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Diritto agroalimentare 2 parziale

Le modalità di apprensione dei beni dell’azienda agricola

Questo tema è importante perché un imprenditore agricolo non può svolgere la propria attività senza dei beni. Nello specifico questa attività si svolge tramite l’utilizzo del bestiame, del fondo sul quale avviene la I beni a seconda della loro natura giuridica, possono essere soggetti a determinate norme specifiche.

Nel momento in cui parliamo di acquisto che è una modalità di apprensione dei beni che poi faranno parte dell’azienda agricola. Tra le varie modalità di acquisto si distinguono gli acquisti a titolo originario: non vi è un soggetto che mi trasferisce il diritto, ma io divento titolare quando compio una determinata attività stabilita dalla legge, affinché questo diritto mi arrivi (usucapione); acquisti a titolo derivativo: io acquisto un determinato diritto che mi viene trasferito da un altro soggetto (es. Contratto).

Si può acquistare un diritto di acquisto anche per successione per causa di morte (eredità); tramite i contratti ad effetti reali: vi è il trasferimento del diritto che avviene in maniera contestuale alla stipula di quel contratto tramite il quale si viene a trasferire questo diritto; e contratti ad effetti obbligatori: non avviene il trasferimento del diritto, ma il soggetto stipulante si sta obbligando a fare/dare qualcosa.

Usucapione dei beni immobili

L’usucapione dei beni immobili: è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario. È a titolo originario perché non è necessario che vi sia l’incontro della volontà di due soggetti affinché vi sia il trasferimento di proprietà. Ha come caratteristica essenziale il fatto che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per 20 anni, anche in cattiva fede. Per quanto riguarda l’usucapione decennale, vi sono delle caratteristiche diverse, ovvero che chi non è proprietario dell’immobile abbia un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato trascritto dal notaio nei registri immobiliari. La trascrizione ha una funzione di pubblicità nei confronti dei terzi.

L’usucapione in senso generale: parliamo di terreni che hanno una destinazione agricola, che fa sì che l’ordinamento preveda delle regole premiali, e prevede che la proprietà di rustici classificati in comuni montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per 15 anni. Ci sarà un’ulteriore scontistica se vi è un acquisto della proprietà in buona fede dei fondi rustici in comuni montani di 5 anni.

Il contratto

Il contratto è un atto tra vivi, ed è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. (1321 cc)

Compravendita della terra e del bosco

Compravendita della terra e del bosco: è un contratto che ha per oggetto il trasferimento di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Il fatto che un bene possa essere qualificato come bene mobile o immobile può influenzare la sua sorte da un punto di vista normativo. Nel caso di un fondo rustico le imposte di registro hanno una riduzione dal 12% al 9%. Queste agevolazioni però hanno dei limiti, se rivendo un bene rustico prima di 5 anni mi vengono revocate le agevolazioni.

Compravendita della terra e del bosco con intervento della p.a: ci sono delle regole particolari quando interviene la pubblica amministrazione. Nella vendita di fondi rustici possono essere concesse delle agevolazioni ai coltivatori da parte delle province, comuni, consorzi di bonifica, ISMEA (istituto dei servizi del mercato agricolo alimentare). Possono esserci mutui e fideiussioni (garanzie).

Ci sono alcune particolarità per queste agevolazioni concesse, che vengono rimosse se il bene viene rivenduto prima dei 5 anni, oppure avvenga la cessazione della coltivazione del fondo, oppure questo terreno venga venduto da soggetti diversi da quelli dell’impresa agricola familiare. Viene stabilito un vincolo di invisibilità per 15 anni per i fondi rustici acquistati con agevolazioni concesse dallo stato. È previsto un modello contrattuale che prevede il patto di riservato dominio: finché io non pago l’ultima rata del prezzo, non divento proprietario.

Assegnazione delle terre nei comprensori di bonifica

Assegnazione delle terre nei comprensori di bonifica: (istituto in disuso). Vi erano delle terre che avevano delle caratteristiche negative e che quindi avevano subito la bonifica. Tramite una serie di interventi lo stato intervenne cercando di introdurre delle normative che favorissero l’attribuzione delle terre ai vari soggetti. L’ONC destinava a determinata soggetti i terreni nei comprensori di bonifica. Le caratteristiche erano quelle di attuare un vincolo di indivisibilità di un determinato immobile, questo vincolo inizialmente era perpetuo e poi è stato ridotto a 30 anni. Se il soggetto non aveva le caratteristiche necessarie al fine dell’assegnazione del terreno gli veniva revocata l’attribuzione del terreno.

La prelazione agraria

La prelazione agraria: è un istituto che rientra all’interno dell’insieme di norme e principi finalizzati alla conservazione dell’unità immobiliare agricola. E si manifesta laddove ci sia una cessione di un determinato fondo agricolo. Il diritto di prelazione è il diritto di essere preferito da parte di un determinato soggetto in caso di vendita e di essere preferito a parità di condizioni. Nel caso in cui si verifichino i presupposti per la prelazione agraria, abbiamo un soggetto che è proprietario del fondo, e quel diritto di proprietà su quel fondo viene ad essere disposto dal proprietario che può cederlo.

Abbiamo l’ipotesi di vendita di un fondo confinante con un altro; e l’ipotesi di un fondo di cui io sono proprietario, ma nel quale ci sono degli altri soggetti che lo coltivano (non proprietari) che hanno dei diritti di preferenza in caso di vendita. Inizialmente la prelazione era stata creata dal legislatore soltanto per il coltivatore diretto, che fosse tale da almeno 2 anni, successivamente è stato esteso anche al proprietario del fondo confinante, che doveva essere coltivatore diretto o coltivatore agricolo professionale. Se il coltivatore nei 2 anni prima ha venduto terreni agricoli oltre un certo valore non vi è la prelazione agraria.

La cessione di questo bene è volontaria. Se ho un terreno e ne cedo una sola parte o è facente parte di un insieme di beni, vi sarà comunque il diritto di prelazione. Per far sì che ci siano i presupposti della prelazione agraria deve essere un contratto a titolo oneroso. L’oggetto dell’alienazione deve essere il fondo rustico. Per quanto riguarda il concetto di terreno confinante si deve considerare che si parla di terreno confinante non in modo univoco, ovvero che i vari organi costituzionali non sono concordi nel definire il terreno confinante.

Quando abbiamo più soggetti confinanti sono stati stabiliti dei criteri di preferenza (es: presenza del coltivatore, età, quante persone lavorano a quel fondo).

Altri due concetti della prelazione agraria sono:

  • Denuntiatio: è l’obbligo del proprietario venditore, una volta che ha stipulato il contratto preliminare di vendita, comunicarlo al soggetto che secondo me ha il diritto di prelazione.
  • Diritto di riscatto: entro un anno dalla trascrizione del contratto, se omessa la denuntiatio, o se indicato un prezzo superiore a quello effettivamente pagato. La sostituzione avviene al momento della stipula del contratto. Se non viene pagato il prezzo viene meno il riscatto.

L’enfiteusi e l’usufrutto

  • L’enfiteusi e l’usufrutto: il terreno può essere acquisito anche tramite queste due modalità. E sono entrambi due diritti reali. Sono dei diritti reali.

L’enfiteuta: ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone al soggetto concedente che può consistere in una somma di denaro o una quantità fissa di prodotti naturali. L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque sterilità del fondo. L’enfiteusi ha il diritto di affrancazione, ed è un diritto potestativo: consiste nella possibilità di compiere il riscatto della proprietà del bene.

L’usufruttuario: ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Le colonìe miglioratarie

Le colonìe miglioratarie: è un istituto in disuso, è stato assorbito dall’istituto dell’enfiteusi. Era un istituto in vigore nel Lazio, ma anche in altre zone d’Italia. Consentiva la concessione di un terreno che era spoglio di coltivazioni, ed imponeva al colono l’obbligo di andare a migliorare questo terreno tramite la piantagione di arbusti. La durata poteva essere o perpetua o trentennale.

Il compascolo

Il compascolo: è un istituto che è nato dalle attitudini e abitudini tra i vari allevatori di bestiame e danno la possibilità all’allevatore di bestiame di far pascolare il proprio bestiame su terreni altrui. Questo è positivo perché dà modo di ampliare l’area di pascolo.

Compravendita del bestiame

Compravendita del bestiame: vi è un modello contrattuale per la vendita, nel momento in cui parliamo di vendita di bestiame è stata posta dal legislatore una particolare attenzione al concetto dei vizi; infatti, è regolata da leggi speciali o in mancanza di queste dagli usi locali. Se mancano anche questi si osservano le norme che precedono l’articolo 1496 del c.c. Le norme del codice civile del 42, si preoccupavano di mettere dare importanza a questioni/aspetti che solo negli usi locali e nelle tradizioni del posto potevano essere così conosciuti. Bisogna tenere conto che per gli usi locali esistono delle raccolte degli usi locali.

Importanti erano nome sulla vendita di consumo, che sono ulteriori disposizioni rispetto all’articolo 1497 del c.c. che sono state abrogate con l’entrata in vigore del codice del consumo del 2005. In queste norme non è corretto parlare di vizi, perché con queste norme si va a disciplinare la mancanza di una qualità.

Successione ereditaria nella proprietà del fondo rustico

Successione ereditaria nella proprietà del fondo rustico. Le successioni legittime anomale.

Vi sono delle norme inderogabili che attribuiscono dei diritti specifici agli eredi. A volte queste norme possono creare dei problemi applicativi nel passaggio generazionale dal soggetto che decede ai suoi eredi. Tra gli strumenti per risolvere i problemi abbiamo il compendio unico, l’istituto del maso chiuso, e la successione nella conduzione/coltivazione del fondo (prevista da una norma del 82).

  • Compendio unico: è stato introdotto per cercare di ottenere un’unità del fondo coltivato. Quando parliamo di compendio unico, parliamo di un atto che viene posto in essere dall’imprenditore agricolo che decide di unire più fondi e di riunirli all’interno del compendio unico. Questa unione è da un punto di vista funzionale, infatti, i fondi possono anche essere non confinanti. L’unione dei terreni deve raggiungere un livello minimo di redditività e questo criterio è stabilito sia dai piani di sviluppo rurale che sono introdotti dalle normative europee, ma anche dalle singole regioni. La caratteristica è quella di un divieto di frazionamento. Tra gli strumenti che servono a salvaguardare l’unità del fondo agricolo di un soggetto che muore e lo trasmette ai propri eredi c’è il compendio unico e il legislatore ha previsto come sanzione la nullità delle disposizioni testamentarie che eventualmente dovessero contravvenire al divieto di frazionamento. Vi è un problema in quanto bisognerebbe preferire un solo erede ma al tempo stesso l’erede scelto deve monetizzare e compensare gli altri eredi; vi sono altri due problemi che sono la valutazione del compendio unico; e nel caso in cui non vi sia nessun erede che voglia addossarsi il debito derivante dal conguaglio agli altri soggetti non assegnatari, il compendio rimarrebbe incolto. Per questo motivo il legislatore ha previsto un paio di correttivi, per quanto riguarda la stima del valore del fondo si può fare ricorso alla camera arbitrale nazionale; nel caso in cui nessuno degli eredi voglia prendersi l’onere di pagare il debito derivante dal conguaglio, è prevista la revoca degli aiuti assegnati al soggetto defunto.
  • Maso chiuso: è un’altra figura introdotta per agevolare l’unità del fondo coltivato. Parliamo di una figura particolare legata in modo specifico all’Alto Adige. Con il termine maso chiuso s’intende un’azienda agricola a conduzione familiare con un certo grado di autosufficienza e che consenta di mantenere l’unità del fondo. Il maso chiuso può essere trasferito ad un solo erede, detto assuntore ed è un soggetto che viene individuato sulla base di particolari criteri (es: essere coltivatore, avere certe competenze). L’erede prescelto deve pagare entro 5 anni il conguaglio agli altri eredi, vi è poi il valore del terreno che deve essere stabilito dal testatore se possibile e se questo viene accettato dagli altri eredi, se non viene accettato e non si riesce a raggiungere un accordo si andrà davanti ad un giudice. Il concetto dell’indivisibilità si riversa anche su un divieto di vendita entro 20 anni, questo significa che l’assuntore deve garantire la proprietà di questo immobile, ma nel caso in cui decidesse di venderlo sarà obbligato a pagare la differenza tra il ricavo ottenuto e il prezzo versato come conguaglio, andando a detrarre tutto ciò che è migliorativo del fondo.
  • La successione nella conduzione/coltivazione del fondo (art. 49 legge 203/1982): si preoccupa di garantire una continuazione della gestione dell’impresa agricola. Quando avviene la morte del proprietario, il quale era un coltivatore, i fondi rustici dovrebbero essere attribuiti agli eredi, ma viene stabilito con la normativa del 1982 un diritto che spetta ad alcuni degli eredi che posseggono delle caratteristiche diverse rispetto ad altri (es: sono coltivatori diretti) hanno diritto a continuare la conduzione di questi fondi anche per le porzioni comprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di essi.
  • La concessione delle terre incolte: è una normativa che è stata emanata nel 78 che non ha più ragione di esistere perché è stata introdotta a seguito delle politiche monetarie una scelta di estendere sempre di più le colture; grazie a questa scelta comunitaria è difficile che ci siano terre incolte. Vi è la revoca dell’assegnazione in caso di omesso utilizzo delle terre da parte dell’assegnatario entro due annate agrarie dalla concessione.
  • La soccida e l’affitto del bestiame: l’importanza dell’utilizzo del bestiame al troviamo in due contratti che sono la soccida e l’affitto del bestiame.

La soccida e l’affitto del bestiame

Per quanto riguarda l'affitto del bestiame parliamo di una disciplina generale sull’affitto art1615-1627 c.c. La particolarità dell’affitto è quella di ricevere una cosa dietro il pagamento di un canone.

La soccida è un contratto associativo/di scambio in cui vi sono due soggetti, il soccidante e il soccidario, entrambi allevatori che al fine di realizzare un migliore sfruttamento dell’animale decidono di mettersi insieme. In questo modo avranno un allevamento in comune con regole comuni in cui vi sarà come obiettivo quello di ripartire l’accrescimento del bestiame e di tutte le altre attività.

Il contratto di comodato e l’anticresi

  • Il contratto di comodato e l’anticresi: si tratta di due figure che sono previste dal codice civile.

Con il contratto di comodato s’intende un contratto con il quale una parte, il comodante, consegna all’altra parte, il comodatario, una cosa mobile o immobile. Una volta che gli ha consegnato questa cosa il comodatario se ne serve per un tempo specifico e per un uso determinato. Una volta che si è servito di questa cosa dovrà restituirla. La caratteristica fondamentale del comodato è che è essenzialmente gratuito.

L’anticresi è un contratto tramite il quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

L’affitto del fondo rustico

L’affitto del fondo rustico (legge 203/1982)

È un contratto mediante il quale due soggetti, il proprietario e l’affittuario, si accordano affinché dietro ad un corrispettivo economico, gli consenta di usufruire del fondo per il periodo di tempo definito. L’affittuario deve rispettare la destinazione del fondo e quindi curarne l’aspetto. La funzione è quella di dare la disponibilità del fondo ad un soggetto che non ha la disponibilità di questo bene che è collegato all’esercizio dell’attività agricola. Secondo la manualistica tradizionale il contratto di affitto di fondo rustico è considerato un contratto intuitu personæ (è un contratto che rispetta la qualità personale del soggetto affittuario); in realtà questa visione tradizionale è andata modificandosi perché la normativa è cambiata e ha consentito l’ingresso di altri soggetti all’interno del rapporto contrattuale.

Dobbiamo considerare che ci sono due tipologie di affitto di fondo rustico:

  • Affitto al coltivatore diretto: gli spettano dei diritti: compiere piccoli miglioramenti al fondo e il diritto di prelazione.
  • Affitto al soggetto non coltivatore diretto (coltivatore capitalista).

È un contratto che presenta una disciplina cogente: è disciplinata dalla legge 203/82, è la normativa stessa che lo indica perché le uniche modifiche che sono consentite, salvo la valutazione del contenuto del contratto, devono essere necessariamente apportate ai sensi

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rebeccasnz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agroalimentare dell’unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Botti Lorenzo Paolo.
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