Manuale di diritto commerciale-Ferri parte I: l’impresa
Cap 1: il sistema del diritto commerciale
Rapporti commerciali e diritto commerciale
Nell’ambito dei rapporti giur patrimoniali si individua una categoria autonoma e unitaria di rapporti che, attraverso la produzione o scambio, attengono alla predisposizione di beni o servizi per il mercato generale: rapporti commerciali e dir commerciale viene denominato il complesso di norme giur che li regolano.
Rapporti commerciali non sono solo quelli che attengono al commercio in senso economico ma anche quelli che, inerenti al soddisfacimento dei bisogni del mercato generale, realizzano una funz intermediaria: 2195 cc, nell’annoverare una serie di attività commerciali (attività intermediaria, attività industriale di produzione di beni o servizi, attività bancaria, assicurativa, di trasporto), pone in luce l’aspetto unitario che sussiste nei diversi fenomeni economici, ossia la funz intermediaria attuata con il coordinamento di operazioni contrapposte in funz delle esigenze del mercato in considerazione del risultato economico derivante: tale funz può avvenire con operazioni di scambio semplici o complesse ma per il dir rimane identica posizione, finalità e risultato dell’intermediario.
Rapporti commerciali di organizzazione e rapporti commerciali di attuazione
La funz intermediaria richiede un’attività continuativa e presuppone un’organizz stabile attraverso cui attuarsi e da ciò si distinguono all’interno dei rapporti commerciali tra rapporti commerciali di organizzazione (organizzazione ed esercizio professionale dell’attività intermediaria) e di attuazione (sorgono dai singoli atti in cui l’attività intermediaria si concreta): interdipendenza indubbia, ma dal punto di vista giur il dir può assoggettare ad uno speciale regime giur i rapporti commerciali a seconda della natura dell’organizz o dell’atto di intermediazione: in origine la commercialità del rapporto era basata sulla professione del commerciante (sistema soggettivo), in seguito trova fondamento nell’atto di commercio (sistema oggettivo), mentre nel dir germanico si basa sull’uno o altro elemento (sistema misto).
Nel sistema italiano vigente si torna all’origine adottando il sistema soggettivo in funz della specialità della professione, ma in aggiunta si tiene conto della rilevanza dell’elemento organizzativo.
L’evoluzione storica del diritto commerciale e l’unificazione legislativa del 1942
Il dir commerciale è sorto come dir di classe degli iscritti nella matricula mercatorum, con l’affermarsi delle corporazioni si estende la giurisdizione consolare alle controversie tra iscritti e non all’interno di essa: tali progressivi ampliamenti non hanno modificato la sostanziale caratteristica di dir di classe.
Le esigenze economiche assumono limitato rilievo in quanto il dir commerciale trova ragion d’essere nell’assicurare alla classe dei commercianti una posizione privilegiata consistente nell’imporre l’applicazione di norme da essa elaborate e giudici da essa prescelti.
Fino alla Rivoluzione francese la situazione è immutata mentre in seguito ad essa, con l’abolizione di corporazioni e privilegi, il dir commerciale perde la caratteristica di dir di classe; soltanto nel codice del commercio italiano del 1882 scompare l’aspetto classista, ma la nozione di atto di commercio e l’ambito del dir commerciale non si sono più posti per una questione di competenza, infatti l’atto di commercio assume un rilievo sostanziale e processuale.
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Dal lato formale e sostanziale il dir commerciale si afferma come sistema di norme autonomo distinto dal dir civile e alla base di esso troviamo atti di intermediazione a scopo speculativo compiuti da tutti, inoltre vediamo come assumono maggior rilievo anche le nozioni di professionalità e commerciante.
La nozione di atto di commercio perde rilievo pratico prima in favore della nozione di attività (serie coordinata di atti) e poi di impresa; in seguito le basi su cui era costituito il codice di commercio (1882) vengono poste in discussione assieme all’autonomia del dir commerciale, ma si arriva alla conclusione con l’unificazione legislativa operata dal cc del ’42: l’orientamento fu quello di unificare il cc e il codice del commercio, quindi servì un punto di riferimento per la collocazione dei vari istituti che si pose nella nozione di impresa, che venne elevata a presupposto giur della commercialità.
La disciplina generale degli imprenditori fu inserita nel libro del lavoro, nel libro delle obbligazioni si colloca la disciplina dei contr speciali e titoli di credito, alle leggi speciali rimase affidata la disciplina a imprese bancarie e assicurative, cambiale e assegni, fallimento e procedure concorsuali: tale disintegrazione del codice del commercio in cc e leggi speciali non escluse la possibilità di ricostituire il sistema di dir commerciale, che trovò un elemento unificatore nell’imprenditore commerciale, il quale ha una propria individualità per cui si differenzia da un lato dall’agricoltore, dall’altro dal libero professionista.
L’ambito del dir commerciale si precisa ulteriormente in quanto costituisce il “complesso di norme che regolano organizz ed esercizio professionale di un’attività intermediaria diretta soddisfare i bisogni del mercato generale e i singoli atti in cui tale attività si concreta”.
Il sistema attuale del diritto commerciale
Nell’ord attuale il dir commerciale è divenuto un complesso di norme che regola una speciale categoria di rapporti privati che si distingue per tale specialità della materia regolata in relazione al contenuto e non dal punto di vista formale.
Un sistema di dir commerciale deve essere costruito attorno all’imprenditore commerciale come concepita dalla legge, quindi trovano collocazione le norme sui rapporti di organizz, imprenditore e suoi ausiliari, azienda, esercizio associato o collettivo, crisi d’impresa; sorgono dubbi per i rapporti di attuazione poiché si trovano atti in cui si concreta l’attività dell’imprenditore che presuppongono la sua persona, mentre altri non la presuppongono e possono attuarsi anche al di fuori dell’impresa.
Preme rilevare che i rapporti di organizz non sono fine a sé stessi ma si pongono in funz di un’attività concreta, ossia dei rapporti di attuazione in quanto nel dir commerciale non si prescinde da tali atti.
Iniziativa economica e controllo pubblico
Il sistema di dir commerciale va considerato tenendo conto dell’evoluzione nei princ generali che presiedono l’iniziativa economica: la concezione liberistica dello Stato, a cui si ispira il codice del commercio, si traduce in termini giur nei 2 aspetti del princ di libertà di iniziativa economica e l’esclusione dai compiti istituzionali dello Stato in ogni esercizio diretto dell’attività economica e in ogni funz regolatrice del processo economico; quest’ultimo princ trova attenuazioni con l’interesse dello Stato nel settore economico, prima corretto e poi diretto da esso.
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La modifica delle basi giur della concezione liberale avviene quando si passa alla concezione sociale dell’impresa economica poiché si contrasta con i princ della concezione liberista, infatti l’individuo, dovendo svolgere un’attività utile socialmente oltre che individualmente, non può agire a suo arbitrio e quindi il suo potere di iniziativa economica non è assoluto ma è visto in funz di un’utilità sociale; d’altra parte lo Stato non può disinteressarsi dell’attività economica ma anzi è l’organizz sociale più idonea ad esercitare un’attività di interesse collettivo in particolare per quanto attiene all’adeguamento delle azioni del privato alla funz sociale che è tenuto ad esplicare.
In questa situazione interviene l’art.41 Cost sancendo che “l’iniziativa economica privata è libera (1°), non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana (2°) e che la legge determina programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali (3°)” e l’art.43 Cost prevede che “a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, a Stato, enti pubblici o comunità di lavoratori, imprese o categorie di imprese con il carattere di preminente interesse generale”.
Nella Cost sono posti i principi le cui applicazioni sono rimesse alle scelte del legisl con la garanzia della necessità di una legge.
Attualmente imprese pubbliche e private coesistono in un unico sistema economico operando singolarmente o associate in regime di libera iniziativa e libera concorrenza, ma ci sono limitazioni anche all’iniziativa economica di natura amministrativa (es: determinazione prezzi massimi o minimi, controllo di esportazioni e importazioni); si analizza poi come in tale sistema di economia mista si segue la via, in ossequio ai princ cost, di operare su alcuni elementi del sistema economico e ciò comporta: da un lato il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) risente del passaggio da programmazione generale a settoriale, il quale porta a un decentramento di poteri che non giova all’unitarietà della politica economica, dall’altro si procede a una privatizzazione di imprese pubbliche che attenua il ruolo del settore pubblico come strumento di programmazione, in ultima analisi si riaffermano i princ del liberalismo economico con il tentativo di ridurre la funz dirigistica dello Stato e delle sue norme che potrebbero essere elusi localizzando altrove l’impresa.
L’ordinamento europeo
Il sistema del dir commerciale per intendersi deve necessariamente tenere conto del fenomeno di cooperazione economica internazionale che si realizza nell’Unione Europea in quanto attribuisce un rilievo europeo agli istituti del dir commerciale, hanno rilevo 3 iniziative degli organi dell’UE:
- Elaborazione di un dir europeo accanto a quelli degli Stati membri
- Armonizzazione delle legislazioni interne dei singoli Stati in modo che pur nelle diversità degli ord gli operatori economici trovino equivalenti garanzie e tutele giur
- Ricerca di una disciplina uniforme sulla base di una convenzione internaz
Si ricorda che ai fini dell’instaurazione del mercato interno europeo, ossia uno “spazio senza frontiere in cui è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi, capitali”, il Consiglio dell’UE stabilisce direttive volte al riavvicinamento delle disp legislative ed amministrative nazionali, che abbiano un’influenza sull’instaurazione o funzionamento del mercato comune; si è cercato infatti in questo periodo di eliminare limiti posti alle imprese italiane creando anche tra noi condizioni analoghe di mercato, poiché il presupposto dell’instaurazione del mercato interno europeo è che le imprese degli Stati membri nei vari settori siano in posizione di parità concorrenziale.
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Cap 2: l’impresa e l’attività dell’imprenditore
L’impresa economica e l’imprenditore
La predisposizione di beni e servizi per il mercato generale non è frutto di un’attività accidentale e improvvisata ma di un’attività specializzata e professionale, esplicata in organismi economici che si concretano nell’organizzazione di fattori della produzione per soddisfare le esigenza del mercato generale ed assumono il nome di imprese: organizzazione di elementi personali e reali in funz di un risultato economico e dell’intento speculativo di una persona, ossia l’imprenditore.
I diversi elementi di cui si compone l’impresa assurgono ad unità considerando la funz che li collega e l’attività creatrice dell’imprenditore (società semplici e complesse), l’impresa è quindi collegata necessariamente alla figura dell’imprenditore per quanto attiene ad avviamento e funzionamento.
2 elementi fondamentali servono a caratterizzare l’imprenditore da altri sogg interessati nell’impresa (lavoratori, capitalisti):
- Iniziativa: potere di determinare nella fase organizzativa le basi strutturali dell’impresa e in sede di esercizio l’indirizzo della sua attività
- Rischio: sopportazione di tutti gli oneri inerenti all’organizz dell’impresa e l’assunzione delle alee (favorevoli o sfavorevoli) inerenti all’attività esercitata.
L’imprenditore può avvalersi per l’attuazione dei suoi compiti di collaboratori ma in caso di disparità di vedute prevale la decisione dell’imprenditore; inoltre le alee favorevoli o sfavorevoli possono rifluire a carico del capitalista o lavoratori sulla base di una partecipazione agli utili, ma l’incidenza di esse non è immediata e diretta (come per l’imprenditore) in quanto si determina indirettamente, sulla base del reg dei rapporti contrattuali o in base ad insolvenza dell’imprenditore.
Il potere di iniziativa dell’imprenditore può essere più o meno ampio: l’adozione di concezioni sociali dell’impresa può porre limiti alle sue determinazioni, controlli e limiti di prezzo pongono ostacoli alla libertà di azione dell’imprenditore, inoltre si manifestano tendenze per rivendicare una maggiore partecipazione agli utili dei lavoratori e il dir di partecipare al potere di iniziativa dell’imprenditore.
Profili di rilevanza giuridica dell’impresa economica: impresa e azienda
L’impresa come organismo economico è rilevante per il dir che disciplina i rapporti intersoggettivi necessari per l’esercizio dell’impresa (rapporti di lavoro, finanziamento) e la tutela; non tutti gli aspetti vengono presi in considerazione dal dir, quello più interessante è il fenomeno produttivo, il quale è irrilevante per il dir fin quando rimane circoscritto nell’ambito di una sola persona.
L’impresa come attività viene considerata già dal legisl del codice del commercio (1882) in quanto realizzava un atto di intermediazione a scopo speculativo, mentre il cc del ’42 ritiene l’impresa come attività dell’imprenditore (nozioni collegate); dal punto di vista giur l’impresa assume rilevanza per quanto attiene la sfera giur di altri sogg, quindi viene in considerazione in quanto:
- Espressione dell’attività dell’imprenditore: di essa viene assoggettato l’esercizio a precise norme che pongono obblighi, prevedono effetti o garanzie, subordinano l’esercizio a condiz (disp su società ed associaz in partecipazione, procedure concorsuali, tutela concorrenza e mercato)
- In essa si concreta l’idea creativa dell’imprenditore alla quale la legge intende apprestare tutela (disp sulla repressione della concorrenza sleale, tutela segni distintivi, brevetti industriali)
- Attraverso l’organizzazione si determina una combinazione di cose in funz dell’unitarietà della destinazione economica (disp su trasferimento e gestione dell’azienda)
- Nell’ambito dell’organizz economica si realizza una formazione sociale nella quale collaborano imprenditore e lavoratori: rapporti hanno particolare conformazione in quanto entrambi sono tenuti all’osservanza di determinate regole nell’esplicare la propria attività (disp sulla gestione dell’impresa, sulle sanzioni disciplinari e obbligo di fedeltà, statuto dei lavoratori per quanto riguarda la tutela di libertà e dignità del lavoratore, di libertà sindacale)
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Nelle norme richiamate la nozione di impresa è presupposta nella realtà sociale, essa non assurge ad organismo unitario ed è necessario coglierne gli aspetti rilevanti per il dir:
- Considerata come attività: profilo dinamico, si ricollega alla figura dell’imprenditore in capo a cui la legge pone obblighi e una tutela giur
- Considerata come aspetto patrimoniale: profilo statico, l’impresa è una combinazione di beni in vista di uno scopo economico, lucrativo e produttivo allo stesso tempo; rileva per il dir l’unità della destinazione economica che rientra nel patrim dell’imprenditore: l’unificazione permane fino a quando permane la volontà dell’imprenditore di destinare i beni all’organizzazione produttiva, fino a quando il complesso di beni rimane nel patrim dell’imprenditore esso non è separato ma si confonde con altri beni dell’imprenditore costituendo con essi la garanzia per i debiti di esso.
- Considerata come organizzazione in atto: impresa ha un’individualità ed è fondata su un princ ordinante e uno gerarchico giuridicamente rilevanti in funz del potere di iniziativa economica
Di fronte a questa pluralità di prospettive più che nozione giur di impresa si parla di diversi profili giur dell’impresa economica ma tutti riconducibili al fenomeno economico-sociale dell’impresa, quelli dominanti sono: impresa come attività e come complesso di beni dalla cui complementarietà si può ricavare una nozione esatta di impresa e non è possibile scinderli.
Se si cerca tra i 2 profili quello che assuma una posizione preminente
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