano dall’agire per
mezzo di organi.
Per risolvere tutte queste questioni bisogna confrontarsi con l’individuazione della natura
giuridica dell’istanza di autofallimento.
L’autofallimento delle società nel codice di commercio
Il dibattito attorno al diritto di fallire originava dalla reazione all’inquadramento
dell’autofallimento in termini di obbligo e perseguiva piuttosto la finalità di porre in
evidenza come alla procedura fallimentare potesse avere interesse anche lo stesso
debitore insolvente. Già agli inizi del secolo scorso la dottrina si era interrogata sull’utilità
di mantenere in capo al commerciante l’obbligo di far dichiarare il proprio fallimento e una
parte autorevole della dottrina aveva ritenuto che l’istanza di autofallimento dovesse
costruirsi come una mera facoltà del commerciante con il corollario della eliminazione
della sanzione (progetto Bonelli costruiva l’istanza di autofallimento in termini di facoltà) .
C’era anche la dottrina però che sanciva sarebbe stato opportuno continuare ad
assegnare all’istanza di fallimento la sua natura giuridica di un obbligo gravante in capo al
debitore e assistito da specifiche sanzioni, poneva l’enfasi soprattutto sull’argomento che
un siffatto obbligo si fondava sull’interesse pubblico dell’emersione dello stato di
cessazione dei pagamenti e più in generale riteneva che quello del fallimento fosse un
istituto eminentemente pubblicistico.
L’ impostazione pubblicistica ricostruiva l’autofallimento in termini di iniziativa individuale
posta però al servizio dello Stato, dunque necessariamente doverosa.
Attenuazione della connotazione pubblicistica del fallimento e
intensificazione
dell’interesse dell’imprenditore a dichiarare il proprio fallimento: il nuovo diritto di
fallire
Coloro che avversavano già in precedenza una concezione del fallimento nella quale
l’aspetto pubblicistico del processo prevaleva su ogni altro, ora possono stare tranquilli
perché l’elemento eccezionale che consentiva l’apertura di questo processo anche senza
l’iniziativa di parte è stato soppresso dalla riforma che ha riportato la procedura in un alveo
maggiormente privatistico, ha dovuto normalizzare anche il procedimento propedeutico
alla declaratoria. Non si intende negare che l’insolvenza della impresa sia questione di
interesse generale ma si vuol dire che la natura pubblica delle procedure concorsuali non
consente di impostare adeguatamente il tema dell’autofallimento. La prospettiva secondo
cui l’ordinamento riconosce e tutela anche l’interesse del debitore insolvente a far
emergere il proprio stato di insolvenza assume un nuovo vigore per effetto delle riforme
degli ultimi anni. Si spiega perciò la diffusa constatazione che il tramonto della concezione
afflittiva del fallimento e che il nuovo diritto di fallire faccia perno soprattutto
sull’esdebitazione.
E’ utile osservare come la vigente disciplina della esdebitazione potrebbe contribuire a
spiegare e a giustificare un trattamento diverso dalla società rispetto all’impresa
individuale e potrebbe sostenere l’idea che la spa non soltanto non debbano ma neppure
possano fallire. Se dunque pare potersi escludere che la natura giuridica della richiesta del
proprio fallimento vada